martedì 30 ottobre 2012

Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva


 


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale per la motorizzazione

Divisione 5



Prot. n. 27520

Roma, 11 ottobre 2012










OGGETTO:



Circolare prot. n. 13546 del 16 maggio 2012 - Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall’art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264 - Ulteriori chiarimenti.



        Facendo seguito alla circolare prot. n. 19979 del 12 luglio 2012, concernente l’oggetto, e proseguendo nell’attività di monitoraggio sul corretto funzionamento delle nuove procedure informatizzate per il rilascio delle ricevute sostitutive, si ravvisa l’opportunità di fornire i seguenti ulteriori chiarimenti.

        Anzitutto va ribadito che sono legittimati al rilascio della ricevuta:











1.



tutte le Autoscuole, solo per lo svolgimento delle attività che risultano assoggettate al regime della legge n. 264/1991 (es. duplicato patente di guida);


2.



tutti gli Studi di consulenza automobilistica, compresi quelli non abilitati allo STA o ad altre procedure semplificate.


        Ciò posto, si fa notare che il previgente art. 7, comma 1, della legge n. 264/1991 così disponeva: “L’impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione … o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all’interessato una ricevuta…”.

        In conseguenza della modifica introdotta dall’art. 10, comma 2, legge n. 120/2010, il vigente art. 7, comma 1, della legge n. 264/1991 ora così dispone: “L’impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto procede al ritiro del documento di circolazione … o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia all’interessato una ricevuta…”.

        Dal tenore letterale della norma vigente si desume quindi che:











1.



fermi restando i casi in cui il documento di circolazione o di guida debba necessariamente essere consegnato od esibito all’UMC (ad esempio, l’art. 137 c.d.s. dispone che il permesso internazionale di guida sia rilasciato previa esibizione della patente di guida) spetta al consulente automobilistico (o al titolare dell’Autoscuola) valutare, al fine di porre in essere gli adempimenti di propria competenza,se e quando procedere al ritiro del documento di circolazione o di guida;


2.



pertanto, il ritiro del documento di circolazione o di guida può ora essere effettuato (con conseguente obbligo di rilascio della relativa ricevuta sostitutiva) anche nel caso in cui gli adempimenti da svolgere siano riferiti ad operazioni di motorizzazione semplificate (es.STA, ciclomotori).


        Di conseguenza, in presenza di motivate ragioni, quali ad es. un passaggio di proprietà non perfezionato a seguito di rinuncia dell’acquirente, il consulente automobilistico (o il titolare dell’Autoscuola) è tenuto a richiedere al competente UMC di consentire l’annullamento della ricevuta sostitutiva emessa per evitare che il soggetto, a nome del quale è stata emessa, possa circolare indebitamente su strada. Al riguardo, si fa presente che:











1.



la richiesta di annullamento deve essere presentata all’UMC entro il 25° giorno di validità della ricevuta sostitutiva;


2.



allo scadere del termine di validità della ricevuta, se lo Studio di consulenza non ha concluso gli adempimenti per i quali la ricevuta stessa è stata rilasciata, l’utente può rivolgersi direttamente al competente UMC per l’espletamento dell’operazione di motorizzazione; laddove l’operazione non possa essere espletata in tempo reale, l’UMC provvederà a rilasciare l’estratto del documento di circolazione o di guida (art. 92 c.d.s.) (5) che sostituisce a tutti gli effetti (quindi anche al fine della circolazione su strada) l’originale del documento per la durata di 60 giorni.


        In tema di annullamento delle ricevute sostitutive, appare utile ribadire ancora una volta che:























1.



come già evidenziato con circolare prot. n. 19979 del 12 luglio 2012, pur compatibilmente con il carico operativo di ciascun UMC, è auspicabile che le richieste di annullamento vengano evase entro un massimo di 5 giorni lavorativi;


2.



la verifica da parte degli UMC in ordine alla sussistenza di giustificati e documentati motivi ha il solo scopo di inibire la possibilità che taluni operatori possano illegittimamente conseguire l’effetto di reiterare o rinnovare le ricevute sostitutive, essendo ciò espressamente vietato dell’art. 92, comma 2, ult. cpv., c.d.s.; detta verifica, viceversa non può e non deve concretizzarsi in una forma di controllo sull’esercizio dell’attività di consulenza, cui è istituzionalmente preposta la Provincia; pertanto, laddove sussistano dubbi circa la regolarità di quanto compiuto dall’operatore professionale, l’UMC deve limitarsi a darne notizia alla Amministrazione provinciale per gli accertamenti e le eventuali sanzioni del caso;


3.



