martedì 20 novembre 2012

Alcoltest: l'assunzione di farmaci può falsare il risultato


Cassazione penale , sez. IV, sentenza 13.07.2012 n° 28388 (Simone Marani)



L’assunzione di un farmaco per la cura di una malattia cronica è in grado di alterare il risultato dell’alcoltest. E’ quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 13 luglio 2012, n. 28388.


Secondo l’orientamento dominante in giurisprudenza di legittimità, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente che ci si limiti a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro.


Nella specie, l’imputato presentava una patologia cronica in grado di incidere sui risultati del test e non aveva assunto alcolici nell’arco temporale interessante il giudizio.


Gli ermellini, senza accogliere pienamente l’orientamento secondo il quale l’assunzione di farmaci possa indurre inevitabilmente in errore l’alcoltest, ritengono che si tratti di una possibilità non trascurabile che deve indurre i giudici della Corte d’Appello ad una maggiore accuratezza nel relativo giudizio.


(Altalex, 24 ottobre 2012. Nota di Simone Marani)



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE


SEZIONE IV PENALE


Sentenza 3-13 luglio 2012, n. 28388


Svolgimento del processo


1. Il Tribunale di Monza dichiarava D.B.R. colpevole del reato previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2, condannandolo alla pena ritenuta equa.


La prova della responsabilità dell’imputato veniva tratta dalle risultanze dell’alcoltest, le cui misurazioni venivano ritenute non compromesse dall’assunzione di farmaci alla quale il D.B. era costretto da una patologia cronica. Al riguardo, il Tribunale osservava che dalla deposizione del teste della difesa, soggetto qualificato, risultava smentita senza residui di ragionevole dubbio scientifico l’ipotesi che il D.B. presentasse al momento delle rilevazioni del tasso alcolimetrico una inconsapevole alterazione del metabolismo conseguente all’assunzione di farmaci.


2. Avvero tale decisione proponeva appello l’imputato. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 3.2.2012, dichiarava l’inammissibilità dell’atto di gravame per aspecificità, ritenendo che lo stesso riproponesse gli argomenti difensivi già utilizzati in primo grado, reiterati senza tener conto della motivazione dell’atto impugnato.


3. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, avvocato Amedeo (Migra, il quale contesta il giudizio della Corte di appello rappresentando che la valutazione del giudice di primo grado relativa alla decisività della deposizione del teste F. era stata contestata nell’atto di impugnazione con il rilievo del carente valore scientifico della stessa e che ciò dava specificità al conseguente motivo di gravame. Contesta, ancora, che il giudice di prime cure aveva ritenuto superflua l’audizione dei testi della difesa; di ciò il ricorrente si era doluto con l’appello.


Motivi della decisione


3. Il ricorso è fondato.


Le doglianze del ricorrente impongono di correlare il contenuto esplicativo dell’ordinanza impugnata al contenuto dell’atto di appello. Infatti, l’obbligo di motivazione della decisione d’appello risulta segnato dalla qualità e dalla consistenza delle censure rivolte dall’appellante; di tal che è necessario per questo Collegio procedere all’esame diretto dell’atto d’appello.


Orbene, le censure mosse alla sentenza di primo grado investivano la decisiva considerazione avuta dal giudice di prime cure della deposizione del teste della difesa (tale F.), ancorchè lo stesso si fosse detto non esperto di alcoltest; la mancata audizione degli altri testi della difesa; la mancata considerazione dei documenti prodotti e relativi alla inaffidabilità dell’etilometro.


In tal modo si operava una critica argomentata alla sentenza impugnata, della quale si censurava la focalizzazione su un elemento la cui decisività era posta in dubbio dai contenuti stessi della deposizione del teste qualificato, mentre altri dati disponibili, ma non ammessi dal giudice di prime cure, avrebbero potuto concorrere a dare dimostrazione della necessità di approfondire l’indagine sulla attendibilità delle misurazioni strumentali.


Invero, se gli esiti dei test alcometrici possono in generale essere valutati positivamente dal decidente, ciò non implica la strutturazione di una prova legale al riguardo; rimane fermo l’obbligo del giudice di valutare ogni circostanza pertinente e rilevante. E’ principio statuito da questa Corte che allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente che ci si limiti a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro (Cass. Sez. 4, n. 42084 del 4.10.2011, Salamone, rv. 251117).


Nel caso di specie l’atto di appello si compendia nella denuncia della indebita contrazione del diritto alla prova, avendo il primo giudice immotivatamente escluso le ulteriori prove richieste dall’imputato, afferenti l’eventuale formazione di una letteratura tecnica in ordine ai limiti della strumentazione tecnica, l’esistenza di una patologia cronica dell’imputato in grado di incidere sui risultati del test, l’assenza di assunzioni di alcolici nell’arco temporale interessante il giudizio. Orbene, in tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del “favor impugnationis”, in virtù del quale, in sede di appello, l’esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest’ultimo (Cass. Sez. 4, n. 48469 del 7.12.2011, El Katib ed altro, rv. 251934).


