martedì 4 febbraio 2014

Guida in stato di ebbrezza: il lavoro di pubblica utilità estingue il reato

Il lavoro di pubblica utilità estingue il reato di ebbrezza anche se l'attività  svolta non rientra tra quelle previste in via prioritaria dall'art. 186 co. 9bis c.d.s., e cioè attività da svolgersi nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.


Cassazione penale , sez. I, sentenza 17.12.2013 n° 50909 (Luigi Del Giudice)
In particolare la cassazione con sentenza 17 dicembre 2013, n. 50909 ritiene che  la prestazione non retribuita è comunque svolta a favore della collettività, ed anche se non inerente al settore della sicurezza e dell'educazione stradale, la stessa deve ritenersi rientrante nel novero dei lavori di pubblica utilità e tale da poter fare conseguire gli effetti estintivi del reato.
Sarebbe irragionevole  ritenere che il lavoro di pubblica utilità comunque svolto con diligenza, non possa fare godere all'interessato i vantaggi ricollegati al positivo svolgimento di tale incombente, sol perché fatto svolgere al di fuori del campo indicato in via prioritario nella previsione normativa.
Tale modus opinandi si profila assolutamente vincolante, se solo si consideri la portata e la finalità del lavoro sostitutivo, così come la Corte Costituzionale ha avuto cura di tratteggiarlo, come misura "paradentiva", costituente un segno ed un'apertura fiduciaria verso i condannati (sent. 157/2010), esaltandone le finalità rieducative per il recupero sociale del soggetto, perseguito attraverso la scelta di lavoro a titolo gratuito dell'interessato a favore della collettività offesa, quale evidente segno di riconciliazione sociale.
È stato scritto nella recente sentenza n. 179/2013 sempre della Corte Costituzionale, a proposito del lavoro di pubblica utilità, che "la finalità rieducativa della pena, stabilita dall'art. 27, co. 3, Cost, deve riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria. Quest'ultima deve prevedere modalità e percorsi idonei a realizzare l'emenda e la risocializzazione del condannato, secondo scelte del legislatore, le quali, pur nella loro varietà tipologica e nella loro modificabilità nel tempo, devono convergere nella valorizzazione di tutti gli sforzi compiuti dal singolo condannato e dalle istituzioni per conseguire il fine costituzionalmente sancito della rieducazione (sentenza n. 79/2007). Tali principi, benché riferiti alla legislazione penitenziaria, ben si adattano anche a fattispecie come quelle in esame, nelle quali le finalità rieducative della pena e il recupero sociale del soggetto sono particolarmente accentuati e sono perseguiti mediante la volontaria prestazione di attività non retribuita a favore della collettività".

domenica 12 gennaio 2014

Patenti centralizzate, se non si ritirano presto vanno al macero

La Direzione Generale molto alacremente sta provvedendo a specificare tutte le regole di comportamento in merito alle molte e nuove procedure in vigore, tra cui la stampa centralizzata delle patenti e il loro recapito presso gli utenti. Di questo tratta appunto la circolare prot. 31010 del 18 dicembre 2013.
Contrariamente a quanto stabilito in precedenza, forse per evitare ulteriore confusione presso gli UMC, è stato disposto che tutte le patenti impossibili da recapitare al domicilio per le motivazioni più diverse, anzichè spedite all'UMC di competenza dovranno essere restituite all'Ufficio Centrale Operativo per essere annullate e infine distrutte.
Anche quelle che rimangono per oltre 60 giorni presso gli Uffici della Motorizzazione subiranno lo stesso trattamento.
Nella stessa circolare si è anche più volte ribadito il concetto che, in caso di stampa con dati non corretti o di scarsa qualità, potrà essere richiesto un duplicato gratuitamente.

