(Cassazione 25769/2009)
Il conducente di un autoveicolo ha l’obbligo di moderare la velocità in prossimità degli incroci e deve fermarsi quando la luce del semaforo è gialla. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione confermando una sentenza del Giudice di Pace di Rho che aveva condannato al pagamento di una multa un automobilista che aveva attraversato un incrocio con il semaforo giallo. L’automobilista aveva contestato il verbale di contravvenzione dell’art.146 del Codice della Strada davanti al Giudice di Pace, sostenendo che la durata di quattro secondi non fosse sufficiente per fermarsi in condizioni di sicurezza. Il Giudice di pace aveva affermato che fosse provato che l'opponente aveva attraversato l'intersezione quando la lanterna semaforica proiettava luce rossa in base ai fotogrammi scattati dall'apparecchiatura utilizzata in modalità automatica denominata Traffiphot III: al momento del primo fotogramma, infatti, la luce rossa era scattata da 59 centesimi di secondo, dunque dopo 4,59 secondi dall'accensione delle luce gialla e l'auto del ricorrente aveva già superato la linea di arresto e non stava ponendo alcuna manovra di frenata, mentre nel secondo fotogramma scattato dopo 1,19 secondi, il mezzo si trovava all'interno dell'intersezione. Il Giudice aveva inoltre ritenuto sufficiente la durata di quattro secondi dell'accensione della luce gialla per un veicolo che proceda a una velocità commisurata allo stato dei luoghi al fine di arrestarsi in sicurezza. Contro la sentenza del Giudice di Pace l’automobilista aveva proposto ricorso in Cassazione, contestando la motivazione posta alla base della sentenza. La Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha invece rilevato che la sentenza del Giudice di Pace, seppure sinteticamente, avesse indicato le ragioni in base alle quali dovevano essere disattese le deduzioni formulate dal ricorrente in ordine alla ragionevolezza della durata di accensione della luce gialla, non limitandosi ad affermare congruo il periodo di tempo di quattro secondi: la durata di quattro secondi doveva infatti ritenersi sufficiente, tenuto conto che la stessa era da commisurare allo stato dei luoghi (intersezione), che imponeva di moderare la velocità (art. 41 del Codice della Strada) e dell'assenza, nel caso specifico, di ragioni di sicurezza ostative ad un tempestivo arresto (assenza di veicoli al seguito). La sentenza impugnata aveva in sostanza ritenuto che la velocità, tenuta dall'autovettura nel momento in cui si approssimava all'incrocio (70 km all’ora secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente), non fosse adeguata allo stato dei luoghi e perciò disattendeva le deduzioni e i calcoli compiuti dall'opponente per dimostrare l'irragionevolezza della durata dell'accensione sul presupposto che tale durata non era tale da consentire l'arresto in tempo utile a un mezzo che procedesse alla velocità tenuta dall’automobilista. La Cassazione ha in proposito affermato che “l'esistenza di un limite di velocità non giustifica il mantenimento di tale velocità anche in presenza di un'intersezione, dovendo in tal caso il conducente moderare la velocità in previsione del possibile sopravvenire del segnale di fermata”. Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, infatti, “l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada”: di conseguenza, i calcoli compiuti dall’automobilista per dimostrare l'insufficienza della durata di quattro secondi di accensione della luce gialla per procedere all'arresto tempestivo del veicolo sono irrilevanti in quanto compiuti sul presupposto che il mezzo procedesse legittimamente alla velocità di 70 km all’ora, velocità che doveva invece ritenersi del tutto inadeguata tenuto conto dell'approssimarsi dell'intersezione. In buona sostanza, non basta osservare i limiti di velocità per giustificare l’attraversamento del semaforo quando la luce è gialla: in vista degli incroci l’automobilista ha sempre l’obbligo di rallentare per mettere il veicolo in condizioni di sicurezza. (29 dicembre 2009)
Il conducente di un autoveicolo ha l’obbligo di moderare la velocità in prossimità degli incroci e deve fermarsi quando la luce del semaforo è gialla. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione confermando una sentenza del Giudice di Pace di Rho che aveva condannato al pagamento di una multa un automobilista che aveva attraversato un incrocio con il semaforo giallo. L’automobilista aveva contestato il verbale di contravvenzione dell’art.146 del Codice della Strada davanti al Giudice di Pace, sostenendo che la durata di quattro secondi non fosse sufficiente per fermarsi in condizioni di sicurezza. Il Giudice di pace aveva affermato che fosse provato che l'opponente aveva attraversato l'intersezione quando la lanterna semaforica proiettava luce rossa in base ai fotogrammi scattati dall'apparecchiatura utilizzata in modalità automatica denominata Traffiphot III: al momento del primo fotogramma, infatti, la luce rossa era scattata da 59 centesimi di secondo, dunque dopo 4,59 secondi dall'accensione delle luce gialla e l'auto del ricorrente aveva già superato la linea di arresto e non stava ponendo alcuna manovra di frenata, mentre nel secondo fotogramma scattato dopo 1,19 secondi, il mezzo si trovava all'interno dell'intersezione. Il Giudice aveva inoltre ritenuto sufficiente la durata di quattro secondi dell'accensione della luce gialla per un veicolo che proceda a una velocità commisurata allo stato dei luoghi al fine di arrestarsi in sicurezza. Contro la sentenza del Giudice di Pace l’automobilista aveva proposto ricorso in Cassazione, contestando la motivazione posta alla base della sentenza. La Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha invece rilevato che la sentenza del Giudice di Pace, seppure sinteticamente, avesse indicato le ragioni in base alle quali dovevano essere disattese le deduzioni formulate dal ricorrente in ordine alla ragionevolezza della durata di accensione della luce gialla, non limitandosi ad affermare congruo il periodo di tempo di quattro secondi: la durata di quattro secondi doveva infatti ritenersi sufficiente, tenuto conto che la stessa era da commisurare allo stato dei luoghi (intersezione), che imponeva di moderare la velocità (art. 41 del Codice della Strada) e dell'assenza, nel caso specifico, di ragioni di sicurezza ostative ad un tempestivo arresto (assenza di veicoli al seguito). La sentenza impugnata aveva in sostanza ritenuto che la velocità, tenuta dall'autovettura nel momento in cui si approssimava all'incrocio (70 km all’ora secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente), non fosse adeguata allo stato dei luoghi e perciò disattendeva le deduzioni e i calcoli compiuti dall'opponente per dimostrare l'irragionevolezza della durata dell'accensione sul presupposto che tale durata non era tale da consentire l'arresto in tempo utile a un mezzo che procedesse alla velocità tenuta dall’automobilista. La Cassazione ha in proposito affermato che “l'esistenza di un limite di velocità non giustifica il mantenimento di tale velocità anche in presenza di un'intersezione, dovendo in tal caso il conducente moderare la velocità in previsione del possibile sopravvenire del segnale di fermata”. Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, infatti, “l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada”: di conseguenza, i calcoli compiuti dall’automobilista per dimostrare l'insufficienza della durata di quattro secondi di accensione della luce gialla per procedere all'arresto tempestivo del veicolo sono irrilevanti in quanto compiuti sul presupposto che il mezzo procedesse legittimamente alla velocità di 70 km all’ora, velocità che doveva invece ritenersi del tutto inadeguata tenuto conto dell'approssimarsi dell'intersezione. In buona sostanza, non basta osservare i limiti di velocità per giustificare l’attraversamento del semaforo quando la luce è gialla: in vista degli incroci l’automobilista ha sempre l’obbligo di rallentare per mettere il veicolo in condizioni di sicurezza. (29 dicembre 2009)
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