DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
20 dicembre 2006, n. 2006/126/CE
(G.U.C.E. n. L403 del 30.12.2006)
Trattandosi di un
semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle
istituzioni
►B
DIRETTIVA 2006/126/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2006
concernente la
patente di guida (Rifusione)
(Testo rilevante ai
fini del SEE)
(GU L 403 del
30.12.2006, pag. 18)
►M1
Direttiva 2009/113/CE
della Commissione del 25 agosto 2009
L 223
31
26.8.2009 Rettificato
da:
►C1
Rettifica, GU L 291 del
7.11.2009, pag. 43 (2006/126/CE) 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 1
DIRETTIVA 2006/126/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2006
concernente la
patente di guida (Rifusione)
(Testo rilevante ai
fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che
istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,
vista la proposta della
Commissione,
visto il parere del
Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),
previa consultazione del
Comitato delle regioni,
deliberando secondo la
procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 2 ),
considerando quanto
segue:
(1) La direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del
29 luglio 1991, concernente la patente di guida ( 3 ), ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di
nuove modificazioni di detta direttiva è opportuno, per motivi di chiarezza,
procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.
(2) Le norme relative alle patenti di guida
sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti,
contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad
agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria
residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di
guida. Tenuto conto dell'importanza dei mezzi di trasporto individuali, il
possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante
è in grado di favorire la libera circolazione e la libertà di stabilimento
delle persone. Malgrado i progressi compiuti in materia di armonizzazione delle
norme relative alle patenti di guida, sussistono divergenze significative tra
gli Stati membri relativamente alle norme sulla periodicità del rinnovo delle
patenti e sulle sottocategorie di veicoli che necessitavano di
un'armonizzazione più accentuata al fine di contribuire alla realizzazione
delle politiche comunitarie.
(3) La facoltà d'imporre le disposizioni
nazionali in materia di durata di validità, previste dalla direttiva
91/439/CEE, ha come conseguenza l'esistenza contemporanea di norme differenti
nei vari Stati membri e la circolazione di oltre 110 diversi modelli di patente
negli Stati membri. Ciò dà adito a problemi di trasparenza per i cittadini, le
forze dell'ordine e le amministrazioni preposte alla gestione delle patenti e
porta alla contraffazione di documenti risalenti talvolta ad alcuni decenni fa.
(4) Onde evitare che il modello unico di
patente di guida europea diventi un modello aggiuntivo oltre ai 110 già in
circolazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie
per rilasciare tale modello unico a tutti i titolari di patente.
(5) La presente direttiva non dovrebbe
pregiudicare le abilitazioni alla guida esistenti, concesse o acquisite prima
della data di applicazione. ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 2
( 1 ) GU C 112 del 30.4.2004, pag. 34. ( 2 ) Parere del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005 (GU C 304 E
del 1 o .12.2005, pag. 202), posizione comune del
Consiglio del 18 settembre 2006 (GU C 295 E del 5.12.2006, pag. 1) e posizione
del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale). ( 3 ) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1. Direttiva
modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(6) Le patenti di guida sono riconosciute
reciprocamente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di applicare il
periodo di validità indicato dalla presente direttiva ad una patente senza
validità amministrativa limitata rilasciata da un altro Stato membro e nel cui
territorio il titolare ha risieduto per più di due anni.
(7) L'introduzione di un periodo di validità
amministrativa per le nuove patenti di guida consente di applicare all'atto del
rinnovo periodico le tecniche anticontraffazione più recenti, nonché di imporre
gli esami medici o le altre misure previste dagli Stati membri.
(8) Per rispondere ad esigenze imprescindibili
di sicurezza della circolazione, è opportuno fissare condizioni minime per il
rilascio della patente di guida. Occorre procedere ad un'armonizzazione delle
norme relative agli esami che i conducenti devono superare nonché al rilascio
della patente di guida. Poiché a tal fine si dovrebbero definire le conoscenze,
le capacità e i comportamenti necessari per la guida degli autoveicoli,
occorrerebbe basare l'esame di guida su questi concetti e ridefinire le norme
minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di detti veicoli.
(9) La prova del rispetto delle norme minime
concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un autoveicolo per i
conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci dovrebbe essere
fornita all'atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente. Tale
controllo regolare in conformità alle norme nazionali del rispetto delle norme
minime contribuirà alla realizzazione della libera circolazione delle persone,
eviterà distorsioni della concorrenza e terrà maggiormente conto della
responsabilità specifica dei conducenti di tali veicoli. Gli Stati membri
dovrebbero essere autorizzati ad imporre esami medici al fine di garantire il
rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la
guida di altri autoveicoli. Per motivi di trasparenza, tali esami dovrebbero
coincidere con un rinnovo della patente ed essere pertanto determinati dalla
durata di validità della patente stessa.
(10) È necessario rafforzare maggiormente il
principio dell'accesso graduale alle categorie di veicoli a due ruote, nonché
alle categorie di veicoli destinati al trasporto di passeggeri e merci.
(11) Ciò nondimeno, gli Stati membri dovrebbero
essere autorizzati ad innalzare il limite di età per la guida di talune
categorie di veicoli al fine di promuovere ulteriormente la sicurezza stradale.
In circostanze eccezionali gli Stati membri dovrebbero poter abbassare il
limite di età al fine di tener conto di situazioni nazionali.
(12) Le definizioni delle categorie dovrebbero
meglio riflettere le caratteristiche tecniche dei veicoli interessati, nonché
l'abilità necessaria alla guida dei veicoli stessi.
(13) L'introduzione di una categoria di patente
per i ciclomotori rafforzerà, in particolare, la sicurezza stradale dei
conducenti più giovani che, secondo le statistiche, sono i più soggetti agli
incidenti stradali.
(14) Occorre adottare disposizioni specifiche
per consentire l'accesso alla guida dei veicoli a persone disabili.
(15) Per motivi di sicurezza, è opportuno che
gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di
ritiro, sospensione, rinnovo e annullamento della patente di guida a qualsiasi
titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio. ▼B 2006L0126
— IT — 26.08.2009 — 001.002 — 3
(16) Il modello di patente definito dalla
direttiva 91/439/CEE dovrebbe essere sostituito da un modello unico in formato
tessera plastificata. Allo stesso tempo, tale modello di patente deve essere
adattato a causa dell'introduzione di una nuova categoria di patente per i
ciclomotori e di una nuova categoria di patente per i motocicli.
(17) L'inserimento di un microchip facoltativo
nel nuovo modello di patente in formato tessera plastificata dovrebbe
consentire agli Stati membri di migliorare ulteriormente il livello di
protezione antifrode. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di
includere i dati nazionali nel microchip, purché ciò non interferisca con i
dati comunemente accessibili. Le caratteristiche tecniche del microchip
dovrebbero essere fissate dalla Commissione, assistita dal comitato sulla
patente di guida.
(18) Dovrebbero essere stabilite norme minime
relative all'accesso alla professione di esaminatore di guida e ai requisiti di
formazione degli esaminatori di guida al fine di migliorare le conoscenze e le
competenze degli esaminatori, garantendo in tal modo una valutazione più
obiettiva dei candidati al conseguimento della patente e giungendo a una
migliore armonizzazione degli esami di guida.
(19) È opportuno consentire alla Commissione di
adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a VI.
(20) Le misure necessarie per l'attuazione della
presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 1 ).
(21) In particolare la Commissione ha il potere
di stabiliire i criteri necessari per l'applicazione della presente direttiva.
Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali
della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione
1999/468/CE.
(22) Poiché gli scopi della presente direttiva
non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e
possono dunque, a causa delle loro dimensioni ed effetti, essere realizzati
meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio
di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si
limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al
principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(23) La presente direttiva non dovrebbe
pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento
nel diritto nazionale e all'applicazione delle direttive di cui all'allegato
VII, parte B,
HANNO ADOTTATO LA
PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modello della patente
di guida
1. Gli Stati membri
istituiscono una patente nazionale di guida secondo il modello comunitario di
cui all'allegato I a norma delle disposizioni della presente direttiva. La
sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura
nell'emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida. ▼B
2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 4 ( 1 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag.
11).
2. Fatte salve le norme
relative alla protezione dei dati, gli Stati membri possono inserire un
supporto di memorizzazione (microchip) nelle patenti a partire dal momento in
cui le disposizioni relative al microchip di cui all'allegato I, intese a
modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono
fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo
2. Queste disposizioni prevedono un'omologazione CE che potrà essere rilasciata
solo dopo aver dimostrato la capacità del microchip di resistere ai tentativi
di manipolazione o di alterazione dei dati.
3. Il microchip contiene
i dati armonizzati della patente di guida di cui all'allegato I.
Previa consultazione
della Commissione, gli Stati membri possono inserire dati supplementari, purché
questo non interferisca in alcun modo con l'attuazione della presente
direttiva.
Secondo la procedura di
cui all'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione può modificare l'allegato I per
garantire l'interoperabilità futura.
4. Previo accordo della
Commissione, gli Stati membri possono apportare al modello di cui all'allegato
I le modifiche necessarie per l'elaborazione elettronica della patente di
guida.
Articolo 2
Riconoscimento
reciproco
1. Le patenti di guida
rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.
2. Allorché il titolare
di una patente di guida nazionale in corso di validità sprovvista del periodo
di validità amministrativa di cui all'articolo 7, paragrafo 2 acquisisce la sua
residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la
patente di guida, lo Stato membro ospitante può applicare alla patente i
periodi di validità amministrativa di cui al detto articolo rinnovando la
patente di guida a partire da due anni dopo la data in cui il titolare ha
acquisito la residenza normale nel suo territorio.
Articolo 3
Misure
antifalsificazione
1. Gli Stati membri
adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione
delle patenti di guida, compresi i rischi per i modelli di patente rilasciati
prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, e ne informano la
Commissione.
2. Il materiale usato
per la patente di guida di cui all'allegato I deve essere protetto contro le
falsificazioni in applicazione delle specifiche intese a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva, integrandola, che devono essere fissate
dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Gli
Stati membri sono liberi di introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi.
3. Gli Stati membri si
assicurano che, entro il 19 gennaio 2033, tutte le patenti di guida rilasciate
o in circolazione soddisfino tutti i requisiti della presente direttiva.
Articolo 4
Categorie,
definizioni e età minima
1. La patente di guida
di cui all'articolo 1 autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie
definite in appresso. Essa può essere rilasciata dall'età minima indicata per
ciascuna categoria. Per «veicolo a motore» si intende ogni veicolo munito di un
motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei
veicoli che circolano su rotaie. ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 —
001.002 — 5
2. Ciclomotori
Categoria AM
— veicoli a due o tre
ruote con una velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, come
definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2002/24/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa
all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote ( 1 ) (esclusi quelli con una velocità massima di costruzione
inferiore o uguale a 25 km/h), e veicoli leggeri a quattro ruote come definito
nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE;
— l'età minima per la
categoria AM è fissata a 16 anni.
