MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE
11 novembre 2011, n. 213
(G.U. n. 298 del 23.12.2011)
Regolamento recante
disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della
guida accompagnata e relativa modalità di esercizio.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, di seguito denominato "codice della strada";
Visto, in particolare, l'articolo 115 del codice della strada, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120,
recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", che ha
introdotto i commi da 1-bis a 1-septies, prevedendo, tra l'altro, la
possibilità, per i minori già titolari di patente di guida che hanno
compiuto diciassette anni, di condurre a fini
di esercitazione, di seguito definita "guida accompagnata", autoveicoli
di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con
esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel
rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117,
comma 2-bis, dello stesso codice della strada, nonché nel rispetto
delle disposizioni di cui al comma 1-quater del predetto articolo 115;
Visto l'articolo 16, comma 2, della predetta legge 29 luglio 2010, n. 120,
che rinvia ad un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti le norme di attuazione delle disposizioni introdotte dal comma
1 del medesimo articolo 16, con particolare riferimento alle condizioni
soggettive, oggettive e
procedimentali necessarie alla richiesta ed al rilascio
dell'autorizzazione del minore alla guida accompagnata, ai contenuti ed
alle modalità di certificazione del prescritto percorso didattico da
seguirsi presso un'autoscuola, ai requisiti
soggettivi dell'accompagnatore, alle condizioni di espletamento delle
attività di guida accompagnata nonché alle caratteristiche del
contrassegno che deve essere apposto sull'autoveicolo adibito a tale
guida;
Visti altresì gli articoli 121, 122, 123 e 180 del codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
Ritenuto che
il corso pratico di guida, obbligatorio e propedeutico alla guida
accompagnata, svolto presso un'autoscuola con istruttore abilitato e
autorizzato, come prescritto dal comma 1-ter del citato articolo 115
del codice della strada, nulla innova sotto il profilo della competenza
delle province in materia di vigilanza amministrativa e tecnica
sull'esercizio dell'attività di autoscuola, sancito dal predetto
articolo 123, comma 2, del codice della strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 maggio 1995, n. 317, Regolamento recante la disciplina delle attività delle autoscuole;
Udito il
parere del Consiglio di Stato n. 2324/2011, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011;
Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in
data 1° agosto 2011;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata
1. L'istanza
per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata è redatta sul
modello conforme all'allegato 1 ed è presentata ad un Ufficio della
motorizzazione, firmata dal genitore o dal legale rappresentante del
minore, nonché da quest'ultimo.
2. All'istanza di cui al comma 1 devono essere allegate:
a)
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un'attestazione
su conto corrente n. 4028 (per le imposte di bollo sull'istanza e
sull'autorizzazione alla guida accompagnata) dell'importo di cui agli
articoli 3 e 4 della tariffa approvata con decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992 e successive modificazioni;
|
b)
|
un'attestazione
di versamento su conto corrente n. 9001 dell'importo di cui al punto 2
della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni;
|
c)
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certificazione attestante la sussistenza dei requisiti psico-fisici, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2;
|
d)
|
dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore
ovvero di legale rappresentante del minore, redatta sul modello
all'allegato 2, corredata da fotocopia di documento di identità del
dichiarante.
|
3. L'istanza
di cui al comma 1 non può essere accolta quando nell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida risulti che la patente posseduta dal minore è
scaduta di validità ovvero che sulla stessa gravino provvedimenti
ostativi alla guida.
4. L'Ufficio,
effettuate le verifiche di cui al comma 3, rilascia una ricevuta di
presentazione dell'istanza, conforme al modello previsto dall'allegato
3, che consente al minore di iscriversi al corso di formazione
propedeutico alla guida accompagnata, di cui all'articolo 3.
Art. 2
Validità temporale della ricevuta di presentazione dell'istanza di rilascio
dell'autorizzazione alla guida accompagnata
1. La ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, è rilasciata:
a)
|
con
scadenza di validità alla data di compimento del diciottesimo anno di
età, in favore del minore, titolare di patente di guida in corso di
validità con scadenza successiva alla predetta data;
|
b)
|
con
scadenza di validità in data corrispondente a quella della patente
posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore al compimento del
diciottesimo anno di età del titolare. In tal caso, a seguito del
rinnovo di validità della patente di
guida, con duplicato è rinnovata la validità della ricevuta con data di
scadenza corrispondente a quella di validità della patente e comunque
non superiore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare.
|
2. Fermo
restando quanto previsto dal comma 1, la ricevuta di cui all'articolo 1,
comma 4, è rilasciata al minore mutilato o minorato che ha necessità di
installare dispositivi di adattamento sul veicolo, previa produzione di
certificato della Commissione
medica locale, indicante gli adattamenti necessari sul veicolo,
l'idoneità dei quali è previamente verificata con esperimento pratico su
veicolo appositamente equipaggiato. Sulla ricevuta di cui all'articolo
1, comma 4, sono annotati gli adattamenti del veicolo prescritti.
