sabato 13 ottobre 2012

Cambio Codice Candidati - Circolare - 03/10/2012 - Prot. n. 26579



OGGETTO: Cambio codice candidati al conseguimento della patente di guida.


Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione e i sistemi informativi e statistici

Direzione Generale per la Motorizzazione


Prot. 26579

03/10/2012


Con circolare prot. MOT3/3395/M310 del 28 luglio 2005 la scrivente Direzione ha stabilito che per i candidati al conseguimento della patente di guida che utilizzano un veicolo munito di doppi comandi messo a disposizione da un’autoscuola, questa provvederà ad inserirli sia nel registro di iscrizione, senza cambio codice, sia nella lista d’esame da presentare all’Ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri evidenziando nelle note la dicitura “PRIVATISTA” ed allegando una copia della pagina del registro di iscrizione degli allievi dalla quale risulti appunto l’inserimento del candidato privatista.


Le nuove disposizioni normative ed amministrative recentemente intervenute in materia di esami per il conseguimento della patente di guida e, in particolare, l’entrata in vigore del sistema di prenotazione on line delle sedute di esame, hanno determinato la riconsiderazione della disposizione sopra citata.


Di conseguenza, i candidati che hanno presentato le pratiche per il conseguimento della patente di guida come privatisti ma che, per la prenotazione dell’esame pratico, si affidano ad un’autoscuola, ovvero svolgono l’esame su un veicolo messo a disposizione dalla stessa, hanno l’obbligo di richiedere al competente Ufficio Motorizzazione civile la procedura di cambio codice iscrivendo sul modello 2112 MEC il codice meccanografico dell’autoscuola.


La richiesta di “cambio codice“, redatto in carta semplice, deve essere corredata dell’attestazione di versamento del pagamento dell’importo di cui al punto 2 della tariffa della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 su conto corrente n. 9001.


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Arch. Maurizio Vitelli




Cambio Codice Candidati - Circolare - 03/10/2012 - Prot. n. 26579

Fermo amministrativo, autoveicolo, utilizzo, violazione sigilli, errore inescusabile


Cassazione penale , sez. III, sentenza 18.07.2012 n° 28979


Il contrasto giurisprudenziale in ordine all’interpretazione di una norma non consente di invocare la condizione di ignoranza inevitabile della legge penale.


Al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè alla astensione dalla azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l’incertezza sulla liceità o meno dell’azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato di inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza della illiceità. (Nel caso di specie, la Corte dichiarava l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 349 c.p., co. 1 e 2, per avere violato i sigilli, apposti dalla Polizia Municipale di Udine sulla sua autovettura, al fine di assicurarne il fermo, per reiterate violazioni al Codice della Strada. Egli proponeva ricorso in Cassazione per errata mancata applicazione da parte del giudice di merito dell’art. 5 c.p., visto che la problematica sulla concretizzazione del reato di violazione dei sigilli era stata risolta solo con l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte e dunque era, secondo lui, ravvisabile, nella condotta posta in essere, un errore scusabile sull’interpretazione del disposto di cui all’art. 349 c.p.)


(*) Riferimenti normativi: artt. 5 e 349, co. 1-2 c.p.


(Massimario.it – 35/2012. Cfr. nota di Simone Marani)




Fermo amministrativo, autoveicolo, utilizzo, violazione sigilli, errore inescusabile

venerdì 12 ottobre 2012

Semaforo malfunzionante? La responsabilità è di Comune e impresa di manutenzione


Cassazione civile , sez. III, sentenza 06.09.2012 n° 14927 (Raffaele Plenteda)


In giurisprudenza, si reperiscono alcune sentenze di legittimità nelle quali la Corte di Cassazione ha inteso affermare il principio secondo cui “In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un Incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore “luce verde”, non è esentato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell’incrocio” (Cassazione civile, sezione III, 27 giugno 2000, n. 8744).


Nell’ambito della responsabilità civile da circolazione stradale, ci si attenderebbe che tale principio – opportunamente traslato – conducesse all’affermazione di una responsabilità risarcitoria a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale verificatosi in corrispondenza di un incrocio semaforizzato in cui, a causa di un malfunzionamento dell’impianto, tutte le lanterne semaforiche proiettino contemporaneamente luce verde.