3. Motocicli con o senza
sidecar e veicoli a motore a tre ruote:
— per motociclo si
intendono veicoli a due ruote con o senza sidecar, come definito nell'articolo
1, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2002/24CE;
— per triciclo si
intendono i veicoli muniti di tre ruote simmetriche, come definito
nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 2002/24/CE;
a) categoria A1:
— motocicli di
cilindrata massima di 125 cm 3
, di potenza massima di 11 kW
e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
— tricicli di potenza
non superiore a 15 kW;
— l'età minima per la
categoria A1 è fissata a 16 anni;
b) categoria A2:
— motocicli di potenza
non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e
che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della
potenza massima;
— l'età minima per la
categoria A2 è fissata a 18 anni;
c) categoria A:
i) motocicli
— l'età minima per la
categoria A è fissata a 20 anni. Tuttavia, l'autorizzazione a guidare motocicli
di questa categoria è subordinata all'acquisizione di un'esperienza di almeno
due anni su motocicli con patente di guida della categoria A2. Questa
esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato ha almeno 24
anni;
ii) tricicli di potenza
superiore a 15 kW;
— l'età minima per i
tricicli di potenza superiore a 15 kW è fissata a 21 anni. ▼B 2006L0126
— IT — 26.08.2009 — 001.002 — 6 (
1 ) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del
27.4.2005, pag. 17).
4. Autoveicoli:
— per «autoveicolo» si
intende un veicolo a motore, destinato normalmente al trasporto su strada di
persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il
trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia
i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non
i trattori agricoli o forestali;
— per «trattore agricolo
o forestale» si intende ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente
almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino,
specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine,
attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agricole o
forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose
o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di
cose è solo accessoria;
a) categoria B1:
— quadricicli come
definito nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2002/24/CE;
— l'età minima per la
categoria B1 è fissata a 16 anni;
— la categoria B1 è
facoltativa; negli Stati membri che non introducono questa categoria, è
necessaria una patente della categoria B per la guida di questi veicoli;
b) categoria B:
autoveicoli la cui massa
massima autorizzata non supera 3 500 kg e progettati e costruiti per il
trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai motoveicoli di
questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima
autorizzata non superiore a 750 kg.
Fatte salve le
disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, agli
autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa
massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale
combinazione non superi 4 250 kg. Qualora tale combinazione superi 3 500 kg,
gli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, richiedono
per la guida della combinazione stessa:
— il completamento di
una formazione, oppure
— il superamento di una
prova di capacità e comportamento.
Gli Stati membri possono
anche richiedere sia la formazione che il superamento di una prova di capacità
e comportamento.
Gli Stati membri
indicano l'abilitazione alla guida di tale combinazione sulla patente mediante
il pertinente codice comunitario.
L'età minima per la categoria
B è fissata a 18 anni;
c) categoria BE:
— fatte salve le
disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi
di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o
semirimorchio la cui massa massima autorizzata del rimorchio o semirimorchio
non supera 3 500 kg;
— l'età minima per la
categoria BE è fissata a 18 anni; ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 —
001.002 — 7
d) categoria C1:
autoveicoli diversi da
quelli nelle categoria D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3
500 kg, ma non superiore a 7 500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di
non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa
categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata
non sia superiore a 750 kg;
e) categoria C1E:
— fatte salve le
disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi
di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un
rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a
750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;
— fatte salve le
disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi
di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un
rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3 500
kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;
— l'età minima per le
categoria C1 e C1E è fissata a 18 anni, fatte salve le disposizioni per la
guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica
dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o
passeggeri ( 1 );
f) categoria C:
autoveicoli diversi da
quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3
500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri,
oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato
un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
g) categoria CE:
— fatte salve le
disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi
di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un
rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
— l'età minima per le
categorie C e CE è fissata a 21 anni, fatte salve le disposizioni per la guida
di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE;
h) categoria D1:
autoveicoli progettati e
costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e
aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria
può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi
750 kg; ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 8 ( 1 ) GU L 226 del
10.9.2003, pag. 4. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio
(GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
i) categoria D1E:
— fatte salve le
disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi
di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D 1 e di un
rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;
— l'età minima per le
categorie D1 e D1E è fissata a 21 anni, fatte salve le disposizioni per la
guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE;
j) categoria D:
autoveicoli progettati e
costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; agli
autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria D può
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750
kg;
k) categoria DE:
— fatte salve le disposizioni
delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli
composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui
massa massima autorizzata supera 750 kg;
— l'età minima per le
categorie D e DE è fissata 24 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di
tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE.
5. Previo accordo della
Commissione, gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente
articolo alcuni tipi particolari di veicoli a motore come i veicoli speciali
per le persone disabili.
Gli Stati membri possono
escludere dall'applicazione della presente direttiva i veicoli utilizzati dalle
forze armate o dalla protezione civile o messi a loro disposizione.
6. Gli Stati membri
possono modificare l'età minima per il rilascio della patente di guida:
a) abbassandola a 14
anni o innalzandola a 18 anni per la categoria AM;
b) innalzandola a 18
anni per la categoria B1;
c) innalzandola a 17 o
18 anni per la categoria A1,
— se tra l'età minima
per la categoria A1 e l'età minima per la categoria A2 c'è un intervallo di due
anni, e
— se è richiesta
un'esperienza di almeno due anni su motocicli della categoria A2 prima di
accedere alla guida di motocicli della categoria A, come previsto all'articolo
4, paragrafo 3, lettera c), punto i);
d) abbassandola a 17
anni per le categorie B e BE.
Gli Stati membri possono
abbassare l'età minima a 18 anni per la categoria C e a 21 anni per la
categoria D per quanto riguarda:
a) i veicoli utilizzati dai
vigili del fuoco e per il mantenimento dell'ordine pubblico;
b) i veicoli sottoposti
a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione. ▼B 2006L0126 —
IT — 26.08.2009 — 001.002 — 9
Le patenti di guida
rilasciate a persone di età inferiore a quella di cui ai paragrafi da 2 a 4 a
norma del presente paragrafo sono valide soltanto nel territorio dello Stato
membro di rilascio fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto
il limite di età minimo di cui ai paragrafi da 2 a 4.
Gli Stati membri possono
riconoscere la validità nel loro territorio delle patenti di guida rilasciate a
conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui ai paragrafi
da 2 a 4.
Articolo 5
Condizioni e
limitazioni
1. La patente di guida menziona
le condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare.
2. Se, a causa di
disabilità fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di
veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei
comportamenti di cui all'articolo 7 è effettuata a bordo di un tale veicolo.
Articolo 6
Graduazione ed
equivalenze tra categorie
1. Il rilascio della
patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
a) la patente per le
categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in
possesso di patente di categoria B;
b) la patente per le
categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti
già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.
2. La validità della
patente di guida è fissata come segue:
a) la patente rilasciata
per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della
categoria BE;
b) la patente rilasciata
per la categoria CE è valida per la categoria DE purché il relativo titolare
sia già in possesso di patente per la categoria D;
c) la patente rilasciata
per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente,
delle categoria C1E e D1E;
d) la patente rilasciata
per una qualsiasi delle categorie è valida per i veicoli della categoria AM.
Tuttavia, per le patenti di guida rilasciate nel suo territorio, uno Stato
membro può limitare le equivalenze per la categoria AM alle categorie A1, A2 e A
qualora esso imponga una prova pratica come requisito per ottenere la categoria
AM;
e) la patente rilasciata
per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;
f) la patente rilasciata
per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1,
A2, B1, C1 o D1. ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 10
3. Per guidare sul
territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare le seguenti
equivalenze:
a) i tricicli di potenza
superiore a 15 kW possono essere guidati con una patente della categoria B per
i tricicli, purché il titolare abbia almeno 21 anni;
b) i motocicli della
categoria A1 possono essere guidati con una patente della categoria B.
Poiché il presente
paragrafo vale soltanto nei loro territori, gli Stati membri non indicano sulla
patente di guida che il titolare è abilitato a guidare detti veicoli.
4. Previa consultazione
della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la
guida:
a) di autoveicoli della
categoria D1 (aventi una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le
attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri disabili) da
parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due
anni di patente di guida della categoria B, semprechè tali autoveicoli siano
utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati
da volontari non retribuiti;
b) di autoveicoli con
una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di persone di età
non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di una patente di
guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano essenzialmente
destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi,
siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano
stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di
oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo
quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato.
Articolo 7
Rilascio, validità e
rinnovo
1. Il rilascio della
patente di guida è subordinata:
a) al superamento di una
prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di
controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente
alle disposizioni degli allegati II e III;
b) al superamento di una
prova teorica esclusivamente per la categoria AM; gli Stati membri possono
imporre il superamento di una prova di verifica delle capacità e dei
comportamenti e di un esame medico per questa categoria.
Gli Stati membri possono
imporre una specifica prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per
i tricicli e quadricicli rientranti in detta categoria. Per la differenziazione
dei veicoli di categoria AM può essere inserito un codice nazionale nella
patente di guida;
c) per quanto riguarda
la categoria A2 o la categoria A, al superamento di un esame di guida per la
verifica delle capacità e dei comportamenti esclusivamente ovvero al
completamento di una formazione ai sensi dell'allegato VI, a condizione che il
candidato abbia acquisito un'esperienza di almeno due anni su un motociclo
rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2;
d) al completamento di
una formazione o al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei
comportamenti, oppure al completamento di una formazione e al superamento di
una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ai sensi dell'allegato
V per quanto riguarda la categoria B per la guida di una combinazione di veicoli
quale definita nell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), secondo comma; ▼B 2006L0126
— IT — 26.08.2009 — 001.002 — 11
e) alla residenza
normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno sei
mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.
2. a) A partire dal 19
gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le
categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE hanno una validità amministrativa di 10
anni.
Uno Stato membro può
scegliere di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa
fino a 15 anni.
b) A partire dal 19
gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le
categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E hanno una validità amministrativa di 5
anni.
c) Il rinnovo di una
patente di guida può far scattare un nuovo periodo di validità amministrativa
per una o più altre categorie per le quali il titolare è abilitato alla guida,
nella misura in cui ciò sia conforme alle condizioni stabilite nella presente
direttiva.
d) La presenza di un
microchip ai sensi dell'articolo 1 non è un presupposto per la validità di una
patente di guida. Lo smarrimento o l'illegibilità del microchip o qualsiasi
altro danneggiamento dello stesso non incidono sulla validità del documento.
3. Il rinnovo della
patente di guida nel momento in cui scade la sua validità amministrativa è
subordinato:
a) al continuo rispetto
delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida
descritte nell'allegato III per le patenti di guida delle categorie C, CE, C1,
C1E, D, DE, D1, D1E; e
b) all'esistenza della
residenza normale o alla prova della qualifica di studente nel territorio dello
Stato membro che rilascia la patente di guida, per un periodo di almeno sei
mesi.
All'atto del rinnovo di
una patente di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE, gli Stati
membri possono imporre una verifica delle norme minime concernenti l'idoneità
fisica e mentale per la guida descritte nell'allegato III.
Gli Stati membri possono
ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle
patenti di guida rilasciate ai conducenti inesperti per qualsiasi categoria, al
fine di applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la
sicurezza stradale.
Gli Stati membri possono
ridurre a tre anni il periodo di validità amministrativa della prima patente
rilasciata ai conducenti inesperti per le categorie C e D al fine di poter
applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la loro
sicurezza stradale.
Gli Stati membri possono
ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 di singole
patenti di guida per qualsiasi categoria, qualora risulti necessario
incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure
specifiche quali restrizioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali.
Gli Stati membri possono
ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle
patenti di guida i cui titolari risiedano nel loro territorio e abbiano
compiuto 50 anni di età, al fine di incrementare la frequenza dei controlli
medici o applicare altre misure specifiche quali corsi di aggiornamento. Questo
periodo di validità amministrativa ridotto può essere applicato soltanto al
momento del rinnovo della patente di guida. ▼B 2006L0126 — IT —
26.08.2009 — 001.002 — 12
4 Fatte salve le
disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa
consultazione della Commissione, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio
della patente di guida, le disposizioni della loro normativa nazionale relative
a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva.