Nuove procedure di stampa centralizzata e recapito all'utenza delle patenti di guida

Circolare - 18/12/2013 - Prot. n. 31010 - Stampa e recapito patenti

Oggetto: Nuove procedure di stampa centralizzata e recapito all'utenza delle patenti di guida.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Prot. n. 31010
Roma, 18 dicembre 2013
Oggetto: Nuove procedure di stampa centralizzata e recapito all'utenza delle patenti di guida.
Si fa seguito alla circolare prot. 0018260/RU del 12.7.2013 della scrivente Direzione Generale, relativa alle modalità operative della nuova procedura di stampa centralizzata e recapito all'utenza delle patenti di guida.
Al riguardo si fa presente che, a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto di II livello per la patente centralizzata del 15.11.2013 (Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida) pubblicato sulla G.U. n. 289 del 10.10.2013, le modalità operative contenute nella sopra citata circolare, verranno così modificate:
1. Recapito al cittadino delle patenti emesse a seguito di duplicato (per smarrimento/furto/distruzione)
1.1 Inesitate per impossibilità di recapito
Le patenti che, a seguito del primo tentativo di recapito risultino impossibili da recapitare per le seguenti motivazioni: rifiuto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente, destinatario irreperibile, destinatario deceduto, destinatario sconosciuto, destinatario trasferito, NON saranno più spedite all'UMC di competenza, come precedentemente disposto al punto 2.1 della circ. 0018260/RU, ma verranno restituite all'Ufficio Centrale Operativo e successivamente annullate nel Sistema SIMOT e distrutte.
Contestualmente verrà aggiornato il Sistema Integrato di Monitoraggio (SIM).
1.2 Inesitate per mancato ritiro presso l'Ufficio Postale
Le patenti che, al 60° giorno dalla data del secondo tentativo di recapito non saranno ritirate presso l'Ufficio Postale, dal titolare o da un suo delegato, NON verranno più trasferite agli UMC di competenza, come precedentemente disposto al punto 2.3 della citata circ. 018260/RU, ma verranno restituite all'Ufficio Centrale Operativo e successivamente annullate nel Sistema SIMOT e distrutte. Contestualmente verrà aggiornato il Sistema Integrato di Monitoraggio (SIM).
A partire dal 9.1.2014 le patenti che si trovano in giacenza presso gli Uffici della Motorizzazione (essendo trascorsi i 60 giorni dal 2° tentativo di recapito da parte del Consorzio PatentiviaPoste S.C.P.A.), non ancora rilasciate al titolare o ad un suo delegato, verranno ritirate dagli addetti di detto Consorzio e restituite all'Ufficio Centrale Operativo. Successivamente dette patenti verranno annullate nel Sistema SIMOT e distrutte. Contestualmente verrà aggiornato il Sistema Integrato di Monitoraggio (SIM).
2. Duplicati patenti (per smarrimento/furto/distruzione) non conformi.
Nei casi in cui il duplicato della patente di guida ricevuto dall'utente, risulti riportare dati non corretti o di scarsa qualità, potrà essere richiesto dal titolare della patente un duplicato presso un qualsiasi Ufficio della Motorizzazione Civile, senza ulteriori oneri a suo carico.
3. Patenti di guida emesse a seguito di conferma di validità non conformi.
Qualora le patenti di guida che verranno emesse a seguito di conferma di validità, in attuazione del sopra citato Decreto, risultino riportare dati non corretti o di scarsa qualità, potrà essere richiesto, dai rispettivi titolari, un duplicato presso un qualsiasi Ufficio della Motorizzazione Civile, senza ulteriori oneri a carico dell'utenza.
Per quanto non espressamente indicato/modificato con la presente circolare, si rimanda alle istruzioni impartite nella precedente circolare n. 0018260/RU del 12.7.2013.
IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)

sabato 11 gennaio 2014

Sanzioni al Codice della strada: no agli interessi in cartella esattoriale

Sanzioni al Codice della strada: no agli interessi in cartella esattoriale Prefettura di Novara, nota 09.10.2013
Nessun aumento semestrale del 10% per le sanzioni irrogate da verbali di contestazione per infrazioni al Codice della Strada. In caso di ritardo nel pagamento della sanzione, l'art. 203 C.d.S. prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale, oltre le spese di procedura, in deroga a quanto disposto dall'art. 27, L. n. 689/1981; esclusi, dunque, dalla cartella esattoriale gli aumenti semestrali suddetti. E' quanto ribadito dall'Avvocatura Generale dello Stato, confermemente alla pronucia della Suprema Corte di Cassazione n. 3701/2007, in risposta alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Prefettura di Novara. Per approfondimenti: Sanzioni Codice della strada e interessi: un errore di lettura della norma di Ugo Sergio Auteri. (Altalex, 21 novembre 2013)