In una simile evenienza, infatti, appare evidente che ciascuno dei due conducenti abbia fatto totale affidamento nel semaforo segnalante a proprio favore “luce verde”, affrontando l’intersezione senza alcuna circospezione e, in particolare, senza preoccuparsi delle concrete condizioni esistenti nell’incrocio, che nel frangente – appunto – presentava la evidenziata anomalia.


La Cassazione civile, Sezione III, con la sentenza 6 settembre 2012, n. 14927, non è di questa opinione.


I Giudici di piazza Cavour, infatti, in questa occasione hanno radicalmente escluso l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2054 c.c., eleggendo ad esclusivo canone di attribuzione delle responsabilità risarcitorie il criterio dettato dall’art. 2051 c.c., riferibile – peraltro – sia all’Ente Pubblico (Comune) proprietario del tratto stradale, sia dell’impresa manutentrice dell’impianto.


Lo scontro tra veicoli, dunque, non perfeziona – neppure parzialmente – il fatto illecito, ma degrada a semplice evento dannoso, il cui fatto generativo è integralmente da ricercarsi aliunde, nella cosa (ossia nell’impianto semaforico malfunzionante). Ne deriva che saranno chiamati rispondere del danno, solidalmente tra loro ex art. 2055 c.c., i soggetti a carico dei quali gravava a vario titolo la custodia della res.


L’ulteriore precipitato di una simile ricostruzione è che entrambi i conducenti coinvolti nello scontro assumono esclusivamente le vesti di parte danneggiata e, letteralmente prescindendo dal disposto dell’art. 2054 c.c., avranno entrambi diritto ad essere integralmente risarciti.


Riflettendo sulla soluzione approntata dalla Corte di Cassazione, viene così a delinearsi una singolare ipotesi in cui il danno generatosi in occasione di uno scontro tra veicoli – peraltro entrambi in marcia – esula dal concetto di circolazione stradale.


Più correttamente, è proprio la circolazione stradale a degradare da causa a mera occasione del fatto illecito, alla stessa stregua di quanto avviene con riferimento alle varie ipotesi di danni cagionati da insidia stradale.


(Altalex, 8 ottobre 2012. Nota di Raffaele Plenteda)




Semaforo malfunzionante? La responsabilità è di Comune e impresa di manutenzione

Buca stradale: sì alla responsabilità solidale fra appaltatore e comune


Cassazione civile , sez. III, ordinanza 23.07.2012 n° 12811 (Manuela Rinaldi)


La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 23 luglio 2012, n. 12811, in tema di risarcimento dei danni determinanti dall’esistenza di un cantiere stradale, afferma la duplice responsabilità del Comune e della società appaltatrice dei lavori pubblici (in qualità di appaltante e ente proprietario della strada) nel caso in cui si verifichi un sinistro nelle vicinanze dell’area del cantiere ma al di fuori di esso (cantiere delimitato regolarmente).


La questione oggetto di controversia concerneva un sinistro verificatosi ad un automobilista che sprofondava in una buca (non segnalata e dovuta a dei lavori stradali in corso) del manto stradale; a causa della rottura dell’avantreno la macchina perdeva il controllo e si schiantava, poi, contro un altro mezzo che procedeva in senso opposto .


Il soggetto conveniva in giudizio sia il Comune (quale ente appaltante) che la società appaltatrice dei lavori, oltre ovviamente alle compagnie di assicurazione.


Il contraddittorio venne integrato con l’intervento della società incaricata della manutenzione stradale.


In linea di massima, il principio desumibile dalla sentenza in commento è che nella ipotesi in cui l’area del cantiere risulti delimitata ed affidata alla custodia (esclusiva) dell’appaltatore (con divieto del traffico sia pedonale che veicolare) in caso di danni subiti all’interno della stessa area la responsabilità è esclusivamente dell’appaltatore, quale unico custode.


Nel momento in cui, al contrario, l’area, ove vi sono lavori e vi è il cantiere, sia adibita al traffico e, di conseguenza, utilizzata per la circolazione (quindi con conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada anche se insieme all’appaltatore) la responsabilità, in caso di sinistro, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2051 del codice civile, ricade sia in capo all’appaltatore che all’ente, fatta salva l’eventuale azione di regresso dell’ente nei confronti del primo soggetto (per il principio sulla responsabilità solidale).


(Altalex, 11 ottobre 2012. Nota di Manuela Rinaldi)




Buca stradale: sì alla responsabilità solidale fra appaltatore e comune