Per fruire dell'esenzione dal pagamento delle
tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di
"particolare interesse storico e collezionistico" non viene
espressamente richiesta l’iscrizione del veicolo nei registri ASI
(Automobilclub Storico Italiano) e FIM (Federazione Motociclistica
Italiana).
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 29 novembre 2011, n. 112.
Il provvedimento spiega infatti che i dettami dell’articolo 60, comma 4, del Codice dalla Strada secondo cui "rientrano
nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e
collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei
seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI" non esplicano effetti in ordine alla
individuazione, sotto il profilo fiscale, dei veicoli di "particolare
interesse storico e collezionistico" disciplinati dall’articolo 63,
comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Ciò -continua sempre l'Agenzia delle Entrate- trova infatti conferma
anche nella sentenza della Corte Costituzionale del 23 dicembre 2005, n.
455 che in relazione all’articolo 60, comma 4, del Codice della Strada, afferma che tale "disposizione
individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine
di regolarne la circolazione stradale (…) e non può estendersi al
diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica sia
perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel
citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai
veicoli di “particolare” interesse storico e collezionistico non a
quelli di mero interesse storico e collezionistico".
Ad ASI e FMI è rimessa dunque solo l'individuazione dei requisiti
soggettivi e oggettivi necessari a qualificare un veicolo "di interesse
storico collezionistico".
L'Agenzia delle Entrate ritiene dunque che possano beneficiare del
regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e
collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o
meno all’ASI o alla FMI, se compresi nelle determinazioni annuali
predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche precisate dal
comma 2, lettere a), b), c) del citato articolo 63 (veicoli costruiti
per le competizioni; veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o
estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
veicoli che pur non appartenendo alle predette categorie rivestano un
particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro
rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume).
(Altalex, 30 novembre 2011)
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 29 novembre 2011, n. 112
OGGETTO: Interpello - interpello ordinario - Art. 11, legge 27
luglio 2000, n. 212 - Esenzione dal pagamento delle tasse
automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di “particolare
interesse storico e collezionistico” - articolo 63, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 342.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione
dell’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 è stato
esposto il seguente
QUESITO
TIZIO, titolare di un motoveicolo immatricolato nell’anno 1986 ed
individuato nell’elenco dei modelli dei motoveicoli di particolare
interesse storico e collezionistico della Federazione Motociclistica
Italiana (FMI) valido per il 2011, chiede di conoscere il corretto
trattamento tributario applicabile, ai fini delle tasse
automobilistiche, al proprio motoveicolo ultraventennale.
L’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 dispone
l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli
autoveicoli e i motoveicoli di “particolare interesse storico e
collezionistico” costruiti da almeno 20 anni.
L’articolo 63, comma 3, dispone, inoltre, che i veicoli e i motoveicoli
per i quali è possibile fruire dell’esenzione devono essere individuati
dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI) e dalla Federazione
Motociclistica Italiana (FMI), con propria determinazione.
L’interpellante chiede di conoscere con quali modalità debba essere
comprovata la sussistenza del requisito del “particolare interesse
storico e collezionistico”.
Il quesito proposto assume rilevanza in quanto l’articolo 60, comma 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice dalla Strada)
stabilisce che “rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli
di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti
l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano
FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”.
Il contribuente istante chiede, quindi, di conoscere se per beneficiare
dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di cui
all’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per il
proprio motoveicolo, sia necessaria l’iscrizione nei registri della
Federazione Motociclistica Italiana.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il contribuente ritiene di poter usufruire dell’esenzione dal pagamento
della tassa automobilistica, pur non essendo iscritto alla FMI.
A parere dell’istante, infatti, qualora si ritenesse di subordinare il
riconoscimento del predetto beneficio fiscale all’obbligo di iscrizione
ad associazioni private come l’ASI o la FMI si realizzerebbe una
“disparità di trattamento per situazioni uguali (motocicli
ultraventennali iscritti e non)”.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, occorre ricordare che la competenza nella gestione
degli interpelli dell’Agenzia delle entrate è limitata alle tasse
automobilistiche dovute dai soggetti residenti nelle Regioni a statuto
speciale, nonché a quelle riguardanti i veicoli in temporanea
importazione di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 (circolare 16 maggio 2005, n. 23 e circolare 5
ottobre 2005, n. 43).