5. a) Si può essere
titolari di un'unica patente di guida;
b) uno Stato membro
rifiuta il rilascio della patente allorché accerta che il richiedente è già
titolare di una patente di guida;
c) gli Stati membri
adottano le misure necessarie a norma della lettera b). Le misure necessarie
relativamente al rilascio, alla sostituzione, al rinnovo o al cambio di una
patente di guida consistono nel verificare con gli altri Stati membri se vi
siano ragionevoli motivi di supporre che il richiedente sia già titolare di
un'altra patente di guida;
d) per facilitare i
controlli a norma della lettera b), gli Stati membri utilizzeranno, non appena
sarà operativa, la rete dell'UE delle patenti di guida.
Fermo restando
l'articolo 2, uno Stato membro che rilascia una patente applica la dovuta
diligenza per garantire che una persona soddisfi ai requisiti stabiliti nel
paragrafo 1 del presente articolo e applica le disposizioni nazionali
riguardanti la revoca o il ritiro dell'abilitazione alla guida qualora si
accerti che una patente è stata rilasciata senza che i requisiti fossero
soddisfatti.
Articolo 8
Adeguamento al
progresso scientifico e tecnico
Gli emendamenti
necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a
VI sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
Articolo 9
Comitato
1. La Commissione è
assistita dal comitato per la patente di guida.
2. Nei casi in cui è
fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis,
paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto
delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 10
Esaminatori
A decorrere dall'entrata
in vigore della presente direttiva, gli esaminatori di guida devono rispondere
alle norme minime di cui all'allegato IV.
Gli esaminatori di guida
che esercitano la propria funzione anteriormente al 19 gennaio 2013 sono
soggetti unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualità e
alle misure di formazione continua a carattere periodico.
Articolo 11
Disposizioni varie
relative alla sostituzione, al ritiro, al cambio e al riconoscimento della
patente di guida
1. Il titolare di una
patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora
abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la
sostituzione della propria patente di guida con una equivalente. Spetta allo
Stato membro che procede alla sostituzione verificare per quale categoria la
patente presentata sia effettivamente in corso di validità. ▼B 2006L0126
— IT — 26.08.2009 — 001.002 — 13
2. Fatto salvo il
rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti
di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di
una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie
disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, il ritiro o
la revoca del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine
alla sostituzione della patente.
3. Lo Stato membro che
procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello
Stato membro che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.
4. Uno Stato membro
rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia
limitata, sospesa o ritirata in un altro Stato membro.
Uno Stato membro rifiuta
di riconoscere ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata
nel territorio di un altro Stato la validità della patente di guida rilasciata
da tale Stato membro.
Uno Stato membro può
inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui
patente sia revocata in un altro Stato membro.
5. La sostituzione di
una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta
esclusivamente presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il
titolare ha la propria residenza normale; queste ultime procedono alla
sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base
ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato
la patente iniziale.
6. Quando uno Stato
membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una
patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo
o sostituzione successiva, vengono registrati sulla patente di guida di modello
comunitario.
Tale sostituzione può
essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata
consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla
sostituzione. In caso di trasferimento della residenza normale del titolare di
tale patente in un altro Stato membro, quest'ultimo può non applicare il
principio del riconoscimento reciproco come definito dall'articolo 2.
Articolo 12
Residenza normale
Ai fini della presente
direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora
abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi
personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi
professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la
persone e il luogo in cui essa abita.
Tuttavia, per residenza
normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo
diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna
alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si
intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a
condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è
necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per
l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi
universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 14
Articolo 13
Equivalenze dei
modelli di patente non comunitari
1. Previo accordo della
Commissione, gli Stati membri definiscono le equivalenze tra abilitazioni
ottenute anteriormente all'attuazione della presente direttiva e le categorie
di cui all'articolo 4.
Previa consultazione
della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di apportare alle rispettive
legislazioni nazionali le modifiche necessarie all'applicazione del disposto
dell'articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6.
2. Qualsiasi
abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19 gennaio 2013 non è
revocata né in alcun modo limitata dalle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 14
Valutazione
La Commissione presenta
una relazione sull'attuazione della presente direttiva, compresi i suoi effetti
sulla sicurezza stradale, non prima di 19 gennaio 2018.
Articolo 15
Reciproca assistenza
Gli Stati membri si
assistono reciprocamente nell'attuazione della presente direttiva e si
scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite,
rinnovate o revocate. Essi si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di
guida istituita per questi fini, non appena la rete diventerà operativa.
Articolo 16
Attuazione
1. Gli Stati membri
adottano e pubblicano, entro il 19 gennaio 2011 le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1,
paragrafo 1, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da
b) a k), all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) e e), all'articolo
7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), paragrafi 2, 3 e 5, agli articoli 8, 10,
13, 14, 15 nonché agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle
categorie A1, A2 e A, agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente
alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Essi applicano tali
disposizioni a decorrere da 19 gennaio 2013.
3. Quando gli Stati
membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Esse contengono inoltre una menzione che precisa che i
riferimenti fatti, nelle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in vigore, alla direttiva abrogata si intendono fatti alla
presente direttiva. Le modalità di tale riferimento e la formulazione di tale
menzione sono decise dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto
interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. ▼B
2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 15
Articolo 17
Abrogazione ▼C1
La direttiva 91/439/CEE
è abrogata con effetto dal 19 gennaio 2013, fatti salvi gli obblighi degli
Stati membri per quanto concerne i termini di cui all'allegato VII, Parte B per
l'attuazione di detta direttiva nel diritto nazionale.
L'articolo 2, paragrafo
4 della direttiva 91/439/CEE è abrogato il 19 gennaio 2007. ▼B
I riferimenti alla
direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e devono essere
letti in base alla tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente direttiva
entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 2, paragrafo
1, l'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 7, paragrafo
1, lettera a), l'articolo 9, l'articolo 11, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6,
l'articolo 12 e gli allegati I, II e III sono applicabili a decorrere da 19
gennaio 2009.
Articolo 19
Destinatari
Gli Stati membri sono
destinatari della presente direttiva. ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 —
001.002 — 16
ALLEGATO I
DISPOSIZIONI RELATIVE
AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA
1. Le caratteristiche fisiche
della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle
norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
La scheda è fabbricata
in policarbonato.
I metodi per la verifica
delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità
alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.
2. Elementi fisici di
sicurezza della patente di guida
La sicurezza fisica
della patente di guida è minacciata da:
— produzione di schede
false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo,
sia copiando un documento originale;
— contraffazione:
modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando
alcuni dei dati impressi sullo stesso.
La sicurezza globale
risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo,
nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella
tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e
nel processo di personalizzazione.
a) Il materiale
utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le
falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza
obbligatorie):
— schede insensibili ai
raggi UV;
— fondo arabescato di
sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione,
stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di
sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere
composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi
in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa;
— elementi variabili
ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione
della fotografia;
— incisione al laser;
— nell'area occupata
dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la
fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima
(motivo sfumato).
b) Inoltre, il materiale
utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni
utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza
aggiuntive):
— inchiostri a
variazione cromatica *,
— inchiostro
termocromatico *,
— ologrammi su misura *,
— immagini variabili
incise al laser *,
— inchiostro
fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente,
— stampa iridescente, ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 17
— filigrana digitale
sullo sfondo,
— pigmenti infrarossi o
fosforescenti,
— caratteri, simboli o
motivi riconoscibili al tatto *.
c) Gli Stati membri
possono, a loro discrezione, introdurre ulteriori elementi di sicurezza. Di
norma, le tecniche contrassegnate con un asterisco sono da preferire, in quanto
permettono agli agenti abilitati di verificare la validità della scheda senza
utilizzare alcun sistema particolare.
3. La patente si compone
di due facciate:
La pagina 1 contiene:
a) la dicitura «patente
di guida» stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro
che rilascia la patente;
b) la menzione
(facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;
c) la sigla distintiva
dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un
rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono
le seguenti:
B: Belgio
CZ: Repubblica ceca
DK: Danimarca
D: Germania
EST: Estonia
GR: Grecia
E: Spagna
F: Francia
IRL: Irlanda
I: Italia
CY: Cipro
LV: Lettonia
LT: Lituania
L: Lussemburgo
H: Ungheria
M: Malta
NL: Paesi Bassi
A: Austria
PL: Polonia
P: Portogallo
SLO: Slovenia
SK: Slovacchia
FIN: Finlandia
S: Svezia
UK: Regno Unito; ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 18
d) le informazioni
specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:
1) cognome del titolare;
2) nome/i del titolare;
3) data e luogo di
nascita del titolare;
4) a) data di rilascio
della patente;
b) data di scadenza
della patente o un trattino se la validità è illimitata in base al disposto
dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c);
c) designazione
dell'autorità che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda
pagina);
d) un numero diverso da
quello di cui al punto 5, utile per la gestione della patente (menzione
facoltativa);
5) numero della patente;
6) fotografia del
titolare;
7) firma del titolare;
8) residenza, domicilio
o recapito postale (menzione facoltativa);
9) le categorie di
veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono
stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie
armonizzate);
e) la dicitura «modello
delle Comunità europee» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che
rilascia la patente e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue della
Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:
Permiso de Conducción
Řidičský průkaz
Kørekort
Führerschein
Juhiluba
Άδεια Οδήγησης
Driving Licence
Permis de conduire
Ceadúas Tiomána
Patente di guida
Vadītāja apliecība
Vairuotojo pažymėjimas
Vezetői engedély
Liċenzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de Condução
Vodičský preukaz
Vozniško dovoljenje
Ajokortti
Körkort; ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 19
f) colori di
riferimento:
— blu: Pantone Reflex
Blue,
— giallo: Pantone
Yellow.
La pagina 2 contiene:
a) 9) le categorie di
veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono
stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie
armonizzate);
10) la data del primo
rilascio per ciascuna categoria (questa data deve essere ritrascritta sulla
nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio);
11) la data di scadenza
per ciascuna categoria;
12) le eventuali
indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di
ciascuna sottocategoria interessata.
