La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 23 luglio 2012, n. 12811, in tema di risarcimento dei danni determinanti dallâesistenza di un cantiere stradale, afferma la duplice responsabilità del Comune e della società appaltatrice dei lavori pubblici (in qualità di appaltante e ente proprietario della strada) nel caso in cui si verifichi un sinistro nelle vicinanze dellâarea del cantiere ma al di fuori di esso (cantiere delimitato regolarmente).
La questione oggetto di controversia concerneva un sinistro verificatosi ad un automobilista che sprofondava in una buca (non segnalata e dovuta a dei lavori stradali in corso) del manto stradale; a causa della rottura dellâavantreno la macchina perdeva il controllo e si schiantava, poi, contro un altro mezzo che procedeva in senso opposto .
Il soggetto conveniva in giudizio sia il Comune (quale ente appaltante) che la società appaltatrice dei lavori, oltre ovviamente alle compagnie di assicurazione.
Il contraddittorio venne integrato con lâintervento della società incaricata della manutenzione stradale.
In linea di massima, il principio desumibile dalla sentenza in commento è che nella ipotesi in cui lâarea del cantiere risulti delimitata ed affidata alla custodia (esclusiva) dellâappaltatore (con divieto del traffico sia pedonale che veicolare) in caso di danni subiti allâinterno della stessa area la responsabilità è esclusivamente dellâappaltatore, quale unico custode.
Nel momento in cui, al contrario, lâarea, ove vi sono lavori e vi è il cantiere, sia adibita al traffico e, di conseguenza, utilizzata per la circolazione (quindi con conservazione della custodia da parte dellâente titolare della strada anche se insieme allâappaltatore) la responsabilità , in caso di sinistro, ai sensi e per gli effetti di cui allâarticolo 2051 del codice civile, ricade sia in capo allâappaltatore che allâente, fatta salva lâeventuale azione di regresso dellâente nei confronti del primo soggetto (per il principio sulla responsabilità solidale).
(Altalex, 11 ottobre 2012. Nota di Manuela Rinaldi)
Buca stradale: sì alla responsabilità solidale fra appaltatore e comune
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