per le medesime ragioni di cui al precedente punto 2, ai fini dell’annullamento della ricevuta sostitutiva non è richiesto la consegna all’UMC dell’originale della stessa;


4.



l’annullamento delle ricevute sostitutive non si sostanzia in operazioni di motorizzazione e,conseguentemente, non può ritenersi assoggettate al regime tariffario di cui alla legge n.870/1986; pertanto, non può essere richiesto il pagamento dei diritti di cui alla richiamata legge;


5.



le procedure telematiche predisposte per consentire il rilascio delle ricevute sostitutive perseguono esclusivamente finalità di pubblico interesse; infatti, le informazioni comunicate dagli operatori professionali in sede di compilazione delle ricevute sostitutive, implementando la banca dati di questa Direzione Generale, costituiscono l’ulteriore strumento attraverso il quale gli organi di polizia sono posti in grado di effettuare più stringenti controlli sia sulla regolarità della circolazione dei veicoli sia sulla regolarità delle attività svolte dagli Studi di consulenza automobilistica e dalle Autoscuole. Ne consegue quindi che l’annullamento delle ricevute sostitutive rileva, al pari del rilascio delle ricevute sostitutive, al fine di un corretto aggiornamento della banca dati dell’Amministrazione.


        Pertanto, sotto l’aspetto strettamente giuridico, le richieste di annullamento non costituiscono istanze tese all’ottenimento di un provvedimento, bensì mere comunicazioni di informazioni che, in quanto tali, non soggiacciono ad imposta di bollo.

        Rileva, infine, esaminare alcuni casi particolari:





1.


Permessi internazionali di guida


        Come già ricordato, a norma dell’art. 137, comma 2, c.d.s., il permesso internazionale di guida deve essere rilasciato previa esibizione della patente di guida. Al riguardo, con circolare prot. n. 23568 del 4 settembre 2012, è stato disposto, a modifica di previgenti disposizioni, che l’esibizione in originale della patente di guida debba avvenire solo al momento del rilascio del permesso internazionale e non anche in occasione della presentazione della richiesta (per la quale è sufficiente produrre copia in carta semplice della patente stessa).

        Pertanto, l’operatore professionale sarà tenuto al rilascio della ricevuta sostitutiva della patente di guida nazionale al fine della esibizione di quest’ultima al competente UMC in sede di presa in consegna del permesso internazionale di guida.





2.


Rettifica delle carte di circolazione


        Con circolare n. A22 del 14 luglio 2000  è stato disposto che gli UMC possono dar luogo a rettifica della carta di circolazione in tutti i casi in cui si sia incorsi in meri errori di digitazione dei dati anagrafici relativi al medesimo soggetto intestatario del documento, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia stato o meno iscritto nel pubblico registro automobilistico. Rientrano in questa ipotesi lo scambio di vocali (es. Rosso anziché Rossi) e l’errore di cifre della data di nascita (es. 08.03.1956 anziché 18.03.1956), nonché ogni altro errore di analoga entità.

        Al riguardo, con la predetta circolare è stato disposto che la rettifica in parola debba essere effettuata attraverso la correzione manuale dei dati errati, convalidata a mezzo di apposizione del timbro dell’Ufficio e della firma del funzionario che vi ha provveduto, con indicazione della relativa data; contestualmente, inoltre, l’UMC deve inserire i dati rettificati nel sistema informativo e darne apposita comunicazione al P.R.A..

        Tale procedura appare evidentemente del tutto obsoleta ed inadeguata, anche perché non aderente al mutato contesto normativo, essendo la carta di circolazione oggetto di disciplina comunitaria, e contraria ai criteri di economicità dell’azione amministrativa.

        Si dispone, pertanto, che le rettifiche in parola siano effettuate a mezzo di ristampa della carta di circolazione.

        Resta fermo invece che, trattandosi di mera rettifica dei dati anagrafici, l’UMC non deve adottare alcun provvedimento amministrativo, e pertanto nessun versamento di imposta di bollo è dovuto, sia per l’atto di rettifica (ristampa della carta di circolazione) sia per la richiesta di correzione dei dati errati; viceversa, per quanto concerne i diritti previsti dalla legge n. 870/86, occorre continuare a distinguere due diverse ipotesi:












-



se l’errore materiale è riferibile allo stesso intestatario della carta di circolazione ovvero ad uno Studio di consulenza automobilistica (o ad altro soggetto delegato) che ha curato la presentazione della pratica di immatricolazione od il rilascio della carta di circolazione errata, è comunque dovuto il pagamento della tariffa di € 9,00 da versare sul c/c postale 9001;



-



viceversa, se l’inesatta trascrizione dei dati anagrafici sulla carta di circolazione deriva da un errore materiale dell’UMC, la rettifica deve essere effettuata senza oneri a carico dell’utente.


