Esiste una norma molto importante per le vittime di sinistri
stradali, ma che raramente viene applicato: l’art. 148, comma 10 del
Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 209/2005).
La disposizione in esame recita: “In caso di sentenza a favore del
danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 e 2 (cioè
nella fase stragiudiziale) sia inferiore alla metà di quella liquidata,
al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette,
contestualmente al deposito in cancelleria , copia della sentenza
all’Isvap per gli accertamenti relativi all’osservanza delle
disposizioni del presente capo…"
Nel dispositivo della sentenza in oggetto il G.d.p di Livorno,
accogliendo la richiesta di parte attrice, ordinava alla cancelleria di
trasmettere copia della sentenza all’ISVAP ai sensi del sopra citato
articolo.
La sentenza de quo decideva una causa relativa a risarcimento danni a
seguito di sinistro stradale, dove attrice, in luogo della danneggiata,
agiva la carrozzeria cessionaria del credito risarcitorio.
Tutte le eccezioni pretestuosamente sollevate dalla Compagnia, venivano
respinte dal G.d.p che, accogliendo totalmente la domanda della ditta
attrice e facendo proprio l’orientamento della Suprema corte di
cassazione di cui all’ordinanza del 11095/2009,
1. Dichiarava la piena legittimazione attiva in capo al
cessionario sulla premessa che il credito risarcitorio sorge nel momento
in cui si verifica la lesione della sfera giuridica del danneggiato e
che non può considerarsi alla stregua di una mera aspettativa, né tanto
meno di un diritto di credito futuro, atteso che il diritto al
risarcimento del danno è maturato in favore del danneggiato al momento
del fatto illecito, divenendo per questo solo, un diritto patrimoniale
attuale e disponibile;
2. Respingeva l’eccezione relativa alle modalità di
comunicazione della cessione, statuendo che la comunicazione non deve
avvenire nelle forme proprie del codice civile e che comunque può
avvenire anche con la notificazione dell’atto di citazione o addirittura
durante il giudizio stesso integrando in tale ipotesi una successione a
titolo particolare nel diritto controverso;
3. Riconosceva alla ditta riparatrice anche il diritto al
rimborso del fermo tecnico, rilevando trattarsi di un tipo di
pregiudizio che può essere liquidato in via equitativa anche senza la
necessità di una prova specifica dello stesso, giacché ciò che rileva ai
fini della liquidazione è il semplice fatto che il proprietario sia
stato privato dell’utilizzo del mezzo per un determinato periodo di
tempo e ciò anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era
destinato;
4. Disponeva la trasmissione di copia della sentenza all’ISVAP, ai sensi dell’art. 148, 10° comma, D.lgs 209/2005,
in quanto nella fase stragiudiziale la compagnia si era limitata ad
effettuare un offerta incongrua è cioè meno di un terzo dell’importo
stimato dal CTU in corso di causa.
L’importanza di tale ultima disposizione e della sua auspicabile
applicazione generalizzata da parte dei giudici, sollecitata da attenti
avvocati, risiede nella gravità delle sanzioni che l’Istituto di
vigilanza applica in tali casi.
Questo, se non produce un effetto immediato nel patrimonio del singolo
danneggiato, costituisce un buon deterrente per invogliare le compagnie a
formulare offerte congrue nella fase stragiudiziale.
La sua applicazione generalizzata, a lungo termine, sortirebbe effetti
positivi per tutti i danneggiati da sinistri stradali, in quanto
sicuramente idonea ad influenzare la politica assicurativa di liquidare,
nella fase stragiudiziale, somme palesemente incongrue, posto che le
sanzioni che l’Istituto di vigilanza applica in tali ipotesi spesso sono
molto più alte degli importi che la compagnia avrebbe dovuto pagare al
danneggiato e crescono in misura proporzionale alla tipologia di
sinistro e al ritardo nei pagamenti ,partendo da un minimo di 300,00
euro fino ad un massimo di 60.000,00 (art. 315, D.Lgs. 209/2005).
E’ auspicabile, dunque, che tutti gli avvocati che si occupano di
infortunistica stradale richiedano nelle conclusioni dei propri atti l’
applicazione di tale articolo.
(Altalex, 28 novembre 2011. Nota di Magda Villani)
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