La presente pronuncia (Cass. Civ., 1493/2012) riconosce che
l'esistenza della condizione di reciprocità prevista dall’art. 16
preleggi si pone come fatto costitutivo del diritto azionato dallo
straniero, che deve essere provato in caso di contestazione; che
conseguentemente, la contestazione da parte del convenuto italiano della
condizione di reciprocità attiene alla mera difesa nel merito e non
integra l'eccezione di difetto di giurisdizione (così Cass. civ., S.U.
n. 24814 del 2007).
In particolare, nel caso di specie si è affermato che il risarcimento
dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dallo straniero
(anche extracomunitario) in conseguenza della lesione del diritto alla
salute ed all'integrità psicofisica, nonché del diritto ai rapporti
parentali - familiari, può essere fatto valere con l'azione
risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di reciprocità di cui
all’art. 16 delle preleggi, senza alcuna disparità di trattamento
rispetto al cittadino italiano, e quindi non solo contro il danneggiante
(o contro il soggetto tenuto al risarcimento per fatto altrui), ma
anche con l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore o del Fondo
di Garanzia per le vittime della strada. Il problema si pone in
relazione all'applicabilità della condizione di reciprocità in tema di
risarcimento del danno alla persona da circolazione stradale.
Sul punto vi è nella giurisprudenza di merito ampio contrasto; così
anche nella giurisprudenza di legittimità. Nello specifico, la
giurisprudenza di legittimità ha trattato la questione con la sentenza
10/02/1993, n. 1681 in un procedimento in cui la domanda risarcitoria
era stata proposta da un soggetto egiziano contro il fondo di garanzia
ed ha statuito che, in caso di sinistro stradale causato da un veicolo o
natante non identificato o non coperto di assicurazione, lo straniero
che vuole esercitare il diritto al risarcimento del danno nei confronti
del fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall’art. 19
della L. 24 dicembre 1969, n. 990, deve solo dimostrare che lo Stato
cui appartiene riconosce, senza limitazioni discriminatorie per il
cittadino italiano, i diritti civili connessi al risarcimento del danno
ed all'istituto dell'assicurazione, essendo del tutto irrilevante la
carenza, nell'ordinamento straniero, di un istituto analogo a quello del
fondo di garanzia che, avendo funzione risarcitoria e non indennitaria,
attiene non al diritto ma alle modalità attraverso le quali nello Stato
italiano è assicurato il risarcimento del danno.
Successivamente, nelle due sentenze di legittimità (n. 10504 del 07/05/2009
e n. 4484 del 24.2.2010), risulta affermato il principio per cui l’art.
16 preleggi, sulla condizione di reciprocità è applicabile solo in
relazione ai diritti non fondamentali della persona dal momento che i
diritti fondamentali, come quelli alla vita, all'incolumità ed alla
salute, siccome riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere
limitati da tale articolo, con la conseguenza che la relativa tutela
deve essere assicurata, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana,
comunitaria ed extracomunitaria).
Infine, il presente orientamento (Cass. civ., 1494/2012), rifacendosi a Cass. civ., 450/2011,
ha stabilito che la sussistenza della condizione di reciprocità
prevista dall’art. 16 preleggi, in base ad un'interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione, non è richiesta quando
il familiare dello straniero, anche se extracomunitario e ovunque
dimori, chieda il risarcimento del danno per violazione di uno dei
diritti inviolabili dell'uomo, quali la vita e la salute.
(Altalex, 13 febbraio 2012. Nota di Rocchina Staiano)
Nessun commento:
Posta un commento