In ipotesi di violazioni multiple, di competenza di giudici di pace
diversi, perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali
rientranti nella competenza di diversi uffici, il giudice di pace
investito dell’opposizione avverso tutti i verbali in questione, in
relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza
territoriale, deve emettere sentenza convocando le parti e non già un decreto di inammissibilità inaudita altera parte.
Così la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 15 novembre 2011, n. 23881.
La decisione in commento esclude che il giudice possa dichiarare (rectius attestare) la propria incompetenza territoriale mediante decreto di inammisibilità (inaudita altera parte), piuttosto che con una sentenza, e comunque dopo aver convocato le parti.
Secondo quanto precisato dai giudici di legittimità nella sentenza de qua il decreto di inammissibilità viene ad applicarsi solamente nella ipotesi di tardività della impugnazione ex articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e non anche nel caso di incompetenza territoriale.
Il casus decisus
Il trasgressore aveva impugnato l’ordinanza dell’ufficio del giudice di
pace di Pistoia, il quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso in
opposizione dallo stesso presentato, avverso differenti verbali della
polizia stradale per violazioni accertate tramite sistema tutor
rilevatore di velocità.
Il ricorrente precisava di aver adito il giudice di Pistoia in quanto
la propria residenza era in un Comune rientrante nella competenza
territoriale del giudice in oggetto.
Il giudice adito, però, dichiarava la propria incompetenza a conoscere del ricorso, in quanto “ il
rimedio previsto dall’art. 204 – bis del codice della strada debba
essere azionato separatamente per ogni verbale; rilevato, altresì, che
le violazioni di cui agli impugnati verbali sono state commesse in
località diverse tra di loro e tutte al di fuori della competenza
territoriale del giudice adito”.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione per
“nullità del procedimento per violazione dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689,
poiché il giudice non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità del
ricorso, effettuando la sola statuizione sulla competenza, senza
instaurazione preventiva del contraddittorio, e, quindi, in violazione
dell’articolo 23 sopra citato”.
Secondo quanto precisato dai giudici di legittimità, investiti della questione, “il giudice di pace col suo provvedimento d'inammissibilità ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ha
adottato un provvedimento non previsto da tale norma, nel quale
sostanzialmente si afferma che in ipotesi di violazioni multiple, di
competenza dei giudici di pace diversi perché commesse in luoghi
diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi
uffici del giudice di pace, il giudice di pace investito
dell'opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a
ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, può
adottare la statuizione di inammissibilità, prevista, invece, dal primo
comma dell'articolo 23 della legge 689/81, soltanto per l'ipotesi di tardività dell'impugnazione".
La citata norma, dovendosi ritenere di stretta interpretazione, risulta
applicabile solamente nelle ipotesi dalla stessa considerate.
Ad avviso della Corte, inoltre, la specialità della norma deriva
proprio dalla possibilità di pronunciare un provvedimento senza la
preventiva instaurazione del contradditorio e per ipotesi nelle quali si
tratta di accertare soltanto il rispetto o meno di un termine.
sulla base delle considerazioni sopra esposte può affermarsi che il
giudice di pace (di rinvio) non dovrà prendere in carico opposizioni a
sanzioni che non erano (e non sono) di propria competenza territoriale,
bensì dovrà pronunciare con sentenza anzichè emettere (come nel caso di specie fece il giudice di pace di Pistoia) un decreto di inammissibilità del ricorso.
La Corte accoglie il ricorso presentato dall’automobilista e cassa con rinvio l’impugnata sentenza.
(Altalex, 14 dicembre 2011. Nota di Manuela Rinaldi)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Ordinanza 24 giugno – 15 novembre 2011, n. 23881
(Presidente Petitti – Relatore Parziale)
(Presidente Petitti – Relatore Parziale)
Fatto e diritto
1. - M.D. impugna l'ordinanza del giudice di pace di Pistoia del 12
gennaio 2009, che dichiarava inammissibile il suo ricorso in opposizione
avverso diversi verbali della Polizia stradale per violazioni commesse
durante il percorso autostradale (omissis), violazioni accertate con
sistema di controllo della velocità “server-tutor”, che rileva
l'andamento medio di velocità in un tratto di strada di 15/20
chilometri. Precisava di avere adito il giudice di pace di Pistoia,
essendo la propria residenza in un Comune rientrante nella competenza
territoriale di tale giudice in base all'articolo 9, 2 comma, cpp e/o
degli articoli 63 e 79 del codice di consumo.
