In ipotesi di violazioni multiple, di competenza di giudici di pace
diversi, perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali
rientranti nella competenza di diversi uffici, il giudice di pace
investito dell’opposizione avverso tutti i verbali in questione, in
relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza
territoriale, deve emettere sentenza convocando le parti e non già un decreto di inammissibilità inaudita altera parte.
Così la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 15 novembre 2011, n. 23881.
La decisione in commento esclude che il giudice possa dichiarare (rectius attestare) la propria incompetenza territoriale mediante decreto di inammisibilità (inaudita altera parte), piuttosto che con una sentenza, e comunque dopo aver convocato le parti.
Secondo quanto precisato dai giudici di legittimità nella sentenza de qua il decreto di inammissibilità viene ad applicarsi solamente nella ipotesi di tardività della impugnazione ex articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e non anche nel caso di incompetenza territoriale.
Il casus decisus
Il trasgressore aveva impugnato l’ordinanza dell’ufficio del giudice di
pace di Pistoia, il quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso in
opposizione dallo stesso presentato, avverso differenti verbali della
polizia stradale per violazioni accertate tramite sistema tutor
rilevatore di velocità.
Il ricorrente precisava di aver adito il giudice di Pistoia in quanto
la propria residenza era in un Comune rientrante nella competenza
territoriale del giudice in oggetto.
Il giudice adito, però, dichiarava la propria incompetenza a conoscere del ricorso, in quanto “ il
rimedio previsto dall’art. 204 – bis del codice della strada debba
essere azionato separatamente per ogni verbale; rilevato, altresì, che
le violazioni di cui agli impugnati verbali sono state commesse in
località diverse tra di loro e tutte al di fuori della competenza
territoriale del giudice adito”.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione per
“nullità del procedimento per violazione dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689,
poiché il giudice non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità del
ricorso, effettuando la sola statuizione sulla competenza, senza
instaurazione preventiva del contraddittorio, e, quindi, in violazione
dell’articolo 23 sopra citato”.
Secondo quanto precisato dai giudici di legittimità, investiti della questione, “il giudice di pace col suo provvedimento d'inammissibilità ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ha
adottato un provvedimento non previsto da tale norma, nel quale
sostanzialmente si afferma che in ipotesi di violazioni multiple, di
competenza dei giudici di pace diversi perché commesse in luoghi
diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi
uffici del giudice di pace, il giudice di pace investito
dell'opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a
ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, può
adottare la statuizione di inammissibilità, prevista, invece, dal primo
comma dell'articolo 23 della legge 689/81, soltanto per l'ipotesi di tardività dell'impugnazione".
La citata norma, dovendosi ritenere di stretta interpretazione, risulta
applicabile solamente nelle ipotesi dalla stessa considerate.
Ad avviso della Corte, inoltre, la specialità della norma deriva
proprio dalla possibilità di pronunciare un provvedimento senza la
preventiva instaurazione del contradditorio e per ipotesi nelle quali si
tratta di accertare soltanto il rispetto o meno di un termine.
sulla base delle considerazioni sopra esposte può affermarsi che il
giudice di pace (di rinvio) non dovrà prendere in carico opposizioni a
sanzioni che non erano (e non sono) di propria competenza territoriale,
bensì dovrà pronunciare con sentenza anzichè emettere (come nel caso di specie fece il giudice di pace di Pistoia) un decreto di inammissibilità del ricorso.
La Corte accoglie il ricorso presentato dall’automobilista e cassa con rinvio l’impugnata sentenza.
(Altalex, 14 dicembre 2011. Nota di Manuela Rinaldi)