Abolizione totale o parziale di numerose leggi: lo prevede il Decreto
Legge 9 febbraio 2012, n. 5 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio
2012, n. 33.
Tra le misure previste dal testo provvisorio ricordiamo:
- semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocità;
- autorizzazione unica ambientale;
- procedura di iscrizione all'università esclusivamente per via telematica;
- ritorno della social card per i comuni con piu' di 250.000 abitanti (risorse stanziate per 50 milioni di euro);
- semplificazioni in materia di imprese e di lavoro;
- semplificazione nel rilascio/rinnovo dei documenti di identità
- cambio di residenza in tempo reale.
(Altalex, 10 febbraio 2012)
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni
per la semplificazione e lo sviluppo, al fine di assicurare,
nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel
rispetto del principio di equita', una riduzione degli oneri
amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando
sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro per i beni
e le attivita' culturali;
Emana il seguente decreto-legge:
Titolo I
Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo I
Disposizioni generali in materia di semplificazioni
Art. 1
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi
Art. 1
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono
sostituiti dai seguenti: "8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il
ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione
sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. 9. La mancata o
tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento
di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita'
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente. 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il
potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa
individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al
dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o
in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il
privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche',
entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi
del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo
di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture
amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine
di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte
e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai
regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.".
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali
restano ferme le particolari norme che li disciplinano.
Art. 2
Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA
Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA
1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo
le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, nonche'" sono inserite le seguenti: ", ove espressamente
previsto dalla normativa vigente,".
Art. 3
Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR
Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR
1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2 e'
sostituito dai seguenti: "2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le
amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri
amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati
con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, come
valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR),
in conformita' ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti
normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i
medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri
amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si
intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti
nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del
procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante
raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di
informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno. 2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonche' alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita'; b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate; c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche' delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese; d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. 2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis. 2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis. 2-sexies. Alle attivita' di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.".
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno. 2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonche' alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita'; b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate; c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche' delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese; d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. 2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis. 2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis. 2-sexies. Alle attivita' di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.".
2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il
secondo ed il terzo periodo sono soppressi. 3. All'articolo 15, comma 2,
lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) le parole "dopo il comma 5" sono sostituite
dalle seguenti: "dopo il comma 5- bis"; b) le parole "5- bis." sono
sostituite dalle seguenti: "5-ter."."
Capo II
Semplificazioni per i cittadini
Art. 4
Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilita' e partecipazione ai giochi paralimpici
Art. 4
Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilita' e partecipazione ai giochi paralimpici
1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo
20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche
l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di
rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, nonche' per le agevolazioni fiscali relative
ai veicoli previsti per le persone con disabilita'.
2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di
cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione
medica integrata. Il verbale e' presentato in copia con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' sulla conformita' all'originale,
resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che dovra' altresi' dichiarare che quanto ivi
attestato non e' stato revocato, sospeso o modificato.
3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad
individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali
delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti
sanitari, nonche' le modalita' per l'aggiornamento delle procedure
informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.
5. Al fine di dare continuita' all'attivita' di preparazione in vista
della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, e'
autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6
milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come
rifinanziata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183.
Art. 5
Cambio di residenza in tempo reale
Cambio di residenza in tempo reale
1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui
si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella
pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella
modulistica e' inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, in caso di false dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di
fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalita' di cui
all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni
lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al
comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di provenienza, le
iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni
anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le
disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli
accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano
discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala
quanto e' emerso alla competente autorita' di pubblica sicurezza.
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla
alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con
riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso
di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti,
prevedendo altresi' che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla
dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non e' stata
effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti
mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto
dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla
data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge
n. 241 del 1990.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi
novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del
presente decreto.
Art. 6
Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
1. Sono effettuate esclusivamente in modalita' telematica in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni: a) le comunicazioni e le
trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
nonche' dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; b) le
comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; c) le comunicazioni inviate ai comuni
dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a
margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice
civile; d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo
1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del comma
1, lettere a), b) e c). 3. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del
comma 1, lettera d).
Art. 7
Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identita' e di riconoscimento
Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identita' e di riconoscimento
1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con
validita' fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del
titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe
altrimenti prevista per il documento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati
o rinnovati dopo l' entrata in vigore del presente decreto.
3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello
Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1967, n. 851, hanno durata decennale.
Art. 8
Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonche' norme sulla composizione della Commissione per l' esame di avvocato
Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonche' norme sulla composizione della Commissione per l' esame di avvocato
1. Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a
decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via
telematica secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in
contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a
quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1.
3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3. Nei
casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario,
all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli
accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e
della nomina.".
4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, le parole: "un titolare ed un supplente sono professori ordinari o
associati di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica
ovvero presso un istituto superiore" sono sostituite dalle seguenti: "un
titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati
o ricercatori di materie giuridiche presso un'universita' della
Repubblica ovvero presso un istituto superiore.".
Art. 9
Dichiarazione unica di conformita' degli impianti termici
Dichiarazione unica di conformita' degli impianti termici
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello di dichiarazione
unica di conformita' che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e
II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.
37, e la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformita' e la documentazione allegata
sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta
dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di
comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilita' da
parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di
gas, energia elettrica o acqua.
Art. 10
Parcheggi pertinenziali
Parcheggi pertinenziali
1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e'
sostituito dal seguente: "5. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni, e l'immodificabilita' dell'esclusiva
destinazione a parcheggio, la proprieta' dei parcheggi realizzati a
norma del comma 1 puo' essere trasferita, anche in deroga a quanto
previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei
successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del
parcheggio trasferito a pertinenza di altra unita' immobiliare sita
nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non
possono essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla quale
sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono
nulli.".
Art. 11
Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocita'
Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocita'
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante "Nuovo Codice della strada", e di seguito
denominato "Codice della strada", sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis,
disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
e' anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto; b)
all'articolo 119, comma 4, l'alinea e' sostituito dal seguente: "4.
