lunedì 19 dicembre 2011

Tutor: violazioni multiple e competenza del giudice di pace Cassazione civile , sez. II, ordinanza 15.11.2011 n° 23881 (Manuela Rinaldi)

In ipotesi di violazioni multiple, di competenza di giudici di pace diversi, perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici, il giudice di pace investito dell’opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, deve emettere sentenza convocando le parti e non già un decreto di inammissibilità inaudita altera parte.
Così la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 15 novembre 2011, n. 23881.
La decisione in commento esclude che il giudice possa dichiarare (rectius attestare) la propria incompetenza territoriale mediante decreto di inammisibilità (inaudita altera parte), piuttosto che con una sentenza, e comunque dopo aver convocato le parti.
Secondo quanto precisato dai giudici di legittimità nella sentenza de qua il decreto di inammissibilità viene ad applicarsi solamente nella ipotesi di tardività della impugnazione ex articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e non anche nel caso di incompetenza territoriale.
Il casus decisus
Il trasgressore aveva impugnato l’ordinanza dell’ufficio del giudice di pace di Pistoia, il quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione dallo stesso presentato, avverso differenti verbali della polizia stradale per violazioni accertate tramite sistema tutor rilevatore di velocità.
Il ricorrente precisava di aver adito il giudice di Pistoia in quanto la propria residenza era in un Comune rientrante nella competenza territoriale del giudice in oggetto.
Il giudice adito, però, dichiarava la propria incompetenza a conoscere del ricorso, in quanto “ il rimedio previsto dall’art. 204 – bis del codice della strada debba essere azionato separatamente per ogni verbale; rilevato, altresì, che le violazioni di cui agli impugnati verbali sono state commesse in località diverse tra di loro e tutte al di fuori della competenza territoriale del giudice adito”.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione per “nullità del procedimento per violazione dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, poiché il giudice non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso, effettuando la sola statuizione sulla competenza, senza instaurazione preventiva del contraddittorio, e, quindi, in violazione dell’articolo 23 sopra citato”.
Secondo quanto precisato dai giudici di legittimità, investiti della questione, il giudice di pace col suo provvedimento d'inammissibilità ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ha adottato un provvedimento non previsto da tale norma, nel quale sostanzialmente si afferma che in ipotesi di violazioni multiple, di competenza dei giudici di pace diversi perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, il giudice di pace investito dell'opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, può adottare la statuizione di inammissibilità, prevista, invece, dal primo comma dell'articolo 23 della legge 689/81, soltanto per l'ipotesi di tardività dell'impugnazione".
La citata norma, dovendosi ritenere di stretta interpretazione, risulta applicabile solamente nelle ipotesi dalla stessa considerate.
Ad avviso della Corte, inoltre, la specialità della norma deriva proprio dalla possibilità di pronunciare un provvedimento senza la preventiva instaurazione del contradditorio e per ipotesi nelle quali si tratta di accertare soltanto il rispetto o meno di un termine.
sulla base delle considerazioni sopra esposte può affermarsi che il giudice di pace (di rinvio) non dovrà prendere in carico opposizioni a sanzioni che non erano (e non sono) di propria competenza territoriale, bensì dovrà pronunciare con sentenza anzichè emettere (come nel caso di specie fece il giudice di pace di Pistoia) un decreto di inammissibilità del ricorso.
La Corte accoglie il ricorso presentato dall’automobilista e cassa con rinvio l’impugnata sentenza.
(Altalex, 14 dicembre 2011. Nota di Manuela Rinaldi)

Guida in stato di ebbrezza, presunzione “iuris et de iure” Cassazione penale , sez. IV, sentenza 26.10.2011 n° 38793

Il parametro di riferimento per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato dalla quantità di alcol assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro. Si tratta di una presunzione “iuris et de iure”, che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogniqualvolta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita, senza possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche e la sua idoneità alla guida. (1)
(*) Riferimenti normativi: art. 186, D.lgs. n. 285/1992.
(1) Sull'argomento vedi anche l'ebook "Guida in stato d'ebbrezza" di Manuela Rinaldi.
(Fonte: Massimario.it - 43/2011. Cfr. nota di Alessandro Ferretti)

Offerta incongrua? Compagnia rischia l'invio della sentenza di condanna all'Isvap Giudice di Pace Livorno, sentenza 06.10.2011 n° 1190 (Magda Villani)

