PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA
22 dicembre 2011, n. 14
Adempimenti urgenti
per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
1. Il 1°
gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo
15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)", alla disciplina dei
certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico
delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . Le disposizioni in parola sono dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati,
in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni
certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in
alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.
Le nuove previsioni operano nel solco tracciato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 ,
in forza del quale le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere
atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.
Tali
disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche amministrazioni e
dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con
l'utenza ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000.
Di seguito le principali novità introdotte con la nuova normativa:
a)
|
le
certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità
personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i
gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente,
a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non
possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali
comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri
d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
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b)
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sui
certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il
presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"; le
amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure
organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano
prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura.
Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce
violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, per espressa
previsione della lett. c-bis del comma 2 dell'articolo 74, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183 del 2011;
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c)
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le
amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio
responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e
verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da
parte delle amministrazioni procedenti; tale
adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei
controlli, anche a campione", delle dichiarazioni sostitutive, a norma
dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
L'ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione
delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 del
Codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
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d)
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le
amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio responsabile
di cui alla precedente lett. c), devono individuare e rendere note,
attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure
organizzative adottate per
l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e
per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la
loro esecuzione;
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e)
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la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.
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2. Il nuovo quadro normativo appena delineato impone di operare
per assicurare le certezze pubbliche attraverso l'acquisizione
d'ufficio dei dati o dei documenti e gli "idonei controlli, anche a
campione," di cui agli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000 (come modificato dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011), sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
A tal fine, l'articolo 43, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
già prevede, invero, che "In tutti i casi in cui l'amministrazione
procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati,
qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente .... le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo
idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza".
Inoltre, l'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005
prevede che "... al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il
controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e
dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite
convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate
volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle
stesse amministrazioni procedenti, senza
oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione
ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000.".
Le citate
linee guida sono state adottate sin dal 22 aprile 2011 e sono
consultabili sul sito istituzionale di DigitPa (www.digitpa.gov.it).
Nelle more
della predisposizione e della sottoscrizione delle convenzioni previste
dall'articolo 58, del decreto legislativo n. 82 del 2005,
le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via
telematica devono comunque rispondere alle richieste di informazioni ai
sensi del citato articolo 43, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000.
Per quanto non
espressamente richiamato nella presente direttiva continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia, tra cui
quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come da ultimo modificate dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011, e quelle del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Il
Dipartimento della funzione pubblica provvederà, anche tramite il
proprio Ispettorato, a monitorare l'attuazione e a seguire gli sviluppi
applicativi delle disposizioni sopra citate.
Roma, 22 dicembre 2011
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione:
FILIPPO PATRONI GRIFFI
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