L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e' effettuato da
commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali
ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono
altresi' alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:"; c)
all'articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita dall'articolo 7
del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' soppressa; d)
all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso; e)
all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18
aprile 2011, n. 59, le parole: ", previa verifica della sussistenza dei
requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai
sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis " sono soppresse.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la disposizione di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo entra in vigore
alla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i titolari
di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore ovvero di
patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di eta', rinnovano
la validita' dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.
4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del regolamento
di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in
conformita' alle modifiche introdotte dalla lettera a) del comma 1.
5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
alla lettera b), le parole: "in aggiunta a quelli festivi;" sono
sostituite dalle seguenti: "in aggiunta a quelli festivi, da
individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale,
connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i
divieti determinano sulla attivita' di autotrasporto nonche' sul
sistema economico produttivo nel suo complesso." ; b) la lettera c) e'
soppressa.".
6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,
sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione
preliminare per l'esame di idoneita' professionale le persone che hanno
assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione
secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la
dimostrazione dell'idoneita' professionale le persone che dimostrano di
aver diretto, in maniera continuativa, l'attivita' in una o piu' imprese
di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4
dicembre 2009 e siano in attivita' alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Restano fermi i corsi di formazione previsti ai sensi
dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.
7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla
viabilita' e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e'
autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione,
distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle
informazioni sul traffico e sulla viabilita', nonche' ogni altro
servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento
derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.
8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi
di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli e'
effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria
periodica del mezzo.
9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su
strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive
modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate
alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto
controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione
periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 4 sono abrogati; b)
al comma 2, dopo le parole: "Le officine" sono inserite le seguenti:
"autorizzate alla riparazione dei tachigrafi" e le parole:
"di cui al comma 1" sono soppresse.
"di cui al comma 1" sono soppresse.
Capo III
Semplificazioni per le imprese
Sezione I
Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' economiche e di controlli sulle imprese
Art. 12
Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivita' economiche
Art. 12
Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivita' economiche
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle
attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le
imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio industria
agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie
per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le
organizzazioni e le associazioni di categoria interessate possono
stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per
attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli
impianti produttivi e le iniziative ed attivita' delle imprese sul
territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche
mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle
competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone
preventiva ed adeguata informazione pubblica.
2. Nel rispetto del principio costituzionale di liberta'
dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e
pari opportunita' tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che ammette
solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili
danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e
culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e
possibili contrasti con l'utilita' sociale, con l'ordine pubblico, con
il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali
della Repubblica, il Governo adotta uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine
di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attivita' di
impresa secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a)
semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative,
anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed
aperta a tutti gli interessati, e anche con modalita' asincrona; b)
previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed
implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli
sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere,
Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia
possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i
vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attivita' sul territorio; c)
individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in
vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della
vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attivita'
economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre 2012,
tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al comma 1 e
di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato che si intende
reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla richiesta.
4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, sono altresi' individuate le attivita' sottoposte
ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attivita'
(SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di
attivita' (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e
quelle del tutto libere.
5. Le Regioni, nell'esercizio della loro potesta' normativa,
disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo
34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative
sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi
dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari e in
materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le particolari
norme che li disciplinano.
Art. 13
Modifiche al T.U.L.P.S.
Modifiche al T.U.L.P.S.
1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno,
computato" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati"; b)
all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La licenza ha validita' annuale"; c) all'articolo 51, primo comma, le
parole: "durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate"
sono sostituite dalle seguenti: "hanno validita' di due anni dalla data
del rilascio"; d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e'
soppresso; e) all'articolo 99, primo comma, le parole: "agli otto
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni"; f)
all'articolo 115: 1) al primo comma, le parole: "senza licenza del
Questore" sono sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al
Questore"; 2) al secondo e al quarto comma, la parola: "licenza" e'
sostituita dalla seguente: "comunicazione"; 3) il sesto comma e'
sostituito dal seguente: "Le attivita' di recupero stragiudiziale dei
crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A
esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del
questore abilita allo svolgimento delle attivita' di recupero senza
limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento
e quelle disposte dall'autorita'."; g) gli articoli 12, primo comma,
86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e
184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.
Art. 14
Semplificazione dei controlli sulle imprese
Semplificazione dei controlli sulle imprese
1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende
agricole, e' ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa
comunitaria, ai principi della semplicita', della proporzionalita' dei
controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva
tutela del rischio, nonche' del coordinamento dell'azione svolta dalle
amministrazioni statali, regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul
proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it
la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione
della dimensione e del settore di attivita', indicando per ciascuno di
essi i criteri e le modalita' di svolgimento delle relative attivita'.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la
competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
interessi pubblici, il Governo e' autorizzato ad adottare, anche sulla
base delle attivita' di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a
razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo
economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni
imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: a)
proporzionalita' dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi
al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche' alle esigenze di
tutela degli interessi pubblici; b) eliminazione di attivita' di
controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle
amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico
evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio
al normale esercizio delle attivita' dell'impresa, definendo la
frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni
gia' effettuate; d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati
al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarita'; e)
informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative,
secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante codice dell'amministrazione digitale; f) soppressione o
riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione
del sistema di gestione per la qualita' (UNI EN ISO-9001), o altra
appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un
organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento
designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del
Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di
mutuo riconoscimento (IAF MLA).
5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti,
conformano le attivita' di controllo di loro competenza ai principi di
cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee
guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli
in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare
applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
Sezione II
Semplificazioni in materia di lavoro
Art. 15
Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza
Art. 15
Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza
1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La
Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto
previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in
stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera
a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui
all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu'
periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale
del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi
complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si
presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le
condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla
salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa
essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli
articoli 7 e 12."; b) al comma 3, le parole: "e' disposta dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "e'
disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalita' definite con
Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,"; c) al
comma 4, le parole: "puo' essere disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "e' disposta dalla
Direzione territoriale del lavoro". Al medesimo comma la parola:
"constati" e' sostituita dalla seguente: "emerga"; d) al comma 5, le
parole: "dei servizi ispettivi" sono soppresse.