Esiste una norma molto importante per le vittime di sinistri stradali, ma che raramente viene applicato: l’art. 148, comma 10 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 209/2005).
La disposizione in esame recita: “In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 e 2 (cioè nella fase stragiudiziale) sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria , copia della sentenza all’Isvap per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente capo…"
Nel dispositivo della sentenza in oggetto il G.d.p di Livorno, accogliendo la richiesta di parte attrice, ordinava alla cancelleria di trasmettere copia della sentenza all’ISVAP ai sensi del sopra citato articolo.
La sentenza de quo decideva una causa relativa a risarcimento danni a seguito di sinistro stradale, dove attrice, in luogo della danneggiata, agiva la carrozzeria cessionaria del credito risarcitorio.
Tutte le eccezioni pretestuosamente sollevate dalla Compagnia, venivano respinte dal G.d.p che, accogliendo totalmente la domanda della ditta attrice e facendo proprio l’orientamento della Suprema corte di cassazione di cui all’ordinanza del 11095/2009,
1. Dichiarava la piena legittimazione attiva in capo al cessionario sulla premessa che il credito risarcitorio sorge nel momento in cui si verifica la lesione della sfera giuridica del danneggiato e che non può considerarsi alla stregua di una mera aspettativa, né tanto meno di un diritto di credito futuro, atteso che il diritto al risarcimento del danno è maturato in favore del danneggiato al momento del fatto illecito, divenendo per questo solo, un diritto patrimoniale attuale e disponibile;
2. Respingeva l’eccezione relativa alle modalità di comunicazione della cessione, statuendo che la comunicazione non deve avvenire nelle forme proprie del codice civile e che comunque può avvenire anche con la notificazione dell’atto di citazione o addirittura durante il giudizio stesso integrando in tale ipotesi una successione a titolo particolare nel diritto controverso;
3. Riconosceva alla ditta riparatrice anche il diritto al rimborso del fermo tecnico, rilevando trattarsi di un tipo di pregiudizio che può essere liquidato in via equitativa anche senza la necessità di una prova specifica dello stesso, giacché ciò che rileva ai fini della liquidazione è il semplice fatto che il proprietario sia stato privato dell’utilizzo del mezzo per un determinato periodo di tempo e ciò anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato;
4. Disponeva la trasmissione di copia della sentenza all’ISVAP, ai sensi dell’art. 148, 10° comma, D.lgs 209/2005, in quanto nella fase stragiudiziale la compagnia si era limitata ad effettuare un offerta incongrua è cioè meno di un terzo dell’importo stimato dal CTU in corso di causa.
L’importanza di tale ultima disposizione e della sua auspicabile applicazione generalizzata da parte dei giudici, sollecitata da attenti avvocati, risiede nella gravità delle sanzioni che l’Istituto di vigilanza applica in tali casi.
Questo, se non produce un effetto immediato nel patrimonio del singolo danneggiato, costituisce un buon deterrente per invogliare le compagnie a formulare offerte congrue nella fase stragiudiziale.
La sua applicazione generalizzata, a lungo termine, sortirebbe effetti positivi per tutti i danneggiati da sinistri stradali, in quanto sicuramente idonea ad influenzare la politica assicurativa di liquidare, nella fase stragiudiziale, somme palesemente incongrue, posto che le sanzioni che l’Istituto di vigilanza applica in tali ipotesi spesso sono molto più alte degli importi che la compagnia avrebbe dovuto pagare al danneggiato e crescono in misura proporzionale alla tipologia di sinistro e al ritardo nei pagamenti ,partendo da un minimo di 300,00 euro fino ad un massimo di 60.000,00 (art. 315, D.Lgs. 209/2005).
E’ auspicabile, dunque, che tutti gli avvocati che si occupano di infortunistica stradale richiedano nelle conclusioni dei propri atti l’ applicazione di tale articolo.
(Altalex, 28 novembre 2011. Nota di Magda Villani)

venerdì 16 dicembre 2011

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 20 dicembre 2006, n. 2006/126/CE (G.U.C.E. n. L403 del 30.12.2006)

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
20 dicembre 2006, n. 2006/126/CE
(G.U.C.E. n. L403 del 30.12.2006)
 
 


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
►B
DIRETTIVA 2006/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2006
concernente la patente di guida (Rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18)

►M1
Direttiva 2009/113/CE della Commissione del 25 agosto 2009
L 223
31
26.8.2009 Rettificato da:
►C1
Rettifica, GU L 291 del 7.11.2009, pag. 43 (2006/126/CE) 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 1

martedì 13 dicembre 2011

Roma, 30 novembre 2011 - Attivazione collegamenti in modalità VPN

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 7 - Centro Elaborazione Dati
 
 
Prot. n. 33826
Roma, 30 novembre 2011
 
OGGETTO:
Attivazione collegamenti in modalità VPN
        Si rende noto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato, di recente, una nuova modalità di connessione ai servizi della Motorizzazione basata sull'uso di un collegamento internet sicuro di tipo VPN.
        Sono state predisposte, in particolare, due modalità di collegamento:
1.
VPN Client to Site, destinata ad utenti di piccole dimensioni, che consente a singoli utenti di collegarsi alla rete del Ministero tramite credenziali personalizzate;
2.
VPN Site to Site, riservata ad organizzazioni medio grandi che hanno o desiderano stabilire connessioni tra la loro rete e quella del Ministero.
        Le due modalità di collegamento consentono l'accesso ai servizi del Ministero tramite connessione internet utilizzando:
-
per la modalità VPN Client to Site un client di connessione Cisco-VPN
-
per la modalità VPN Site to Site un terminatore di connessione VPN (ad esempio un Firewall).
        Si fa presente inoltre che tutti gli utenti che attualmente si collegano attraverso connessioni ISDN dovranno passare a questa nuova tipologia di accesso, utilizzando la modalità VPN Client to Site, secondo il calendario riportato in allegato alla presente. Sul sito www.ilportaledellautomobilista.it, nell'area riservata di ciascun utente professionale, saranno disponibili il "Manuale di Installazione Cisco VPN", contenente le modalità di configurazione e di attivazione del client, ed il software per l'installazione del client VPN. Gli utenti dei sistema informatico della Motorizzazione (SIMOT), non ancora registrati sul predetto sito, possono farlo utilizzando l'apposita funzione di registrazione del portale e le credenziali di accesso (username e password) al SIMOT.
        Gli utenti che attualmente si collegano attraverso poli concentratori o CDN, verranno informati prossimamente sulle modalità di migrazione alla modalità VPN.
        I nuovi utenti che vorranno collegarsi in modalità VPN dovranno presentare apposita richiesta al CED della Motorizzazione, allegando il modulo presente sul predetto sito ed inviandola ai numeri di fax ivi indicati. I nuovi utenti, una volta accreditati sul sistema informatico della Motorizzazione (SIMOT), avendo ricevuto username e password, potranno registarsi sul portale www.ilportaledellautomobilista.it e scaricare la documentazione ed il software necessario per il client VPN. Successivamente, verrà inviata loro, tramite e-mail, una userid e relativa password per l'uso della VPN che dovrà essere cambiata al primo accesso.
        Ogni ulteriore richiesta di chiarimenti e/o assistenza potrà essere avanzata al servizio di help desk del Ministero al numero 0641739929.
 