2. - Il giudice di pace dichiarava inammissibile il ricorso così motivando “ritenuto il rimedio previsto dall’articolo 204-bis del codice della strada debba essere azionato separatamente per ogni verbale; rilevato altresì che le violazioni di cui agli impugnati verbali sono state commesse in località diverse tra di loro e tutte al di fuori della competenza territoriale del giudice adito”.
3. - Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso deducendone l'inammissibilità per violazione all'articolo 366 bis c.p.c.
4. - Il ricorrente con l'unico motivo di ricorso deduce “nullità del procedimento per violazione dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 numero 689”, osservando che il giudice di pace non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso, sostanzialmente effettuando una statuizione sulla competenza senza instaurare preventivamente il contraddittorio e quindi in violazione dell'articolo 23 di detta legge.
5. - Attivata la procedura ex art. 375 cpc, il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perché manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
6. Il ricorso è fondato. In effetti il giudice di pace col suo provvedimento d'inammissibilità ai sensi del primo comma dell'articolo 23 della legge 689/81 ha adottato un provvedimento non previsto da tale norma, nel quale sostanzialmente si afferma che in ipotesi di violazioni multiple, di competenza dei giudici di pace diversi, perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, il giudice di pace investito dell'opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, può adottare la statuizione di inammissibilità prevista dal primo comma dell'art. 23 della legge 689/81 soltanto per l'ipotesi di tardività della impugnazione.
Tale norma deve ritenersi di stretta interpretazione e quindi applicabile esclusivamente nei casi dalla stessa indicati. La specialità della norma deriva proprio dalla possibilità di pronunciare un provvedimento senza la preventiva instaurazione del contraddittorio e per ipotesi nelle quali si tratta di accertare soltanto il rispetto o meno di un termine.
7. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 cpc, di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.
2. - Il giudice di pace dichiarava inammissibile il ricorso così motivando “ritenuto il rimedio previsto dall’articolo 204-bis del codice della strada debba essere azionato separatamente per ogni verbale; rilevato altresì che le violazioni di cui agli impugnati verbali sono state commesse in località diverse tra di loro e tutte al di fuori della competenza territoriale del giudice adito”.
3. - Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso deducendone l'inammissibilità per violazione all'articolo 366 bis c.p.c.
4. - Il ricorrente con l'unico motivo di ricorso deduce “nullità del procedimento per violazione dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 numero 689”, osservando che il giudice di pace non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso, sostanzialmente effettuando una statuizione sulla competenza senza instaurare preventivamente il contraddittorio e quindi in violazione dell'articolo 23 di detta legge.
5. - Attivata la procedura ex art. 375 cpc, il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perché manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
6. Il ricorso è fondato. In effetti il giudice di pace col suo provvedimento d'inammissibilità ai sensi del primo comma dell'articolo 23 della legge 689/81 ha adottato un provvedimento non previsto da tale norma, nel quale sostanzialmente si afferma che in ipotesi di violazioni multiple, di competenza dei giudici di pace diversi, perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, il giudice di pace investito dell'opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, può adottare la statuizione di inammissibilità prevista dal primo comma dell'art. 23 della legge 689/81 soltanto per l'ipotesi di tardività della impugnazione.
Tale norma deve ritenersi di stretta interpretazione e quindi applicabile esclusivamente nei casi dalla stessa indicati. La specialità della norma deriva proprio dalla possibilità di pronunciare un provvedimento senza la preventiva instaurazione del contraddittorio e per ipotesi nelle quali si tratta di accertare soltanto il rispetto o meno di un termine.
7. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 cpc, di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Pistoia),
che deciderà anche sulle spese.
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