Tenuto conto che il contribuente istante è residente in un comune della Sardegna si rappresenta, quindi, quanto segue:
Tenuto conto che il contribuente istante è residente in un comune della Sardegna si rappresenta, quindi, quanto segue:
- l’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, disciplinante le “tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli”, prevede, al comma 1, l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ed i motoveicoli che hanno compiuto trent’anni dall’anno di prima immatricolazione, esclusi quelli adibiti ad uso professionale. A tal fine, viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI) e per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli;
- il comma 2 dell’articolo 63 estende l’esenzione anche agli autoveicoli e motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico”, per i quali il termine predetto è ridotto a venti anni. Come ribadito dall’Agenzia delle entrate, con circolare 16 novembre 2000, n. 207, l’articolo 63, comma 2, definisce di “particolare interesse storico e collezionistico” i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume;
- il comma 3 dell’articolo 63 dispone, inoltre, che “I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente”.
La norma stabilisce, infine, che i veicoli di cui ai predetti commi 1 e
2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad
una tassa di circolazione forfettaria annua.
Pertanto, l’articolo 63, comma 2, estende il trattamento di esenzione
dalle tasse automobilistiche, previsto dal comma 1 per i veicoli
ultratrentennali - non adibiti ad uso professionale - ai veicoli
ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico,
individuati dall’ASI o dalla FMI con propria determinazione.
Si osserva che, per i veicoli ultraventennali, a differenza dei veicoli di cui al comma 1, l’esenzione non spetta in ragione del solo presupposto della vetustà, ma è subordinata alla preventiva determinazione annuale di enti associativi riconosciuti dalla legge, quali l’ASI e l’FMI.
Al riguardo, si rileva che i commi 2 e 3 del citato articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non delineano alcuna procedura di tipo autorizzatorio, né viene prevista, per il riconoscimento del regime di favore, l’iscrizione nei registri tenuti dall’ASI o dalla FMI o in altro registro storico.
In sostanza, per fruire del beneficio fiscale in commento non viene espressamente richiesta l’iscrizione del veicolo nei predetti registri, come è, invece, disposto dall’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice dalla Strada) secondo cui “ rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”.
A seguito di apposita richiesta di parere inviata dalla scrivente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota R.U. 26300 del 19 settembre 2011 ha chiarito che “ l’iscrizione in uno dei sopra citati registri è condizione necessaria affinché un veicolo possa essere considerato e classificato, ai fini delle disposizioni contenute nel codice della strada, di interesse storico e collezionistico”. A parere del Ministero delle Infrastrutture, quindi, le previsioni dettate dal Codice della Strada non esplicano effetti in ordine al regime fiscale applicabile ai veicoli in argomento.
Pertanto, i principi dettati dall’articolo 60 non esplicano effetti in ordine alla individuazione, sotto il profilo fiscale, dei veicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” disciplinati dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Quanto sopra trova conferma nella sentenza della Corte Costituzionale del 23 dicembre 2005, n. 455 che in relazione all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, afferma che tale “disposizione individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (…) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di “particolare” interesse storico e collezionistico non a quelli di mero interesse storico e collezionistico”.
Come affermato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza “ la individuazione dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi è rimessa, ai sensi del successivo comma 3, all’ASI (Automobilclub Storico Italiano) e alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana)”.
Ai fini dell’individuazione dei veicoli ultraventennali di particolare interesse storico, l’applicazione della disposizione fiscale recata dall’articolo 63 è, tuttavia, subordinata alla sussistenza di una determinazione dell’ASI o della FMI.
In considerazione del disposto dell’articolo 63, si ritiene che possano beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all’ASI o alla FMI, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche precisate dal comma 2, lettere a), b), c) del citato articolo (veicoli costruiti per le competizioni; veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; veicoli che pur non appartenendo alle predette categorie rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume).
L’esenzione dalla tassa automobilistica trova, quindi, applicazione qualora il veicolo sia compreso nelle apposite determinazioni predisposte dai suddetti enti che individuano in maniera definita le tipologie di veicoli in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 63, comma 2, per beneficiare delle agevolazioni fiscali in commento.
In assenza di specifica individuazione dei veicoli nelle suddette determinazioni, il contribuente potrà documentare con un’attestazione rilasciata dall’ASI o dalla FMI che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di “particolare interesse storico e collezionistico” in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa (articolo 63, comma 2, lettere a, b e c).