        IL DIRETTORE DEL CED
        dott. ing. Alessandro Calchetti
 
 
Allegato alla circolare 30.11.2011 prot. n. 33826
 
Calendario per l'attivazione della modalità di connessione VPN
per gli utenti del Sistema Informativo della Motorizzazione
già collegati attraverso linee ISDN
 
        Si rende noto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pianificato l'attività di migrazione dei collegamenti Isdn verso la modalità VPN secondo il seguente calendario:
 
Categoria Utenti
A partire dal
ASL
12 dicembre 2011
Province
12 dicembre 2011
Case costruttrici
1 gennaio 2012
Privati
1 gennaio 2012
Software house
1 gennaio 2012
Agenzie
1 febbraio 2012
Comuni
1 marzo 2012
Importatori
1 marzo 2012
Allestitori
1 marzo 2012
Consorzi o utenti collegati tramite Consorzi
1 aprile 2012
Organizzazioni con più di 1 postazione di lavoro
1 aprile 2012
        Le informazioni e la documentazione sugli aspetti operativi della migrazione sono disponibili sul sito www.ilportaledellautomobilista.it nell'area riservata di ciascun utente professionale registrato. Gli utenti del sistema informatico della Motorizzazione (SIMOT), non ancora registrati sul predetto sito, possono registrarsi utilizzando l'apposita funzione del portale e le credenziali di accesso al SIMOT (username e password).
        Ogni richiesta di chiarimenti e/o assistenza potrà essere avanzata al servizio di help desk del Ministero al numero 0641739929.

lunedì 12 dicembre 2011

Esenzione tasse per auto e moto storiche: non serve iscrizione ASI o FMI

Per fruire dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di "particolare interesse storico e collezionistico" non viene espressamente richiesta l’iscrizione del veicolo nei registri ASI (Automobilclub Storico Italiano) e FIM (Federazione Motociclistica Italiana).
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 29 novembre 2011, n. 112.
Il provvedimento spiega infatti che i dettami dell’articolo 60, comma 4, del Codice dalla Strada secondo cui "rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI" non esplicano effetti in ordine alla individuazione, sotto il profilo fiscale, dei veicoli di "particolare interesse storico e collezionistico" disciplinati dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Ciò -continua sempre l'Agenzia delle Entrate- trova infatti conferma anche nella sentenza della Corte Costituzionale del 23 dicembre 2005, n. 455 che in relazione all’articolo 60, comma 4, del Codice della Strada, afferma che tale "disposizione individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (…) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di “particolare” interesse storico e collezionistico non a quelli di mero interesse storico e collezionistico".
Ad ASI e FMI è rimessa dunque solo l'individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari a qualificare un veicolo "di interesse storico collezionistico".
L'Agenzia delle Entrate ritiene dunque che possano beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all’ASI o alla FMI, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche precisate dal comma 2, lettere a), b), c) del citato articolo 63 (veicoli costruiti per le competizioni; veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; veicoli che pur non appartenendo alle predette categorie rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume).
(Altalex, 30 novembre 2011)

Si alle tabelle per il risarcimento del danno se quest'ultimo è personalizzato

Per la liquidazione del danno derivante da incidente stradale il giudice può fare riferimento alle Tabelle in uso nei tribunali, purché proceda alla necessaria personalizzazione del danno medesimo. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza 23 novembre 2011, n. 24748.
A seguito di un incidente stradale, una donna si vedeva liquidare il risarimento del danno in misura inferiore rispetto alle proprie aspettative posto che, sia i giudici di primo che di secondo grado, riconoscevano un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro.
Con il ricorso per Cassazione l’automobilista contesta la liquidazione del danno per insufficienza delle tabelle utilizzate, a suo dire nemmeno aggiornate. A tale censura risponde il giudice di legittimità sostenendo che le tabelle dei vari tribunali costituiscono soltanto un parametro per la liquidazione equitativa, che deve essere operata con adeguata personalizzazione. Secondo il Collegio, pertanto, non si avrebbe «un diritto soggettivo all’applicazione dell’una o dell’altra», dovendo comunque passare la liquidazione per il necessario adeguamento, ad opera del giudice, al caso concreto.
Rimane fermo l'obbligo, in capo al danneggiato, di indicare in maniera analitica gli specifici elementi di prova dai quali far emergere che l'importo della liquidazione sia inidoneo (situazione che nella specie non si è, peraltro, verificata).
(Altalex, 12 dicembre 2011. Nota di Simone Marani)

Infrazioni stradali, preavviso di fermo amministrativo, opposizione, giudice di pace

L'opposizione al preavviso di fermo amministrativo è rivolta contro un atto autonomamente impugnabile, in ogni caso funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa.
La giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo di cui all'art. 69, sesto comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa. Se ne inferisce, dunque, che anche il rito applicabile all'opposizione suddetta segue il rito previsto per la tutela sostanziale sottesa all'opposizione stessa.
(*) Riferimenti normativi: art. 204 bis, C.d.S.; L. n. 689/1981.
(Fonte: Massimario.it - 42/2011. Cfr. nota di Alessandro Ferretti)

lunedì 5 dicembre 2011

Dossi artificiali: responsabilità civile e penale di chi effettua errata collocazione Ministero dei trasporti, parere 26.10.2011 n° 5274

I dossi artificiali di rallentamento non possono essere posizionati lungo le corsie preferenziali.
E' quanto chiarisce il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere 26 ottobre 2011, n. 5274 con il quale viene chiarito che il loro uso è consentito solo su strade residenziali, in parchi pubblici e privati e nei residences ed è invece vietato "su strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso e di pronto intervento".
Inoltre, sottolinea il Ministero, il loro permanere in opera in luoghi non consentiti, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione può dar luogo a responsabilità civile e penale in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.