3. Il rilascio
della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4 - che riconosce al minore
il diritto di guidare un autoveicolo nell'ambito dei corsi di
formazione propedeutica alla guida accompagnata di cui all'articolo 3 - è
annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225,
comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del
controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio
nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.
4. Nel caso in
cui, durante l'attività di guida di cui al comma 3, il minore commette
violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del codice della
strada sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli
articoli 218 e 219
dello stesso codice, il diritto di cui al comma 3 è revocato ed è
inserito apposito ostativo nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal
minore sia sospesa di validità o revocata. In entrambi i casi il minore non può ripresentare l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 3
Corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata
1. Ai fini del
rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, il minore per il
quale a tal fine sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 1,
comma 1, frequenta un corso di formazione presso un'autoscuola.
2. Qualora
ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, il corso di formazione
è frequentato presso un'autoscuola che svolge corsi per il
conseguimento della patente di guida della categoria B speciale, ovvero
presso un centro di istruzione automobilistica, a cui le autoscuole consorziate abbiano demandato l'espletamento di tale tipo di corsi.
3.
L'autoscuola iscrive l'allievo nel registro di iscrizione; se l'allievo è
conferito al centro di istruzione automobilistica, ai sensi del comma
2, lo stesso è iscritto anche presso il registro degli allievi del
centro.
4. Il corso di
formazione, la cui durata è di almeno dieci ore effettive di guida, si
svolge sulla base dei contenuti minimi del programma di cui all'allegato
4. Al termine delle dieci ore di cui all'allegato 4, l'allievo ha
diritto al rilascio dell'attestato
di frequenza di cui al comma 9. Tuttavia il genitore o legale
rappresentante del minore, di intesa con l'autoscuola o se del caso con
il centro di istruzione automobilistica, può convenire di implementare
la formazione con ore di corso
suppletive, da erogarsi nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo, al termine delle quali è rilasciato l'attestato di frequenza.
5. Le lezioni
sono individuali. Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due
ore giornaliere ed ha inizio e termine presso la sede dell'autoscuola o
del centro di istruzione automobilistica. Durante le lezioni sul veicolo
non può prendere posto, oltre al
conducente, altra persona che non sia l'istruttore autorizzato ed
abilitato. Nel caso di violazione della disposizione di cui al periodo
precedente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 122, comma 9, del codice della strada.
6. Al fine di
favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico
le autoscuole, ovvero se del caso i centri di istruzione
automobilistica, adottano il libretto delle lezioni di guida, conforme
all'allegato 5 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dall'articolo 4.
7. Al fine di
ottimizzare le modalità di certificazione del prescritto percorso
didattico, il libretto delle lezioni di guida può essere sostituito da
un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del
percorso, le ore e la condotta di
guida. Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le
lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da
stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
8. Per i corsi
di formazione alla guida accompagnata, le autoscuole, ovvero i centri
di istruzione automobilistica, utilizzano veicoli idonei per svolgere le
esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida
della categoria B ovvero, se ne ricorre il caso, B speciale, muniti di doppi comandi.
9. Al termine
dello svolgimento del corso, l'autoscuola, o se del caso il centro di
istruzione automobilistica, rilascia al minore un attestato di
frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 6, corredato degli
originali del libretto delle lezioni di guida.
Art. 4
Libretto delle lezioni di guida
1. Per ogni
candidato l'autoscuola, ovvero il centro di istruzione automobilistica,
predispone un libretto delle lezioni di guida, ogni foglio del quale è
in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con
carta a ricalco.
2. Il libretto
delle lezioni di guida ha pagine numerate in ordine progressivo, è
vidimato dal competente Ufficio della motorizzazione prima del suo
utilizzo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, è
conservato dall'autoscuola, ovvero
dal centro di istruzione automobilistica, per almeno 5 anni, unitamente
ad una fotocopia della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Prima
dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a
compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma
1, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce
quella dell'allievo.
Art. 5
Autorizzazione alla guida accompagnata
1. L'Ufficio
della motorizzazione al quale è stata presentata l'istanza ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, su presentazione dell'attestato redatto e
corredato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma
9, nonché della designazione degli
accompagnatori resa in conformità all'allegato 7, rilascia
l'autorizzazione alla guida accompagnata, conforme al modello di cui
all'allegato 8, che consente al minore di esercitarsi alla guida avendo
al suo fianco uno degli accompagnatori designati.
