La Corte di Cassazione con la sentenza 2 settembre 2011, n.
18049 interviene nuovamente sulla validità della notificazione ribadendo
il principio già espresso in passato sul tema.
In particolare, si tratta del principio in base al quale la disposizione contenuta nel terzo comma dell’articolo 201 del Codice della Strada (secondo cui le
notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla
residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di
circolazione) non è innovativa rispetto alla disposizione contenuta nell’articolo 141 dell’abrogato codice della strada.
Pertanto, la validità della notificazione non è fondata sul semplice
tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti
ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità
previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto
riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne
consegue – proseguono i giudici del Palazzaccio - nell'ipotesi di
trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di
circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere
valida richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste
dall'art. 140 cod. proc. civ. per il caso d'irreperibilità del
destinatario.
Nel caso in questione il giudice di primo grado aveva ritenuto valide
le notifiche delle multe effettuate dalla Polizia Municipale nello
stabile risultante dalla carta di circolazione dell’auto, in virtù
dell’art. 201 del CdS e , non trovando il destinatario della multa,
aveva apposto sui verbali la dicitura sloggiato.
In questo modo – spiegano i giudici di Piazza Cavour – la Polizia non ha fatto altro che considerare valida una notifica inesistente, ammettendo come valida una notifica solo virtuale in luogo diverso da quello di residenza del destinatario.
Sulla base di questo ragionamento la Corte ha cassato la sentenza
impugnata ed, entrando nel merito, ai sensi dell’articolo 384, comma 1
c.p.c , ha accolto l’opposizione proposta dalla ricorrente con
l’annullamento della cartella esattoriale impugnata.
(Altalex, 28 settembre 2011. Nota di Alessandro Ferretti)
Il dolo eventuale di cui all’art. 189 commi 1 e 7 c. strad. si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza (fattispecie in cui l’imputata, all'affermazione del ferito che gli faceva male una spalla, aveva minimizzato, dicendo che se stava in piedi la cosa non doveva esser grave, non attendendo i soccorsi e nemmeno fornendo le proprie generalità, prima di allontanarsi). (1)