Art. 16
Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale
Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale
1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a
migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle
politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali
inviano unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle
prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui
all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e
38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' all'articolo
5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati
avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, secondo modalita' definite con provvedimento del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi
alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche' con gli altri dati
pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario
dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, unitamente alle
altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel
Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni
del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni
competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della
spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli
interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.
In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma
individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nonche', con riferimento al proprio ambito territoriale di
azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici
responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e
socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei
servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, nonche' al fine di
poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e
studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle
politiche socio-sanitarie e di rendere piu' efficiente ed efficace la
relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente,
le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti
pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di
prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore
delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle
raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi
informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente
comma sono trasmesse dall'INPS in forma individuale, ma anonima, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della
salute, nonche', con riferimento al proprio ambito territoriale di
azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici
responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e
socio-sanitari.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
della salute, sono disciplinate le modalita' di attuazione dei commi da 1
a 3.
5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo la parola
"INPS" e' sostituita dalle seguenti: "ente erogatore"; b) il terzo
periodo e' soppresso; c) al quarto periodo, le parole "discordanza tra
il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella
dichiarazione sostitutiva unica" sono sostituite dalle seguenti:
"discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre
componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe
tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica"; d)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso di discordanza
rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha
erogato la prestazione, nonche' il valore ISEE ricalcolato sulla base
degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore
accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il
beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura
inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del
maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione e'
immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto
interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi
della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte
dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la
sanzione e' irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico
indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo
periodo.".
6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, dopo le parole: "in via telematica," sono inserite le
seguenti:"nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e
4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196," e, alla
medesima lettera, dopo le parole: "informazioni personali" sono inserite
le seguenti: ", anche sensibili".
7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a
decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano
esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi
comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo
4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie
e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS
motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale
anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie
informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del
recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il
secondo anno successivo a quello della verifica."; b) all'articolo 16,
comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:"Le domande, gli
atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti
del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei
sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Con le medesime modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti
dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari
abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e
previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonche' di quanto stabilito
dal citato articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in
originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere
previdenziale o assistenziale.".
9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, le parole: "limitatamente al giudizio di primo
grado" sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione del giudizio di
cassazione".
10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17
Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE
Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE
1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2,
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti
gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula
del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente
tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di
soggiorno, in corso di validita', che abiliti allo svolgimento di
attivita' di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti
giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio
diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni: a) la richiesta riguardi uno
straniero gia' autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro
stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) il
lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente
assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate
nel permesso di soggiorno.». b) dopo il comma 3, e' inserito il
seguente: «3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma
3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il
permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova
opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore
di lavoro.».
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo 38 e
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, puo' essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e
massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a piu'
datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore
straniero per periodi di lavoro successivi ed e' rilasciata a ciascuno
di essi, ancorche' il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di
lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in
ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro
stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di
rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da
parte dell'autorita' consolare e il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali
minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino
alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.
4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: "La richiesta di assunzione, per le annualita' successive alla
prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal
datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro
stagionale.".
Art. 18
Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio
Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio
1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, dopo le parole: "Nel settore turistico" sono inserite le
seguenti: "e dei pubblici esercizi".
2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo e' soppresso.
3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma
1, dopo le parole: "al competente servizio provinciale" sono inserite le
seguenti: "ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in
caso di unita' produttive ubicate in piu' province"; b) al comma 3,
primo periodo, dopo le parole: "al servizio provinciale competente" sono
inserite le seguenti: "ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali"; c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "il servizio"
sono inserite le seguenti: "ovvero il Ministero".
Art. 19
Semplificazione in materia di libro unico del lavoro
Semplificazione in materia di libro unico del lavoro
1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo
il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai fini del primo periodo,
la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture
complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la
registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle
scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla
qualita' o quantita' della prestazione lavorativa effettivamente resa o
alle somme effettivamente erogate.".
Sezione III
Semplificazioni in materia di appalti pubblici
Art. 20
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Art. 20
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Dal 1°
gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per
la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice e'
acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici,
istituita presso l'Autorita' dall'articolo 62-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti
dall'articolo 7 del presente codice. 2. Per le finalita' di cui al
comma 1, l'Autorita' stabilisce con propria deliberazione, i dati
concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte
in relazione ai quali e' obbligatoria l'inclusione della documentazione
nella Banca dati, nonche' i termini e le regole tecniche per
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati
contenuti nella Banca dati. 3. Le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1
esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico
finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista
l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali
requisiti e' verificato dalle stazioni appaltanti mediante
l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal
regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso
dei requisiti. 4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che
detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al
comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorita' entro i
termini e secondo le modalita' previste dalla stessa Autorita'. Con le
medesime modalita', gli operatori economici sono tenuti altresi' ad
integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale
dei contratti pubblici. 5. Fino alla data di cui al comma 1, le
stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei
requisiti secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 6. Per i
dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del
presente decreto."; b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: "spese dello sponsor" sono
inserite le seguenti: "per importi superiori a quarantamila euro"; 2)
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ai contratti di
sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni
culturali si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 199-bis
del presente codice."; c) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "L'affidamento dei contratti di
finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici
che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel
rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto
da invito ad almeno cinque concorrenti."; d) all'articolo 38, comma
1-ter, le parole: "per un periodo di un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "fino ad un anno"; e) all'articolo 42, al comma 3-bis, le
parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente
Codice»; f) all'articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall'articolo
62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 6-bis del presente Codice»; g) all'articolo 189, comma 3,
nono periodo, le parole: "i certificati sono redatti in conformita' al
modello di cui all'allegato XXII" sono sostituite dalle seguenti: "i
certificati sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal
regolamento."; h) dopo l'articolo 199, e' inserito il seguente: "Art.
199-bis (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor). - 1.
Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicita',
efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza,
proporzionalita', di cui all'articolo 27, le amministrazioni
aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi
ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui
all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi
e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il
finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine
provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilita', anche
semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere
altresi' inseriti gli interventi per i quali siano pervenute
dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca
dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale
dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta
pubblicazione e' dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' per contratti di importo superiore alle soglie di cui
all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso
contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con
l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la
richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo
indicato. Nell'avviso e' altresi' specificato se si intende acquisire
una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da
parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi
dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione
tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla
progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a
cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione
tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle
offerte. Nel bando e negli avvisi e' stabilito il termine, non inferiore
a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far
pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute
sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in
caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di
particolare complessita', mediante una commissione giudicatrice.
L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e puo'
indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori
offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci.
L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di
sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento
maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta
realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica. 2.
Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna
offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari
ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice
in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano
rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante
puo', nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo
sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme
restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni
richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono
pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono
essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei
lavori dell'anno successivo. 3. Restano fermi i presupposti e i
requisiti di compatibilita' stabiliti dall'articolo 120 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante
il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonche' i requisiti di
partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti
nell'articolo 38 del presente codice, nonche', per i soggetti incaricati
di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti
di idoneita' professionale, di qualificazione per eseguire lavori
pubblici, di capacita' economica e finanziaria, tecnica e professionale
dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40
41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201
del presente codice.".
2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto
dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 73, comma 3,
alinea, del dopo le parole: "In aggiunta alla sanzione pecuniaria," sono
inserite le seguenti: "in caso di violazioni commesse, secondo
valutazione da parte dell'Autorita', con dolo o colpa grave,"; b)
l'articolo 84 e' sostituito dal seguente: "Art. 84 (Criteri di
accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero). - 1. Per i
lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il
richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori,
corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i
lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo. 2. La
certificazione e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un
tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri,
con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i
lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi
di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti
per ciascuna categoria nonche' la dichiarazione che i lavori sono stati
eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti
nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa
individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e
della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione e' rilasciata
secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorita', sentito il
Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e'
soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorita'
consolari italiane all'estero. 3. Per i soli lavori subappaltati ad
imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della
qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato
all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato
richiesto dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto
direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto
comma. 4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero, se in
lingua diversa dall'italiano, e' corredata da una traduzione
certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana
eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero,
una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente
struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad
inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le
modalita' stabilite dall'Autorita' secondo i modelli semplificati sopra
citati. 5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga
piu' di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la
rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a
causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo' fare riferimento
alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.".
4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163
del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, le
amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 21
Responsabilita' solidale negli appalti
Responsabilita' solidale negli appalti
1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e' sostituito dal seguente: "2. In caso di appalto di opere o di
servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi,
comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo
per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento.".
Art. 22
Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Societa' di gestione aeroportuali
Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Societa' di gestione aeroportuali
1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "delle opere
pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti e dei programmi
di intervento pubblico"; b) le parole: "relativamente ai progetti di
opere pubbliche" sono soppresse; c) le parole: "il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "il
Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE,".
2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti
aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il completamento delle
procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le
societa' di gestione aeroportuali, ai sensi degli articoli 11-nonies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 17, comma 34-bis, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tali procedure devono concludersi
entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e, comunque, la durata dei
contratti di programma stipulati secondo quanto disposto nel primo
periodo e' fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria
in materia e dei rispettivi modelli tariffari.
3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di
programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puo' essere determinata secondo le
modalita' di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei
contratti stessi.
Sezione IV
Semplificazioni in materia ambientale
Art. 23
Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese
Art. 23
Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese
1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione
integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli
oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attivita' di
misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad emanare
un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a
semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie
imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto
di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: a) l'autorizzazione
sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione
previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; b)
l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unico ente; c) il
procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalita'
degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione
dell'impresa e al settore di attivita', nonche' all'esigenza di tutela
degli interessi pubblici e non dovra' comportare l'introduzione di
maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata
in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di
legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla
data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
Art. 24
Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo
le parole: "titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data" sono
inserite le seguenti: ", anche ai fini delle eventuali relative
proroghe"; b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola
"richiesta" e' sostituita dalla seguente: "rilasciata"; c) all'articolo
29-decies, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli
impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3,
coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo
economico."; d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) al comma 2, le parole da: "e' rilasciata" a:
"smaltimento alternativo" sono sostituite dalle seguenti: "e' rilasciata
dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree
protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6
dicembre 1991, n. 394, per i quali e' rilasciata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,"; 2) al comma 3,
dopo la parola "autorizzazione" e' inserita la seguente "regionale"; e)
all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo
periodo, le autorita' competenti possono autorizzare, nel rispetto della
normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati
anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16
maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta
tabella in relazione al parametro PCB/PCT."; f) all'articolo 228, dopo
il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis . I produttori e gli
importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate
determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario
per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui
al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche
specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano
l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e
chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da
divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31
dicembre del rispettivo anno. E' fatta salva la facolta' di procedere
nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori
e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del
contributo richiesto per l'anno solare in corso."; g) all'articolo 268,
comma 1, alla lettera o) le parole: "per le piattaforme off-shore,
l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;" sono soppresse, e alla lettera p) le parole da: "per le
piattaforme" alle parole "gas naturale liquefatto off-shore;" sono
soppresse; h) all'articolo 281, dopo il comma 5, e' inserito il
seguente: "5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle
norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni
in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto
con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico
e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."; i) all'allegato VIII alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il
punto 1.4 e' inserito il seguente: "1.4-bis terminali di
rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme
off-shore;".
Sezione V
Semplificazioni in materia di agricoltura
Art. 25
Misure di semplificazione per le imprese agricole
Art. 25
Misure di semplificazione per le imprese agricole
1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi
per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti
dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della Politica agricola
comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per
l'acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza senza oneri,
secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di
connettivita', anche le banche dati informatiche dell'Agenzia delle
entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura. Le modalita' di applicazione delle misure di
semplificazione previste dal presente comma sono definite con apposite
convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo
aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle
pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda
agricola instaura ed intrattiene con esse. Le modalita' operative per la
consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle
pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre
2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, n. 231, e' aggiunto il seguente periodo: "Gli organismi pagatori,
al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e
mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e
le circolari applicative correlate.".