Ritiro della patente per ebbrezza durante reperibilità: no al licenziamento Cassazione civile , sez. VI, sentenza 07.11.2011 n° 23063 (Alessandro Ferretti)

Il licenziamento con preavviso è sanzione sproporzionata per il lavoratore che, in seguito al ritiro della patente di guida a causa di stato di ebrezza, non possa svolgere il turno settimanale di reperibilità per interventi urgenti al di fuori dell’orario di lavoro.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la ordinanza 7 novembre 2011, n. 23063  in merito alle precedenti decisioni del giudice di prime cure e del successivo giudizio di appello.
Nel caso di specie il lavoratore veniva licenziato dal datore di lavoro per il riflesso automatico che la sua condotta aveva avuto sul vincolo fiduciario a fondamento del rapporto di lavoro. Respinge la validità di questa scelta la Corte di Appello che nel suo giudizio, condividendo l’operato del giudice di primo grado, rileva che l’essere inserito nel turno di reperibilità non può essere equiparato all’essere in servizio effettivo e nell’espletamento delle mansioni lavorative. Inoltre, nella notte in cui il lavoratore non aveva potuto svolgere il proprio turno di reperibilità, nessuna chiamata veniva effettuata.
 Da ciò il venire meno del riflesso automatico sul vincolo fiduciario, automatismo che tuttavia non poteva verificarsi senza la valutazione delle circostanze e delle modalità concrete del fatto e del suo contesto. Al riguardo, i giudici del Palazzaccio sottolineano che, pur essendo il fatto in sé oggettivamente grave, non era tale da giustificare la sanzione inflitta soprattutto attraverso una comparazione con fattispecie simili ed alle conseguenti sanzioni.
Si legge nella sentenza  che in base al CCNL era prevista una sanzione meno affittiva per un comportamento sicuramente più grave – sanzione conservativa per manifesta ubriachezza durante l’orario di lavoro – con la conseguente sproporzione della sanzione inflitta nel caso concreto.
Gli ermellini, infine, evidenziano il corretto iter argomentativo adottato dalla Corte d'appello a sostegno delle sue conclusioni e, conseguentemente, la decisione di rigettare il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di giudizio.
(Altalex, 1° dicembre 2011. Nota di Alessandro Ferretti)

giovedì 24 novembre 2011

Pneumatici invernali, è ora?

Ad oggi, 11 novembre 2011, sono pochi i Comuni e le Province che hanno emesso ordinanze che impongono l’obbligo di avere per l’inverno pneumatici o catene da neve.

Eppure, l’anno scorso di questi tempi il 15 novembre scattava per gran parte dei Comuni settentrionali il termine ultimo per attrezzarsi a tempo debito. E quest’anno, cosa succederà?
Probabilmente le amministrazioni, visto anche le temperature ancora miti di questi giorni, non ritengono importante emanare il provvedimento, quanto meno non pensano che sia della massima urgenza.  Nelle zone di montagna spesso è stata elaborata un’ordinanza generica che vale tutti gli anni e non va rinnovata periodicamente, mentre in altre zone c’è bisogno appunto di rinnovare l’obbligo di anno in anno. 
Riteniamo segnalare e apprezzare, in ogni caso, gli Enti pubblici che, venendo incontro alle aspettative degli automobilisti più coscienziosi (che sono già andati dal gommista!), hanno emanato in tempo l’ordinanza. Facendo riferimento alla data odierna e a quanto riportato sul sito internet http://www.pneumaticisottocontrollo.it/ordinanze.html, possiamo dire che le Province e i Comuni più "puntuali" sono i seguenti:
  • Como
  • Torino
  • Novara
  • Alessandria
  • Lecco
  • Sondrio
  • Bolzano
  • Belluno
  • Cremona
  • Modena
  • Pavullo
  • Sestola
  • Castellina
  • Ancona
  • Fabriano
  • L’Aquila
  • Bologna
  • Monte S. Pietro
  • San Leo

lunedì 21 novembre 2011

Gomme invernali e catene? Obblighi a macchia di leopardo

SCATTANO LE ORDINANZE. I controlli sulla A4 iniziano lunedì ed è corsa all'acquisto per evitare multe: un caos normativo. Lungo le strade provinciali solo quando nevica o c'è ghiaccio e soltanto in 48 Comuni. In autostrada sempre, ma solo nei tratti Sirmione - Brescia Est e Padova Est - Venezia

mercoledì 9 novembre 2011

Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 - (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Art. 120 
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)
 
Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi
di cui all'articolo 116
 
 
        1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione  previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990  per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma .
        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 , se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1  del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1 .
        3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
        4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
        5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2 .
        6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 (7).
 
* * * * * * * * * *
 
VERSIONE IN VIGORE DAL 19.1.2013
per effetto del decreto legislativo 18.4.2011 n. 59
 
 
Art. 120 
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)
 
Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi
di cui all'articolo 116
 
 
        1. Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione  previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990  per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma .
        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 , se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1  del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida . La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1 .
        3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
        4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
        5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2 .
        6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 (7).
 

Sospensione patente nel giudizio di patteggiamento per guida in stato di ebbrezza - SENTENZA CORTE CASSAZIONE 26 ottobre 2011, n. 38806

SENTENZA CORTE CASSAZIONE
26 ottobre 2011, n. 38806
 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente:
Francesco MARZANO
Consigliere:
Giacomo FOTI, Felicetta MARINELLI, Rocco Marco BLAIOTTA
Rel. Consigliere:
Luisa BIANCHI
ha pronunciato la seguente
Sentenza
 
Ritenuto in fatto
        1. Con sentenza del 16 novembre 2010 il Tribunale di Pistoia, sez. di Monsummano Terme, ha applicato a A. A. la pena dal medesimo concordata con il pubblico ministero per il reato di cui all'articolo 186 del codice della strada, per essersi posto alla guida di una autovettura in condizioni di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico di 1,12 al primo accertamento e 1,17 al secondo. Il fatto è stato commesso il 24 dicembre del 2008.
        2. Nei confronti di questa sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione per quanto riguarda la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che il giudice ha fissato in mesi otto. Lamenta I'assoluto difetto di motivazione al riguardo nonostante l'entità della sanzione sia assai consistente, essendo la previsione legislativa per l'ipotesi in considerazione quella da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno. Si richiama alla giurisprudenza di questa corte secondo cui è necessaria la motivazione quando la durata della sospensione della patente non coincide con il limite temporale minimo o non è fissata in misura assai prossimo a quello.
        Nel presente caso, la violazione commessa e l'entità del danno apportato non dovevano ritenersi particolarmente gravi dal momento che il A. A. è stato fermato in seguito ad un normale controllo e non in seguito ad un incidente stradale e che egli a seguito della sospensione della patente da parte del prefetto è stato sottoposto a visita medica di revisione ed è stato giudicato idoneo per la patente di guida normale di categoria D. Fa ancora presente che egli aveva formulato una prima richiesta di patteggiamento indicando una pena inferiore a quella poi concordata e che su tale proposta il pubblico ministero non aveva prestato il consenso osservando che la pena era stata fissata in misura troppo bassa, ma senza formulare rilievo circa la misura della sospensione della patente di guida che egli aveva chiesto fosse fissato nella misura minima prevista.
 