Con riferimento al quesito in esame, tenuto conto che il contribuente rappresenta che il proprio motoveicolo risulta specificamente individuato nell’elenco dei modelli indicati nella determinazione della FMI per il 2011 dallo stesso prodotta, si ritiene che possa trovare applicazione il regime di esenzione disciplinato dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 per i veicoli ultraventennali di “particolare interesse storico e collezionistico”.
In caso di utilizzazione sulla pubblica strada, il contribuente sarà tenuto esclusivamente al versamento della tassa forfettaria di circolazione, come previsto dal comma 4 del citato articolo 63.
Si osserva che, per i veicoli ultraventennali, a differenza dei veicoli di cui al comma 1, l’esenzione non spetta in ragione del solo presupposto della vetustà, ma è subordinata alla preventiva determinazione annuale di enti associativi riconosciuti dalla legge, quali l’ASI e l’FMI.
Al riguardo, si rileva che i commi 2 e 3 del citato articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non delineano alcuna procedura di tipo autorizzatorio, né viene prevista, per il riconoscimento del regime di favore, l’iscrizione nei registri tenuti dall’ASI o dalla FMI o in altro registro storico.
In sostanza, per fruire del beneficio fiscale in commento non viene espressamente richiesta l’iscrizione del veicolo nei predetti registri, come è, invece, disposto dall’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice dalla Strada) secondo cui “ rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”.
A seguito di apposita richiesta di parere inviata dalla scrivente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota R.U. 26300 del 19 settembre 2011 ha chiarito che “ l’iscrizione in uno dei sopra citati registri è condizione necessaria affinché un veicolo possa essere considerato e classificato, ai fini delle disposizioni contenute nel codice della strada, di interesse storico e collezionistico”. A parere del Ministero delle Infrastrutture, quindi, le previsioni dettate dal Codice della Strada non esplicano effetti in ordine al regime fiscale applicabile ai veicoli in argomento.
Pertanto, i principi dettati dall’articolo 60 non esplicano effetti in ordine alla individuazione, sotto il profilo fiscale, dei veicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” disciplinati dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Quanto sopra trova conferma nella sentenza della Corte Costituzionale del 23 dicembre 2005, n. 455 che in relazione all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, afferma che tale “disposizione individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (…) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di “particolare” interesse storico e collezionistico non a quelli di mero interesse storico e collezionistico”.
Come affermato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza “ la individuazione dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi è rimessa, ai sensi del successivo comma 3, all’ASI (Automobilclub Storico Italiano) e alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana)”.
Ai fini dell’individuazione dei veicoli ultraventennali di particolare interesse storico, l’applicazione della disposizione fiscale recata dall’articolo 63 è, tuttavia, subordinata alla sussistenza di una determinazione dell’ASI o della FMI.
In considerazione del disposto dell’articolo 63, si ritiene che possano beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all’ASI o alla FMI, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche precisate dal comma 2, lettere a), b), c) del citato articolo (veicoli costruiti per le competizioni; veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; veicoli che pur non appartenendo alle predette categorie rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume).
L’esenzione dalla tassa automobilistica trova, quindi, applicazione qualora il veicolo sia compreso nelle apposite determinazioni predisposte dai suddetti enti che individuano in maniera definita le tipologie di veicoli in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 63, comma 2, per beneficiare delle agevolazioni fiscali in commento.
In assenza di specifica individuazione dei veicoli nelle suddette determinazioni, il contribuente potrà documentare con un’attestazione rilasciata dall’ASI o dalla FMI che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di “particolare interesse storico e collezionistico” in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa (articolo 63, comma 2, lettere a, b e c).
Con riferimento al quesito in esame, tenuto conto che il contribuente rappresenta che il proprio motoveicolo risulta specificamente individuato nell’elenco dei modelli indicati nella determinazione della FMI per il 2011 dallo stesso prodotta, si ritiene che possa trovare applicazione il regime di esenzione disciplinato dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 per i veicoli ultraventennali di “particolare interesse storico e collezionistico”.
In caso di utilizzazione sulla pubblica strada, il contribuente sarà tenuto esclusivamente al versamento della tassa forfettaria di circolazione, come previsto dal comma 4 del citato articolo 63.
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente
osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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