I codici sono stabiliti
nel modo seguente:
— Codici da 01 a 99:
codici comunitari armonizzati
CONDUCENTE (motivi
medici)
01. Correzione della
vista e/o protezione degli occhi
01.01 Occhiali
01.02 Lenti a contatto
01.03 Occhiali
protettivi
01.04 Lente opaca
01.05 Occlusore oculare
01.06 Occhiali o lenti a
contatto
02. Apparecchi
acustici/aiuto alla comunicazione
02.01 Apparecchi
acustici monoauricolari
02.02 Apparecchi
acustici biauricolari
03. Protesi/ortosi per
gli arti
03.01 Protesi/ortosi per
gli arti superiori
03.02 Protesi/ortosi per
gli arti inferiori
05. Limitazioni nella
guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a
limitazioni per motivi medici)
05.01 Guida in orario
diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)
05.02 Guida entro un
raggio di… km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della
città/regione
05.03 Guida senza
passeggeri
05.04 Velocità di guida
limitata a… km/h
05.05 Guida autorizzata
solo se accompagnato da titolare di patente
05.06 Guida senza
rimorchio
05.07 Guida non
autorizzata in autostrada
05.08 Niente alcool ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 20
MODIFICHE DEL VEICOLO
10. Cambio di velocità
modificato
10.01 Cambio manuale
10.02 Cambio automatico
10.03 Cambio elettronico
10.04 Leva del cambio
adattata
10.05 Senza cambio marce
secondario
15. Frizione modificata
15.01 Pedale della
frizione adattato
15.02 Frizione manuale
15.03 Frizione
automatica
15.04 Pedale della
frizione con protezione/pieghevole/sfilabile
20. Dispositivi di
frenatura modificati
20.01 Pedale del freno
modificato
20.02 Pedale del freno
allargato
20.03 Pedale del freno
adattato per essere usato col piede sinistro
20.04 Pedale del freno
ad asola
20.05 Pedale del freno
basculante
20.06 Freno di servizio
manuale (adattato)
20.07 Pressione massima
sul freno di servizio rinforzato
20.08 Pressione massima
sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
20.09 Freno di
stazionamento modificato
20.10 Freno di
stazionamento a comando elettrico
20.11 Freno di
stazionamento a pedale (adattato)
20.12 Pedale del freno
con protezione/pieghevole/sfilabile
20.13 Freno a ginocchio
20.14 Freno di servizio
a comando elettrico
25. Dispositivi di
accelerazione modificati
25.01 Pedale
dell'acceleratore modificato
25.02 Acceleratore ad
asola
25.03 Pedale
dell'acceleratore basculante
25.04 Acceleratore
manuale
25.05 Acceleratore a
ginocchio
25.06 Acceleratore
assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07 Pedale
dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08 Pedale dell'acceleratore
sul lato sinistro
25.09 Pedale
dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 21
30. Dispositivi
combinati di frenatura e di accelerazione
30.01 Pedali paralleli
30.02 Pedali sullo
stesso livello (o quasi)
30.03 Acceleratore e
freno a slitta
30.04 Acceleratore e
freno a slitta per otrosi
30.05 Pedali
dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
30.06 Fondo rialzato
30.07 Elemento di
protezione a fianco del pedale del freno
30.08 Elemento di
protezione per protesi a fianco del pedale del freno
30.09 Elemento di
protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
30.10 Sostegno per
calcagno/gamba
30.11 Acceleratore e
freno a comando elettrico
35. Disposizione dei
comandi modificata
(Interruttori dei fari,
tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
35.01 Comandi operabili
senza compromettere le altre operazioni di guida
35.02 Comandi operabili
senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella,
ecc.)
35.03 Comandi operabili
senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola,
forcella, ecc.)
35.04 Comandi operabili
senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola,
forcella, ecc.)
35.05 Comandi operabili
senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella,
ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
40. Sterzo modificato
40.01 Servosterzo
standard
40.02 Servosterzo
rinforzato
40.03 Sterzo con sistema
di sicurezza
40.04 Piantone del
volante prolungato
40.05 Volante adattato
(a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
40.06 Volante
inclinabile
40.07 Volante verticale
40.08 Volante
orizzontale
40.09 Sterzo controllato
tramite piede
40.10 Sterzo alternativo
adattato (a leva, ecc.)
40.11 Volante con
impugnatura a manovella
40.12 Volante dotato di
ortosi della mano
40.13 Con ortosi
collegata al tendine ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 22
42. Retrovisore/i
modificato/i
42.01 Specchietto
retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
42.02 Specchietto
retrovisore esterno posto sul parafango
42.03 Specchietto
retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
42.04 Specchietto
retrovisore interno panoramico
42.05 Specchietto
retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
42.06 Specchietto/i
retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
43. Sedile conducente
modificato
43.01 Sedile conducente
ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
43.02 Sedile conducente
adattato alla forma del corpo
43.03 Sedile conducente
con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
43.04 Sedile conducente
dotato di braccioli
43.05 Sedile del
conducente con scorrimento prolungato
43.06 Cinture di
sicurezza modificate
43.07 Cinture di
sicurezza a quattro punti
44. Modifiche ai
motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01 Impianto frenante
su una sola leva
44.02 Freno manuale
(adattato), ruota anteriore
44.03 Freno a pedale
(adattato), ruota posteriore
44.04 Leva
dell'acceleratore (adattata)
44.05 Cambio e frizione
manuale (adattati)
44.06 Specchietto/i
retrovisore/i (adattato/i)
44.07 Comandi (adattati)
(indicatori di direzione, stop, ecc.)
44.08 Altezza del sedile
tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con
ambedue i piedi contemporaneamente
45. Solo per motocicli
con sidecar
50. Limitato ad uno
specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
51. Limitato ad uno
specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)
QUESTIONI AMMINISTRATIVE
70. Sostituzione della
patente n… rilasciata da… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo;
ad esempio: 70.0123456789.NL)
71. Duplicato della
patente n… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio:
71.987654321.HR)
72. Limitata ai veicoli
della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore
a 11 kW (A1)
73. Limitata ai veicoli
della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1) ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 23
74. Limitata ai veicoli
della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)
75. Limitata ai veicoli
della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del
conducente (D1)
76. Limitata ai veicoli
della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio
di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del
complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la
massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1E)
77. Limitata a veicoli
di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente
(D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la
massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12
000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo
trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone
(D1E).
78. Limitata a veicoli
con cambio automatico
79. (…) Limitata a
veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione
dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE
90.01: a sinistra
90.02: a destra
90.03: sinistra
90.04: destra
90.05: mano
90.06: piede
90.07: utilizzabile.
95. Conducente titolare
di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di
idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a… (ad esempio:
95. 01.01.2012).
96. Conducente che ha
completato la formazione o che ha superato una prova di capacità e di comportamento
in conformità delle disposizioni dell'allegato V.
— Codici 100 e
superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul
territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.
Se un codice si applica
a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato
nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11;
13. uno spazio riservato
per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro
dell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle
indicazioni indispensabili alla gestione della patente;
14. uno spazio riservato
per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patente
delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla
sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in
una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero
della rubrica corrispondente.
Previo consenso scritto
specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche
menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale;
l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come
patente di guida. ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 24
b) Una spiegazione delle
rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (almeno delle
voci 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12).
Lo Stato membro che
desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle
lingue seguenti: ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese,
italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco,
sloveno, spagnolo, svedese, ungherese e tedesco, redige una versione bilingue
della patente usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre
disposizioni del presente allegato.
c) Sul modello
comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi
eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato
equivalente.
4. Disposizioni
particolari
a) Allorché il titolare
di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del
presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro,
quest'ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla
gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche
nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.
b) Previa consultazione
della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature, come
il codice a barre e simboli nazionali, fatte salve le altre disposizioni del
presente allegato.
Nel quadro del reciproco
riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può contenere informazioni
diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono
indispensabili per la procedura di rilascio della stessa. ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 25
MODELLO COMUNITARIO
DI PATENTE DI GUIDA
Pagina 1 PATENTE DI
GUIDA [STATO MEMBRO]
Pagina 2: 1. Cognome 2.
Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Rilasciata il 4b. Validità 4c. Rilasciata
da 5. Patente n. 8. Indirizzo 9. Categoria ( 1 ) 10.
Data di rilascio, per categoria 11. Data di scadenza, per categoria 12.
Restrizioni
▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 26 ( 1 ) Nota: saranno
aggiunti un pittogramma e una riga per la categoria AM. Nota: la categoria «A2»
sarà aggiunta alla sezione relativa alla categoria dei motocicli.
ESEMPIO DI PATENTE DI
GUIDA SECONDO IL MODELLO
PATENTE BELGA (a titolo
indicativo)
▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 27
ALLEGATO II
I. REQUISITI MINIMI
PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA
Gli Stati membri
adottano le misure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacità
e dei comportamenti necessari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal
fine le seguenti prove di controllo:
— una prova teorica, e
quindi
— una prova pratica e di
comportamento.
Le prove devono essere
effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.
A. PROVA TEORICA
1. Modalità
La modalità prescelta
deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le
conoscenze necessarie nelle materie indicate nei punti 2, 3 e 4.
Il candidato che debba
sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato
dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4
se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.
2. Programma della
prova teorica per tutte le categorie di veicoli
2.1. Devono essere
formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito; la forma e il
contenuto di tali domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri:
2.1.1. le norme che
regolano la circolazione stradale:
— in particolare:
segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e
limiti di velocità;
2.1.2. il conducente:
— importanza di un
atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri
utenti della strada;
— osservazione, valutazione
e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel
comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e
affaticamento;
2.1.3. la strada:
— principi fondamentali
relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio
di frenata ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche
sia della strada;
— fattori di rischio
legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento
in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;
— caratteristiche dei
diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;
2.1.4. gli altri utenti
della strada:
— fattori di rischio
specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e
categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e
persone con mobilità ridotta;
— rischi legati alla
manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del
conducente;
2.1.5. norme e
disposizioni di carattere generale e questioni diverse:
— formalità
amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli; ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 28
— regole generali di
comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e
segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli
infortunati;
— fattori di sicurezza
legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;
2.1.6. precauzioni da
adottare nello scendere dal veicolo;
2.1.7. elementi di
meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di
riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo,
sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri,
specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico,
cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;
2.1.8. sistemi di
sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza,
poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;
2.1.9. regole di
utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di
segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle
emissioni inquinanti, ecc.).
3. Disposizioni specifiche
per le categorie A1, A2 e A
3.1. Controllo
obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:
3.1.1. impiego di
guanti, stivali, caschi e abbigliamento protettivo di altro tipo;
3.1.2. percezione del
motociclista da parte degli altri utenti della strada;
3.1.3. fattori di
rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare
attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica
orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;
3.1.4. elementi di
meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con
particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e
alla catena.
4. Disposizioni
specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E
4.1. Controllo
obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:
4.1.1. disposizioni che
regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CEE) n.
3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ( 1 ); impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento
(CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio
di controllo nel settore dei trasporti su strada ( 2 );
4.1.2. disposizioni che
regolano il trasporto di cose o persone, secondo i casi;
4.1.3. documenti di
circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a
livello nazionale che internazionale;
4.1.4. comportamento in
caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione
assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei
passeggeri, nonché rudimenti di pronto soccorso;
4.1.5. precauzioni da
adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
4.1.6. disposizioni che
regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i
dispositivi di limitazione della velocità;
4.1.7. limitazione del
campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
4.1.8. lettura delle
carte stradali, pianificazione del percorso, compreso l'impiego dei sistemi di
navigazione elettronici (facoltativo); ▼B 2006L0126
— IT — 26.08.2009 — 001.002 — 29 ( 1 ) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1.
Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 361/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1). ( 2 ) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 561/2006.
4.1.9. fattori di
sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico
(posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di
merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico
e impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1, C1E);
4.1.10. responsabilità
del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei
passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la
prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al
servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.)
(solo categorie D, DE, D1, D1E).
4.2. Controllo
obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti
elementi aggiuntivi per le categorie C, CE, D e DE:
4.2.1. nozioni sulla
costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi
(olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema
di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di accensione e
di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
4.2.2. lubrificazione e
protezione dal gelo;
4.2.3. nozioni su
costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;
4.2.4. freno e
acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali,
collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;
4.2.5. frizione: nozioni
sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego
e manutenzione ordinaria (solo categorie CE, DE);
4.2.6. metodi per
individuare le cause dei guasti;
4.2.7. manutenzione dei
veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni
ordinarie;
4.2.8. responsabilità
del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel
rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C, CE).
B. PROVA DI CAPACITÀ E
COMPORTAMENTO
5. Il veicolo e le
sue dotazioni
5.1. Il candidato che
intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale
deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di
tale tipo di cambio.
Se il candidato effettua
la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio
automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente. La
patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio
automatico.
