Prot. n. 300/A/7157/11/109/16
Roma, 5 settembre 2011
OGGETTO:
Contestazione della violazione dell'articolo 126 bis del Codice della Strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale.
Dopo l'emanazione della circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29/04/2011, pari oggetto, con la quale si è stabilito che la presentazione di un ricorso avverso un verbale per violazione non contestata nell'immediatezza del fatto, costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente, sono pervenute a questa Direzione alcune segnalazioni per rappresentare perplessità di ordine giuridico e difficoltà operative legate alla nuova prassi.
Le prime vertono sostanzialmente sull'autonomia del procedimento di comunicazione dei dati richiesti rispetto all'illecito principale, autonomia che giustificherebbe la contestazione della violazione dell'articolo 126 bis del C.d.S.; mentre le difficoltà operative sarebbero connesse all'aggravio di lavoro e alle ulteriori spese di notifica derivanti dall'esigenza di rinnovare la richiesta entro 90 giorni dall'esito definitivo dei rimedi giurisdizionali o amministrativi intrapresi, nonché dalla difficoltà di seguire l'iter degli appelli fino al ricorso in Cassazione.
Queste ultime difficoltà possono essere in larga misura superate mediante l'inserimento nel corpo del verbale dell'invito a comunicare i dati del conducente entro sessanta giorni dalla notifica del verbale stesso ovvero del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge.
Riguardo alle perplessità di ordine giuridico, al di là delle diverse interpretazioni emerse in ambito giurisprudenziale, questa Direzione, nell'ambito dei poteri di coordinamento attribuiti al Ministero dell'Interno dall'articolo 11, comma 3, del C.d.S., ha ritenuto che non possa configurarsi un'omissione di collaborazione da parte del cittadino qualora questi comunichi all'organo di Polizia di aver proposto ricorso e che di per se ciò costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente.
IL DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè
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