Art. 120
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)
Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi
di cui all'articolo 116
1. Non
possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità
alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per
tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 ,
le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 ,
fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i
soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1,
lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo
conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la
seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo
periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma .
2. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
309 del 1990 , se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1
del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il
prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di
abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del
certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di
tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di
quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati
indicati al primo periodo del medesimo comma 1 .
3. La persona
destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può
conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno
tre anni.
4. Avverso i
provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al
comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide,
entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.
5. Con
decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento
del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento
per i trasporti terrestri e
il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del
personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni
necessarie ad impedire il rilascio dei
titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi
alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2 .
6. Salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli
abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 (7).
* * * * * * * * * *
VERSIONE IN VIGORE DAL 19.1.2013
per effetto del decreto legislativo 18.4.2011 n. 59
Art. 120
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)
Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi
di cui all'articolo 116
1. Non possono conseguire la patente di guida,
i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o
sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 ,
le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 ,
fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i
soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1,
lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo
conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la
seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo
periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma .
2. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
309 del 1990 , se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida .
La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni
dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del
passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati
al primo periodo del medesimo comma 1 .
3. La persona
destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può
conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno
tre anni.
4. Avverso i
provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al
comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide,
entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.
5. Con
decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento
del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento
per i trasporti terrestri e
il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del
personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni
necessarie ad impedire il rilascio dei
titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi
alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2 .
6. Salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli
abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 (7).
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