martedì 20 novembre 2012

Duplicato della patente di guida in caso di smarrimento


Circolare – 31/10/2012 – Prot. n. 29619/2203 – Duplicato patente


OGGETTO: Duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione e distruzione. DPR 9 marzo 2000, n. 104.


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale per la motorizzazione


Prot. n. RU 29619/2203

Roma, 31 ottobre 2012


OGGETTO: Duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione. DPR 9 marzo 2000, n. 104.


Com’è noto, con circolare n. 990/M352 del 18 giugno 2001 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sono state illustrate le modalità tecniche attraverso cui gli Organi di Polizia trasmettono al competente Ufficio Centrale Operativo di questo Ministero i dati di cui al DPR in oggetto, relativi alle denunce di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida.


È altrettanto noto che alla predetta circolare è stato allegato, tra l’altro, anche il modulo da utilizzare per il rilascio del permesso provvisorio di guida, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DPR n. 104/2000, e per l’invio al predetto Ufficio Centrale Operativo, quale comunicazione ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2.


Ciò premesso, si fa presente che, a partire dal 19 gennaio 2013, sarà in vigore il decreto legislativo 18 aprile 2011, n° 59 con cui è stata recepita, tra l’altro, la direttiva Europea 2006/126/CE.


Tale decreto legislativo, oltre a prevedere nuove categorie di patenti di guida e nuove regole per il conseguimento di alcune di esse, introduce anche un nuovo modello di patente di guida.


Le novità introdotte dal richiamato decreto legislativo impongono la necessità che, ai fini della stampa del duplicato della patente di guida, nei casi previsti dal DPR n. 104/2000, l’acquisizione della firma del titolare venga effettuata dagli stessi Organi di Polizia in fase di compilazione del modulo in precedenza citato, così come già avviene per la foto.


A tal fine, a parziale modifica della richiamata circolare del 18 giugno 2001, il modulo di cui all’Allegato 1 del medesima circolare viene sostituito da una nuova versione, allegata alla presente, che consente al denunciante di apporre la propria firma autografa, che sarà riprodotta sul duplicato di patente rilasciato dall’Ufficio Centrale Operativo.


Pertanto, ferma restando la vigenza delle altre disposizioni impartite con la circolare n. 990/M352 del 18 giugno 2001, si fa presente che il nuovo modello (All. 1) potrà essere immediatamente utilizzato per gli adempimenti di cui all’art. 2, commi 1 e 2 del DPR 9 marzo, n. 104.


Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si invitano le Autorità di Polizia in indirizzo ad assicurare la massima diffusione della presente, al fine di assicurare il corretto adempimento di quanto di competenza.


IL DIRETTORE

Dott. Arch. Maurizio Vitelli


Allegato 1 alla circolare del 31/10/2012 n. 29619/2203




Duplicato della patente di guida in caso di smarrimento

Nessun commento:

Posta un commento