In giurisprudenza, si reperiscono alcune sentenze di legittimità nelle quali la Corte di Cassazione ha inteso affermare il principio secondo cui âIn tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un Incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore “luce verde”, non è esentato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell’incrocioâ (Cassazione civile, sezione III, 27 giugno 2000, n. 8744).
Nellâambito della responsabilità civile da circolazione stradale, ci si attenderebbe che tale principio â opportunamente traslato â conducesse allâaffermazione di una responsabilità risarcitoria a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale verificatosi in corrispondenza di un incrocio semaforizzato in cui, a causa di un malfunzionamento dellâimpianto, tutte le lanterne semaforiche proiettino contemporaneamente luce verde.
In una simile evenienza, infatti, appare evidente che ciascuno dei due conducenti abbia fatto totale affidamento nel semaforo segnalante a proprio favore âluce verdeâ, affrontando lâintersezione senza alcuna circospezione e, in particolare, senza preoccuparsi delle concrete condizioni esistenti nellâincrocio, che nel frangente â appunto â presentava la evidenziata anomalia.
La Cassazione civile, Sezione III, con la sentenza 6 settembre 2012, n. 14927, non è di questa opinione.
I Giudici di piazza Cavour, infatti, in questa occasione hanno radicalmente escluso lâapplicabilità alla fattispecie dellâart. 2054 c.c., eleggendo ad esclusivo canone di attribuzione delle responsabilità risarcitorie il criterio dettato dallâart. 2051 c.c., riferibile â peraltro â sia allâEnte Pubblico (Comune) proprietario del tratto stradale, sia dellâimpresa manutentrice dellâimpianto.
Lo scontro tra veicoli, dunque, non perfeziona â neppure parzialmente â il fatto illecito, ma degrada a semplice evento dannoso, il cui fatto generativo è integralmente da ricercarsi aliunde, nella cosa (ossia nellâimpianto semaforico malfunzionante). Ne deriva che saranno chiamati rispondere del danno, solidalmente tra loro ex art. 2055 c.c., i soggetti a carico dei quali gravava a vario titolo la custodia della res.
Lâulteriore precipitato di una simile ricostruzione è che entrambi i conducenti coinvolti nello scontro assumono esclusivamente le vesti di parte danneggiata e, letteralmente prescindendo dal disposto dellâart. 2054 c.c., avranno entrambi diritto ad essere integralmente risarciti.
Riflettendo sulla soluzione approntata dalla Corte di Cassazione, viene così a delinearsi una singolare ipotesi in cui il danno generatosi in occasione di uno scontro tra veicoli â peraltro entrambi in marcia â esula dal concetto di circolazione stradale.
Più correttamente, è proprio la circolazione stradale a degradare da causa a mera occasione del fatto illecito, alla stessa stregua di quanto avviene con riferimento alle varie ipotesi di danni cagionati da insidia stradale.
(Altalex, 8 ottobre 2012. Nota di Raffaele Plenteda)
Semaforo malfunzionante? La responsabilità è di Comune e impresa di manutenzione
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