mercoledì 14 settembre 2011

Obbligo di fornire i dati del conducente? No, se si comunica l'avvenuto ricorso Circolare Ministero Interno 05.09.2011 n° 7157

Non si configura omissione di collaborazione da parte del cittadino qualora questi non indichi le generalità del conducente ma comunichi all'organo di Polizia di aver proposto ricorso: di per sè ciò costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione dei dati del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione. E' quanto chiarisce la Circolare 5 settembre 2011, n. 7157 con la quale il Ministero dell'Interno conferma quanto già stabilto con la precedente Circolare 29 aprile 2011, n. 3971.
In tal caso non è quindi consentito applicare le sanzioni dell'art. 126-bis, c. 2, Codice della Strada poiché il destinatario dell'invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.
(Altalex, 12 settembre 2011)

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