Per «veicolo dotato di
cambio automatico» si intende un veicolo nel quale il rapporto fra la velocità
del motore e quella delle ruote può essere variato solo utilizzando il pedale
dell'acceleratore o quello del freno.
5.2. I veicoli impiegati
per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri
minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri
più severi o di adottare criteri aggiuntivi.
Categoria A1:
Motociclo di categoria
A1, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm 3 e in grado di raggiunge una velocità di almeno 90 km/h
Categoria A2:
Motociclo senza sidecar,
avente una cilindrata minima di 400 cm 3 e una potenza
di almeno 25 kW. ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 30
Categoria A:
Motociclo senza sidecar,
avente una cilindrata minima di 600 cm 3 e una potenza
di almeno 40 kW
Categoria B:
un veicolo a quattro
ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.
Categoria BE:
un insieme composto di
un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite
di almeno 1 000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non
rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del
rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno
pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo
della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile
soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il
rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale
effettiva.
Categoria B1:
un veicolo a motore a
quattro ruote, capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.
Categoria C:
un veicolo di categoria
C con massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8
m, larghezza pari o superiore a 2,40 m capace di sviluppare una velocità di
almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno
8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al
regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere
in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della
motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa
totale effettiva.
Categoria CE:
un autoarticolato o un
insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un
rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite
deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o
superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono
essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di
ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché
dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio
di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di
larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato
con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva.
Categoria C1:
un veicolo di categoria
C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5
m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di
ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento
(CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di
altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice.
Categoria C1E:
un insieme composto di
un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa
limite pari o superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore
ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di
carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di
larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere
leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione
posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori
esterni di quest'ultima; il rimorchio vede essere presentato con un minimo di
800 kg di massa totale effettiva. ▼B 2006L0126
— IT — 26.08.2009 — 001.002 — 31
Categoria D:
un veicolo di categoria
D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m
e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e
deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n.
3821/85.
Categoria DE:
un insieme composto di
un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite
pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di
sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio
deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m;
il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale
effettiva.
Categoria D1:
Un veicolo di categoria
D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5
m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere
dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
Categoria D1E:
Un insieme composto di
un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa
limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di
almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone
chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere
presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
I veicoli utilizzati per
le prove per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano
conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati al momento dell'entrata in
vigore della presente direttiva o in un periodo precedente, possono continuare
ad essere utilizzati per altri dieci anni al massimo. Gli Stati membri possono
dare attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati
nel termine di dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE
della Commissione ( 1 ).
6. Capacità e
comportamenti oggetto di prova per le categorie A1, A2 e A
6.1. Preparazione e
controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale
I candidati devono
dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:
6.1.1. indossare correttamente
guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;
6.1.2. effettuare, a
caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore
di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri,
indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.
6.2. Manovre
particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
6.2.1. mettere il
motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore,
camminando a fianco del veicolo;
6.2.2. parcheggiare il
motociclo sul cavalletto.
6.2.3. Almeno due
manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere
di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la
direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché la posizione dei
piedi sui poggiapiedi.
6.2.4. Almeno due
manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza
marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a
una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione
sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata
ed la tecnica di cambio delle marce; ▼B 2006L0126
— IT — 26.08.2009 — 001.002 — 32 ( 1 ) Direttiva 2000/56/CE della Commissione,
del 14 settembre 2000, che modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio
concernente la patente di guida (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45).
6.2.5. frenata: devono
essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza a
una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in
cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione
dello sguardo e la posizione sul motociclo.
Le manovre speciali di
cui ai punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 devono figurare fra quelle della prova
pratica entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE.
6.3. Comportamento nel
traffico
I candidati devono
eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta
sicurezza e adottando le opportune precauzioni:
6.3.1. partenza da
fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada
secondaria;
6.3.2. guida su strada
rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla
direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
6.3.3. guida in curva;
6.3.4. incroci:
affrontare e superare incroci e raccordi;
6.3.5. cambiamento di
direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
6.3.6. ingresso/uscita
dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante
corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
6.3.7.
sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di
ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte
di altri veicoli (se del caso);
6.3.8. elementi e
caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello;
fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe
salite/discese;
6.3.9. rispetto delle
necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
7. Capacità e
comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, BE
7.1. Preparazione e
controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale
I candidati devono
dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le
operazioni seguenti:
7.1.1. regolazione del
sedile nella corretta posizione di guida;
7.1.2. regolazione degli
specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale
poggiatesta;
7.1.3. controllo della
chiusura delle porte;
7.1.4. controllo, a
caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore,
liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri,
indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
7.1.5. controllo dei
fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura,
chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio
del carico (solo per la categoria BE);
7.1.6. controllo di
frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per la categoria BE).
7.2. Categorie B e B1:
manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale
Il candidato deve
effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a
marcia indietro): ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 33
7.2.1. marcia indietro
in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta
corsia;
7.2.2. inversione del
veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;
7.2.3. parcheggio del
veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o
obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);
7.2.4. frenata di
precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una
frenata di emergenza è facoltativa.
7.3. Categoria BE:
manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
7.3.1. aggancio e
sgancio di un rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il
rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);
7.3.2. marcia indietro
in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;
7.3.3. parcheggio in
sicurezza per operazioni di carico/scarico.
7.4. Comportamento nel
traffico
I candidati devono
eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta
sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:
7.4.1. partenza da
fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada
secondaria;
7.4.2. guida su strada
rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla
direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
7.4.3. guida in curva;
7.4.4. incroci:
affrontare e superare incroci e raccordi;
7.4.5. cambiamento di direzione:
svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
7.4.6. ingresso/uscita
dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante
corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
7.4.7. sorpasso/superamento:
sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio
vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se
del caso);
7.4.8. elementi e
caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello;
fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe
salite/discese;
7.4.9. rispetto delle
necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
8. Capacità e
comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E
8.1. Preparazione e
controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale
I candidati devono
dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le
operazioni seguenti:
8.1.1. regolazione del
sedile nella corretta posizione di guida;
8.1.2. regolazione degli
specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale
poggiatesta;
8.1.3. controllo, a
caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri,
indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica; ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 34
8.1.4. controllo del
servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi
bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio
motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed
impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di
cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
8.1.5. controllo della
pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;
8.1.6. controllo dei
fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura,
chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura
della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le
categorie C, CE, C1, C1E);
8.1.7. controllo di
frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per le categorie CE,
C1E, DE, D1E);
8.1.8. adozione di
misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura
esterna, aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto
soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D,
DE, D1, D1E);
8.1.9. lettura di una
cartina stradale, calcolo di un itinerario, compreso l'uso di sistemi
elettronici di navigazione (facoltativo).
8.2. Manovre particolari
oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
8.2.1. aggancio e
sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice all'inizio della manovra
il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno
dietro l'altro) (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);
8.2.2. marcia indietro
in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;
8.2.3. parcheggio in
sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o
piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);
8.2.4. parcheggio in
sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le
categorie D, DE, D1, D1E).
8.3. Comportamento nel
traffico
I candidati devono
eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta
sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:
8.3.1. partenza da
fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada
secondaria;
8.3.2. guida su strada
rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla
direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
8.3.3. guida in curva;
8.3.4. incroci:
affrontare e superare incroci e raccordi;
8.3.5. cambiamento di
direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
8.3.6. ingresso/uscita
dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante
corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
8.3.7.
sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di
ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte
di altri veicoli (se del caso);
8.3.8. elementi e
caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello;
fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe
salite/discese;
8.3.9. rispetto delle
necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo. ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 35
9. Valutazione della
prova di capacità e comportamento
9.1. Per ciascuna delle
situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve
riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e
nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi
sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti
pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei
passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che
l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o non abbia dovuto intervenire,
determinano l'insuccesso della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere
se la prova di capacità e comportamento debba o meno essere portata a termine.
Gli esaminatori devono
essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei
candidati di guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori deve essere
oggetto di supervisione da parte di un organismo a tal fine designato dagli
Stati membri, per garantire che gli errori vengano valutati in modo corretto e
coerente in applicazione del presente allegato.
9.2. Nel corso della
prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato
dimostri o no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La
valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal
candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida
confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di
quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri
utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.
9.3. L'esaminatore
valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:
9.3.1. controllo del
veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di
sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi
assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario
compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse
ed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche
del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E,
DE, D1E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E)
(nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida);
9.3.2. guida attenta ai
consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il
cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie BE, C,
CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);
9.3.3. osservazione:
osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e
media distanza, nonché a distanza ravvicinata;
9.3.4. precedenze:
precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad
esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);
9.3.5. corretto
posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a
seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
9.3.6. distanze di
sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che
precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri
utenti della strada;
9.3.7. velocità:
rispetto del limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle
condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a
livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di
strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di
altri veicoli simili;
9.3.8. semafori,
segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto
comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del
traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto
della segnaletica orizzontale;
9.3.9. segnalazione:
effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto
impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle
segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada; ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 36
9.3.10. frenata ed
arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle
circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le
categorie C, CE, D, DE); riduzione della velocità con sistemi diversi da quelli
di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE).
10. Durata della
prova
La durata della prova e
la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione
della capacità e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato.
La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25
minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per tutte le altre
categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per
accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico
dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per
comunicare il risultato della prova pratica.
11. Luogo di prova
La parte di prova di
valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un
apposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il
comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del
centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi
tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a
30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle
diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve
auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il
periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del
candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno
essere quanto più vari possibile.
II. CONOSCENZE,
CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE
Chiunque si trovi alla
guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze,
capacità e comportamenti descritti nei punti da 1 a 9, in modo da poter:
— riconoscere i pericoli
del traffico e valutarne la gravità,
— essere in controllo
del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter
reagire prontamente trovandovisi invece coinvolto,
— rispettare il codice
della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti
ed a mantenere il traffico scorrevole,
— individuare i
principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che
potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio,
— tenere conto di tutti
i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool,
stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di
tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida,
— contribuire alla
sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed
indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.
Gli Stati membri possono
adottare misure opportune affinché i conducenti che non presentano più le
conoscenze, le capacità ed i comportamenti indicati ai citati punti da 1 a 9
possano recuperare tali conoscenze e capacità, ritornando a comportarsi come si
conviene ad un buon conducente. ▼B 2006L0126
— IT — 26.08.2009 — 001.002 — 37
ALLEGATO III
NORME MINIME
CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE
DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente
allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:
1.1. Gruppo 1
conducenti di veicoli
delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE.
1.2. Gruppo 2
conducenti di veicoli
delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E
1.3. La legislazione
nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di
veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per
scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel
presente allegato per i conducenti del gruppo 2.
2. Per analogia, i
candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati
nel gruppo cui apparterranno quando la patente sarà rilasciata o rinnovata.
ESAMI MEDICI
3. Gruppo 1
I candidati devono
essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalità
richieste o durante le prove cui si devono sottoporre prima di ottenere la
patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel
presente allegato.
4. Gruppo 2
I candidati devono
essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente
e, successivamente, i conducenti devono essere sottoposti a verifica,
conformemente al sistema nazionale in vigore nello Stato membro di residenza
normale, in occasione del rinnovo della patente.
5. Gli Stati membri
possono esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di
guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato. ▼M1
VISTA
6. Il candidato alla
patente di guida deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la
compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se
c’è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere
esaminato da un’autorità medica competente. Durante questo esame l’attenzione
dovrà essere rivolta in particolare ai seguenti elementi: acutezza visiva,
campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all’abbagliamento e al
contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida
sicura.
