martedì 3 gennaio 2012

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - Semplificazione amministrativa - DPR 445/2000, modifiche apportate dalla legge di stabilità 2012 (Legge 183/2011, art. 15). Prime indicazioni.

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (DSD)
 
 
Prot. n. DSD/0014877/11
Roma, 29 dicembre 2011
 
OGGETTO:
Semplificazione amministrativa - DPR 445/2000, modifiche apportate dalla legge di stabilità 2012 (Legge 183/2011, art. 15). Prime indicazioni.
        La Legge n. 183 del 12 novembre 2011 , c.d. Legge di stabilità, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 234 della Gazzetta ufficiale del 14 novembre 2011, n. 265, e in vigore dal 1° gennaio 2012, contiene importanti modifiche in materia di semplificazione amministrativa di cui al DPR 445/2000.
        Con la citata legge è stato, tra l'altro, disposto che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 .
        Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà.
        A titolo meramente esemplificativo, a partire dal 2 gennaio 2012, gli Uffici Provinciali non possono, quindi, più accettare certificati di morte, certificati di residenza, certificati attestanti l'iscrizione in albi e elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (es. certificati camerali).
        Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono, infatti, valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
        Si ricorda, al riguardo, che eventuali richieste di certificazioni provenienti dalle amministrazioni provinciali nell'ambito della loro potestà decisionale in materia di IPT, non potranno trovare accoglimento. Si invitano i Direttori degli Uffici a sensibilizzare, nell'ambito dei periodici incontri sul territorio, le rispettive Province in ordine alle novità in parola.
        È stato, altresì, previsto che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Il rilascio di certificati non conformi a tale dettato costituisce, pertanto, violazione dei doveri d'ufficio.
        Al riguardo, si informa, che le procedure di stampa delle certificazioni PRA modificate con l'inserimento di tale dicitura, saranno in esercizio a decorrere dal prossimo 2 gennaio 2012.
        Si ricorda, poi, che, in base alle novità normative in parola, la mancata risposta entro trenta giorni alle richieste di controllo di dati avanzate da altre amministrazioni procedenti costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed ogni eventuale omissione rileva nei confronti del suo responsabile nell'ambito della misurazione e della valutazione della performance individuale.
        Al fine di dare tempestiva e concreta attuazione all'accesso per via telematica ai dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82.2005) che la citata Legge di stabilità richiama, sono state avviate le attività propedeutiche alla stipula dei necessari accordi per lo scambio dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
        In accordo con l'Urp centrale e l'Area comunicazione sono in corso di definizione le iniziative finalizzate, così come prescritto dalla citata legge 183/11 , ad assicurare, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
        In attesa che si concluda il lavoro di aggiornamento dei manuali tematici PRA già emanati, con le necessarie modifiche delle parti in cui si prevedeva l'acquisizione di certificazioni, gli Uffici Provinciali sono chiamati ad assicurare, sin dall'imminente entrata in vigore della citata legge, la puntuale osservanza delle novità dispositive sopra richiamate, dandone tempestiva informazione all'utenza privata e professionale.
        Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento, si inviano i migliori saluti.
 
        IL DIRETTORE CENTRALE
        Vincenzo Pensa

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