Art. 26
Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera c), dopo le
parole: "la continuita' del bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati"; b) al comma
6, dopo le parole: "i castagneti da frutto in attualita' di coltura e
gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma
5" sono inserite le seguenti: "ivi comprese, le formazioni forestali di
origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito
dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle
politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i
relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di
interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o
artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi" e, in fine, sono
aggiunte le seguenti: "non identificabili come pascoli, prati o pascoli
arborati.".
Art. 27
Esercizio dell'attivita' di vendita diretta
Esercizio dell'attivita' di vendita diretta
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "2. La vendita diretta
dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a comunicazione
al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere
effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima
comunicazione.".
Art. 28
Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo
Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo
1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo
il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione dei
rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche'
effettuati percorrendo la pubblica via, non e' considerata trasporto ai
fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi
oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento
del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la
distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e'
altresi' considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata
dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile
dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita' giuridica della
cooperativa agricola di cui e' socio, qualora sia finalizzata al
raggiungimento del deposito temporaneo.».
2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi sono
prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli
di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella
disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi
sono soci».
Art. 29
Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero
Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero
1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero, ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successivamente approvati dal Comitato interministeriale istituito in
base all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006,
rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della
definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e
dell'effettiva entrata in esercizio.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1 dispone le
norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a
garantire l'esecutivita' dei progetti suddetti, nomina, nei casi di
particolare necessita', ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'attuazione degli
accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato
interministeriale. Al Commissario non spettano compensi e ad eventuali
rimborsi di spese si provvede nell'ambito delle risorse destinate alla
realizzazione dei progetti.
Sezione VI
Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca
Art. 30
Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale
Art. 30
Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono
aggiunti i seguenti: "3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti
istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i
partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il
ricorso a tale soluzione organizzativa e' incentivato secondo modalita' e
criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila
assolve i seguenti compiti: a) rappresenta le imprese ed enti
partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le
agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei
requisiti; b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome
proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la
proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonche' delle eventuali variazioni; d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma. 3-ter. E' consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualita' e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 puo' valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario. 3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entita', non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi piu' complessi. 3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, e' presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario. 3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attivita' svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali. 3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale."; b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole:", nonche' sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale"; c) all'articolo 6: 1) al comma 2, dopo le parole: "spese ammissibili," sono inserite le seguenti: "ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto,"; 2) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita' complessive del Fondo agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali."; d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia' selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca. 4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilita' economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attivita' svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilita' da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione. 4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l'ammissibilita' alle agevolazioni e' comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di specifici accordi con una o piu' imprese utilizzatrici finale dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca. 4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca. 4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi e' anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento puo' avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso. 4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite modalita' di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.".
c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonche' delle eventuali variazioni; d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma. 3-ter. E' consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualita' e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 puo' valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario. 3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entita', non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi piu' complessi. 3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, e' presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario. 3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attivita' svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali. 3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale."; b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole:", nonche' sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale"; c) all'articolo 6: 1) al comma 2, dopo le parole: "spese ammissibili," sono inserite le seguenti: "ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto,"; 2) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita' complessive del Fondo agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali."; d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia' selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca. 4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilita' economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attivita' svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilita' da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione. 4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l'ammissibilita' alle agevolazioni e' comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di specifici accordi con una o piu' imprese utilizzatrici finale dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca. 4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca. 4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi e' anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento puo' avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso. 4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite modalita' di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.".
Art. 31
Misure di semplificazione in materia di ricerca di base
Misure di semplificazione in materia di ricerca di base
1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di
assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di
gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche,
amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita' dei
progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il
costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero sui fondi
destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
periodo da "Restano ferme le norme" fino alla fine del comma e'
sostituito dal seguente: "Una percentuale del dieci per cento del Fondo
per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di
cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
destinata a interventi in favore di ricercatori di eta' inferiore a 40
anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.".
Art. 32
Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca
Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca
1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva
ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non
ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di
presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla
concorrenza delle risorse stanziate per tali finalita', prende atto dei
risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in
sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico puo' essere definita la
priorita' degli interventi, anche in relazione alla coerenza degli
stessi con le strategie nazionali.
2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di
utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 872 e' sostituito dal
seguente: "872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale
della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870
tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando
una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita' complessive
del fondo al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di
programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali."; b) il comma
873 e' sostituito dal seguente: "873. Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con decreto di natura non
regolamentare, definisce i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo
e gestione del fondo cui al comma 870 per la concessione delle
agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, al fine di garantire la massima
efficacia e omogeneita' degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica".
3. Gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di
valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul Fondo
medesimo o nell'ambito delle risorse impegnate per gli stessi progetti,
senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 33
Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca
Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca
1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli
enti pubblici di ricerca e delle universita' che, in seguito
all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la
relativa attivita' di ricerca presso l'ente di appartenenza, e'
collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo
massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca
inerente il grant e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente
mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione
massima spettante al ricercatore rimane a carico del grant comunitario o
internazionale e non puo' eccedere quella prevista per il livello
apicale, appartenente alla fascia di ricercatore piu' elevata del
profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.
2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli
enti pubblici di ricerca e delle universita' che, in seguito
all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la
relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o
privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Sezione VII
Altre disposizioni di semplificazione
Art. 34
Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici
Art. 34
Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici
1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle
condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici
indipendentemente dalla destinazione d'uso.
Art. 35
Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari
Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari
1. L'articolo 2397, terzo comma, del codice civile e' sostituito dal
seguente: "Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le
condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi
dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono
esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti
nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio
sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale
risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio
in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su
richiesta di qualsiasi soggetto interessato.".