Per i conducenti
appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo
visivo e l’acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato in
«casi eccezionali»; in questi casi il conducente deve essere sottoposto a un
esame da parte di un’autorità medica competente per dimostrare l’assenza di
altre patologie che pregiudichino la funzione visiva, fra cui la sensibilità
all’abbagliamento e al contrasto e la visione crepuscolare. Il conducente o il
candidato deve anche essere sottoposto a una prova pratica positiva svolta da
un’autorità competente. ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 38
Gruppo 1
6.1. Il candidato al
rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva
binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due
occhi insieme.
Inoltre, il campo visivo
orizzontale deve essere almeno di 120 gradi, l’estensione almeno di 50 gradi
verso sinistra e verso destra e di 20 gradi verso l’alto e verso il basso. Non
devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all’asse centrale.
Qualora sia rilevata o
dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere
rilasciata o rinnovata a condizione che il candidato si sottoponga a un esame
periodico praticato da un’autorità medica competente.
6.2. Il candidato al
rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale
totale della vista da un occhio o che utilizza soltanto un occhio (per esempio
in caso di diplopia), deve avere un’acutezza visiva di almeno 0,5, se del caso
con lenti correttive. L’autorità medica competente deve certificare che tale
condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente
lungo da consentire l’adattamento del soggetto e che il campo visivo di tale
occhio soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6, comma 1.
6.3. A seguito di
diplopia sviluppata recentemente o della perdita della visione da un occhio,
deve essere previsto un periodo di adattamento adeguato (sei mesi, per esempio)
in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata
esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e
della guida.
Gruppo 2
6.4. Il candidato al
rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva,
se del caso con lenti correttive, di almeno 0,8 per l’occhio più sano e di
almeno 0,1 per l’occhio meno sano. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,1 sono
utilizzate lenti correttive, l’acutezza visiva minima (0,8 e 0,1) deve essere
ottenuta o mediante correzione per mezzo di lenti con potenza non superiore a
otto diottrie o mediante lenti a contatto. La correzione deve essere ben
tollerata.
Inoltre, il campo visivo
orizzontale con i due occhi deve essere almeno di 160 gradi, l’estensione
almeno di 70 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l’alto e
verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi
rispetto all’asse centrale.
La patente di guida non
deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre
di alterazione della sensibilità al contrasto o di diplopia.
A seguito della perdita
della visione da un occhio, deve essere prescritto un periodo di adattamento
adeguato (sei mesi, per esempio) in cui non è consentito guidare. Trascorso
tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole
rilasciato da specialisti della vista e della guida. ▼B
UDITO
7. La patente di guida
può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2,
previo parere dell'autorità medica competente; l'esame medico terrà conto,
segnatamente, delle possibilità di compensazione.
MINORATI DELL'APPARATO
LOCOMOTORE
8. La patente di guida
non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da
affezioni o anomalie del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di
un veicolo a motore. ▼M1 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 39
Gruppo 1
8.1. La patente di guida
con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di
un'autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente disabile.
Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia
in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con
l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato,
nonché della necessità di usare o meno un apparecchio ortopedico, sempre che
dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali
dispositivi la guida non è pericolosa.
8.2. La patente di guida
può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione
evolutiva a condizione che il disabile si sottoponga a controlli periodici per
accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.
La patente di guida
senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la
disabilità si sia stabilizzata.
Gruppo 2
8.3. L'autorità medica
competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con
la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
AFFEZIONI
CARDIOVASCOLARI
9. Le affezioni che
possono esporre il conducente o il candidato al rilascio o al rinnovo di una
patente di guida a una improvvisa menomazione del suo sistema cardiovascolare,
tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali,
costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.
Gruppo 1
9.1. La patente di guida
non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi
disturbi del ritmo cardiaco.
9.2. La patente di guida
può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno
stimolatore cardiaco, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico
regolare.
9.3. Il rilascio o il
rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie
della tensione arteriosa deve essere valutato in funzione degli altri dati
dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse
possono costituire per la sicurezza della circolazione.
9.4. In generale, la
patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o
conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di
emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o
conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato al
parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico
regolare.
Gruppo 2
9.5. L'autorità medica
competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con
la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. ▼M1
DIABETE MELLITO
10. Nei paragrafi
seguenti per «ipoglicemia grave» si intende la condizione in cui è necessaria
l’assistenza di un’altra persona, mentre per «ipoglicemia ricorrente» si
intende la manifestazione di una seconda ipoglicemia grave in un periodo di 12
mesi. ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 40
Gruppo 1
10.1. La patente di
guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente affetto da
diabete mellito. In caso di trattamento farmacologico, il candidato o il
conducente deve essere soggetto al parere di un medico autorizzato e a visita
medica regolare, adattati in funzione del singolo caso a intervalli non
superiori a cinque anni.
10.2. La patente di
guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente
che soffre di ipoglicemia grave ricorrente e/o di un’alterazione dello stato di
coscienza per ipoglicemia. Il conducente affetto da diabete deve dimostrare di
comprendere il rischio dell’ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la
sua condizione.
Gruppo 2
10.3. Il rilascio o il
rinnovo della patente di guida del gruppo 2 a conducenti affetti da diabete
mellito può essere preso in considerazione. In caso di trattamento con farmaci
che comportano il rischio di indurre ipoglicemia (con insulina e determinate
compresse), occorre applicare i criteri seguenti:
— assenza di crisi di
ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti,
— il conducente è
pienamente cosciente dei rischi connessi all’ipoglicemia,
— il conducente deve
dimostrare di controllare in modo adeguato la sua condizione monitorando
regolarmente il livello di glucosio nel sangue, almeno due volte al giorno e
nei momenti rilevanti per la guida,
— il conducente deve
dimostrare di comprendere i rischi connessi all’ipoglicemia, e
— assenza di altre
complicanze connesse al diabete che possano proibire la guida.
Inoltre, in questi casi
la patente di guida deve essere rilasciata subordinatamente al parere di
un’autorità medica competente e a un controllo medico periodico, eseguito a
intervalli non superiori a tre anni.
10.4. Una crisi di
ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida,
deve essere segnalato e seguito da una nuova valutazione dell’idoneità alla
guida. ▼B
MALATTIE NEUROLOGICHE
11. La patente di guida
non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da
un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta
dal parere di un medico autorizzato.
A tal fine, i disturbi
neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o
periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, trofici, che perturbano
l'equilibrio e il coordinamento, sono considerati in funzione delle possibilità
funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di
guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici qualora sussista
un rischio di aggravamento. ▼M1
EPILESSIA
12. Le crisi di
epilessia o le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza
costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché
sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.
Per «epilessia» si
intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche, a distanza di meno di
cinque anni l’una dall’altra. Per «crisi epilettica provocata» si intende una
crisi scatenata da una causa identificabile ed evitabile. ▼M1 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 41
Una persona che ha una
crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa
dalla guida. È richiesto il referto di uno specialista, che deve specificare il
periodo di interdizione alla guida e le misure da adottare.
È estremamente
importante identificare la sindrome epilettica specifica e il tipo di sindrome
dell’interessato per valutare correttamente il livello di sicurezza
rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori
crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere
effettuata da un neurologo.
Gruppo 1
12.1. La patente di
guida di un conducente epilettico del gruppo 1 deve essere oggetto di
valutazione finché l’interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni
senza crisi epilettiche.
I soggetti affetti da
epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni.
Una notifica deve essere trasmessa all’autorità che rilascia la patente.
12.2. Crisi epilettica
provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di
un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al
volante, può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente
a un parere neurologico (se del caso, la valutazione deve essere conforme ad
altre sezioni pertinenti dell’allegato III, con riferimento, per esempio,
all’uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).
12.3. Prima o unica
crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi
epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un
periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una
valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i
conducenti con buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.
12.4. Altra perdita di
conoscenza: La perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di
ricorrenza durante la guida.
12.5. Epilessia: Il conducente
o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di un
anno senza ulteriori crisi.
12.6. Crisi
esclusivamente durante il sonno: Il candidato o il conducente che soffre di
crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a
condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo
non inferiore al periodo senza crisi previsto per l’epilessia. In caso di
attacchi/crisi durante la veglia, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori
manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. «Epilessia»).
12.7. Crisi senza
effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: Il candidato o il
conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato
che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità
funzionale, può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il
manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al
periodo senza crisi previsto per l’epilessia. In caso di attacchi/crisi di
natura diversa, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori
manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. «Epilessia»).
12.8. Crisi dovute a
modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del
medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di
sei mesi dall’inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di
crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato
modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso
dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato
viene nuovamente applicato.
12.9. Dopo un intervento
chirurgico per curare l’epilessia: cfr. «Epilessia». ▼M1 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 42
Gruppo 2
12.10. Il candidato non
deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo senza
crisi. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato. Un approfondito
esame neurologico non ha rilevato alcuna patologia cerebrale rilevante e
l’elettroencefalogramma (EEG) non rivela alcuna attività epilettiforme. Dopo
l’episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.
12.11. Crisi epilettica
provocata: Il candidato che ha una crisi epilettica provocata a causa di un
fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ripetizione durante
la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale,
subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l’episodio acuto è opportuno
eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.
Un soggetto con una
lesione strutturale intracerebrale che presenta un rischio accresciuto di crisi
non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 finché il rischio di crisi
epilettica non è sceso almeno al 2 % all’anno. Ove opportuno, la valutazione
deve avvenire conformemente ad altre sezioni pertinenti dell’allegato III (per
esempio in caso di uso di alcol).
12.12. Prima o unica
crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi
epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un
periodo di cinque anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci
antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica
appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che
mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.
12.13. Altra perdita di
conoscenza: La perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di
ricorrenza durante la guida. Il rischio di ricorrenza deve essere pari o
inferiore al 2 % all’anno.
12.14. Epilessia: devono
trascorrere 10 anni senza crisi epilettiche senza l’assunzione di farmaci
antiepilettici. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che
mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine. La
stessa regola si applica anche in caso di «epilessia giovanile».
Determinati disturbi
(per esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale)
comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono
ancora verificate. In una siffatta situazione un’autorità medica competente
deve effettuare una valutazione; ai fini del rilascio della patente di guida il
rischio di crisi epilettica deve essere pari o inferiore al 2 % all’anno. ▼B
TURBE PSICHICHE
Gruppo 1
13.1. La patente di
guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:
— colpito da turbe
psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o
interventi neurochirurgici;
— colpito da ritardo
mentale grave;
— colpito da turbe del
comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di
giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità
salvo nel caso in cui la
domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente
sottoposta a un controllo medico regolare.
Gruppo 2
13.2. L'autorità medica
competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la
guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. ▼M1 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 43
ALCOLE
14. Il consumo di alcole
costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto
della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.
Gruppo 1
14.1. La patente di
guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si
trovi in stato di dipendenza dall'alcole o che non possa dissociare la guida
dal consumo di alcole.
La patente di guida può
essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in
stato di dipendenza dall'alcole, al termine di un periodo constatato di
astinenza, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.
Gruppo 2
14.2. L'autorità medica
competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con
la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
DROGHE E MEDICINALI
15. Abuso
La patente di guida non
deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi
in stato di dipendenza da sostanze psicotrope, o che, pur non essendone
dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente
richiesta.