        La carta di circolazione errata deve essere riconsegnata all’UMC (che provvede alla sua distruzione) al momento del rilascio della ristampa della carta stessa, sulla quale sono state apportate le rettifiche necessarie; a tal fine, pertanto, l’operatore professionale è tenuto a rilasciare la ricevuta di consegna del documento da restituire.





3.



Operazioni di motorizzazione relative a veicoli non presenti in banca dati.


        Sebbene si tratti di una casistica del tutto residuale, può accadere che uno Studio di consulenza si trovi nella impossibilità di rilasciare la ricevuta sostitutiva di un documento di circolazione poiché relativo ad un veicolo non censito in banca dati.

        In tal caso, l’UMC è tenuto ad implementare i dati d’archivio, su segnalazione dello Studio di consulenza interessato, da compilare in carta semplice e senza corresponsione di alcuna tariffa, alla quale deve essere allegata copia conforme all’originale della carta di circolazione. La conformità della copia all’originale può essere attestata dallo stesso soggetto intestatario del documento di circolazione (ovvero dal soggetto a nome del quale dovrà essere rilasciata la ricevuta sostitutiva) o dallo stesso Studio di consulenza che effettua la segnalazione, ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del d. P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del medesimo d. P.R. n. 445/2000) apposta in calce alla copia stessa.

        Si segnala, infine, la necessità che codeste DGT assicurino la capillare diffusione delle istruzioni e dei chiarimenti contenuti nella presente circolare presso tutti gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza, al fine di garantire uniformità dell’azione amministrativa dagli stessi svolta.

        Nel ringraziare per la cortese attenzione, si resta in attesa di rassicurazione.


        f.to IL DIRETTORE GENERALE

        arch. Maurizio Vitelli


Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva

mercoledì 24 ottobre 2012

Conversione di patenti di guida Filippine


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale per la motorizzazione

Divisione 5



Prot. n. 27497/23.18.01

Roma, 11 ottobre 2012










OGGETTO:



Conversione di patenti di guida. FILIPPINE. Chiarimenti sul nome di mezzo.



        Si fa seguito alla circolare n. 20515/23.18.01 del 18/07/2012, per rendere dei chiarimenti sull’annotazione del nome di mezzo sulle patenti di guida rilasciate ai cittadini filippini.

        Con circolari n. 29 del 07/10/2010  e n. 4 del 24/01/2011, trasmesse alle Direzioni Generali Territoriali con nota n. 5133 del 14/02/2011 , il Ministero dell’Interno ha dettato disposizioni in ordine alla trascrizione del nome di mezzo sui documenti rilasciati a cittadini filippini.

        Mentre nella circolare n. 29 è stato disposto che il nome di mezzo non va indicato sui documenti, nella successiva n. 4 è stato precisato che in realtà al momento dell’iscrizione anagrafica Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti occorre far riferimento ai dati annotati sul permesso di soggiorno, finché il sistema di registrazione anagrafica non sarà stato definitivamente attuato.

        Poiché si è rilevato, anche di recente, che continuano ad essere emesse carte di identità riportanti il nome di mezzo, è stato formulato specifico quesito al Ministero dell’Interno, affinché venga chiarito quando il nuovo sistema di registrazione anagrafica verrà attuato completamente, e cioè quando non verranno più rilasciati documenti riportanti il nome di mezzo.

        In attesa di ricevere le informazioni richieste, si invitano codesti Uffici della Motorizzazione a rilasciare le patenti di guida ai cittadini filippini, riportando i dati anagrafici indicati sulla carta di identità, acquisendo quindi anche il nome di mezzo, se presente.


        Nuove indicazioni verranno comunicate quando perverrà il riscontro del Ministero dell’Interno.



Alle Direzioni Generali Territoriali e agli UMC la presente Circolare è diramata esclusivamente con posta elettronica.


        IL DIRETTORE GENERALE

        f.to dott. arch. Maurizio Vitelli


Conversione di patenti di guida Filippine

domenica 21 ottobre 2012

Esame su veicolo sul quale non può prendere posto l'esaminatore


Circolare – 18/10/2012 – Prot. n. 28370 – Esame su veicolo sul quale non può prendere posto l’esaminatore



OGGETTO: Procedure d’esame per il conseguimento della patente di guida effettuato su veicolo sul quale non può prendere posto l’esaminatore.


