(Cassazione 12843/2009)
L’utilizzo dell’autovelox è legittimo nei centri abitati anche se l’apparecchio non venga scattata la fotografia dell’automobile o la multa non sia contestata immediatamente,e per ottenere l’annullamento della contravvenzione l’automobilista deve fornire la prova di un difetto di omologazione, di costruzione o di funzionamento dell’apparecchio. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un Comune contro una sentenza del Giudice di pace che aveva annullato una multa per eccesso di velocità inflitta ad un automobilista in quanto la violazione, accertata mediante autovelox, non era stata immediatamente contestata. L’automobilista aveva infatti preso una multa per eccesso di velocità rilevata da un autovelox situato nel centro cittadino del Comune di Vicopisano. Il Giudice di Pace di Cascina aveva annullato la multa stabilendo che all’interno dei centri abitati gli autovelox non sono utilizzabili senza una immediata contestazione della violazione. Contro la sentenza del Giudice di Pace il Comune di Vicopisano ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’amministrazione comunale, ha invece affermato che in tema di autovelox non vi è dubbio che il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche possa avere luogo su ogni tipo di strada e, interpretando un decreto prefettizio in materia, ha stabilito che la contestazione immediata, quale che sia l’apparecchiatura elettronica utilizzata per l’accertamento della violazione, deve essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità d’organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio la cui finalità istituzionale è pur sempre quella di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, finalità d’interesse collettivo privilegiata dal legislatore rispetto alle personali esigenze del singolo utente con valutazione discrezionale degli interessi in conflitto, in quanto tale insuscettibile di discussione in sede di giurisdizione anche costituzionale; per annullare la multa, pertanto, non è sufficiente che l’automobilista si limiti a contestare la validità del rilievo, essendo necessario che sia dimostrato ed accertato, nel caso concreto, un difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità. Con questa sentenza la Cassazione ha fornito una ulteriore interpretazione in tema di legittimità dell’utilizzo dell’autovelox. È infatti principio consolidato che l’utilizzo delle apparecchiature autovelox da parte dei Comuni possa avvenire solo sulle strade extraurbane, su quelle, cioè, nelle quali l’elevata velocità renderebbe estremamente difficile l’arresto del veicolo per contestare immediatamente la violazione. Nei centri urbani, invece, le violazioni devono essere immediatamente contestate dagli organi appositamente predisposti dalle amministrazioni comunali, a meno che un decreto prefettizio non esoneri i Comuni da tale obbligo sulla base di concrete esigenze (ad esempio, l’alta pericolosità del tratto di strada). In ogni caso, le ragioni poste alla base dell’organizzazione della repressione delle violazioni al Codice della Strada sono insindacabili e restano affidate alle singole amministrazioni. Di conseguenza, qualora specifiche ragioni organizzative abbiano richiesto l’installazione di apparecchiature autovelox anche all’interno di un centro abitato, la contestazione della violazione accertata elettronicamente può avvenire solo in caso di difetti di omologazione dell’apparecchio. Spetterà dunque all’automobilista dimostrare che, in concreto, il Comune avrebbe potuto avvalersi della contestazione immediata, senza necessità di ricorrere all’autovelox, prova più difficile ora che questa sentenza ha ritenuto legittima l’installazione degli autovelox su ogni tipo di strada. (15 giugno 2009)
L’utilizzo dell’autovelox è legittimo nei centri abitati anche se l’apparecchio non venga scattata la fotografia dell’automobile o la multa non sia contestata immediatamente,e per ottenere l’annullamento della contravvenzione l’automobilista deve fornire la prova di un difetto di omologazione, di costruzione o di funzionamento dell’apparecchio. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un Comune contro una sentenza del Giudice di pace che aveva annullato una multa per eccesso di velocità inflitta ad un automobilista in quanto la violazione, accertata mediante autovelox, non era stata immediatamente contestata. L’automobilista aveva infatti preso una multa per eccesso di velocità rilevata da un autovelox situato nel centro cittadino del Comune di Vicopisano. Il Giudice di Pace di Cascina aveva annullato la multa stabilendo che all’interno dei centri abitati gli autovelox non sono utilizzabili senza una immediata contestazione della violazione. Contro la sentenza del Giudice di Pace il Comune di Vicopisano ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’amministrazione comunale, ha invece affermato che in tema di autovelox non vi è dubbio che il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche possa avere luogo su ogni tipo di strada e, interpretando un decreto prefettizio in materia, ha stabilito che la contestazione immediata, quale che sia l’apparecchiatura elettronica utilizzata per l’accertamento della violazione, deve essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità d’organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio la cui finalità istituzionale è pur sempre quella di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, finalità d’interesse collettivo privilegiata dal legislatore rispetto alle personali esigenze del singolo utente con valutazione discrezionale degli interessi in conflitto, in quanto tale insuscettibile di discussione in sede di giurisdizione anche costituzionale; per annullare la multa, pertanto, non è sufficiente che l’automobilista si limiti a contestare la validità del rilievo, essendo necessario che sia dimostrato ed accertato, nel caso concreto, un difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità. Con questa sentenza la Cassazione ha fornito una ulteriore interpretazione in tema di legittimità dell’utilizzo dell’autovelox. È infatti principio consolidato che l’utilizzo delle apparecchiature autovelox da parte dei Comuni possa avvenire solo sulle strade extraurbane, su quelle, cioè, nelle quali l’elevata velocità renderebbe estremamente difficile l’arresto del veicolo per contestare immediatamente la violazione. Nei centri urbani, invece, le violazioni devono essere immediatamente contestate dagli organi appositamente predisposti dalle amministrazioni comunali, a meno che un decreto prefettizio non esoneri i Comuni da tale obbligo sulla base di concrete esigenze (ad esempio, l’alta pericolosità del tratto di strada). In ogni caso, le ragioni poste alla base dell’organizzazione della repressione delle violazioni al Codice della Strada sono insindacabili e restano affidate alle singole amministrazioni. Di conseguenza, qualora specifiche ragioni organizzative abbiano richiesto l’installazione di apparecchiature autovelox anche all’interno di un centro abitato, la contestazione della violazione accertata elettronicamente può avvenire solo in caso di difetti di omologazione dell’apparecchio. Spetterà dunque all’automobilista dimostrare che, in concreto, il Comune avrebbe potuto avvalersi della contestazione immediata, senza necessità di ricorrere all’autovelox, prova più difficile ora che questa sentenza ha ritenuto legittima l’installazione degli autovelox su ogni tipo di strada. (15 giugno 2009)
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