Consumo regolare
Gruppo 1
15.1. La patente di
guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che
consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di
compromettere la sua capacità di guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità
assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale
per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano
influenza sull'idoneità alla guida.
Gruppo 2
15.2. L'autorità medica
competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con
la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
AFFEZIONI RENALI
Gruppo 1
16.1. La patente di
guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di
insufficienza renale grave, previo parere di un medico autorizzato e a
condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.
Gruppo 2
16.2. La patente di
guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che
soffra d'insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali
debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e da controlli
medici regolari.
DISPOSIZIONI VARIE
Gruppo 1
17.1. La patente di
guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia
subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza
sull'idoneità alla guida, previo parere di un medico autorizzato e, se del
caso, controlli medici regolari. ▼B 2006L0126
— IT — 26.08.2009 — 001.002 — 44
Gruppo 2
17.2. L'autorità medica
competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con
la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
18. In generale, la
patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o
conducente colpito da un'affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che
possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere
la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel
caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed
eventualmente sottoposta a controlli medici regolari. ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 45
ALLEGATO IV
NORME MINIME PER GLI
ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA
1. Competenze
richieste all'esaminatore di guida
1.1. La persona
autorizzata a condurre su un veicolo a motore valutazioni pratiche della
prestazione di un candidato deve avere le nozioni, le capacità e le conoscenze
relative alle materie elencate nei punti da 1.2. a 1.6.
1.2. Le competenze
dell'esaminatore devono essere pertinenti alla valutazione della prestazione
del candidato che aspira all'ottenimento della categoria di patente di guida
per cui l'esame è sostenuto.
1.3. Nozioni e
conoscenze relative alla guida e valutazione:
— teoria del
comportamento al volante;
— guida previdente e
prevenzione degli incidenti;
— programma su cui
vertono i parametri degli esami di guida;
— requisiti dell'esame
di guida;
— pertinente
legislazione relativa alla circolazione stradale, incluse la legislazione
pertinente dell'UE e quella nazionale e le linee guida interpretative;
— teoria e tecniche di
valutazione;
— guida prudente.
1.4. Capacità di
valutazione:
— capacità di osservare
accuratamente, controllare e valutare la prestazione globale del candidato,
segnatamente:
— il riconoscimento
corretto e complessivo delle situazioni pericolose;
— l'accurata
determinazione della causa e del probabile effetto di tali situazioni;
— il raggiungimento di
competenze e il riconoscimento degli errori;
— l'uniformità e la
coerenza della valutazione;
— assimilare le
informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;
— prevedere, individuare
i problemi potenziali e sviluppare strategie per affrontarli;
— fornire un feedback
tempestivo e costruttivo.
1.5. Capacità personali
di guida:
— La persona autorizzata
a fungere da esaminatore nelle prove pratiche per una categoria di patente di
guida deve essere in grado di guidare ad un livello appropriatamente elevato
tale tipo di veicolo a motore.
1.6. Qualità del
servizio:
— stabilire e comunicare
ciò che il candidato può aspettarsi durante l'esame;
— comunicare
chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il linguaggio adatti agli
interlocutori e al contesto e affrontare le richieste dei candidati;
— fornire un feedback
chiaro sul risultato dell'esame;
— trattare i candidati
con rispetto e senza discriminazione. ▼B 2006L0126
— IT — 26.08.2009 — 001.002 — 46
1.7. Nozioni della
tecnica e della fisica dei veicoli:
— conoscenza della
tecnica dei veicoli come sterzo, pneumatici, freni, luci, specialmente per i
motocicli e i veicoli pesanti;
— sicurezza di carico;
— conoscenza delle
caratteristiche fisiche del veicolo, come velocità, attrito, dinamica, energia.
1.8. Guida attenta ai
consumi e rispettosa dell'ambiente
2. Condizioni
generali
2.1. Un esaminatore di
guida per la patente di categoria B:
a) deve essere titolare
di una patente di guida di categoria B da almeno 3 anni;
b) deve avere compiuto
almeno 23 anni di età;
c) deve aver superato la
formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito,
essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per
quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;
d) deve aver ultimato
un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3
come definito dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985,
relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra
gli Stati membri delle Comunità europee ( 1 );
e) non può lavorare
contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.
2.2. Un esaminatore di
guida per le patenti delle altre categorie:
a) deve essere titolare
di una patente della categoria in questione o possedere una conoscenza
equivalente grazie a un'adeguata formazione professionale;
b) deve aver superato la
formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito,
essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per
quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;
c) deve essere stato
esaminatore di guida per la patente di categoria B e aver esercitato tale
funzione per almeno tre anni; a tale durata si può derogare a condizione che
l'esaminatore;
— dimostri di possedere
un'esperienza di guida di almeno cinque anni nella categoria interessata; o
— possa provare, in base
a una valutazione teorica e pratica, di disporre di capacità di guida di un
livello superiore a quello necessario per ottenere una patente, rendendo
pertanto tale requisito superfluo;
d) deve aver completato
un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3
come definito dalla decisione 85/368/CEE;
e) non può lavorare
contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.
2.3. Equivalenze
2.3.1. Gli Stati membri
possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le
categorie AM, A1, A2 e A previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta
al punto 3 per una di tali categorie.
2.3.2. Gli Stati membri
possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le
categorie C1, C, D1 e D previo conseguimento della qualifica iniziale
prescritta al punto 3 per una di tali categorie.
2.3.3. Gli Stati membri
possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le
categorie BE, C1E, CE, D1E e DE previo conseguimento della qualifica iniziale
prescritta al punto 3 per una di tali categorie. ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 47 ( 1 ) GU L 199 del
31.7.1985, pag. 56.
3. Qualifica iniziale
3.1. Formazione iniziale
3.1.1 Prima che una
persona possa fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve completare
in modo soddisfacente il programma di formazione definito dagli Stati membri,
in modo da possedere le competenze di cui al punto 1.
3.1.2. Gli Stati membri
devono stabilire se il contenuto di un determinato programma di formazione
riguarderà l'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per
una sola o più categorie di patente di guida.
3.2. Esami
3.2.1. Prima che una
persona possa essere autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove di guida,
essa deve dimostrare di possedere un adeguato livello di nozioni, conoscenze,
capacità e abilità con riguardo alle materie di cui al punto 1.
3.2.2. Gli Stati membri
applicano una procedura d'esame intesa a valutare, in un modo pedagogicamente
adeguato, le competenze della persona ai sensi del punto 1, in particolare del
punto 1.4. La procedura d'esame deve comprendere sia una componente teorica sia
una componente pratica. Se del caso, si può fare ricorso ad una valutazione
informatizzata. I dettagli riguardanti il carattere e la durata delle prove e
valutazioni eseguite nell'ambito della procedura d'esame sono lasciati alla
discrezionalità dei singoli Stati membri.
3.2.3. Gli Stati membri
devono stabilire se il contenuto di un determinato esame riguarderà
l'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una sola o
più categorie di patente di guida.
4. Garanzia di
qualità e formazione continua
4.1. Garanzia di qualità
4.1.1. Gli Stati membri
istituiscono sistemi di garanzia di qualità per assicurare il mantenimento del
livello degli esaminatori di guida.
4.1.2. I sistemi di
garanzia di qualità devono comprendere la supervisione degli esaminatori sul
lavoro, il loro perfezionamento e riaccreditamento, il loro sviluppo
professionale continuo, nonché la valutazione periodica dei risultati degli
esami di guida da essi effettuati.
4.1.3. Gli Stati membri
devono provvedere a che ogni esaminatore sia oggetto di un accertamento annuale
mediante uso dei sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.1.2. Gli
Stati membri devono inoltre provvedere a che ciascun esaminatore sia osservato,
una volta ogni cinque anni, durante l'effettuazione degli esami per un tempo
minimo complessivo di almeno mezza giornata, in modo da consentire
l'osservazione di vari esami. In caso di individuazione di problemi devono
essere prese misure correttive. La persona che esegue le ispezioni deve essere
autorizzata a tal fine dallo Stato membro.
4.1.4. Gli Stati membri
possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato ad effettuare esami di
guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di
ispezioni con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento
di tale requisito per le altre categorie.
4.1.5. La realizzazione
degli esami di guida deve essere controllata e supervisionata da un organismo
autorizzato dallo Stato membro, al fine di garantire che la valutazione sia
effettuata in modo corretto e coerente.
4.2. Formazione continua
4.2.1. Gli Stati membri
provvedono a che, al fine di mantenere l'autorizzazione loro concessa e
indipendentemente dal numero di categorie per le quali sono accreditati, gli
esaminatori di guida seguano:
— una formazione
continua minima a carattere periodico di quattro giorni in un periodo
complessivo di due anni, al fine di:
— mantenere e aggiornare
le nozioni necessarie e le capacità per effettuare esami;
— sviluppare nuove
competenze divenute essenziali per l'esercizio della loro professione; ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 48
— garantire che gli
esaminatori continuino ad effettuare gli esami in modo equo ed uniforme;
— una formazione
continua minima di almeno cinque giorni complessivi per periodo di cinque anni:
— al fine di sviluppare
e mantenere le necessarie capacità pratiche di guida.
4.2.2. Gli Stati membri
adottano le misure appropriate per garantire che sia prontamente impartita una
formazione specifica agli esaminatori il cui operato risulti gravemente
insoddisfacente secondo il sistema di garanzia di qualità esistente.
4.2.3. La formazione
continua può prendere la forma di sessioni di informazione, formazione in aula,
apprendimento convenzionale o per via elettronica, e può essere impartita
individualmente o in gruppo. Essa può comprendere qualsiasi revisione dei
parametri ritenuta opportuna dagli Stati membri.
4.2.4. Gli Stati membri
possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato ad effettuare esami di
guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di
formazione continua con riguardo agli esami per una categoria implichi il
soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie, purché sia rispettata
la condizione di cui al punto 4.2.5.
4.2.5. Gli esaminatori
che non abbiano effettuato esami per una determinata categoria durante un
periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione prima di
essere autorizzati ad effettuare esami di guida per detta categoria. La nuova
valutazione può essere eseguita nel quadro del requisito di cui al punto 4.2.1.
5. Diritti acquisiti
5.1. Gli Stati membri
possono consentire alle persone autorizzate ad effettuare esami di guida
immediatamente prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni di
continuare ad effettuare esami di guida, anche qualora non fossero autorizzate
in conformità delle condizioni generali di cui al punto 2 o nel rispetto della
procedura di qualificazione iniziale di cui al punto 3.
5.2. Tali esaminatori
sono tuttavia soggetti agli accertamenti periodici e ai sistemi di garanzia di
qualità di cui al punto 4. ▼B
2006L0126 — IT —
26.08.2009 — 001.002 — 49
ALLEGATO V
REQUISITI MINIMI PER
LA FORMAZIONE DEL CONDUCENTE E LE PROVE RELATIVE ALLE COMBINAZIONI DEFINITE
NELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA B), SECONDO COMMA
1. Gli Stati membri
adottano le misure necessarie per:
— approvare e
sorvegliare la formazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d) oppure
— organizzare la prova
di capacità e di comportamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).
2.1 Durata della
formazione del conducente
— almeno 7 ore.
