Lo schema - che tiene conto delle osservazioni formulate dall'Autorità
al Ministero - stabilisce che “Viabilità Italia”, in seguito a una
ordinanza contingibile e urgente emanata da una autorità di pubblica
sicurezza, possa chiedere alle società telefoniche di individuare i
cellulari dei clienti presenti nell'area di crisi per allertarli via sms
sulla situazione di emergenza o di imminente pericolo. Il Garante ha
ritenuto che, trattandosi di messaggi inviati in presenza di casi
eccezionali e sulla base di una provvedimento d'urgenza della autorità
pubblica competente, gli operatori telefonici e quelli che forniscono
servizi di comunicazione elettronica non hanno l'obbligo di acquisire il
consenso al trattamento dei dati personali prima di poter contattare la
popolazione che si trova nell'area di crisi.
Al fine di evitare eventuali abusi, nella convenzione viene comunque
specificato che la comunicazione inviata dagli operatori telefonici
dovrà attenersi rigorosamente al contenuto dell'ordinanza e all'area
geografica indicata. Il trattamento dei dati delle persone interessate
dovrà inoltre avvenire nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e
dello specifico provvedimento, adottato dal Garante nel 2003, in
materia di sms di pubblica utilità.
(Garante della Privacy, 19 ottobre 2011)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PARERE 15 SETTEMBRE 2011
Parere sullo schema di convenzione tra il Centro coordinamento
nazionale per la viabilità (Viabilità Italia) e gli operatori dei
servizi di comunicazione elettronica, per la fornitura del servizio di
invio di messaggi in situazioni di crisi della viabilità nazionale.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott.
Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.
Daniele De Paoli, segretario generale;
Vista la richiesta di parere del Ministero dell'interno;
Visto l'art. 154, comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
Il Ministero dell'interno ha richiesto il parere del Garante in ordine a
uno schema di convenzione tra il Centro coordinamento nazionale per la
viabilità (infra: Viabilità Italia) e gli operatori dei servizi di
comunicazione elettronica, per la fornitura del servizio di invio di
messaggi in situazioni di crisi della viabilità nazionale.
E' opportuno premettere che Viabilità Italia costituisce - ai sensi del
decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2005, recante “Istituzione
presso il Ministero dell'interno di un Centro di coordinamento
nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di
viabilità” – una struttura di coordinamento tecnico-amministrativo
tenuta a disporre gli interventi operativi, anche di carattere
preventivo, necessari a fronteggiare le situazioni di crisi derivanti da
avversità atmosferiche o da altri eventi, anche connessi con l'attività
dell'uomo, che interessino la viabilità stradale ed autostradale e
siano suscettibili di avere riflessi sul regolare andamento dei servizi e
della mobilità generale del Paese.
Oggetto dell'odierna convenzione è, in particolare, la fornitura, in
nome e per conto di "Viabilità Italia", da parte degli operatori dei
servizi di comunicazione elettronica, del servizio di invio, in presenza
di situazioni di crisi della viabilità nazionale accertate con
ordinanza contingibile ed urgente dell'autorità di pubblica sicurezza,
di messaggi ad utenti, titolari di schede telefoniche attivate sul
territorio nazionale, i quali si trovino nell'area interessata dalla
situazione di crisi (art. 2, comma 1, della convenzione). Il servizio è
attivato su richiesta di Viabilità Italia, in presenza di situazioni di
crisi della viabilità, suscettibili di avere riflessi sul regolare
andamento dei servizi e della mobilità generale del Paese (art. 2, comma
2).
Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della convenzione, gli operatori
sono legittimati a inviare messaggi agli utenti che si trovino nell'area
geografica individuata dall'ordinanza, anche in assenza di uno
specifico consenso al trattamento dei propri dati personali, come
previsto nell'ordinanza contingibile e urgente.
Al fine di individuare gli utenti – presenti nell'area interessata
dalla situazione di crisi – cui inviare i messaggi, gli operatori
utilizzeranno come riferimenti identificativi i dati che risultano dai
sistemi informativi in uso presso loro stessi e i dati rilevati per
mezzo della tecnologia idonea ad individuare la presenza dei clienti
nell'area di crisi (art. 3).
