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sabato 24 maggio 2014

Revoca della patente? Non basta il mero avviso orale

Consiglio di Stato , sez. III, sentenza 14.02.2014 n° 722 (Riccardo Bianchini)
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di fornire una, se pur sintetica, ricostruzione del tema delle misure di prevenzione di cui alla d.lgs. 159/2011 (già l. 1423/1956).

In particolare era avvenuto che un soggetto fosse stato oggetto di un provvedimento di revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120 Codice della Strada, il quale così prevede: “Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”.

La fonte normativa richiamata, poi trasfusa, fra l'altro, nell'art. 3, comma 4 del d.lgs 159/2011, prevede che “4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.”

In altri termini, tale disposizione prevede che l'amministrazione possa imporre a determinati soggetti l'obbligo di adeguarsi ad alcune prescrizioni e tale imposizione può essere posta in essere in modo contestuale all'”avviso orale” che il medesimo organo di polizia di sicurezza rivolge al soggetto al fine di sollecitarlo, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della medesima disposizione, al rigoroso rispetto della legge.

Nel caso di specie era dunque avvenuto che un soggetto fosse stato destinatario di un avviso orale “mero”, ossia privo delle prescrizioni di cui al citato comma 4.

Il Consiglio di Stato, ribaltando la pronuncia di primo grado, ha fondato proprio su tale elemento la propria decisione.

Esso ha infatti ricordato come nell'impianto normativo voluto dal legislatore “il mero avviso orale non si configura come una “misura di prevenzione” bensì come un antecedente necessario dell’applicazione delle misure di prevenzione propriamente dette.”

Riprova di ciò stare proprio nel tenore letterale delle disposizioni richiamate, che, nella vigenza della l. 1423/1956 rendevano palese come l'avviso orale non fosse una misura di prevenzione.

Oltre a ciò il giudice ha colto l'occasione per sottolineare come la differenza fra l’avviso orale e le misure di prevenzione propriamente dette consiste nel fatto che queste impongono al soggetto vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale, mentre il semplice avviso orale non comporta alcun vincolo consistendo soltanto nella intimazione di rispettare la legge: ossia seguire un comportamento dovuto da qualunque consociato.

Ciò tuttavia con la precisazione che il ragionamento condotto vale soltanto per l'ipotesi di un avviso orale “mero”, ossia, quello non accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi annesse ai sensi dell’art. 3. comma 4, d.lgs. n. 159/2011: tali prescrizioni, infatti, costituiscono misura di prevenzione, vietando al soggetto il compimento di attività che, per la generalità dei consociati, sono invece lecite.

Sulla base di queste considerazioni, il giudice ha dunque annullato il provvedimento di revoca della patente ritenendo che l'avviso orale privo di prescrizioni non possa integrare la fattispecie di cui all'art. 120 CdS. 

martedì 25 febbraio 2014

Tasso alcolemico inferiore a 1,5: no a sospensione cautelare della patente

Tasso alcolemico inferiore a 1,5: no a sospensione cautelare della patente


Se il tasso alcolemico accertato è inferiore a 1,5 g/l, non può essere applicata la sospensione "cautelare" della patente di guida. E' quanto emerge dalla sentenza 31 dicembre 2013 del Giudice di Pace di Torino.

Il Giudice di Pace conferma l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 21447/2010, ai sensi della quale il nostro codice della Strada contempla diverse ipotesi di sospensione della patente per il caso di guida in stato di ebbrezza previste, rispettivamente, dagli artt. 186 e 223.

La prima di tali disposizioni prevede una sospensione "penale" ed una "amministrativa", la quale acquista efficacia a seguito della sentenza penale di condanna. L'art. 223 contempla una ipotesi di sospensione della patente avente natura "cautelare", da applicarsi nel caso in cui il giudice penale ravvisi il timore di reiterazione del comportamento riprovevole.

