sabato 11 gennaio 2014

Centauro che incappa nelle radici delle piante non può essere risarcito

Centauro che incappa nelle radici delle piante non può essere risarcito Cassazione civile , sez. VI-3, ordinanza 05.11.2013 n° 24744 (Raffaele Plenteda)
L’ordinanza n. 24744/13 resa dalla sez. VI della Corte di Cassazione desta particolare interesse poichè, non solo offre un breve compendio dello stato dell’arte in materia di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ma contribuisce anche ad arricchire la casistica del c.d. caso fortuito nell’ambito della circolazione stradale. La vicenda processuale prende le mosse dalla richiesta di risarcimento di un centauro, caduto dalla sua motocicletta in un punto di strada nel quale l’asfalto risultava sconnesso a causa delle radici di un albero posto a bordo della carreggiata. Gli ermellini, ante omnia, ribadiscono che l'art. 2051 c.c. costituisce un’ipotesi di responsabilità oggettiva (e non di colpa presunta) sicchè, ai fini della condanna, non assume rilievo in sé il comportamento del custode (elemento soggettivo) ma il nesso di causalità tra danno e res, che si deve caratterizzare per un’intrinseca pericolosità ad essa connaturata. L’inquadramento dell'art. 2051 c.c. nell’ambito della responsabilità oggettiva, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale, “ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, possieduta dalla cosa”. Il danneggiato ha, quindi, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi della responsabilità, non deve provare di aver adempiuto agli obblighi custodiali (ricostruzione della fattispecie in chiave di colpa presunta), ma deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva,denominato dall’art. 2051 c.c. “caso fortuito”, idoneo ad interrompere il nesso causale. Per la giurisprudenza della Suprema Corte, il caso fortuito è definito come un “fatto estraneo alla sfera di signoria del custode, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (ex multis Cass. n. 4244/13). In altri termini, il caso fortuito si identifica in un fattore, diverso dalla cosa e dal custode, assoluto ed oggettivo (teoria condicio sine qua non), che ha costituito la vera causa del danno, con la conseguenza che la cosa non è stata la causa dell’evento ma, al più, la mera occasione. Una tipica ipotesi di caso fortuito è il c.d. “fatto del terzo”, nel cui ambito è pacificamente ricompreso anche il fatto dello stesso danneggiato (Cass. n. 858/2008). Il caso de quo, a detta dei Giudici della Corte, rientra proprio nell’ambito del “fatto del danneggiato”, atteso che nel giudizio di merito l’ente convenuto aveva dimostrato la violazione da parte del motocilista dell’art. 143 c.d.s., che impone di marciare lungo il margine anche quando la carreggiata è libera, con ciò provando il verificarsi del caso fortuito. I Giudici della Suprema Corte hanno così confermatol’argomentazione dai magistrati di merito, secondo cui “Se il motocilista avesse circolato a moderata velocità e sul margine destro della sua carreggiata avrebbe sicuramente avvistato i modesti rigonfiamenti [del manto stradale, causati dalle radici]ed avrebbe evitato ogni conseguenza dannosa”. In definitiva,nel caso de quoil fatto dello stesso danneggiatoassume rilievo decisivo per la verificazione del danno: la caduta del centauro non si è verificata a causa delle radici nell’asfalto ma solo ed esclusivamente perché il motociclista, adottando una guida in violazione del Codice della Strada, si è precluso la possibilità di avvistarle per tempo ed evitarle. Per approfondimenti: Danni da insidie stradali. Analisi e casistica, di Raffaele Plenteda e Oronzo Valentino Maggiulli, Altalex Editore, 2011; Infortunistica nella circolazione stradale, nel lavoro, nello sport. Danni, risarcimento assicurazione, di Bausardo Roberto, Checchin Monica, Sella Mauro, Negro Antonello, Cedam, 2012. (Altalex, 3 dicembre 2013. Nota di Raffaele Plenteda)

Nessun commento:

Posta un commento