martedì 4 dicembre 2012

Variazione dell'intestatario della carta di circolazione


Art. 247-bis

(D.P.R. 16.12.1992, n. 495 – Regolamento al nuovo codice della strada)

(Art. 94 Codice della strada)


Variazione dell’intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi


1. In caso di variazione della denominazione dell’ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l’aggiornamento della carta di circolazione.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.

2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:

a) all’aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell’affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;

b) all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226 (3), comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;

c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all’articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;

d) all’aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;

e) al di fuori dei casi precedenti, all’aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell’ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.



Variazione dell'intestatario della carta di circolazione

venerdì 23 novembre 2012

3^ direttiva sulle patenti, ancora nuove modifiche


Alla vigilia dell’entrata in vigore della 3 direttiva sulle patenti 2006/126/CE, il 19 gennaio 2013, la Commissione Europea ha ritenuto necessario rivedere i requisiti dei veicoli e dei motocicli di categoria A1, A2 e A da usare nelle prove d’esame, così come quelli delle categorie C e D, emanando la direttiva 36/2012/CE da recepire obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2013.


Entro la fine dell’anno prossimo, dunque, sarà necessario adeguare il contenuto dell’esame di guida per i veicoli della categoria C1 alle diverse caratteristiche dei veicoli che rientrano in questa categoria. Contrariamente ai veicoli di categoria C, che sono destinati al trasporto professionale di merci, la categoria C1 è più eterogenea e comprende una ampia gamma di veicoli, come i veicoli da diporto o per uso personale, i veicoli per servizi di emergenza o dei vigili del fuoco, oltre i veicoli utilitari destinati all’uso professionale ma nei quali la guida non costituisce l’attività principale del conducente. Non dovrebbe essere necessario per i conducenti di questo tipo di veicoli dimostrare, in occasione dell’esame di guida, la conoscenza del cronotachigrafo e dei tempi di guida.


Tale modifica delle regole ridurrebbe il rischio che dei conducenti guidino veicoli di categoria B sovraccarichi per evitare i costi che comporta dover seguire dei corsi e sostenere l’esame per essere abilitati alla guida di veicoli di categoria C o C1, accrescendo in tal modo la sicurezza stradale. Essa ridurrebbe inoltre l’onere amministrativo e finanziario per le PMI e le microimprese che devono utilizzare tali veicoli utilitari nell’ambito della loro attività.


In pratica, chi vuole fare la patente C1 su un veicolo con cambio automatico, prende la patente C1 ma senza limitazioni sul cambio se l’esame che ha fatto per la patente B era su un veicolo con cambio manuale.


Sono state fatte modifiche anche sulle modalità degli esami, introducendo la verifica sulla competenza dei conducenti nell’utilizzare il sistema di cambio dei veicoli in modo sicuro, economico e meno inquinante possibile: prima non era riportata come capacità da valutare in riferimento alle patenti B, mentre adesso sì (si veda il punto 9.3.2 dell’allegato II della direttiva 2006/126/CE).



3^ direttiva sulle patenti, ancora nuove modifiche

Nuove patenti europee


La recente direttiva 2012/36/CE che ha modificato l’allegato II della direttiva 2006/126/CE ha stabilito dei limiti più circoscritti delle categorie dei veicoli con cui affrontare l’esame per il conseguimento delle diverse patenti. Non è ancora noto quando tali veicoli per l’esame diventeranno obbligatori (dipende dalla data di emanazione del decreto italiano di recepimento), sicuramente entro il 31 dicembre 2013. Questa è la tabella aggiornata.





















































































































In base al Decreto Legislativo 59/2011 con allegatiNoteEtà(a partire dal 19 gennaio 2013

DL 59/2011)

Esame pratico con:
(entro il 31 dicembre 2013

Direttiva 2012/36/CE ancora da recepire)

Esame pratico con:
Patente AMSostituisce il Certificato alla Guida dei Ciclomotori C.I.G.C.14 anniCiclomotori a due ruote (categoria L1e), ovvero ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) o quadricicli leggeri (categoria L6e), omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente, non necessariamente dotati di cambio di velocità manuale.Ciclomotori a due ruote (categoria L1e), ovvero ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) o quadricicli leggeri (categoria L6e), omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente, non necessariamente dotati di cambio di velocità manuale.
Patente A1 16 anniMotociclo di categoria A1, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm3 e in grado di raggiunge una velocità di almeno 90 km/h.Motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h.

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm3.

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg.
Patente A2Con questa patente prima si potevano guidare moto di potenza fino ai 25 kw, il limite è stato innalzato ma con delle condizioni aggiuntive.18 anniMotociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm3 e una potenza di almeno 25 kW.Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 400 cm3.

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg.

Patente A 
Adesso per guidare tutte le moto bisogna aspettare di avere 24 anni oppure aspettare 2 anni se si è conseguita la A2.21 anniMotociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm3 e una potenza di almeno 40 kW.Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro può accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta.

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 600 cm3.

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg.
24 anni
Patente B1Questa è la patente specifica per guidare i quad di una certa potenza.16 anniUn quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.Un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.
Patente B 18 anniUn veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.Un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.
Patente BE 18 anniUn insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest’ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest’ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Patente C1Raggiunta l’età di 21 anni permane il limite della massa di 7500 kg.18 anniUn veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina.Un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina.
Patente C1E 18 anniUn insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest’ultima; il rimorchio vede essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest’ultima; il rimorchio vede essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Patente C 21 anniUn veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonchè dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva.Un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva.
Patente CE 21 anniUn autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonchè dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva.Un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva.
Patente D1A 21 anni è possibile solo guidare minibus, in pratica.21 anniUn veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.
Patente D1E Â 21 anniUn insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Patente DAdesso per guidare gli autobus occorre aspettare di avere 24 anni.24 anniUn veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.Un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.
Patente DE
24 anniUn insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.


Nuove patenti europee

martedì 20 novembre 2012

Pneumatici da neve


Pneumatici da neve





Siamo alla fine di novembre ma la temperatura è ancora mite in quasi tutta Italia. Solo in montagna la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero, mentre nella maggior parte delle città le strade ancora non sono ghiacciate. Ciononostante, è buona norma fare lo stesso il cambio delle gomme, e mettere quelle invernali, al fine di non trovarsi impreparati quando ci saranno le prime nevicate e il gelo scenderà inesorabile sui nostri veicoli così come pure sui manti stradali che ci accingeremo a percorrere.


L’obbligo di avere le catene a bordo oppure i pneumatici invernali, è stabilito di anno in anno dai singoli enti proprietari delle strade, attraverso delle ordinanze che hanno validità temporale e locale limitata.


Dunque, la cosa migliore da fare, è quella di consultare i siti che pubblicano le ordinanze divise per regione, provincia e strade.


Abbiamo visto che il sito http://www.pneumaticisottocontrollo.it/ordinanze.html, che negli altri anni si presentava piuttosto aggiornato, quest’anno ancora risulta scarno di informazioni al riguardo. In compenso sul sito della Polizia di Stato, sezione Viabilità Italia, è disponibile un pdf che riporta tutte le disposizioni vigenti sulle singole strade. Una procedura un po’ arzigogolata, ci si perdoni il termine, ma questo è quanto.





Pneumatici da neve