La quarta sezione del Consiglio di Stato, in
sede giurisdizionale, con la sentenza in commento, ha accolto l’appello
proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso la
pronunzia del Tar Campania con la quale era stato accolto il ricorso di
un automobilista. Secondo il Tar la comunicazione cumulativa di più
decurtazioni legate a violazioni differenti nel tempo aggira le norme
che il Codice della Strada pone a tutela del diritto del privato ad
usufruire dei corsi per il recupero dei punti, nonché “della stressa
ragion d’essere dell’istituto della patente a punti, mediante il quale
si è inteso creare un meccanismo volto, mediante l’attivazione di un
sistema di afflizione accessoria, che può giungere fino alla sospensione
della patente di guida [. . .] a favorire l’educazione degli
automobilisti al rispetto delle norme del Codice della strada [. . .]”. Pertanto
a ciascuna infrazione al Codice della strada deve seguire la relativa
decurtazione di punteggio e la comunicazione al contravventore, in modo
da consentire a quest’ultimo di riparare alla violazione commessa
frequentando gli appositi corsi.
Al contrario, per il Consiglio di Stato, la decurtazione dei punti di
patente viene disposta dall’Anagrafe nazionale abilitati alla guida e
produce effetti in modo diretto sulla sfera giuridica del trasgressore,
mentre la comunicazione prescritta dall’articolo 126 bis del C.d.S. non rappresenta una condizione di validità della decurtazione medesima. La norma di cui al terzo comma dell’articolo 126 bis del C.d.S. statuisce che “Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”,
tuttavia, chiarisce il Consiglio di stato, l’omessa adozione del
provvedimento nei termini previsti sposta in avanti il termine per la
proposizione dell’eventuale impugnazione, senza determinare ulteriori
effetti. Il conducente viene informato della natura della violazione al
C.d.S. mediante la conoscenza del verbale di accertamento e
contestazione, che, in virtù del disposto di cui al comma primo dell’art. 126-bis del C.d.S. deve contenere “l’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione”.
Pertanto il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello mediante il quale il Ministero ha dedotto che “la
mancata adozione del provvedimento nei termini previsti non potrà in
alcun modo riverberarsi in vizio di legittimità né del provvedimento
sanzionatorio, né tantomeno del provvedimento di revisione della
patente, determinando quale unico effetto lo spostamento del termine per
la proposizione della eventuale impugnazione”, costituendo siffatta omissione “una mera irregolarità che non pregiudica in alcun modo gli interessi del privato”.
(Altalex, 20 ottobre 2011. Nota di Laura Biarella)
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