2. Ai fini
della validità temporale dell'autorizzazione alla guida accompagnata si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.
3. L'autorizzazione alla guida accompagnata non è rilasciata qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3.
4.
L'autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai
soggetti che, in qualità di accompagnatori, assistono il minore che si
esercita: possono essere designati, al massimo, tre accompagnatori. È
fatta salva la possibilità di
richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini della
sostituzione di uno o più accompagnatori già designati, anche qualora
ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3.
5. Al momento
del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, l'Ufficio
della motorizzazione verifica che gli accompagnatori designati siano in
possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6 ed in ogni caso
indica sull'autorizzazione stessa
solo quelli che ne siano in possesso, fatta salva comunque la
possibilità di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato
ai fini dell'integrazione degli accompagnatori designati, nel rispetto
del limite massimo di cui al comma 4.
6. Fermo
restando quanto previsto dal comma 1, nelle esercitazioni alla guida il
minore può essere accompagnato anche da un istruttore di autoscuola,
abilitato ed autorizzato, previa apposita iscrizione nel registro di
iscrizione ovvero, qualora ricorra
l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, da un istruttore abilitato ed
autorizzato del centro di istruzione automobilistica, previa apposita
iscrizione nel registro di iscrizione dell'autoscuola, nonché del centro
a cui è stato da questa conferito.
Le esercitazioni in tal caso si svolgono su veicolo dell'autoscuola, o
del centro di istruzione automobilistica ove ricorre il caso.
7. Qualora
ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, l'Ufficio della
motorizzazione annota sull'autorizzazione alla guida accompagnata gli
adattamenti del veicolo prescritti.
8. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115,
comma 1-sexies, del codice della strada, l'autorizzazione alla guida
accompagnata è revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa,
la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità ovvero sia
revocata. In tal caso il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1.
9. Il rilascio
dell'autorizzazione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida di cui all'articolo 225,
comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del
controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio
nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.
Art. 6
Requisiti soggettivi degli accompagnatori designati
1. I soggetti
designati quali accompagnatori nell'autorizzazione alla guida
accompagnata, devono avere un'età non superiore a sessanta anni e devono
essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della
categoria B o superiore, con
esclusione di quelle speciali, in corso di validità e rilasciata dallo
Stato italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo
Spazio economico europeo, purché riconosciuta da non meno di cinque
anni.
2. I soggetti
di cui al comma 1, inoltre, non devono aver subito provvedimenti di
sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa
accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada,
registrate nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni.
3. Un soggetto
già designato non può più accompagnare il minore nella guida
accompagnata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, sulla
propria patente di guida siano stati registrati nell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida provvedimenti di sospensione ovvero di revoca.
4. In caso di violazione della presente disposizione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice della strada.
Art. 7
Possesso dei documenti durante il corso di formazione e nell'esercizio
della guida accompagnata
1. Durante il
corso di formazione svolto presso l'autoscuola, ovvero presso un centro
di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il
minore deve avere con sè la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4,
nonché la patente di cui è titolare.
2. Nelle
esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere con sè
l'autorizzazione di cui all'articolo 5, nonché la patente di cui è
titolare.
3. La persona
che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni di guida
accompagnata, deve avere con sè la patente di guida prescritta. Nelle
ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, l'istruttore deve avere con sè
altresì il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180, comma 7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada.
Art. 8
Contrassegno
1. Gli
autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata sono muniti, nella
parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere
alfabetiche maiuscole "GA", di colore nero su fondo giallo
retroriflettente. Tale contrassegno è applicato
in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da
non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello
occupato dall'accompagnatore. I modelli e le dimensioni del contrassegno
GA sono riportate all'allegato 9.
2. In luogo
del contrassegno di cui al comma 1, i veicoli delle autoscuole, o se del
caso del centro di istruzione automobilistica, sono muniti della
scritta "scuola guida", sia durante le lezioni di guida di cui al corso
di formazione propedeutico di cui
all'articolo 3, sia nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6. Nel
caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 9, del codice della strada.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Qualora un
candidato già titolare di autorizzazione alla guida accompagnata,
presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della
categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore
età, le ore di corso pratico di
guida di cui all'allegato 4, lettere C, D ed E, si computano ai fini
dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 122, comma 5-bis, del codice della strada.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il candidato al
conseguimento della patente B o B speciale sia in precedenza incorso
nella revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante,
entra in vigore a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla
data della sua pubblicazione.
Il presente
decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 11 novembre 2011
Il Ministro: MATTEOLI
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011
Ufficio controllo
atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 15,
foglio n. 354
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