Considerato in diritto
        1. II ricorso non merita accoglimento.
        Come ricordato dallo stesso ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte ritiene necessaria un'apposita motivazione nei confronti del provvedimento con il quale si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nel contesto di una sentenza di patteggiamento, soltanto quando il giudice si allontani considerevolmente ai minimi di tale. Nella specie non è questa la situazione verificatasi, atteso che, a fronte di una forbice della sanzione da sei mesi ad un anno, il giudice ha determinato la concreta misura della sanzione amministrativa in otto mesi. Può ancora osservarsi che la circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui il pubblico ministero non si era opposto espressamente alla misura della sospensione della patente da lui proposta nel minimo, è argomento che non giova al ricorrente, in quanto è noto che il pubblico ministero non è tenuto a formulare il proprio parere sulla sospensione della patente, che non entra a far parte del "patto" e dunque il suo silenzio non può essere considerato come un implicito consenso.
        3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e da ciò deriva l'onere per il ricorrente delle spese del procedimento.
 
Per questi motivi
        Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
        Così deciso l'11.10.2011.
 
Il Presidente: MARZANO
Il Consigliere estensore: BIANCHI
 
        Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011.
 
Il Funzionario Giudiziario: TIBERIO

venerdì 28 ottobre 2011

Conversione di patenti di guida. SRI LANKA - In vigore dal 14/11/2011


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale per la motorizzazione

Divisione 5

 

 

Prot. n. 29646/23.18.01

Roma, 19 ottobre 2011

 

OGGETTO:
Conversione di patenti di guida. SRI LANKA.

        Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato in data 14.10.2011, con nota n. 2516/282971, che l'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka in materia di conversione di patenti di guida entrerà in vigore il 14 novembre 2011.

        Per opportuna conoscenza, si trasmette copia del predetto Accordo (all. 1) completo di tutti allegati necessari per la sua applicazione, eccetto le copie dei modelli di patenti italiane.

        L'Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il 14 novembre 2016.

Pertanto si fa presente agli Uffici della Motorizzazione Civile che, a decorrere dalla data suddetta, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto.

        La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla II Tabella di equipollenza e alla III Tabella di equipollenza, che stabiliscono la corrispondenza delle categorie di patenti srilankesi alle categorie di patenti italiane.

        Si richiama l'attenzione sul fatto che la II Tabella di equipollenza va utilizzata per le patenti rilasciate in Sri Lanka su modello conforme a quello di cui al punto 3) dell'elenco modelli di patenti di guida; la III Tabella deve invece essere presa come riferimento per la conversione delle patenti rilasciate su modelli di cui ai punti 1) e 2), (sempre del citato elenco) in cui sono presenti le vecchie categorie di patenti srilankesi.

        Si fa presente che il rilascio della patente srilankese conformemente all'esemplare di cui al punto 3) dell'elenco ha avuto inizio nel corso dell'anno 2009.

        Per agevolare le operazioni di conversione, sono allegate all'Accordo le fotocopie dei tre facsimile delle patenti srilankesi valide ai fini della conversione, individuate nell'elenco modelli di patenti di guida. La prima di colore giallo-senape, la seconda grigio chiaro e la terza di tre colori, verde, giallo e rosa sfumati.

        Si precisa inoltre che potrebbero essere presentate per la conversione patenti srilankesi in cui (secondo previgenti normative) non è riportata alcuna data di scadenza; in tal caso si è in presenza di documenti di guida con validità illimitata. Tale fattispecie potrà comunque essere confermata dal Certificato di validità e autenticità di seguito specificato.

        In applicazione dell'art. 8, paragr. 2 dell'Accordo, in allegato all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovrà sempre essere prodotto il Certificato di autenticità e validità della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari srilankesi presenti sul territorio italiano e redatto sul modello concordato di comune accordo con la parte srilankese e allegato alla presente circolare (All. 2.) Si fa presente che detto Certificato contiene varie utili informazioni sul documento da convertire e comprende anche la fotocopia e la traduzione del documento.

        Si precisa che è onere dell'utente recarsi presso la Rappresentanza diplomatico-consolare srilankese per richiedere la certificazione in esame.

        Si invitano codesti Uffici della Motorizzazione ad accettare istanze di conversione soltanto se complete di tutti i documenti prescritti, ivi compreso il predetto Certificato di autenticità e validità.

 

* * * * *

 

        La patenti srilankesi convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all'indirizzo di seguito indicato:

Ambasciata di Sri Lanka

Via Adige 2 - 00198 Roma.

        Si indicano anche i recapiti telefonici di detta Ambasciata forniti dalla stessa:

tel. 06             8554560 - 06       8840801 fax 06 84241670.

 

* * * * *

 

        Si coglie l'occasione per ricordare, in via generale, che, ove possibile, le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza, poiché, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia (nel rispetto dell'art. 135 del C.d.S.) o all'estero con la propria patente.

        La patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione.

 

* * * * *

 

        Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'Accordo). Detta data è rilevabile sul certificato di validità e autenticità della patente, al punto 5).

        Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti srilankesi conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 5 dell'Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti srilankesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

        Infine si richiama l'attenzione sull'art. 4 paragr. 2 dell'Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente srilankese residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza.
        In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, codesti Uffici informano opportunamente i medesimi che il rilascio della patente italiana per conversione può essere effettuato solo dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami di revisione, quindi contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione.
        Detto provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al predetto art. 4, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella srilankese.
        Si ritiene opportuno segnalare che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poiché la patente srilankese, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio (art. 7 dell'Accordo) e la patente italiana viene revocata ai sensi dell'art. 130, 1° comma, lett. b), del Codice della Strada.
        Pertanto si suggerisce di far apporre all'utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo "contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione di patente ai sensi dell'art. 4, paragr. 2 dell'Accordo Italia - Sri Lanka.
        In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130, 1° comma, lett. b, del C.d.S.). La patente srilankese oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa (art. 7 dell'Accordo Italia - Sri Lanka)."
        Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.

 

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        Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia. Si ricorda che l'aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.

 

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        Le Direzioni Generali Territoriali in indirizzo sono cortesemente invitate a diramare la presente Circolare a tutti gli Uffici della Motorizzazione dipendenti per competenza territoriale.

 

        IL DIRETTORE GENERALE

        dott. arch. Maurizio Vitelli
 

martedì 25 ottobre 2011

Pericoli alla viabilità stradale: sì all'uso di sms per avvisare la popolazione

Il Centro di coordinamento nazionale per la viabilità (“Viabilità Italia”), costituito presso il Ministero dell'Interno, potrà inviare sms utili alla gestione di situazioni di crisi della viabilità a tutte le persone presenti sul territorio interessato dall'emergenza. Il Garante della privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di convenzione stipulato tra “Viabilità Italia” e le società telefoniche.
Lo schema - che tiene conto delle osservazioni formulate dall'Autorità al Ministero - stabilisce che “Viabilità Italia”, in seguito a una ordinanza contingibile e urgente emanata da una autorità di pubblica sicurezza, possa chiedere alle società telefoniche di individuare i cellulari dei clienti presenti nell'area di crisi per allertarli via sms sulla situazione di emergenza o di imminente pericolo. Il Garante ha ritenuto che, trattandosi di messaggi inviati in presenza di casi eccezionali e sulla base di una provvedimento d'urgenza della autorità pubblica competente, gli operatori telefonici e quelli che forniscono servizi di comunicazione elettronica non hanno l'obbligo di acquisire il consenso al trattamento dei dati personali prima di poter contattare la popolazione che si trova nell'area di crisi.
Al fine di evitare eventuali abusi, nella convenzione viene comunque specificato che la comunicazione inviata dagli operatori telefonici dovrà attenersi rigorosamente al contenuto dell'ordinanza e all'area geografica indicata. Il trattamento dei dati delle persone interessate dovrà inoltre avvenire nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e dello specifico provvedimento, adottato dal Garante nel 2003, in materia di sms di pubblica utilità.
(Garante della Privacy, 19 ottobre 2011)

Legittima la decurtazione cumulativa dei punti della patente di guida Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 29.09.2011 n° 5410 (Laura Biarella)

La quarta sezione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con la sentenza in commento, ha accolto l’appello proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso la pronunzia del Tar Campania con la quale era stato accolto il ricorso di un automobilista. Secondo il Tar la comunicazione cumulativa di più decurtazioni legate a violazioni differenti nel tempo aggira le norme che il Codice della Strada pone a tutela del diritto del privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei punti, nonché “della stressa ragion d’essere dell’istituto della patente a punti, mediante il quale si è inteso creare un meccanismo volto, mediante l’attivazione di un sistema di afflizione accessoria, che può giungere fino alla sospensione della patente di guida [. . .] a favorire l’educazione degli automobilisti al rispetto delle norme del Codice della strada [. . .]”. Pertanto a ciascuna infrazione al Codice della strada deve seguire la relativa decurtazione di punteggio e la comunicazione al contravventore, in modo da consentire a quest’ultimo di riparare alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi.
Al contrario, per il Consiglio di Stato, la decurtazione dei punti di patente viene disposta dall’Anagrafe nazionale abilitati alla guida e produce effetti in modo diretto sulla sfera giuridica del trasgressore, mentre la comunicazione prescritta dall’articolo 126 bis del C.d.S. non rappresenta una condizione di validità della decurtazione medesima. La norma di cui al terzo comma dell’articolo 126 bis del C.d.S. statuisce che “Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”, tuttavia, chiarisce il Consiglio di stato, l’omessa adozione del provvedimento nei termini previsti sposta in avanti il termine per la proposizione dell’eventuale impugnazione, senza determinare ulteriori effetti. Il conducente viene informato della natura della violazione al C.d.S. mediante la conoscenza del verbale di accertamento e contestazione, che, in virtù del disposto di cui al comma primo dell’art. 126-bis del C.d.S. deve contenere “l’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione”.
Pertanto il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello mediante il quale il Ministero ha dedotto che “la mancata adozione del provvedimento nei termini previsti non potrà in alcun modo riverberarsi in vizio di legittimità né del provvedimento sanzionatorio, né tantomeno del provvedimento di revisione della patente, determinando quale unico effetto lo spostamento del termine per la proposizione della eventuale impugnazione”, costituendo siffatta omissione “una mera irregolarità che non pregiudica in alcun modo gli interessi del privato”.
(Altalex, 20 ottobre 2011. Nota di Laura Biarella)

Pedoni fuori dalle strisce? Sì al concorso di colpa ''minimo'' Tribunale Milano, sez. X civile, sentenza 20.07.2011 (Raffaele Plenteda)

