Roma, 14 gennaio 2011
Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2010 recante “Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida” e che modifica taluni requisiti di idoneità fisica e psichica per il conseguimento, la conferma di validità e la revisione della patente di guida.
Si evidenzia, che le nuove disposizioni in materia di requisiti di idoneità visiva determinano, di fatto, l’abolizione delle patenti di guida speciali ex art. 325 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
( ex art. 325:
1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:
a) i monocoli che abbiano nell’occhio superstite un’acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
b) coloro che, abbiano in un occhio un’acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell’altro occhio un’acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
c) coloro che, pur non avendo un’acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia un’acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie;
d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l’adozione di lenti a contatto.
2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B (3).
3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.
4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell’occhio superstite o migliore, nonché sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione binoculare.
5. I valori dell’acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l’uso di lenti a contatto (4).
6. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria C e D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione delle patenti di guida di categoria C e D).
Di conseguenza, il conducente titolare di patente di guida speciale ai sensi del citato art. 325, in occasione del rinnovo di validità della stessa, dovrà richiederne la riclassificazione presso un Ufficio Motorizzazione civile.
IL DIRETTORE GENERALE
arch. Maurizio Vitelli
Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2010 recante “Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida” e che modifica taluni requisiti di idoneità fisica e psichica per il conseguimento, la conferma di validità e la revisione della patente di guida.
Si evidenzia, che le nuove disposizioni in materia di requisiti di idoneità visiva determinano, di fatto, l’abolizione delle patenti di guida speciali ex art. 325 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
( ex art. 325:
1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:
a) i monocoli che abbiano nell’occhio superstite un’acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
b) coloro che, abbiano in un occhio un’acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell’altro occhio un’acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
c) coloro che, pur non avendo un’acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia un’acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie;
d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l’adozione di lenti a contatto.
2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B (3).
3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.
4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell’occhio superstite o migliore, nonché sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione binoculare.
5. I valori dell’acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l’uso di lenti a contatto (4).
6. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria C e D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione delle patenti di guida di categoria C e D).
Di conseguenza, il conducente titolare di patente di guida speciale ai sensi del citato art. 325, in occasione del rinnovo di validità della stessa, dovrà richiederne la riclassificazione presso un Ufficio Motorizzazione civile.
IL DIRETTORE GENERALE
arch. Maurizio Vitelli
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