2. All'articolo 2477 del codice civile: a) il primo comma e' sostituito
dal seguente: "L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le
competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la
nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non
dispone diversamente, l'organo di controllo e' costituito da un solo
membro effettivo."; b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le
parole: "del sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organo di
controllo o del revisore"; c) il quinto comma e' sostituito dal
seguente: "Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche
monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale
previste per le societa' per azioni.".
3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive
apicali di legittimita', la disposizione dell'articolo 194 del medesimo
regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi
previsto e' richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di
funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei
magistrati ordinari.
4. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e'
sostituito dal seguente: "Art.195 - (Disposizioni speciali). Le
disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente
aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale
superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso
la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di
cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai
presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.".
Art. 36
Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana
Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana
1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero 5)
e' sostituito dal seguente: "5) i crediti dell'impresa artigiana,
definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle
societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi
dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;" .
Art. 37
Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese
Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese
1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese,
provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.
Art. 38
Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali
Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali
1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b)
del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma 2-bis» e il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute,
sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano
esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al primo
periodo.».
2. All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. In deroga a quanto
disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di
depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere
svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti: a)
abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate: I.
classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie
industriali;
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica; b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica: I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie; II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale; III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche; IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche; c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali; 2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis).".
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica; b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica: I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie; II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale; III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche; IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche; c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali; 2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis).".
Art. 39
Soppressione del requisito di idoneita' fisica per avviare l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione
Soppressione del requisito di idoneita' fisica per avviare l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) e' soppressa.
Art. 40
Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva
Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva
1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, e' soppresso.
Art. 41
Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in
occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e
culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa segnalazione
certificata di inizio attivita' priva di dichiarazioni asseverate ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non e'
soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Art. 42
Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali
Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'ammissione
dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli
articoli 35 e 37 e' disposta dagli organi del Ministero in base
all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con
decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.".
Art. 43
Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico
Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico
1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 12
novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
agli articoli 307, comma 10, e 314 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio
culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalita'
tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le
procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 44
Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita'
Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita'
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto
previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di
cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di
rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entita',
nonche' allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali,
ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. All'articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la disposizione di
cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis, lettera
a)».
Art. 45
Semplificazioni in materia di dati personali
Semplificazioni in materia di dati personali
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito
il seguente: «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresi'
consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per
la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata
stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici
di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle
operazioni eseguibili.»; b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21,
comma 1-bis."; c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1
ed e' abrogato il comma 1-bis; d) nel disciplinare tecnico in materia
di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i
paragrafi da 19 a 19.8 e 26.
Art. 46
Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
1. Con uno o piu' regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, si puo' procedere alla
trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto
dell'articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge 24 dicembre
2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero
della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle
associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle
disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera h),
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale
dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si
applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi
collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i
risparmi di spesa gia' conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi
incarichi.
Titolo II
Disposizioni in materia di sviluppo
Capo I
Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori
dellainnovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture
energetiche
Sezione I
Innovazione tecnologica
Art. 47
Agenda digitale italiana
Art. 47
Agenda digitale italiana
1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui
alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2
del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della
modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e
imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di
domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta
di connettivita' a larga banda, a incentivare cittadini e imprese
all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacita'
industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi
innovativi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il
Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda
digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle
medesime finalita' da parte di regioni, province autonome ed enti
locali.
Sezione II
Disposizioni in materia di universita'
Art. 48
Dematerializzazione di procedure in materia di universita'
Art. 48
Dematerializzazione di procedure in materia di universita'
1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, e' inserito il
seguente: "Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle universita'
sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca cura la costituzione e
l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese,
tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione
della scelta da parte degli studenti. 2. A decorrere dall'anno
accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti
degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti
universitari avviene esclusivamente con modalita' informatiche senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le universita'
adeguano conseguentemente i propri regolamenti.".
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 49
Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita'
Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita'
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 1, lettera m), secondo
periodo, tra la parola: "durata" e la parola: "quadriennale" e' inserita
la seguente: "massima"; 2) al comma 1, lettera p), le parole: "uno
effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e
funzionari del Ministero stesso" sono sostituite dalle seguenti: "uno
effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca"; 3) al comma 9: al primo periodo, tra
le parole: "organi collegiali" e: "delle universita'" sono inserite le
seguenti: "e quelli monocratici elettivi"; b) all'articolo 6: 1) al
comma 4 le parole: ", nonche' compiti di tutorato e di didattica
integrativa" sono soppresse; 2) al comma 12 il quinto periodo e'
soppresso; c) all'articolo 7: 1) al comma 3 il secondo periodo e'
soppresso; 2) al comma 5 le parole: "corsi di laurea" sono soppresse; d)
all'articolo 10, comma 5, le parole: "trasmissione degli atti al
consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "avvio del
procedimento stesso"; e) all'articolo 12, comma 3, le parole da:
"individuate" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"che sono gia' inserite tra le universita' non statali legalmente
riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti
dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e
b)"; f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "agli
articoli" e' inserita la seguente: "16,"; g) all'articolo 16, comma 4,
le parole: "dall'articolo 18" sono sostituite dalle seguenti: "dagli
articoli 18 e 24, commi 5 e 6"; h) all'articolo 18: 1) al comma 1,
lettera a), dopo le parole: "procedimento di chiamata" sono inserite le
seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,"; 2) al comma 1, lettera b), dopo
le parole: "per il settore concorsuale" sono inserite le seguenti:
"ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore" e sono soppresse le seguenti parole: "alla data di entrata
in vigore della presente legge"; 3) al comma 3 le parole da: "di
durata" e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "di
importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore
di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b),
ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i
posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)"; 4) al
comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: "a tempo indeterminato" e
dopo la parola: "universita'" sono aggiunte le seguenti: "e a soggetti
esterni";
5) al comma 5, lettera f), le parole: "da tali amministrazioni, enti o imprese, purche'" sono soppresse; i) all'articolo 21: 1) al comma 2 le parole: "valutazione dei risultati" sono sostituite dalle seguenti: "selezione e valutazione dei progetti di ricerca"; 2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma 1. L'elenco ha validita' biennale e scaduto tale termine e' ricostituito con le modalita' di cui al comma 1."; 3) al comma 5 le parole: "tre componenti che durano in carica tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti che durano in carica quattro anni"; l) all'articolo 23, comma 1: 1) al primo periodo, dopo la parola: "oneroso" sono inserite le seguenti: "di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2", dopo le parole: "attivita' di insegnamento" sono inserite le seguenti: "di alta qualificazione" e le parole da "che siano dipendenti" fino alla fine del periodo sono soppresse; 2) il terzo periodo e' soppresso; m) all'articolo 24: 1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "pubblicita' dei bandi" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,"; 2) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne' contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza."; n) all'articolo 29: 1) al comma 9, dopo le parole: "della presente legge" sono inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230"; 2) al comma 11, lettera c), dopo la parola "commi" e' inserita la seguente: "7,".