Ai sensi dell'articolo 4 della convenzione, Viabilità Italia e gli
operatori, ciascuno per quanto di competenza, quali Titolari autonomi
dei trattamenti rispettivamente effettuati, si impegnano a conformarsi
alle disposizioni del Codice e ai provvedimenti adottati dal Garante in
data 12 marzo 2003 e 7 luglio 2004 in tema di SMS di pubblica utilità.
RILEVATO
Come può evincersi dalla descrizione delle attività svolte da Viabilità
Italia - ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno del 27
gennaio 2005 – la richiesta agli operatori dell'attivazione del servizio
di invio di messaggi è riconducibile ai compiti istituzionali dell'ente
ed è funzionale alla gestione delle situazioni di crisi della viabilità
che interessino parti del territorio nazionale.
La stessa attività di invio di messaggi agli utenti interessati, in
presenza delle suddette situazioni di crisi della viabilità, configura
un trattamento di dati personali legittimo, in quanto svolto in
conformità a quanto disposto da un provvedimento - quale un'ordinanza
contingibile e urgente emanata da un'autorità di pubblica sicurezza,
idonea a derogare finanche alla legge - nei limiti di quanto ivi
previsto.
Tale trattamento è peraltro svolto nel rispetto di quanto disposto dal
Garante con il citato provvedimento del 12 marzo 2003 "SMS di pubblica
utilità, le regole per il corretto uso" (doc. web n. 29844), secondo cui
gli operatori possono inviare messaggi, per conto di soggetti pubblici,
prescindendo dal consenso dell'interessato, in particolare, “in caso di
disastri e calamità naturali nei quali l'invio dei messaggi in deroga
alla disciplina di protezione dei dati sia specificamente disposto da un
soggetto pubblico centrale o locale che adotti ai sensi di legge un
provvedimento d'urgenza, con ordinanza o altro provvedimento
contingibile ed urgente emanato da autorità centrale o locale, per
ragioni di ordine pubblico, igiene e sanità pubblica, ad esempio ai
sensi dell'art. 2 del t.u.l.p.s. (per ragioni di tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza pubblica)" (punto 2, lett. B), del
provvedimento).
Pertanto, il trattamento dei dati personali svolto dagli operatori per
conto di Viabilità Italia ai fini dell'invio di messaggi di pubblica
utilità, nei termini sopra descritti, risulta conforme alla disciplina
in materia di protezione dei dati personali.
CONSIDERATO
Il parere è reso su di una versione dello schema di convenzione che
tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni suggeriti
dall'Ufficio del Garante ai competenti uffici dell'Amministrazione
interessata nel corso di riunioni e contatti informali, volti a rendere
sotto ogni profilo effettivo il diritto alla protezione dei dati
personali degli interessati, nell'ambito dei trattamenti previsti dal
decreto.
Le osservazioni dell'Ufficio hanno riguardato, in particolare, i
seguenti aspetti: la corrispondenza tra l'oggetto del messaggio e il
contenuto dell'ordinanza, già pubblicata; l'esigenza di definire con
precisione l'ambito oggettivo al cui interno individuare i soggetti
destinatari del messaggio; la necessità di distinguere tra l'ordinanza –
che abbia individuato la zona interessata dalla situazione di crisi – e
la comunicazione con cui Viabilità Italia richiede agli operatori il
servizio di invio dei messaggi; la più generale esigenza, infine, di una
puntuale conformità della convenzione alla disciplina in materia di
protezione dei dati personali e alle prescrizioni contenute nei citati
provvedimenti adottati dal Garante in tema di SMS di pubblica utilità.
Le predette indicazioni rese dall'Ufficio sono state recepite dal testo
in esame e pertanto non residuano ulteriori osservazioni da formulare.
IL GARANTE
esprime parere favorevole sullo schema di convenzione tra il Centro
coordinamento nazionale per la viabilità e gli operatori dei servizi di
comunicazione elettronica, per la fornitura del servizio di invio di
messaggi nelle situazioni di crisi della viabilità nazionale.
Roma, 15 settembre 2011.
IL PRESIDENTE
Pizzetti
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli
De Paoli
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