Cassazione vs Autovelox: uno a zero. La Suprema Corte torna a
bacchettare l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox nelle strade c.d.
minori, in cui, invece, è vigente l’obbligo della contestazione
immediata.
Così la Cassazione civile, nella seconda sezione, con la sentenza 15 novembre 2011, n. 23882.
La vicenda oggetto di controversia concerneva l’infrazione del limite
di velocità (infrazione avvenuta all’interno di un territorio comunale)
per cui era stato proposto ricorso.
In primo grado il giudice aveva bocciato il verbale per eccesso di velocità a causa delle modalità di rilevamento utilizzate.
Tale decisione venne confermata successivamente anche in appello ove i giudici avevano ribadito il concetto in base al quale “non possono essere installati apparecchi elettronici di rilevazione della velocità su di una strada extraurbana secondaria” (come nel caso di specie).
Anche i giudici di legittimità, dinanzi al quale si era spostata la
questione, sposano la tesi sopra enunciata, in base a cui la legge
demanda al prefetto l’individuazione delle strade (o comunque singoli
tratti delle strade stesse) differenti dalle autostrade o anche dalle
strade extraurbane principali, in cui non vi è possibilità di fermare un
veicolo, ai fini della immediata contestazione delle infrazioni.
La ratio sottesa a ciò è quella di ammettere il controllo elettronico
solamente nelle ipotesi in cui risulti essere difficoltoso fermare
l’automobilista.
La normativa di riferimento, il D.L. n. 121 del 2002,
prevede che sulle strade extraurbane principali nonché sulle
autostrade, gli agenti di polizia seguendo le direttive fornite dal
Ministero dell’Interno abbiano la possibilità di installare dispositivi
di controllo del traffico (gli automobilisti devono essere messi a
conoscenza di ciò) al fine di rilevare a distanza le violazioni al
codice della strada.
Sulle strade extraurbane secondarie nonché sulle strade urbane di
scorrimento, invece, l’installazione di tali dispositivi può essere
possibile solamente quando le stesse vengano individuate mediante idoneo
decreto del prefetto.
Nella stessa decisione che qui si annota si può, infatti, testualmente leggere che “...Trattasi
di ipotesi interpretativa manifestamente contraria alla normativa
vigente in tema di controllo remoto senza la presenza diretta
dell'operatore di polizia, la quale prevede appunto al D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, (convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168)
che sia demandata al prefetto l'individuazione delle strade (o di
singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade
extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un
veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni”.
(Altalex, 7 dicembre 2011. Nota di Manuela Rinaldi, vedi anche l'eBook "Autovelox" della stessa autrice)
Corte di Cassazione Civile sez.II 15/11/2011 n. 23882
(omissis)
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il giudice di pace di Castrovillari il 7 febbraio 2007 annullava il
verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 C.d.S., a carico di
V.V., relativo a infrazione stradale rilevata il 19 luglio 2006 con
apparecchiatura elettronica. L’appello proposto dal comune di Frascineto
veniva rigettato dal Tribunale di Castrovillari con sentenza 23 luglio
2008. Il tribunale affermava che infondatamente il comune sosteneva che
ai fini della omessa contestazione dell’infrazione erano irrilevanti le
caratteristiche della strada in cui era avvenuto il rilevamento, non
potendo essere installati gli apparecchi elettronici di rilevazione una
strada extraurbana secondaria quale quella percorsa dal V..
Riteneva inoltre, in accoglimento dell’appello incidentale
dell’opponente, che il provvedimento sanzionatorio fosse viziato, perchè
la (omissis), assoggettata a diversa denominazione ((omissis)), non era
stata inclusa, con opportune modifiche o integrazioni, nell’elenco di
strade già individuate dal decreto prefettizio n. 46/027/PAT prot del 5
febbraio 2003.
Il Comune di Frascineto ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12 ottobre 2009. L’opponente è rimasto intimato.
E’ stata disposta la redazione di sentenza in forma semplificata.
Il ricorso espone due motivi: con il primo il Comune lamenta
violazione dell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. F, e sostiene che
l’uso dei meccanismi di rilevazione a distanza a distanza della velocità
rende legittimo l’accertamento.
Con il secondo motivo il Comune denuncia violazione del D.Lgs. n. 285
del 1992, art. 2, della L. n. 121 del 2002, art. 4, della L. n. 2248,
art. 5, all. E del 1865, relativo alla pretesa disapplicazione del
decreto prefettizio. Questo secondo motivo si conclude con il seguente
quesito: “quali sono i limiti entro i quali è consentito al giudice
ordinario disapplicare un atto amministrativo?” Il quesito viene posto
specificando, al termine del motivo, che la censura va nel senso
dell’integrale riforma della sentenza, avendo il giudice ordinario
inteso disapplicare l’atto amministrativo sotto il profilo del merito e
non della legittimità, violando i limiti di cui alla L. n. 2248 all. E
del 1865, art. 5.
Conviene soffermarsi inizialmente su questo motivo, potendosi
immediatamente rilevare che esso è inammissibile a causa della erronea
formulazione del quesito di diritto.
Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve
compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto
sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della
regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di
diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al
caso di specie (Cass. 19769/08).
Pertanto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in
termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della
questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una
“regula iuris” da applicare nel caso concreto (Cass. 9477/09; Su
7433/09).
Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel
quale il quesito di diritto prescinda del tutto dalla fattispecie
concreta rilevante nella controversia, sì da non porre il giudice di
legittimità in condizione di comprendere, in base alla sola sua lettura,
l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e di
rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris” (SU
7433/09).
Nel caso di specie manca ogni riferimento alla fattispecie, nè è
possibile comprendere come il quesito possa assumere rilevanza ai fini
della decisione e chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza
impugnata in relazione alla concreta controversia (SU 7197/09).
L’inammissibilità del secondo motivo comporta l’inammissibilità del ricorso.
Va infatti osservato che la decisione del tribunale si fonda su
doppia articolazione della ratio decidendi, costituita dalla
affermazione sia della necessità della contestazione immediata qualora
gli strumenti di rilevamento a distanza della velocità vengano
utilizzati sulle strade non ricomprese nell’elenco di legge o in un
decreto prefettizio, sia dalla errata qualificazione della strada de
qua, non avente le caratteristiche per essere considerata strada urbana
di scorrimento.
In tal modo la decisione del tribunale, che rilevava peraltro una
illegittima determinazione dell’elenco stradale, in quanto non conforme
alle previsioni normative relative alle strade assoggettate controlli
elettronici, resta intangibile.
Questa ratio della sentenza, non idoneamente criticata, è infatti sufficiente a reggere la decisione.
Va aggiunto, a corollario, che la stessa proposizione di questo
secondo motivo rende ragione (per la sostanziale inconciliabilità delle
due censure) della palese infondatezza del primo motivo, ove
esaminabile, se interpretato nel senso che mirava ad affermare, in ogni
caso, la validità del rilevamento a distanza nel quale venga omessa la
contestazione immediata e dunque la superfluità della classificazione
delle strade a questo fine.
Trattasi di ipotesi interpretativa manifestamente contraria alla
normativa vigente in tema di controllo remoto senza la presenza diretta
dell’operatore di polizia, la quale prevede appunto al D.L. 20 giugno
2002, n. 121, art. 4, (convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto
2002, n. 168) che sia demandata al prefetto l’individuazione delle
strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle
strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di
un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni.
La sentenza del tribunale di Castrovillari, che a pag. 4 della
sentenza ha espresso sostanzialmente questi concetti, va dunque
confermata.
In mancanza di costituzione dell’intimato, non v’è luogo per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
(omissis)
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