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici

Direzione Generale per la Motorizzazione


Prot. n. 28370

Roma, 18/10/2012


Molti Uffici provinciali hanno rappresentato a questa Direzione Generale la necessità di ulteriori specifiche disposizioni in materia di esame pratico per il conseguimento della patente di guida svolto su veicolo (ad esempio un motociclo) su cui non possa prendere posto l’esaminatore. Come è noto detto esame pratico consta di due prove, la prima svolta in area chiusa e la seconda svolta nel traffico.


Durante la seconda prova l’esaminatore, a bordo di un veicolo, segue il veicolo del candidato, fornendogli, attraverso un apparecchio audio fonico, informazioni sulle manovre da compiere.


Per l’espletamento di tale prova, dunque, è necessario che il candidato dia assicurazione all’esaminatore, prima dell’inizio dell’esame pratico, della disponibilità di un’autovettura e di un conducente che possano permettere, all’esaminatore stesso di espletare le sue funzioni durante la prova nel traffico.


La disponibilità dell’autovettura deve essere assicurata da e fino al luogo di inizio dell’esame, per il tempo ritenuto utile dall’esaminatore.


Per i candidati presentati da un’autoscuola, la disponibilità della vettura e del relativo conducente deve essere assicurata dall’autoscuola stessa.


Non sarà ammesso all’esame il candidato che non ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento.


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Arch. Maurizio Vitelli




Esame su veicolo sul quale non può prendere posto l'esaminatore

venerdì 19 ottobre 2012

dal 19 gennaio 2013 le patenti cambiano


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE


ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI


Direzione generale per la motorizzazione


Prot. n. 28368/8.3


Roma, 18 ottobre 2012









OGGETTO:Applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. – Nuovi limiti di età per il conseguimento delle patenti di guida a decorrere dalla data del 19 gennaio 2013.



Il 19 gennaio 2013 saranno integralmente applicabili le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 , con cui è stata recepita, tra l’altro, la direttiva 2006/126/CE  in materia di patenti di guida.


Come noto, tale decreto legislativo – oltre a prevedere nuove categorie di patenti di guida – introduce importanti novità sull’età minima per conseguire alcune di esse.


Si evidenzia che le modifiche più rilevanti sono quelle sotto indicate:



































a)introduzione della patente di guida della categoria AM, in luogo del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
b)introduzione della patente di guida della categoria A2, in luogo della patente di guida della categoria A per accesso graduale;
c)introduzione della patente di guida della categoria A per la guida dei tricicli di potenza superiore a 15 kW per i candidati che hanno compiuto 21 anni;
d)innalzamento dell’età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria A a 24 anni (ovvero 20 anni per chi ha conseguito la categoria A2 da almeno due anni);
e)introduzione della patente di categoria C1, per il cui conseguimento è necessario aver compiuto 18 anni;
f)innalzamento dell’età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria C a 21 anni;
g)introduzione della patente di categoria D1, per il cui conseguimento è necessario aver compiuto 21 anni;
h)innalzamento dell’età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria D a 24 anni.

La Commissione europea, al riguardo, ha precisato che tutte le patenti rilasciate dagli Stati membri a decorrere dal 19 gennaio 2013 dovranno inderogabilmente conformarsi alle disposizioni della direttiva 2006/126/CE (2), mancando nella stessa una disposizione transitoria che disciplini il caso di chi abbia iniziato l’iter per il conseguimento di una categoria di patente in vigenza di requisiti di età minima inferiori.


Conseguentemente, è necessario portare a conoscenza dei candidati che le patenti da rilasciarsi a decorrere dal 19 gennaio 2013 si conformeranno alle categorie consentite in relazione all’età del candidato.


Così, a titolo di esempio, se un candidato al conseguimento della patente di guida di categoria D, ventitreenne, sostiene l’esame dal 19 gennaio 2013, allo stesso dovrà essere rilasciata una patente di categoria D1.


Tanto premesso, si invitano codesti Uffici:











-a voler dare massima diffusione possibile presso l’utenza di quanto sopra, anche a mezzo di affissione di avvisi;
-al fine di contemperare nella misura massima consentita il rispetto della predetta disciplina comunitaria con gli interessi dei candidati che abbiano avviato ma non concluso l’iter per il conseguimento di una patente di guida di categoria A per accesso graduale o diretto, ovvero di categoria C o D, di accordare priorità alle sedute di esame teoriche e pratiche per le predette categorie di patenti, ove ciò sia compatibile con le scadenze dei fogli rosa relativi ad altre categorie.

Il CED di questa Direzione provvederà quanto prima ad inserire nella stampa dei fogli rosa analoghe avvertenze.


 


IL DIRETTORE GENERALE


dott. arch. Maurizio Vitelli


 


 



dal 19 gennaio 2013 le patenti cambiano