venerdì 30 settembre 2011

mercoledì 28 settembre 2011

Automobilista trasferito? Non valida la notifica della multa all'indirizzo del Pra Cassazione civile , sez. II, sentenza 02.09.2011 n° 18049 (Alessandro Ferretti)

La Corte di Cassazione con la sentenza 2 settembre 2011, n. 18049 interviene nuovamente sulla validità della notificazione ribadendo il principio già espresso in passato sul tema.
In particolare, si tratta del principio in base al quale la disposizione contenuta nel terzo comma dell’articolo 201 del Codice della Strada (secondo cui le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione) non è innovativa rispetto alla disposizione contenuta nell’articolo 141 dell’abrogato codice della strada.
Pertanto, la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue – proseguono i giudici del Palazzaccio -  nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. per il caso d'irreperibilità del destinatario.
Nel caso in questione il giudice di primo grado  aveva ritenuto valide le notifiche delle multe  effettuate  dalla Polizia Municipale nello stabile risultante dalla carta di circolazione dell’auto, in virtù dell’art. 201 del CdS e , non trovando il destinatario della multa, aveva apposto sui verbali la dicitura sloggiato.
In questo modo – spiegano i giudici di Piazza Cavour – la Polizia non ha fatto altro che considerare valida una  notifica inesistente, ammettendo come valida una notifica solo virtuale in luogo diverso da quello di residenza del destinatario. 
Sulla base di questo ragionamento la Corte ha cassato  la sentenza impugnata ed, entrando nel merito, ai sensi dell’articolo 384, comma 1 c.p.c , ha accolto l’opposizione proposta dalla ricorrente con l’annullamento della cartella esattoriale impugnata.
(Altalex, 28 settembre 2011. Nota di Alessandro Ferretti)

martedì 27 settembre 2011

Obbligo della segnalazione preventiva dell’autovelox anche nel caso in cui il rilevamento non sia automatico, ma fatto dagli agenti con il telelaser.

Obbligo della segnalazione preventiva dell’autovelox anche nel caso in cui il rilevamento non sia automatico, ma fatto dagli agenti con il telelaser.
In tal modo si sono espressi i giudici della Corte di Cassazione nella sentenza 22 giugno 2011, n. 13727.

venerdì 23 settembre 2011

Istruzioni sommarie per l'uso del prenota relativo ai CIG

Buongiorno,
Si inviano istruzioni sommarie per l'uso del prenota relativo ai CIG. Si fa presente che le spett.li autoscuole dovranno munirsi se non già in possesso di un progrmma di emulazione tipo quello in uso alla nostra amministrazione "GLINK" e la maschera di utilizzo è la PRRE.
Buon lavoro. 

Assistente amministratore di sistema - UMC Verona

Costantinidis Elefteri cell. 3494753432 - tel. 045.8283526