La pronuncia ora richiamata evidenzia che il comma 9 dell'art. 186 cod. strad. è l'unico che consente al Prefetto la sospensione della patente di guida in via cautelare, ma sempre subordinandola all'accertamento che, ai sensi dei comma 4 e 5, rilevi un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Nella specie, la misura cautelare era stata applicata per una ipotesi differente rispetto a quella indicata nel comma 9 dell'art. 186, emergendo un difetto di correlazione tra il comportamento tenuto e il fatto sanzionato, non sussistendo i presupposti per l'applicazione della misura cautelare.

(Altalex, 28 gennaio 2014. Nota di Simone Marani)

martedì 25 ottobre 2011

Pedoni fuori dalle strisce? Sì al concorso di colpa ''minimo'' Tribunale Milano, sez. X civile, sentenza 20.07.2011 (Raffaele Plenteda)

Nell’ambito dei sinistri stradali che si sostanziano nell’investimento del pedone ad opera di un veicolo a motore, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, riconosce da sempre la possibilità che il comportamento negligente del pedone possa integrare un fattore causale idoneo, astrattamente anche in via esclusiva, a determinare l’evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del conducente per i danni subiti dal pedone investito.
Affinché possa configurarsi un’ipotesi di completa esclusione di responsabilità del conducente, tuttavia, la condotta del pedone dovrà assumere i caratteri della assoluta imprevedibilità e anormalità.
Sul punto, si è espressa la stessa Corte di Cassazione nella sentenza 29 settembre 2006, n. 21249, precisando che “in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non era, da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”.
Si tratta di casi limite, evidentemente di rara verificazione. 
Anche il comportamento dei pedoni, non di meno, è soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell’art. 190 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che i pedoni determino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l’incolumità propria o degli altri utenti della strada.
Ne deriva che la violazione delle norme contenute nella summenzionata disposizione è idonea a porre la condotta del pedone in rapporto causale con l’evento di danno costituito dall’investimento del pedone, con l’ulteriore conseguenza che la condotta imprudente del pedone potrà integrare un’ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato, tale da ridurre proporzionalmente il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro.
La giurisprudenza ha individuato una serie di comportamenti del pedone, idonei a fondare il concorso di colpa, tra cui l’attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali con luce semaforica rossa; l’attraversamento fuori dalle strisce pedonali; l’attraversamento in un punto in cui è vietato o sconsigliabile farlo el’attraversamento imprudente.
Nella fattispecie giunta al vaglio del Giudice ambrosiano, viene in considerazione proprio una delle fattispecie già prese in esame dalla giurisprudenza e, segnatamente, l’ipotesi di attraversamento fuori dalle strisce pedonali, effettuato dal pedone “pur avendo un attraversamento pedonale a una distanza raggiungibile (circa 80 metri sia a destra che a sinistra”.
In linea con l’orientamento maggioritario, il Tribunale di Milano ha chiarito che “La sola circostanza che il pedone abbia attraversato al di fuori dello spazio dedicato all'attraversamento pedonale non giustifica l'esonero di responsabilità in capo al conducente del ciclomotore”, ma ha altresì riconosciuto la configurabilità di un concorso di colpa ex art. 1227 co. 1 c.c.
Alla luce degli accertamenti di fatto compiuti, il giudice ha ritenuto di porre a carico del pedone un concorso di colpa minimo, quantificato nella misura del 10% e ciò, in considerazione della limitata prova fornita dal conducente danneggiante.
Vale la pena rammentare, infatti, che in tema di investimento del pedone è destinata a trovare applicazione la presunzione legale di cui all’art. 2054 c. 1 c.c.. Ne deriva che, come ha affermato Cassazione Civile 10 luglio 2008, n. 18872, “… è l’assicuratore che ha l’onere della prova di un eventuale colpa concorrente od esclusiva, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica della esistenza del fatto”.
(Altalex, 21 ottobre 2011. Nota di Raffaele Plenteda)