5) al comma 5, lettera f), le parole: "da tali amministrazioni, enti o imprese, purche'" sono soppresse; i) all'articolo 21: 1) al comma 2 le parole: "valutazione dei risultati" sono sostituite dalle seguenti: "selezione e valutazione dei progetti di ricerca"; 2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma 1. L'elenco ha validita' biennale e scaduto tale termine e' ricostituito con le modalita' di cui al comma 1."; 3) al comma 5 le parole: "tre componenti che durano in carica tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti che durano in carica quattro anni"; l) all'articolo 23, comma 1: 1) al primo periodo, dopo la parola: "oneroso" sono inserite le seguenti: "di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2", dopo le parole: "attivita' di insegnamento" sono inserite le seguenti: "di alta qualificazione" e le parole da "che siano dipendenti" fino alla fine del periodo sono soppresse; 2) il terzo periodo e' soppresso; m) all'articolo 24: 1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "pubblicita' dei bandi" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,"; 2) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne' contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza."; n) all'articolo 29: 1) al comma 9, dopo le parole: "della presente legge" sono inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230"; 2) al comma 11, lettera c), dopo la parola "commi" e' inserita la seguente: "7,".
2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre
2011, n. 183, le parole da: "al medesimo" fino a: "decennio e" sono
soppresse.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione III
Disposizioni per l'istruzione
Art. 50
Attuazione dell'autonomia
Art. 50
Attuazione dell'autonomia
1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni
scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di
flessibilita' e valorizzando la responsabilita' e la professionalita'
del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono adottate,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli
obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti
finalita': a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione nel rispetto
della vigente normativa contabile degli aspetti connessi ai
trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito
progetto sperimentale; b) definizione, per ciascuna istituzione
scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria
attivita' didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria,
alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione
e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di
personale scolastico; c) costituzione, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di
conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e
finanziarie; d) definizione di un organico di rete per le finalita' di
cui alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni diversamente
abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso
scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra
poverta' e dispersione scolastica; e) costituzione degli organici di
cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e
integrazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con
carattere di stabilita' per almeno un triennio sulla singola scuola,
sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di
sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione
annuale.
2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente,
nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi
l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i
posti ATA.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 51
Potenziamento del sistema nazionale di valutazione
Potenziamento del sistema nazionale di valutazione
1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di
valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universita', della
ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e
all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui
all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia
per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria
d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli
studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176.
Art. 52
Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS
Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per
conseguire i seguenti obiettivi:
a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni; b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, anche per il rientro in formazione dei giovani.
a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni; b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, anche per il rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida
per: a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti
tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la
collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse
disponibili con la costituzione di non piu' di un istituto tecnico
superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica; b)
semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti
dagli statuti delle fondazioni ITS.
3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 53
Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia
Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia
1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale
l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare
scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle
spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta
di Piano e' trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano e' approvato
entro i successivi 60 giorni.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di
interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico
esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di
costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare,
in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di
funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di
riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di
capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi: a)
la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree
ed edifici non piu' utilizzati, che possano essere destinati alla
realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla
base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non
piu' utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali; b) la
costituzione di uno o piu' fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico
ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi,
articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per
l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;
c) la messa a disposizione di beni immobili di proprieta' pubblica a
uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di
soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con
immobili gia' esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole; d)
le modalita' di compartecipazione facoltativa degli enti locali.
3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei
medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze
dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie,
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e
privati.
4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le
modalita' e i termini per la verifica periodica delle fasi di
realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle
esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di
scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche
verso modalita' di attuazione piu' efficienti.
5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di
assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente
realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui
ai commi 1 e 2: a) il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa
in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di
nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al
risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere
oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'articolo 33,
comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di
euro per l'anno 2012. b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel
triennio 2012/2014, con estensione dell'ambito di applicazione alle
scuole primarie e dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica.
6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui
al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico e'
acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera
e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo
trasferimento delle attivita' scolastiche presso la nuova sede.
7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard
europei e alle piu' moderne concezioni di realizzazione e impiego degli
edifici scolastici, perseguendo altresi', ove possibile, soluzioni
protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e
massimi di funzionalita' urbanistica, edilizia, anche con riferimento
alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e
produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a
garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul
territorio nazionale.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche,
le universita' e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano entro 24
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di
gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al
contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi
finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga
all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di
servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,
secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Sezione IV
Altre disposizioni in materia di universita'
Art. 54
Tecnologi a tempo determinato
Art. 54
Tecnologi a tempo determinato
1. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca degli atenei anche
nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e
degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge 30 dicembre
2010, n. 240, dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: "Art. 24-bis
(Tecnologi a tempo determinato). - 1. Nell'ambito delle risorse
disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attivita' di
supporto tecnico e amministrativo alle attivita' di ricerca, le
universita' possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed
eventualmente di una particolare qualificazione professionale in
relazione alla tipologia di attivita' prevista. Il contratto stabilisce,
sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalita' di svolgimento delle
attivita' predette. 2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante
procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle universita', fermi
restando l'obbligo di pubblicita' dei bandi, in italiano e in inglese,
sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il
bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e
previdenziale, nonche' sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle
modalita' di valutazione delle candidature. 3. I contratti hanno durata
minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un
massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non
puo' in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima
universita'. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. 4. Il trattamento
economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in
relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione
professionale richiesta, e' stabilito dalle universita' ed e'
determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e
massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al
personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione
economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle
universita'. L'onere del trattamento economico e' posto a carico dei
fondi relativi ai progetti di ricerca. 5. I contratti di cui al presente
articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del
personale accademico o tecnico-amministrativo delle universita'.".
