Risponde del reato di guida in stato di ebbrezza l'ubriaco che dorme,
sul volante, in sosta. E' quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale
della Corte di Cassazione con la sentenza 10 febbraio 2012, n. 5404.
Secondo il giudice nomofilattico, infatti, il reato in esame risulta integrato
allorché sia stata acquisita la prova della deliberata movimentazione
del veicolo in area pubblica, tale da creare pericolo alla circolazione o
anche solo ad intralciare il traffico, e che ciò può assumersi, non solo allorché la persona sia sorpresa nell'atto di condurre un veicolo, ma
anche nei casi, come di specie, in cui essa si trovi, a bordo di un
veicolo in sosta e nelle condizioni di ripartire, in alterate condizioni
psicofisiche.
La sentenza si pone all'interno del filone interpretativo dominante, ai
sensi del quale, ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo
(nella specie, in stato di alterazione, nell'atto di dormire con le
mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia,
in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o
quantomeno destinata al pubblico.
In materia di circolazione stradale, sempre secondo l'impostazione del giudice di legittimità, deve ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione,
con la conseguenza che é è del tutto irrilevante, ai fini della
contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo
condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al
momento dell'effettuazione del controllo, fermo o in moto.
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 27 ottobre 2011-10 febbraio 2012, n. 5404
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO (Presidente)
Dott. VINCENZO ROMIS (Consigliere)
Dott. GIACOMO FOTI (Rel. Consigliere)
Dott. LUISA BIANCHI (Consigliere)
Dott. PATRIZIA PICCIALLI (Consigliere)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuatore della Repubblica
PRESSO TRIBUNALE DI TORINO
nei confronti di: ***
nei confronti di: ***
avverso la sentenza n. 1082/2010 TRIBUNALE di TORINO, del 19/03/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Riello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Asta che ha chiesto ill rigetto del ricorso
Ritenuto in fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale
della stessa città, del 19 marzo 2010, che ha assolto dal reato di
guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso rilevato di 2,20 e 2,09 g/l)
per insussistenza del fatto.
Era stato sorpreso sulla pubblica via al posto di guida della propria auto, che aveva il motore acceso, privo di conoscenza.Nella sentenza impugnata, il giudice ha sostenuto che la sussistenza del reato di cui all'art. 186 del codice della strada presuppone un comportamento dinamico dell'agente, cioè il porsi dello stesso alla guida dell'auto e l'attivazione dei congegni idonei ad imprimere movimento al veicolo; circostanza non riscontrabile nel caso di specie, essendo stato l'imputato sorpreso a bordo di un'auto, non in movimento, bensì in sosta.
-2- Avverso tale decisione ricorre, dunque, il PM di Torino, che deduce la violazione del richiamato art. 186 ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sostiene, in particolare, il ricorrente, che la sosta dell'auto, conseguente al movimento della stessa, rappresenta una fase della circolazione, di guisa che ricorrerebbe, nel caso in esame, la fattispecie contravvenzionale contestata.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che la decisione impugnata si presenta errata e la
motivazione della sentenza del tutto carente, laddove -olo in via
puramente pregiudiziale il tribunale ha sostenuto che la presenza del
*** all'interno dell'auto, nei termini sopra descritti, non integrasse
la fattispecie contravvenzionale contestata in ragione del fatto che non
fosse emerso, data la posizione di sosta della vettura, che l'imputato
avesse impresso alla stessa movimenti di sorta.
Non ha, invero, considerato il giudice del merito che il reato in
esame risulta integrato " allorché sia stata acquisita la prova della
deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica, tale da creare
pericolo alla circolazione o anche solo ad intralciare il traffico, e
che ciò può assumersi, non solo allorché la persona sia sorpresa
nell'atto di condurre un veicolo, ma anche nei casi, come di specie, in
cui essa si trovi, a bordo di un veicolo in sosta e nelle condizioni di
ripartire, in alterate condizioni psicofisiche. Situazione che, ben
lungi dalPautorizzare conclusioni pregiudiziali e frettolose, imponeva
una più attenta e completa valutazione delle risultanze processuali al
fine di accertare se la persona sorpresa a bordo del veicolo se ne fosse
in precedenza posta alla guida nelle descritte condizioni.
Questa Corte, invero, ha affermato che: "Ai fini del reato
di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la
condotta di chi si trovi all'interno del veicolo (nella specie, in stato
di alterazione, nell'atto di dormire con le mani e la testa poste sul
volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza,
deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno
destinata al pubblico " (Cass. n. 10476/10), ed ancora, che: "In
materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la "fermata"
costituisca una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante,
ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se
il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest
fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto
" (Cass. n. 37631/07).
Andavano, quindi, considerati la posizione e lo stato
dell'autovettura, il luogo ove la stessa si trovava, le ragioni di
quell'anomala ed in apparenza ingiustificata presenza sul posto;
andavano accertati i tempi e le modalità che colà avevano condotto
l'imputato, il luogo di residenza dello stesso, nonché quelli di
partenza e di destinazione, al fine di capire le ragioni che gli avevano
impedito di completare il tragitto programmato, e quanti altri elementi
idonei ad accertare se l'imputato si era deliberatamente posto alla
guida dell'auto in condizioni di ebbrezza.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio al Tribunale di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
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