SENTENZA CORTE CASSAZIONE
27 giugno 2011, n. 25645
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente: | Francesco MARZANO |
Consigliere: | Gaetanino ZECCA, Giacomo FOTI, Fausto IZZO |
Rel. Consigliere: | Luisa BIANCHI |
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Marsala, sezione di Mazara del Vallo, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato A. A. ad euro 4.000,00 di ammenda per guida senza patente (art. 116 del codice della strada), reato accertato il 19.11.2008.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Lamenta che la sentenza ha violato il disposto dell'art. 63 cod. proc. pen. in quanto si è basata sulle dichiarazioni rese dall'imputato al momento della contestazione del fatto, allorché aveva dichiarato di non aver mai conseguito la patente, dichiarazioni che non potevano esser utilizzate come prova in virtù dell'art. 63 che impone
Considerato in diritto
1. II ricorso è inammissibile.
La sentenza, nel pronunciare la condanna del A. A., riferisce che "da accertamenti eseguiti dal personale di PS, veniva riscontrato che il predetto conducente era alla guida del veicolo privo di patente di guida perché mai conseguita. Tale circostanza veniva confermata dallo stesso imputato con dichiarazione resa nel corpo del verbale di accertamento redatto dalle forze di polizia in data 19.11.2008".
Risulta dunque che la responsabilità dell'imputato, a prescindere dalle sue stesse dichiarazioni, ha trovato prova in specifici accertamenti effettuati nei suoi confronti, che hanno dato risultato negativo, con la conseguenza della rilevanza penale del suo comportamento.
Di ciò il ricorrente non tiene conto per contestare unicamente la dichiarazione di non aver mai conseguito la patente, contenuta nel verbale di accertamento, dichiarazione che sarebbe inutilizzabile per violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. Ma l'eccezione si rivela irrilevante dal momento che deve ritenersi, come si è detto, positivamente accertata attraverso opportuni controlli, la mancanza del titolo di abilitazione alla guida, ed è comunque infondata.
2. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 febbraio 2011.
Il Presidente: MARZANO
Il Consigliere estensore: BIANCHI
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011.
Il Funzionario Giudiziario: TIBERIO
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