Art. 55
Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria
Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universita' ed
enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il
trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli
enti di ricerca stessi.
Sezione V
Disposizioni per il turismo
Art. 56
Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO
Art. 56
Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO
1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e della promozione di forme
di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese
turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a
condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con
disabilita' senza oneri per la finanza pubblica"; b) all'articolo 27,
comma 1, la lettera c) e' soppressa.
2. I beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata,
individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso
agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, a titolo
oneroso, a cooperative di giovani di eta' non superiore a 35 anni. Con
decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di
concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno,
sono definite le modalita' di costituzione delle cooperative, i criteri,
i tempi e le forme per la presentazione delle domande. Per l'avvio e
per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere
promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per
finanziamenti a condizioni vantaggiose senza oneri per la finanza
pubblica.
3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: "al 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'11".
Sezione VI
Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione
Art. 57
Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio
Art. 57
Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio
1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli
approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a
migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore petrolifero,
sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004,
n. 239: a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli
minerali; b) i depositi costieri di oli minerali come definiti
dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; c) i depositi di
carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale; d) i
depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del
G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000; e) i
depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita' autorizzata non inferiore
a tonnellate 200; f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8,
lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia
ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al
comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel
rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e'
coordinato con i tempi sopra indicati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti,
intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti per le
modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004,
n. 239, sono rilasciate entro il termine di centottanta giorni.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
e' inserito il seguente: "4-bis. Le concessioni per l'impianto e
l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del
codice della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della
legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale."
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle
concessioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la
competitivita' economica sui mercati internazionali, la semplificazione
degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4,
nonche' assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli
standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con
il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per la realizzazione
delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di
bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento
della competitivita' dell'attivita' produttiva degli impianti
industriali e degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli
minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese.
8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di
stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le
autorizzazioni ambientali gia' in essere in capo ai suddetti
stabilimenti, in quanto necessarie per l'attivita' autorizzata
residuale, mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza.
9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei siti di interesse
nazionale, i sistemi di sicurezza operativa gia' in atto possono
continuare a essere eserciti senza necessita' di procedere
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di
riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di
eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
10. La durata delle nuove concessioni per le attivita' di bunkeraggio a
mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice della navigazione e
all'articolo 60 del relativo Regolamento di esecuzione e' fissata in
almeno dieci anni.
11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante
"Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone
nella benzina super senza piombo con colorante verde".
12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma
4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora
in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di cui allo
stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell'impianto.
13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa.
14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' consentito: a) la detenzione promiscua di piu' parti del
medesimo prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento; b)
l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni
di bunkeraggio; c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco
delle ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.
15. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori
oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Art. 58
Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 45, comma 6, dopo le parole:
"comma 3 del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonche', i
casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio
del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita'
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie."; b) all'articolo 45, dopo il comma 6, e' inserito il
seguente: "6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare, con atto
motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del
procedimento sanzionatorio.".
Capo II
Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti
Art. 59
Disposizioni in materia di credito d'imposta
Art. 59
Disposizioni in materia di credito d'imposta
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto"; b) al
comma 2 le parole: "nei dodici mesi successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "nei
ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto"; c) al comma 3 le parole: "alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti:"alla data di assunzione."; d) al comma 6 le parole: "entro tre
anni dalla data di assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "entro
due anni dalla data di assunzione"; e) al comma 7, lettera a), le
parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto" sono sostituite dal seguente testo "alla data di
assunzione"; f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis.
All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo
delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento
dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalita' di fruizione
del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di
spesa."; g) al comma 9, al primo periodo le parole: "comma precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e sono soppressi gli ultimi
tre periodi.
2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14 maggio
2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 60
Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti"
Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti"
1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita
dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le
fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine
di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto
alla poverta' assoluta, e' avviata una sperimentazione nei comuni con
piu' di 250.000 abitanti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti: a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il
tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai
cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo; b) l'ammontare della disponibilita' sulle
singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare; c) le
modalita' con cui i comuni adottano la carta acquisti come strumento
all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui
alla legge 8 novembre 2000, n. 328; d) le caratteristiche del progetto
personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e
all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del
godimento del beneficio alla partecipazione al progetto; e) la
decorrenza della sperimentazione, la cui durata non puo' superare i
dodici mesi; f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui
territorio e' attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai
soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione
della sperimentazione stessa.
3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel
limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
viene corrispondentemente ridotto.
4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre
2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, sono abrogati.
Titolo III
Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore
Art. 61
Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa
Art. 61
Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali approva, con proprio
decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida applicative
delle disposizioni contenute nell'articolo 199-bis del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' di quelle contenute
nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a
fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al
finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni
culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi
promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di
cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari
attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come
modificato dall'articolo 20 del presente decreto, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 189, comma 3,
nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella
formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, fatta salva la possibilita' di definire, con provvedimento
dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, modelli per la predisposizione dei certificati di esecuzione
lavori del contraente generale. A decorrere dalla medesima data di cui
al primo periodo, e' abrogato l'allegato XXII al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in
caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o piu'
Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato,
il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della
sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per
evitare un grave danno all'Erario puo', nel rispetto del principio di
leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche
senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni
successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte
dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine e' comunque
raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando
con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese
previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 62
Abrogazioni
Abrogazioni
1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto sono o restano
abrogate le disposizioni elencate nell'allegata Tabella A.
Art. 63
Entrata in vigore
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2012.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Cancellieri, Ministro dell'interno
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Ornaghi, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Severino
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Cancellieri, Ministro dell'interno
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Ornaghi, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Severino
Nessun commento:
Posta un commento