Tasso alcolemico inferiore a 1,5: no a sospensione cautelare della patente
Se il tasso alcolemico accertato è inferiore a 1,5 g/l, non può essere
applicata la sospensione "cautelare" della patente di guida. E' quanto
emerge dalla sentenza 31 dicembre 2013 del Giudice di Pace di Torino.
Il Giudice di Pace conferma l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 21447/2010, ai sensi
della quale il nostro codice della Strada contempla diverse ipotesi di
sospensione della patente per il caso di guida in stato di ebbrezza
previste, rispettivamente, dagli artt. 186 e 223.
La prima di
tali disposizioni prevede una sospensione "penale" ed una
"amministrativa", la quale acquista efficacia a seguito della sentenza
penale di condanna. L'art. 223 contempla una ipotesi di sospensione
della patente avente natura "cautelare", da applicarsi nel caso in cui
il giudice penale ravvisi il timore di reiterazione del comportamento
riprovevole.
La pronuncia ora richiamata evidenzia che il comma
9 dell'art. 186 cod. strad. è l'unico che consente al Prefetto la
sospensione della patente di guida in via cautelare, ma sempre
subordinandola all'accertamento che, ai sensi dei comma 4 e 5, rilevi un
tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Nella specie, la misura
cautelare era stata applicata per una ipotesi differente rispetto a
quella indicata nel comma 9 dell'art. 186, emergendo un difetto di
correlazione tra il comportamento tenuto e il fatto sanzionato, non
sussistendo i presupposti per l'applicazione della misura cautelare.
(Altalex, 28 gennaio 2014. Nota di Simone Marani)
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