sabato 13 ottobre 2012

Fermo amministrativo, autoveicolo, utilizzo, violazione sigilli, errore inescusabile


Cassazione penale , sez. III, sentenza 18.07.2012 n° 28979


Il contrasto giurisprudenziale in ordine all’interpretazione di una norma non consente di invocare la condizione di ignoranza inevitabile della legge penale.


Al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè alla astensione dalla azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l’incertezza sulla liceità o meno dell’azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato di inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza della illiceità. (Nel caso di specie, la Corte dichiarava l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 349 c.p., co. 1 e 2, per avere violato i sigilli, apposti dalla Polizia Municipale di Udine sulla sua autovettura, al fine di assicurarne il fermo, per reiterate violazioni al Codice della Strada. Egli proponeva ricorso in Cassazione per errata mancata applicazione da parte del giudice di merito dell’art. 5 c.p., visto che la problematica sulla concretizzazione del reato di violazione dei sigilli era stata risolta solo con l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte e dunque era, secondo lui, ravvisabile, nella condotta posta in essere, un errore scusabile sull’interpretazione del disposto di cui all’art. 349 c.p.)


(*) Riferimenti normativi: artt. 5 e 349, co. 1-2 c.p.


(Massimario.it – 35/2012. Cfr. nota di Simone Marani)




Fermo amministrativo, autoveicolo, utilizzo, violazione sigilli, errore inescusabile

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