domenica 12 gennaio 2014

Patenti centralizzate, se non si ritirano presto vanno al macero

La Direzione Generale molto alacremente sta provvedendo a specificare tutte le regole di comportamento in merito alle molte e nuove procedure in vigore, tra cui la stampa centralizzata delle patenti e il loro recapito presso gli utenti. Di questo tratta appunto la circolare prot. 31010 del 18 dicembre 2013.
Contrariamente a quanto stabilito in precedenza, forse per evitare ulteriore confusione presso gli UMC, è stato disposto che tutte le patenti impossibili da recapitare al domicilio per le motivazioni più diverse, anzichè spedite all'UMC di competenza dovranno essere restituite all'Ufficio Centrale Operativo per essere annullate e infine distrutte.
Anche quelle che rimangono per oltre 60 giorni presso gli Uffici della Motorizzazione subiranno lo stesso trattamento.
Nella stessa circolare si è anche più volte ribadito il concetto che, in caso di stampa con dati non corretti o di scarsa qualità, potrà essere richiesto un duplicato gratuitamente.

Nuove procedure di stampa centralizzata e recapito all'utenza delle patenti di guida

Circolare - 18/12/2013 - Prot. n. 31010 - Stampa e recapito patenti

Oggetto: Nuove procedure di stampa centralizzata e recapito all'utenza delle patenti di guida.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Prot. n. 31010
Roma, 18 dicembre 2013
Oggetto: Nuove procedure di stampa centralizzata e recapito all'utenza delle patenti di guida.
Si fa seguito alla circolare prot. 0018260/RU del 12.7.2013 della scrivente Direzione Generale, relativa alle modalità operative della nuova procedura di stampa centralizzata e recapito all'utenza delle patenti di guida.
Al riguardo si fa presente che, a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto di II livello per la patente centralizzata del 15.11.2013 (Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida) pubblicato sulla G.U. n. 289 del 10.10.2013, le modalità operative contenute nella sopra citata circolare, verranno così modificate:
1. Recapito al cittadino delle patenti emesse a seguito di duplicato (per smarrimento/furto/distruzione)
1.1 Inesitate per impossibilità di recapito
Le patenti che, a seguito del primo tentativo di recapito risultino impossibili da recapitare per le seguenti motivazioni: rifiuto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente, destinatario irreperibile, destinatario deceduto, destinatario sconosciuto, destinatario trasferito, NON saranno più spedite all'UMC di competenza, come precedentemente disposto al punto 2.1 della circ. 0018260/RU, ma verranno restituite all'Ufficio Centrale Operativo e successivamente annullate nel Sistema SIMOT e distrutte.
Contestualmente verrà aggiornato il Sistema Integrato di Monitoraggio (SIM).
1.2 Inesitate per mancato ritiro presso l'Ufficio Postale
Le patenti che, al 60° giorno dalla data del secondo tentativo di recapito non saranno ritirate presso l'Ufficio Postale, dal titolare o da un suo delegato, NON verranno più trasferite agli UMC di competenza, come precedentemente disposto al punto 2.3 della citata circ. 018260/RU, ma verranno restituite all'Ufficio Centrale Operativo e successivamente annullate nel Sistema SIMOT e distrutte. Contestualmente verrà aggiornato il Sistema Integrato di Monitoraggio (SIM).
A partire dal 9.1.2014 le patenti che si trovano in giacenza presso gli Uffici della Motorizzazione (essendo trascorsi i 60 giorni dal 2° tentativo di recapito da parte del Consorzio PatentiviaPoste S.C.P.A.), non ancora rilasciate al titolare o ad un suo delegato, verranno ritirate dagli addetti di detto Consorzio e restituite all'Ufficio Centrale Operativo. Successivamente dette patenti verranno annullate nel Sistema SIMOT e distrutte. Contestualmente verrà aggiornato il Sistema Integrato di Monitoraggio (SIM).
2. Duplicati patenti (per smarrimento/furto/distruzione) non conformi.
Nei casi in cui il duplicato della patente di guida ricevuto dall'utente, risulti riportare dati non corretti o di scarsa qualità, potrà essere richiesto dal titolare della patente un duplicato presso un qualsiasi Ufficio della Motorizzazione Civile, senza ulteriori oneri a suo carico.
3. Patenti di guida emesse a seguito di conferma di validità non conformi.
Qualora le patenti di guida che verranno emesse a seguito di conferma di validità, in attuazione del sopra citato Decreto, risultino riportare dati non corretti o di scarsa qualità, potrà essere richiesto, dai rispettivi titolari, un duplicato presso un qualsiasi Ufficio della Motorizzazione Civile, senza ulteriori oneri a carico dell'utenza.
Per quanto non espressamente indicato/modificato con la presente circolare, si rimanda alle istruzioni impartite nella precedente circolare n. 0018260/RU del 12.7.2013.
IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)

sabato 11 gennaio 2014

Sanzioni al Codice della strada: no agli interessi in cartella esattoriale

Sanzioni al Codice della strada: no agli interessi in cartella esattoriale Prefettura di Novara, nota 09.10.2013
Nessun aumento semestrale del 10% per le sanzioni irrogate da verbali di contestazione per infrazioni al Codice della Strada. In caso di ritardo nel pagamento della sanzione, l'art. 203 C.d.S. prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale, oltre le spese di procedura, in deroga a quanto disposto dall'art. 27, L. n. 689/1981; esclusi, dunque, dalla cartella esattoriale gli aumenti semestrali suddetti. E' quanto ribadito dall'Avvocatura Generale dello Stato, confermemente alla pronucia della Suprema Corte di Cassazione n. 3701/2007, in risposta alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Prefettura di Novara. Per approfondimenti: Sanzioni Codice della strada e interessi: un errore di lettura della norma di Ugo Sergio Auteri. (Altalex, 21 novembre 2013)

Ebbrezza alcolica accertata solo dai sintomi? Fattispecie depenalizzata

Ebbrezza alcolica accertata solo dai sintomi? Fattispecie depenalizzata Cassazione penale , sez. IV, sentenza 10.10.2013 n° 41399 (Simone Marani)
La guida in stato d’ebbrezza, se accertata soltanto in chiave sintomatica, deve essere ricondotta all’ipotesi più lieve di cui alla lettera a ), del comma 2, dell’art. 186 del Codice della strada. E' quanto emerge dalla sentenza 10 ottobre 2013, n. 41399 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione. Il caso vedeva un conducente essere fermato in stato di ebbrezza, quest'ultimo accertato solo su base sintomatologica, con conseguente condanna, da parte del giudice di prime cure, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), cod. strad. Con ricorso per Cassazione l'imputato lamenta l'avvenuta depenalizzazione della fattispecie in questione. Come noto, la novella intervenuta con la legge 120/2010 ha trasformato la guida in stato di ebbrezza (presunta) in mero illecito amministrativo, non essendo più la il fatto previsto dalla legge come reato. Secondo gli ermellini, in omaggio al principio del favor rei, la fattispecie, depenalizzata dalla riforma del codice della strada, ad opera della legge 29 luglio 2010, n. 120, fa sì che il giudice penale non sia più competente, con la conseguente trasmissione degli atti al Prefetto della provincia, per quanto di competenza, relativamente alla sospensione della patente di guida. Per approfondimenti sul tema: Guida in stato di ebbrezza e di alterazione psico-fisica. Analisi dei reati, di Simone Marani, Altalex Editore, 2013; Codice penale - Codice di procedura penale, a cura di Giovanni Fiandaca e Angelo Giarda, Ipsoa, 2013. (Altalex, 26 novembre 2013. Nota di Simone Marani)