SENTENZA CORTE CASSAZIONE
26 ottobre 2011, n. 38806
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente:
|
Francesco MARZANO
|
Consigliere:
|
Giacomo FOTI, Felicetta MARINELLI, Rocco Marco BLAIOTTA
|
Rel. Consigliere:
|
Luisa BIANCHI
|
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ritenuto in fatto
1. Con
sentenza del 16 novembre 2010 il Tribunale di Pistoia, sez. di
Monsummano Terme, ha applicato a A. A. la pena dal medesimo concordata
con il pubblico ministero per il reato di cui all'articolo 186 del
codice della strada, per essersi posto
alla guida di una autovettura in condizioni di ebbrezza alcolica con un
tasso alcolemico di 1,12 al primo accertamento e 1,17 al secondo. Il
fatto è stato commesso il 24 dicembre del 2008.
2. Nei
confronti di questa sentenza ha presentato ricorso per cassazione
l'imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione per
quanto riguarda la determinazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente
di guida, che il giudice ha fissato in mesi otto. Lamenta I'assoluto
difetto di motivazione al riguardo nonostante l'entità della sanzione
sia assai consistente, essendo la previsione legislativa per l'ipotesi
in considerazione quella da un minimo
di sei mesi ad un massimo di un anno. Si richiama alla giurisprudenza
di questa corte secondo cui è necessaria la motivazione quando la durata
della sospensione della patente non coincide con il limite temporale
minimo o non è fissata in misura assai prossimo a quello.
Nel presente
caso, la violazione commessa e l'entità del danno apportato non dovevano
ritenersi particolarmente gravi dal momento che il A. A. è stato
fermato in seguito ad un normale controllo e non in seguito ad un
incidente stradale e che egli a
seguito della sospensione della patente da parte del prefetto è stato
sottoposto a visita medica di revisione ed è stato giudicato idoneo per
la patente di guida normale di categoria D. Fa ancora presente che egli
aveva formulato una prima richiesta
di patteggiamento indicando una pena inferiore a quella poi concordata e
che su tale proposta il pubblico ministero non aveva prestato il
consenso osservando che la pena era stata fissata in misura troppo
bassa, ma senza formulare rilievo circa la misura della sospensione della patente di guida che egli aveva chiesto fosse fissato nella misura minima prevista.
Considerato in diritto
1. II ricorso non merita accoglimento.
Come ricordato
dallo stesso ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte ritiene
necessaria un'apposita motivazione nei confronti del provvedimento con
il quale si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida
nel contesto di una sentenza di patteggiamento, soltanto quando il
giudice si allontani considerevolmente ai minimi di tale. Nella specie
non è questa la situazione verificatasi, atteso che, a fronte di una
forbice della sanzione da sei mesi
ad un anno, il giudice ha determinato la concreta misura della sanzione
amministrativa in otto mesi. Può ancora osservarsi che la circostanza
dedotta dal ricorrente, secondo cui il pubblico ministero non si era
opposto espressamente alla misura
della sospensione della patente da lui proposta nel minimo, è argomento
che non giova al ricorrente, in quanto è noto che il pubblico ministero
non è tenuto a formulare il proprio parere sulla sospensione della
patente, che non entra a far parte del "patto" e dunque il suo silenzio non può essere considerato come un implicito consenso.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e da ciò deriva l'onere per il ricorrente delle spese del procedimento.
Per questi motivi
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso l'11.10.2011.
Il Presidente: MARZANO
Il Consigliere estensore: BIANCHI
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011.
Il Funzionario Giudiziario: TIBERIO
Nessun commento:
Posta un commento