Nell’ambito dei sinistri stradali che si sostanziano nell’investimento del pedone ad opera di un veicolo a motore, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, riconosce da sempre la possibilità che il comportamento negligente del pedone possa integrare un fattore causale idoneo, astrattamente anche in via esclusiva, a determinare l’evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del conducente per i danni subiti dal pedone investito.
Affinché possa configurarsi un’ipotesi di completa esclusione di responsabilità del conducente, tuttavia, la condotta del pedone dovrà assumere i caratteri della assoluta imprevedibilità e anormalità.
Sul punto, si è espressa la stessa Corte di Cassazione nella sentenza 29 settembre 2006, n. 21249, precisando che “in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non era, da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”.
Si tratta di casi limite, evidentemente di rara verificazione. 
Anche il comportamento dei pedoni, non di meno, è soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell’art. 190 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che i pedoni determino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l’incolumità propria o degli altri utenti della strada.
Ne deriva che la violazione delle norme contenute nella summenzionata disposizione è idonea a porre la condotta del pedone in rapporto causale con l’evento di danno costituito dall’investimento del pedone, con l’ulteriore conseguenza che la condotta imprudente del pedone potrà integrare un’ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato, tale da ridurre proporzionalmente il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro.
La giurisprudenza ha individuato una serie di comportamenti del pedone, idonei a fondare il concorso di colpa, tra cui l’attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali con luce semaforica rossa; l’attraversamento fuori dalle strisce pedonali; l’attraversamento in un punto in cui è vietato o sconsigliabile farlo el’attraversamento imprudente.
Nella fattispecie giunta al vaglio del Giudice ambrosiano, viene in considerazione proprio una delle fattispecie già prese in esame dalla giurisprudenza e, segnatamente, l’ipotesi di attraversamento fuori dalle strisce pedonali, effettuato dal pedone “pur avendo un attraversamento pedonale a una distanza raggiungibile (circa 80 metri sia a destra che a sinistra”.
In linea con l’orientamento maggioritario, il Tribunale di Milano ha chiarito che “La sola circostanza che il pedone abbia attraversato al di fuori dello spazio dedicato all'attraversamento pedonale non giustifica l'esonero di responsabilità in capo al conducente del ciclomotore”, ma ha altresì riconosciuto la configurabilità di un concorso di colpa ex art. 1227 co. 1 c.c.
Alla luce degli accertamenti di fatto compiuti, il giudice ha ritenuto di porre a carico del pedone un concorso di colpa minimo, quantificato nella misura del 10% e ciò, in considerazione della limitata prova fornita dal conducente danneggiante.
Vale la pena rammentare, infatti, che in tema di investimento del pedone è destinata a trovare applicazione la presunzione legale di cui all’art. 2054 c. 1 c.c.. Ne deriva che, come ha affermato Cassazione Civile 10 luglio 2008, n. 18872, “… è l’assicuratore che ha l’onere della prova di un eventuale colpa concorrente od esclusiva, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica della esistenza del fatto”.
(Altalex, 21 ottobre 2011. Nota di Raffaele Plenteda)

Revisione patente, termini, irregolarità Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 29.09.2011 n° 5410

Presupposto per l’adozione del provvedimento di revisione della patente ex art. 126-bis Codice della Strada è la commissione della violazione come risultante dalla definitività del suo accertamento, fatto illecito non più controvertibile (per essere stato definitivamente accertato come tale dal giudice o in via amministrativa, ovvero per intervenuta inoppugnabilità dell’atto).
Dunque la mancata adozione del provvedimento nei termini previsti non potrà in alcun modo riverberarsi in vizio di legittimità né del provvedimento sanzionatorio, né tantomeno del provvedimento di revisione della patente, determinando quale unico effetto lo spostamento del termine per la proposizione della eventuale impugnazione”, costituendo, pertanto “una mera irregolarità che non pregiudica in alcun modo gli interessi del privato”.
(*) Riferimenti normativi: art. 126-bis Codice della Strada.
(Fonte: Massimario.it - 35/2011. Cfr. nota di Laura Biarella)


Patteggiamento per omissione di soccorso: la patente resta comunque sospesa

La diminuente del rito ex art. 444 c.p.p. non si estende alla sanzione amministrativa accessoria, quale sospensione della patente, che viene applicata nella sua interezza.
 E’ quanto disposto dalla la Corte di Cassazione con la sentenza 6 ottobre 2011, n. 36352.
 Il caso oggetto della suddetta pronuncia riguardava un automobilista che, imputato per il reato di omissione di soccorsoex artt. 593 c.p. e 189 comma 4 e 7 cod. strad., patteggiava la pena, ma lo sconto fino ad un terzo, previsto nei casi di applicazione di pena su richiesta delle parti, non veniva disposto per la sospensione della patente di guida, che dunque era fissata dal Tribunale di Trani - sez. dist. di Ruvo di Puglia -, per anni uno e mesi sei.
Avverso tale pronuncia, il soggetto interessato aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 218 comma 2, 222 comma 2 bis c.d.s. nonché  il vizio di motivazione, lamentando che il Giudice di primo grado avrebbe ordinato l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, senza considerare i criteri adottati per fissarla, né la diminuente del rito speciale scelto dalle parti.
I Giudici di Piazza Cavour hanno giudicato il motivo articolato dalla difesa destituito di fondamento, in quanto, come già esaminato in precedenza dalla Suprema Corte, la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve ritenersi limitata ai casi disentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale “ (sentenza 3 luglio 2009, n. 41810).
Inoltre, l’art. 222 comma 2 bis introdotto con la L. n. 120/2010 estende l’ applicazione della diminuente del rito speciale anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, ma solo per i casi indicati nell’articolo 222 c.s., e non anche, come nella fattispecie in oggetto, per ipotesi relative al reato di omissione di soccorso.
Per tali motivi, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali a carico di parte ricorrente.
(Altalex, 21 ottobre 2011. Nota di Maria Elena Bagnato)

giovedì 6 ottobre 2011

Decreto Bianchi: nuove sanzioni per limiti di velocità, cellulari, alcool e stupefacenti (repetita iuvant)