La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tale principio, rinvenendo la aspeciflcità dell’impugnazione nonostante questo indichi, sia pure in modo essenziale, le ragioni per cui si ritiene errata la valutazione che il giudice ha compiuto delle prove legittimamente acquisite nel dibattimento, in tal modo facendo sorgere il diritto ad una risposta della Corte d’Appello.


Alla stregua delle suesposte considerazioni, l’impugnato provvedimento deve pertanto essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di L’Aquila per il giudizio di secondo grado.


P.Q.M.


annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano per giudizio di appello.





Alcoltest: l'assunzione di farmaci può falsare il risultato

Duplicato della patente di guida in caso di smarrimento


Circolare – 31/10/2012 – Prot. n. 29619/2203 – Duplicato patente


OGGETTO: Duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione e distruzione. DPR 9 marzo 2000, n. 104.


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale per la motorizzazione


Prot. n. RU 29619/2203

Roma, 31 ottobre 2012


OGGETTO: Duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione. DPR 9 marzo 2000, n. 104.


Com’è noto, con circolare n. 990/M352 del 18 giugno 2001 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sono state illustrate le modalità tecniche attraverso cui gli Organi di Polizia trasmettono al competente Ufficio Centrale Operativo di questo Ministero i dati di cui al DPR in oggetto, relativi alle denunce di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida.


È altrettanto noto che alla predetta circolare è stato allegato, tra l’altro, anche il modulo da utilizzare per il rilascio del permesso provvisorio di guida, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DPR n. 104/2000, e per l’invio al predetto Ufficio Centrale Operativo, quale comunicazione ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2.


Ciò premesso, si fa presente che, a partire dal 19 gennaio 2013, sarà in vigore il decreto legislativo 18 aprile 2011, n° 59 con cui è stata recepita, tra l’altro, la direttiva Europea 2006/126/CE.


Tale decreto legislativo, oltre a prevedere nuove categorie di patenti di guida e nuove regole per il conseguimento di alcune di esse, introduce anche un nuovo modello di patente di guida.


Le novità introdotte dal richiamato decreto legislativo impongono la necessità che, ai fini della stampa del duplicato della patente di guida, nei casi previsti dal DPR n. 104/2000, l’acquisizione della firma del titolare venga effettuata dagli stessi Organi di Polizia in fase di compilazione del modulo in precedenza citato, così come già avviene per la foto.


A tal fine, a parziale modifica della richiamata circolare del 18 giugno 2001, il modulo di cui all’Allegato 1 del medesima circolare viene sostituito da una nuova versione, allegata alla presente, che consente al denunciante di apporre la propria firma autografa, che sarà riprodotta sul duplicato di patente rilasciato dall’Ufficio Centrale Operativo.


Pertanto, ferma restando la vigenza delle altre disposizioni impartite con la circolare n. 990/M352 del 18 giugno 2001, si fa presente che il nuovo modello (All. 1) potrà essere immediatamente utilizzato per gli adempimenti di cui all’art. 2, commi 1 e 2 del DPR 9 marzo, n. 104.


Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si invitano le Autorità di Polizia in indirizzo ad assicurare la massima diffusione della presente, al fine di assicurare il corretto adempimento di quanto di competenza.


IL DIRETTORE

Dott. Arch. Maurizio Vitelli


Allegato 1 alla circolare del 31/10/2012 n. 29619/2203




Duplicato della patente di guida in caso di smarrimento

Esercitazioni di guida per patenti di categoria B


Decreto Ministero dei Trasporti – 03/10/2012 – Esercitazioni di guida per patenti di categoria B



OGGETTO: Modifiche al decreto 20 aprile 2012 in materia di “Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell’aspirante al conseguimento della patente di categoria B“.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE

3 ottobre 2012
(G.U. n. 265 del 13.11.2012)


Modifiche al decreto 20 aprile 2012 in materia di “Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell’aspirante al conseguimento della patente di categoria B“.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato “codice della strada“, ed in particolare l’art. 122, comma 5-bis, come introdotto dall’art. 20, comma 2, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120, che dispone che, ai fini del conseguimento della patente di guida di categoria B, il candidato deve effettuare esercitazioni obbligatorie in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato ed autorizzato, demandandone la disciplina e le modalità di svolgimento ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2012, n. 95, recante: “Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell’aspirante al conseguimento della patente di categoria B“;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 1, del predetto decreto ministeriale 20 aprile 2012, nella parte in cui rinvia all’allegato 1 dello stesso decreto per la definizione del programma delle sei ore di esercitazioni di guida obbligatorie ai sensi dell’art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, suddividendo le stesse in tre moduli di due ore ciascuno, da svolgersi rispettivamente: in condizioni di visione notturna; su strade extraurbane secondarie ovvero strade di scorrimento; su autostrade o su strade extraurbane principali o secondarie, tali che sia possibile effettuare, tra l’altro, la manovra di immissione, percorrendo una corsia di accelerazione, e quella di uscita, percorrendo quella di decelerazione;

