Non si configura omissione di collaborazione da parte del cittadino
qualora questi non indichi le generalità del conducente ma comunichi
all'organo di Polizia di aver proposto ricorso: di per sè ciò
costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione dei dati del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione.
E' quanto chiarisce la Circolare 5 settembre 2011, n. 7157 con la quale
il Ministero dell'Interno conferma quanto già stabilto con la
precedente Circolare 29 aprile 2011, n. 3971.
In tal caso non è quindi consentito applicare le sanzioni dell'art. 126-bis, c. 2, Codice della Strada
poiché il destinatario dell'invito non può ritenersi obbligato a
fornire i dati personali e della patente del conducente prima della
definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.
(Altalex, 12 settembre 2011)
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mercoledì 14 settembre 2011
sabato 10 settembre 2011
Contestazione della violazione dell'articolo 126 bis del Codice della Strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale.
Prot. n. 300/A/7157/11/109/16
Roma, 5 settembre 2011
OGGETTO: Contestazione della violazione dell'articolo 126 bis del Codice della Strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale.
Dopo l'emanazione della circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29/04/2011, pari oggetto, con la quale si è stabilito che la presentazione di un ricorso avverso un verbale per violazione non contestata nell'immediatezza del fatto, costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente, sono pervenute a questa Direzione alcune segnalazioni per rappresentare perplessità di ordine giuridico e difficoltà operative legate alla nuova prassi. Le prime vertono sostanzialmente sull'autonomia del procedimento di comunicazione dei dati richiesti rispetto all'illecito principale, autonomia che giustificherebbe la contestazione della violazione dell'articolo 126 bis del C.d.S.; mentre le difficoltà operative sarebbero connesse all'aggravio di lavoro e alle ulteriori spese di notifica derivanti dall'esigenza di rinnovare la richiesta entro 90 giorni dall'esito definitivo dei rimedi giurisdizionali o amministrativi intrapresi, nonché dalla difficoltà di seguire l'iter degli appelli fino al ricorso in Cassazione. Queste ultime difficoltà possono essere in larga misura superate mediante l'inserimento nel corpo del verbale dell'invito a comunicare i dati del conducente entro sessanta giorni dalla notifica del verbale stesso ovvero del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge. Riguardo alle perplessità di ordine giuridico, al di là delle diverse interpretazioni emerse in ambito giurisprudenziale, questa Direzione, nell'ambito dei poteri di coordinamento attribuiti al Ministero dell'Interno dall'articolo 11, comma 3, del C.d.S., ha ritenuto che non possa configurarsi un'omissione di collaborazione da parte del cittadino qualora questi comunichi all'organo di Polizia di aver proposto ricorso e che di per se ciò costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente.
IL DIRETTORE CENTRALE Giuffrè
OGGETTO: Contestazione della violazione dell'articolo 126 bis del Codice della Strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale.
Dopo l'emanazione della circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29/04/2011, pari oggetto, con la quale si è stabilito che la presentazione di un ricorso avverso un verbale per violazione non contestata nell'immediatezza del fatto, costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente, sono pervenute a questa Direzione alcune segnalazioni per rappresentare perplessità di ordine giuridico e difficoltà operative legate alla nuova prassi. Le prime vertono sostanzialmente sull'autonomia del procedimento di comunicazione dei dati richiesti rispetto all'illecito principale, autonomia che giustificherebbe la contestazione della violazione dell'articolo 126 bis del C.d.S.; mentre le difficoltà operative sarebbero connesse all'aggravio di lavoro e alle ulteriori spese di notifica derivanti dall'esigenza di rinnovare la richiesta entro 90 giorni dall'esito definitivo dei rimedi giurisdizionali o amministrativi intrapresi, nonché dalla difficoltà di seguire l'iter degli appelli fino al ricorso in Cassazione. Queste ultime difficoltà possono essere in larga misura superate mediante l'inserimento nel corpo del verbale dell'invito a comunicare i dati del conducente entro sessanta giorni dalla notifica del verbale stesso ovvero del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge. Riguardo alle perplessità di ordine giuridico, al di là delle diverse interpretazioni emerse in ambito giurisprudenziale, questa Direzione, nell'ambito dei poteri di coordinamento attribuiti al Ministero dell'Interno dall'articolo 11, comma 3, del C.d.S., ha ritenuto che non possa configurarsi un'omissione di collaborazione da parte del cittadino qualora questi comunichi all'organo di Polizia di aver proposto ricorso e che di per se ciò costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente.
IL DIRETTORE CENTRALE Giuffrè
venerdì 9 settembre 2011
Incidenti e multe: sì all'accesso gratuito tramite PEC agli atti della Polizia Circolare Ministero Interno 02.09.2011 n° 7138
Sarà possibile chiedere agli organi di Polizia copia elettronica (in formato pdf) degli atti relativi agli incidenti stradali e agli illeciti amministrativi attraverso la posta elettronica certificata.
Lo chiarisce la circolare 2 settembre 2011, n. 7138 con la quale il Ministero dell'Interno segnala che per tale modalità non è prevista l'imposta di bollo.
Il provvedimento è emanato al fine di ottenere da entrambe le parti (cittadino e Uffici di Polizia) un notevole risparmio in termini di tempo, una riduzione dei costi senza compromettere la sicurezza e la garanzia di certificazione della spedizione, della consegna e del contenuto degli atti.
Gli Uffici e i Reparti dipendenti, ricevuta la richiesta tramite PEC, verificheranno la legittimazione del richiedente e che l'incidente non abbia assunto rilevanza penale (mortale o con lesioni per le quali è stata sporta querela), caso nel quale la richiesta dovrà essere corredata anche del nulla osta da parte dell' Autorità Giudiziaria. Se la richiesta proviene da soggetti terzi rispetto all'evento infortunistico (avvocati, investigatori privati, ecc.), la stessa dovrà essere corredata da delega rilasciata dall'interessato e dalla copia di un suo documento d'identità. Sussistendo le condizioni di legge per il rilascio della copia degli atti, l'ufficio che custodisce il fascicolo del sinistro provvederà ad elaborare un file in formato PDF contenente gli atti scannerizzati, per l'invio con PEC al soggetto richiedente.
(Altalex, settembre 2011)
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