I dossi artificiali di rallentamento non possono essere posizionati lungo le corsie preferenziali.
E' quanto chiarisce il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
con il parere 26 ottobre 2011, n. 5274 con il quale viene chiarito che
il loro uso è consentito solo su strade residenziali, in parchi pubblici
e privati e nei residences ed è invece vietato "su strade che
costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati
per i servizi di soccorso e di pronto intervento".
Inoltre, sottolinea il Ministero, il loro permanere in opera in luoghi
non consentiti, in caso di incidenti riconducibili alla loro
collocazione può dar luogo a responsabilità civile e penale in capo a
chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la
rimozione.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Parere 26 ottobre 2011, n. 5274
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
Prot. 5274 26.10.2011
Oggetto: Decreto per eliminare i dossi artificiali in prossimità degli incroci. Rif. prot. n. 70429 del 29.09.2011.
Con riferimento alle problematiche esposte nella nota in riscontro, si premette quanto segue.
I dossi artificiali sono trattati dall'articolo 179, commi da 4 a 9,
del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della
Strada (DPR n. 495/1992); il loro uso è consentito solo su strade
residenziali, in parchi pubblici e privati, nei residences, e simili;
esso è invece vietato su strade che costituiscono itinerari
preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di
soccorso e di pronto intervento.
Al riguardo la direttiva ministeriale 24 ottobre 2000, sulla "Corretta
ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia
di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione", al
paragrafo 5.6, impone agli Enti proprietari di evitare che tali
manufatti costituiscano pericolo per la circolazione.
Analoghe considerazioni sono state sviluppate anche nella II Direttiva
sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della
Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la
manutenzione, prot. n. 777 del 27.04.2006.
Inoltre il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili
alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne
ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.
Ciò premesso, qualora installati in difformità da quanto prescritto
dalla vigente normativa, i manufatti in argomento devono essere
immediatamente rimossi; in difetto, gli Enti proprietari risponderanno
civilmente e penalmente in caso di danni e lesioni derivanti dal loro
permanere in opera.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio DONDOLINI)
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