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2007 la Legge n. 160 di conversione del decreto Bianchi in materia di sicurezza stradale.
Numerose e rilevanti le novità introdotte nel Codice della Strada, tra le quali:
Velocità: Ufficializzazione del "tutor" come strumento per la rilevazione d'infrazioni di velocità. Cartelli luminosi per segnalare i rilevatori di velocità. Multa da 500 a 2000 euro e sospensione della patente per chi supera di oltre 60km/h i limiti di velocità. Inasprite anche le altre sanzioni e quelle per recidive e conducenti di autocarri e trasporti di sostanze pericolose.
Guida senza patente, revocata o non rinnovata: Arresto fino a un anno, se recidivo nel biennio, oltre ad ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro.
Guida in stato di ebrezza: E' stata introdotta una differenziazione di sanzioni in base al livello di alcool rilevato nel sangue, prevendendo nei casi più gravi un'ammenda da 1500 a 6000 euro, l'arresto fino a 6 mesi e sopensione della patente da uno a due anni. Revoca della patente per recidiva nei due anni, o per conducenti di autobus o di autocarri con massa superiore a 3,5 t. . Previsto inoltre il raddoppio delle pene in caso di incidente, con fermo del veicolo per 3 mesi. Il rifiuto di sottoporsi al test comporta una sanzione sino a 10000 euro, sospensione della patente con fermo del veicolo.
Droghe: Ammenda da 1000 a 4000 euro, arresto fino a 3 mesi, sospensione della patente fino ad 1 anno per chi guida sotto effetto di stupefacenti o sostanze psicotrope. Revoca della patente per recidiva nel biennio o se il reato è commesso da un conducente di autobus o di autocarro con massa superiore a 3,5 tonnellate.
In caso di incidente raddoppio delle pene e fermo amministrativo per 3 mesi.
Uso del cellulare: Fino a 594 euro di multa per chi utilizza cellulari (senza viva voce o auricolare) o cuffie alla guida, con sospensione accessoria della patente da 1 a 3 mesi.
Discoteche e informazioni: Nei locali dove si svolgono spettacoli e altre forme di intrattenimento assieme all'attività di somministrazione di alcolici devono essere esposte all'entrata e all'uscita tabelle con la descrizione dei sintomi legati all'assunzione di alcol e le quantità delle bevande più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza (0,5 grammi per litro). L'inosservanza delle disposizioni comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 a 30 giorni.

Nuove patenti: Nel primo anno i neopatentati (a partire dal febbraio 2008) non potranno superare gli 80km/h su strade extraurbane, raddoppierano le multe per il superamento dei limiti, e potranno guidare solo auto con potenza specifica non superiore a 50 kiloWatt/tonnellata.

Bambini su motocicli. Divieto di trasporto di bambini inferiori a 5 anni su motocicli e ciclomotori a due ruote.
Aria condizionanta: Divieto di tenere acceso il motore per garantirsi l'aria condizionata durante la sosta o la fermata del veicolo. Prevista la sanzione da 200 a 400 euro.

Fondo contro l'incidentalità notturna: Sarà ripartito fra la Polizia e le 5 province che registrano la maggiore incidentalità fra le 20 e le 7 del mattino.

martedì 4 ottobre 2011

Il danno da fermo tecnico non è in re ipsa Cassazione civile , sez. II, sentenza 09.08.2011 n° 17135 (Raffaele Plenteda)

Con la sentenza n. 17135/2011, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema del c.d. danno da fermo tecnico, approfondendo ancora una volta la vexata questio della prova di tale voce di danno.
In questo caso, la richiesta risarcitoria si colloca nell’ambito del rapporto contrattuale tra il proprietario di un veicolo e il riparatore, responsabile di aver ritenuto il mezzo in officina per un periodo esorbitante rispetto al tempo effettivamente necessario per le riparazioni.
Nondimeno, il principio espresso dalla Suprema Corte – essendo relativo alla voce di danno in sé considerata – è suscettibile di trovare applicazione anche nell’ambito della responsabilità civile da circolazione stradale, laddove il proprietario del veicolo danneggiato dal sinistro lamenti di aver subito un danno per la mancata utilizzazione del mezzo durante il tempo occorso per le riparazioni.
Secondo i Giudici di piazza Cavour, in particolare, “il c.d. danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo” ma, al contrario, “come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato”.
Questo principio deve essere valutato in relazione a quanto aveva stabilito la Terza Sezione della Corte di Cassazione, secondo la quale “il c.d. danno da fermo tecnico (…) può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito” (Cass. Civ., Sez. 3, n. 18883/2007), esprimendo un indirizzo molto spesso richiamato nell’ambito del contezioso in tema di r.c.a. al fine di invocare – in caso di danni al veicolo – il riconoscimento di un surplus risarcitorio, dovuto senza che all’uopo sia necessario fornire alcuna prova.
In realtà, le due pronunce non sono in insanabile contrasto tra loro, come superficialmente potrebbe apparire atteso che, ad un’attenta lettura, la Terza Sezione circoscrive il danno risarcibile “indipendentemente da una prova specifica” ed in via equitativa alle sole “spese di gestione del veicolo” (bollo, assicurazione, ecc.), nonché al “naturale deprezzamento di valore” verificatesi durante il periodo di fermo tecnico, le quali – tenuto conto dei tempi ordinari di riparazione – rischiano di ridursi a poche decine di euro.
Nella sentenza in commento, invece, la Seconda Sezione si riferisce a voci di danno più consistenti, legate all’impossibilità di utilizzazione del veicolo quali, ad esempio, l’impedimento a svolgere una determinata attività lavorativa, oppure la necessità di ricorrere a mezzi sostitutivi.
Per tali tipologie, il danno non può certo considerarsi in re ipsa, né dimostrato in via presuntiva, ma deve essere provato in concreto.
In particolare, precisano i giudici di legittimità, chi intende ottenere il risarcimento deve fornire la prova tanto “della inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui esso è stato illegittimamente sottratto alla disponibilità”, quanto “della necessità del proprietario di servirsi del mezzo, cosicché, dalla impossibilità della sua utilizzazione, egli abbia riportato un danno”.
(Altalex, 3 ottobre 2011. Nota di Raffaele Plenteda)