Visto, altresì, l’art. 1, comma 6, del predetto decreto ministeriale 20 aprile 2012, che prescrive che, all’atto di prenotazione della prova pratica di guida, il candidato al conseguimento della patente di categoria B deve esibire un attestato di frequenza delle predette esercitazioni di guida obbligatorie, nonché gli originali del libretto che ne comprovano la conformità al programma;

Considerato che, da una prima applicazione delle predette disposizioni, si è evidenziato come in vaste zone del territorio nazionale sia estremamente gravoso sostenere le esercitazioni obbligatorie come normate su autostrade o extraurbane equivalenti, in ragione dell’inesistenza, ovvero dell’ingente distanza da alcuni comuni, di strade di tale tipologia;

Ritenuto, pertanto, di modificare il programma delle esercitazioni di guida in parola, al fine di non determinare ingiustificati oneri a carico di taluni cittadini, per l’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, interpretando in senso disgiuntivo la locuzione “esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane” nello stesso articolo contenuta:

Considerato infine che, successivamente alla data di applicazione delle disposizioni di cui al più volte citato decreto ministeriale 20 aprile 2012, sono state implementate le procedure del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il “sistema unico di prenotazione esami“, che consente a soggetti abilitati di prenotare in via telematica l’esame di guida, in un’ottica di semplificazione delle procedure e di migliore allocazione del personale degli uffici della motorizzazione civile, in precedenza a tal fine impiegati;

Ritenuto quindi opportuno modificare il dettato dell’art. 1, comma 6, del decreto ministeriale 20 aprile 2012, per renderlo compatibile con le predette procedure telematiche;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;


Decreta:


Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012
1. All’art. 1, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012 le parole: “: tale documentazione deve essere esibita, in originale e copia, all’atto di prenotazione della prova pratica di guida” sono sostituite dalle seguenti: “. Il possesso di tale documentazione deve essere comprovato, all’atto di prenotazione della prova pratica di guida, con le modalità stabilite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti“.
2. L’allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012 è sostituito dall’allegato al presente decreto.


Il presente decreto, unitamente all’allegato, che ne forma parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.


Roma, 3 ottobre 2012


Il Vice Ministro: CIACCIA


 


Allegato 1 al decreto del 03/10/2012


PROGRAMMA DELLE ORE DI ESERCITAZIONI DI GUIDA OBBLIGATORIE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA B
(Art. 122, co 5-bis, codice della strada, ed art. 1, co. 1, DM 20/04/2012 e successive modificazioni)



























ModuloOreObiettiviEsercitazioni
A2 oreGuida in condizioni di visione notturnaCircolazione su strade urbane strette e larghe, con veicoli parcheggiati ai lati e non, affrontando incroci regolati da segnaletica verticale e da impianti semaforici
B2 oreGuida su strade urbane di scorrimento o su strade extraurbane secondarieCircolazione su strade urbane di scorrimento, o su strade extraurbane secondarie, utilizzando il veicolo ed il motore a regime di copia massima consumando e inquinando il minimo possibile
C2 oreGuida su autostrade o su strade extraurbaneCircolazione su autostrade o su strade extraurbane principali o su strade extraurbane secondarie superando la velocità di 50 Km/h, utilizzando la 5^ marcia e adeguando le marce alla velocità



Esercitazioni di guida per patenti di categoria B

lunedì 19 novembre 2012

Speed check illegittimi?


Gli speed check arancioni non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione e per essi non risulta dunque concessa alcuna approvazione.


E’ quanto chiarisce il Ministero dei Trasporti con il parere 24 luglio 2012, n. 4295 con il quale viene data risposta al prefetto Camillo Andreana che aveva fatto specifica richiesta in seguito ad un articolo del Corriere della Sera.


In particolare, l’eventuale impiego come componenti della segnaletica non può essere autorizzzato (oggi vengono infatti impiegati “vuoti” da molti comuni come deterrente contro l’alta velocità, senza contenere effettivamente un autovelox).


Conclude il ministero: “l’unico impiego consentito è quello che prevede l’istallazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato, ovvero quando è previsto, nell’ambito delle strategie di controllo delle infrazioni, adottate dagli organi di polizia stradale, un ricorso frequente all’utilizzo di box di contenimento per collocarvi un rilevatore mobile”.


(Altalex, 9 novembre 2012)



Speed check illegittimi?