3. Programma di
formazione del conducente
La formazione del
conducente verte sulle conoscenze, la capacità e il comportamento descritti ai
punti 2 e 7 dell'allegato II. Si presta particolare attenzione agli elementi
seguenti:
— dinamica di guida e
criteri di sicurezza, motrice e rimorchio (meccanismo di aggancio), corretto
caricamento, nonché accessori di sicurezza;
Parte pratica
comprendente i seguenti esercizi: accelerazione, decelerazione, retromarcia,
frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di
un rimorchio, sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo
stesso, parcheggio;
— Ogni partecipante alla
formazione deve svolgere la parte pratica e dimostrare la sua capacità e il suo
comportamento su strade pubbliche;
— Le combinazioni del
veicolo utilizzate per la formazione rientrano nella categoria della patente di
guida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda.
4. Durata e contenuto
della prova di capacità e di comportamento.
La durata della prova e
la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare la capacità e il
comportamento di cui al punto 3. ▼B 2006L0126
— IT — 26.08.2009 — 001.002 — 50
ALLEGATO VI
REQUISITI MINIMI PER
LA FORMAZIONE E L'ESAME DEI CONDUCENTI PER LA GUIDA DI MOTOCICLI DI CATEGORIA A
(ACCESSO PROGRESSIVO)
1. Gli Stati membri
adottano le misure necessarie per:
— approvare e
controllare la formazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), o
— organizzare la prova
di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'articolo 7, paragrafo
1, lettera c).
2. Durata della
formazione dei conducenti
— almeno 7 ore.
3. Programma di
formazione dei conducenti
— La formazione deve
contemplare tutti gli aspetti di cui al punto 6 dell'allegato II.
— Ciascun partecipante
deve seguire la parte pratica della formazione e dimostrare le sue capacità e
il suo comportamento su strada.
— I motocicli impiegati
per la formazione rientrano nella categoria di patente di guida richiesta dai
partecipanti.
4. Durata e contenuto
della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti
La durata della prova e
la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare le capacità e i
comportamenti di cui al punto 3 del presente allegato. ▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 51
ALLEGATO VII
Parte A
DIRETTIVA ABROGATA
CON LE MODIFICHE SUCCESSIVE
(di cui all'articolo 17)
Direttiva 91/439/CEE del Consiglio ( 1 )
(GU L 237 del 24.8.1991,
pag. 1)
Direttiva 94/72/CE del
Consiglio
(GU L 337 del 24.12.1994,
pag. 86)
Direttiva 96/47/CE del
Consiglio
(GU L 235 del 17.9.1996,
pag. 1)
Direttiva 97/26/CE del
Consiglio
(GU L 150 del 7.6.1997,
pag. 41)
Direttiva 2000/56/CE
della Commissione
(GU L 237 del 21.9.2000,
pag. 45)
Direttiva 2003/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, esclusivamente l’articolo 10, paragrafo 2
(GU L 226 del 10.9.2003,
pag. 4)
Regolamento (CE) n.
1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, solo l'allegato II, punto 24
(GU L 284 del
31.10.2003, pag. 1)
( 1 ) La direttiva 91/439/CEE è stata altresì modificata dall'atto
seguente che non è stato abrogato: atto di adesione del 1994.
Parte B
TERMINI PER IL
RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE E PER L'APPLICAZIONE
(di cui all'articolo 17)
Direttiva
Termine ultimo per il
recepimento
Data di applicazione
Direttiva 91/439/CEE
1 o luglio 1994
1 o luglio 1996
Direttiva 94/72/CE
-
1 o gennaio 1995
Decisione 96/427/CE
-
16 luglio 1996
Direttiva 96/47/CE
1 o luglio 1996
1 o luglio 1996
Direttiva 97/26/CE
1 o gennaio 1998
1 o gennaio 1998
Direttiva 2000/56/CE
30 settembre 2003
30 settembre 2003, 30
settembre 2008 (allegato II, punto 6.2.5) e 30 settembre 2013 (allegato II,
punto 5.2)
Direttiva 2003/59/CE
10 settembre 2006
10 settembre 2008
(trasporto di passeggeri) e 10 settembre 2009 (trasporto di merci)
▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 52
ALLEGATO VIII
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva del Consiglio
91/439/CEE
Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1,
prima frase
Articolo 1, paragrafo 1,
prima frase
Articolo 1, paragrafo 1,
seconda frase
—
-
Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 1
-
Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 3
-
Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 1,
seconda frase
Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 3
-
Articolo 2, paragrafo 4
-
Articolo 3, paragrafo 1,
primo comma, frase introduttiva
Articolo 4, paragrafo 1,
prima frase
-
Articolo 4, paragrafo 2,
primo trattino
-
Articolo 4, paragrafo 2,
secondo trattino
Articolo 3, paragrafo 1,
primo comma, primo trattino
Articolo 4, paragrafo 3,
primo trattino
Articolo 3, paragrafo 1,
primo comma, secondo trattino
Articolo 4, paragrafo 4,
lettera b), primo comma
Articolo 3, paragrafo 1,
primo comma, terzo trattino
Articolo 4, paragrafo 4,
lettera b), secondo comma
Articolo 3, paragrafo 1,
primo comma, quarto trattino
Articolo 4, paragrafo 4,
lettera c)
Articolo 3, paragrafo 1,
primo comma, quinto trattino
Articolo 4, paragrafo 4,
lettera f)
Articolo 3, paragrafo 1,
primo comma, sesto trattino
Articolo 4, paragrafo 4,
lettera g)
Articolo 3, paragrafo 1,
primo comma, settimo trattino
Articolo 4, paragrafo 4,
lettera j
Articolo 3, paragrafo 1,
primo comma, ottavo trattino
Articolo 4, paragrafo 4,
lettera k)
Articolo 3, paragrafo 2,
primo comma, frase introduttiva
-
Articolo 3, paragrafo 2,
primo comma, primo trattino
Articolo 4, paragrafo 3,
lettera a)
Articolo 3, paragrafo 2,
primo comma, secondo trattino
Articolo 4, paragrafo 4,
lettera a)
Articolo 3, paragrafo 2,
primo comma, terzo trattino
Articolo 4, paragrafo 4,
lettera d)
Articolo 3, paragrafo 2,
primo comma, quarto trattino
Articolo 4, paragrafo 4,
lettera e)
Articolo 3, paragrafo 2,
primo comma, quinto trattino
Articolo 4, paragrafo 4,
lettera h)
▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 53
Direttiva del Consiglio
91/439/CEE
Presente direttiva
Articolo 3, paragrafo 2,
primo comma, sesto trattino, frase introduttiva
Articolo 4, paragrafo 4,
lettera i)
Articolo 3, paragrafo 2,
primo comma, sesto trattino, primo sotto-trattino
-
Articolo 3, paragrafo 2,
primo comma, sesto trattino, secondo sotto-trattino
-
Articolo 3, paragrafo 3,
frase introduttiva
-
Articolo 3, paragrafo 3,
primo trattino
Articolo 4, paragrafo 1,
terza frase
Articolo 3, paragrafo 3,
secondo trattino, primo comma
Articolo 4, paragrafo 3,
secondo trattino
Articolo 3, paragrafo 3,
secondo trattino, secondo comma
-
Articolo 3, paragrafo 3,
terzo trattino
Articolo 4, paragrafo 3,
primo trattino
Articolo 3, paragrafo 3,
quarto trattino
Articolo 4, paragrafo 4,
primo trattino
Articolo 3, paragrafo 3,
quinto trattino
Articolo 4, paragrafo 4,
secondo trattino
-
Articolo 4, paragrafo 3,
Articolo 3, paragrafo 4
-
Articolo 3, paragrafo 5
-
Articolo 3, paragrafo 6
Articolo 4, paragrafo 5,
prima frase
-
Articolo 4, paragrafo 5,
seconda frase
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1,
lettera a)
Articolo 6, paragrafo 1,
lettera a)
Articolo 5, paragrafo 1,
lettera b)
Articolo 6, paragrafo 1,
lettera b)
Articolo 5, paragrafo 2,
frase introduttiva
Articolo 6, paragrafo 2,
frase introduttiva
Articolo 5, paragrafo 2,
lettera a)
Articolo 6, paragrafo 2,
lettera a)
Articolo 5, paragrafo 2,
lettera b)
Articolo 6, paragrafo 2,
lettera b)
-
Articolo 6, paragrafo 2,
lettera c)
-
Articolo 6, paragrafo 2,
lettera d)
-
Articolo 6, paragrafo 2,
lettera e)
-
Articolo 6, paragrafo 2,
lettera f)
Articolo 5, paragrafo 3
-
Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 1,
frase introduttiva
Articolo 4, paragrafo 1,
seconda frase
Articolo 6, paragrafo 1,
lettera a), primo trattino
Articolo 4, paragrafo 3,
lettera a), terzo trattino
Articolo 6, paragrafo 1,
lettera a), secondo trattino
Articolo 4, paragrafo 4,
lettera a), secondo trattino
Articolo 6, paragrafo 1,
lettera b), primo trattino
Articolo 4, paragrafo 3,
lettera b), secondo trattino
Articolo 4, paragrafo 3,
lettera c), secondo trattino
▼B 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 54
Direttiva del Consiglio
91/439/CEE
Presente direttiva
Articolo 6, paragrafo 1,
lettera b), secondo trattino, prima alternativa
Articolo 4, paragrafo 4,
lettera b), quinto comma
Articolo 6, paragrafo 1,
lettera b), secondo trattino, seconda alternativa
Articolo 4, paragrafo 4,
lettera c), secondo trattino
Articolo 6, paragrafo 1,
lettera b), terzo trattino, prima e seconda alternativa
Articolo 4, paragrafo 4,
lettera g), secondo trattino
Articolo 6, paragrafo 1,
lettera b), terzo trattino, terza e quarta alternativa
Articolo 4, paragrafo 4,
lettera e), terzo trattino
Articolo 6, paragrafo 1,
lettera c), primo trattino, prima e seconda alternativa
Articolo 4, paragrafo 4,
lettera k), secondo trattino
Articolo 6, paragrafo 1,
lettera c), primo trattino, terza e quarta alternativa
Articolo 4, paragrafo 4,
lettera i), secondo trattino
Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 6,
primo comma
-
Articolo 4, paragrafo 6,
secondo comma
Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 6,
terzo e quarto comma
Articolo 7, paragrafo 1,
frase introduttiva
Articolo 7, paragrafo 1,
frase introduttiva
Articolo 7, paragrafo 1,
lettera a)
Articolo 7, paragrafo 1,
lettera a)
-
Articolo 7, paragrafo 1,
lettera b)
-
Articolo 7, paragrafo 1,
lettera c)
-
Articolo 7, paragrafo 1,
lettera d)
Articolo 7, paragrafo 1,
lettera b)
Articolo 7, paragrafo 1,
lettera e)
Articolo 7, paragrafo 2
-
Articolo 7, paragrafo 3
-
-
Articolo 7, paragrafo 2
-
Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 5,
lettera a)
-
Articolo 7, paragrafo 5,
lettera b)
-
Articolo 7, paragrafo 5,
lettera c)
-
Articolo 7, paragrafo 5,
lettera d)
Articolo 7 bis, paragrafo
1
-
Articolo 7 bis,
paragrafo 2,
Articolo 8
Articolo 7 ter
Articolo 9
-
Articolo 10
Articolo 8
Articolo 11
Articolo 9
Articolo 12
Articolo 10
Articolo 13, paragrafo 1
-
Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 11
Articolo 14
Articolo 12, paragrafo 1
-
Articolo 12, paragrafo 2
-
Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 15
-
Articolo 16
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Direttiva del Consiglio
91/439/CEE
Presente direttiva
Articolo 13
Articolo 17, primo comma
-
Articolo 17, secondo
comma
-
Articolo 18
Articolo 14
Articolo 19
Allegato I
-
Allegato I bis
Allegato I
Allegato II
Allegato II
Allegato III
Allegato III
-
Allegato IV
-
Allegato V
-
Allegato IV
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