Con la modifica all’art 115 comma 2, introdotta dall’art. 16 comma 1 lett. b della legge 120/2010, è esteso a sessantotto anni il limite di età massimo dei conducenti, qualora titolari di patente di guida di categoria CE, per la guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 t, a condizione che sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto 8 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre scorso, che rende operative le norme previste dal nuovo codice della strada e successivamente la circolare esplicativa Prot. n. 83160/08.03 del 15 ottobre 2010, recante un importante errata corrige. Il decreto 8 settembre 2010 precisa quanto segue. L’art. 1 del citato decreto attuativo reca disposizioni per i titolari di patente di categoria C e prevede che: 1. I conducenti titolari di patente di guida di categoria C in corso di validità, che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, possono continuare a condurre, fino al compimento del sessantottesimo anno di età, autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore alle 20 t. previa acquisizione, DI ANNO IN ANNO, presso una COMMISSIONE MEDICA LOCALE di cui all’art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di una attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti. Tale attestazione, che ha validità annuale, deve essere tenuta a bordo dal conducente unitamente alla patente di guida ed esibita, in caso di richiesta, agli organi accertatori. 2. L’attestazione di cui al comma 1 NON E’ RICHIESTA ai conducenti titolari di patente di guida di categoria C che, avendo compiuto i sessantacinque anni di eta’, non intendono mantenere l’abilitazione alla guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore alle 20 t. La circolare esplicativa Prot. n. 83160/08.03 del 15 ottobre 2010 precisa quanto segue. L’art. 1 del DM in esame disciplina le procedure di rinnovo di validità della patente C che possono abilitare un soggetto con più di 65 anni alla guida di veicoli di massa complessiva superiore a pieno carico alle 20 t. Si chiarisce da subito che per mero errore materiale il decreto menziona la patente di categoria C in luogo di quella C+E, che sola – ai sensi dell’articolo 116 del codice della strada nonché dell’articolo 3 del DM 30 settembre 2003, n. 40 T (che ha recepito “Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva comunitaria 2000/56/CE”) – abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, e dunque sia sopra le 20 t. Con riferimento allo “specifico attestato sui requisiti fisici e psichici” previsto dall’articolo 115, co. 2, lett. a) (patente C+E), si ritiene che, nelle more delle prescritte modifiche regolamentari, siano applicabili in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 307 del DPR n. 495/1992, recante Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, ivi compreso il rinvio al modello IV.1: disposizioni già poste dalla previgente disciplina dell’articolo 115, co. 2, lett. b), con riferimento alla patente D.
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