martedì 25 ottobre 2011

Patteggiamento per omissione di soccorso: la patente resta comunque sospesa

La diminuente del rito ex art. 444 c.p.p. non si estende alla sanzione amministrativa accessoria, quale sospensione della patente, che viene applicata nella sua interezza.
 E’ quanto disposto dalla la Corte di Cassazione con la sentenza 6 ottobre 2011, n. 36352.
 Il caso oggetto della suddetta pronuncia riguardava un automobilista che, imputato per il reato di omissione di soccorsoex artt. 593 c.p. e 189 comma 4 e 7 cod. strad., patteggiava la pena, ma lo sconto fino ad un terzo, previsto nei casi di applicazione di pena su richiesta delle parti, non veniva disposto per la sospensione della patente di guida, che dunque era fissata dal Tribunale di Trani - sez. dist. di Ruvo di Puglia -, per anni uno e mesi sei.
Avverso tale pronuncia, il soggetto interessato aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 218 comma 2, 222 comma 2 bis c.d.s. nonché  il vizio di motivazione, lamentando che il Giudice di primo grado avrebbe ordinato l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, senza considerare i criteri adottati per fissarla, né la diminuente del rito speciale scelto dalle parti.
I Giudici di Piazza Cavour hanno giudicato il motivo articolato dalla difesa destituito di fondamento, in quanto, come già esaminato in precedenza dalla Suprema Corte, la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve ritenersi limitata ai casi disentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale “ (sentenza 3 luglio 2009, n. 41810).
Inoltre, l’art. 222 comma 2 bis introdotto con la L. n. 120/2010 estende l’ applicazione della diminuente del rito speciale anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, ma solo per i casi indicati nell’articolo 222 c.s., e non anche, come nella fattispecie in oggetto, per ipotesi relative al reato di omissione di soccorso.
Per tali motivi, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali a carico di parte ricorrente.
(Altalex, 21 ottobre 2011. Nota di Maria Elena Bagnato)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Sentenza 13 luglio – 6 ottobre 2011, n. 36352

(Presidente Calabrese – Relatore Vessichelli)
Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione L.E. avverso la sentenza in data 7 Ottobre 2010 con la quale il Tribunale di Trani - sez. dist. di Ruvo di Puglia -, nell'applicare all'imputato, ex art. 444 c.p.p. la pena patteggiata col PM in relazione alle imputazioni ex artt. 593 c.p. e 189 comma 4 e 7 cod. strad. (fatto del 2008), disponeva altresì la sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei.

Deduce la violazione degli artt. 218 comma 2, 222 comma 2 bis c.d.s. e il vizio di motivazione.

Il Giudice aveva disposto la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida senza dare conto dei criteri adottati per fissarla e senza tenere in considerazione la diminuente del rito.

Il PG presso questa Corte ha chiesto accogliersi il ricorso, sul presupposto che la misura sia stata fissata lontano dal minimo edittale.

Il ricorso è infondato.

La motivazione sui criteri adottati per la determinazione della sanzione della sospensione della patente non è necessaria quando il giudice l'abbia fissata in misura assai prossima al minimo edittale o addirittura, come nella specie, o in misura pari al detto minimo di anni un o e mesi sei, previsto dall'art. 189 comma 7 cod. strad..

Il motivo subordinato articolato dalla difesa è d'altra parte destituito di fondamento come già osservato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Questa ha rilevato, condivisibilmente, che la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, deve ritenersi limitata ai casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (Vedi Sez. 4, Sentenza n. 41810 del 03/07/2009 Ud. (dep. 30/10/2009) Rv. 245451).

Invero può osservarsi che la norma dell'art. 222 comma 2 bis introdotta con l. n. 120 del 2010 disciplina la applicazione della diminuente del rito speciale anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, così come regolata nei commi precedenti dello stesso articolo, per le ipotesi considerate dal legislatore del 2010, il quale ha riscritto l'intero articolo 222 c.s.

Lo stesso legislatore non risulta avere richiamato nella detta disposizione la ipotesi, da ritenere speciale, della sospensione della patente come sanzione prevista dall'art. 189 comma 7 c.p. per il caso del c.d. reato di fuga previsto dal medesimo comma.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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