martedì 4 dicembre 2012

Variazione dell'intestatario della carta di circolazione


Art. 247-bis

(D.P.R. 16.12.1992, n. 495 – Regolamento al nuovo codice della strada)

(Art. 94 Codice della strada)


Variazione dell’intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi


1. In caso di variazione della denominazione dell’ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l’aggiornamento della carta di circolazione.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.

2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:

a) all’aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell’affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;

b) all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226 (3), comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;

c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all’articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;

d) all’aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;

e) al di fuori dei casi precedenti, all’aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell’ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.



Variazione dell'intestatario della carta di circolazione

venerdì 23 novembre 2012

3^ direttiva sulle patenti, ancora nuove modifiche


Alla vigilia dell’entrata in vigore della 3 direttiva sulle patenti 2006/126/CE, il 19 gennaio 2013, la Commissione Europea ha ritenuto necessario rivedere i requisiti dei veicoli e dei motocicli di categoria A1, A2 e A da usare nelle prove d’esame, così come quelli delle categorie C e D, emanando la direttiva 36/2012/CE da recepire obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2013.


Entro la fine dell’anno prossimo, dunque, sarà necessario adeguare il contenuto dell’esame di guida per i veicoli della categoria C1 alle diverse caratteristiche dei veicoli che rientrano in questa categoria. Contrariamente ai veicoli di categoria C, che sono destinati al trasporto professionale di merci, la categoria C1 è più eterogenea e comprende una ampia gamma di veicoli, come i veicoli da diporto o per uso personale, i veicoli per servizi di emergenza o dei vigili del fuoco, oltre i veicoli utilitari destinati all’uso professionale ma nei quali la guida non costituisce l’attività principale del conducente. Non dovrebbe essere necessario per i conducenti di questo tipo di veicoli dimostrare, in occasione dell’esame di guida, la conoscenza del cronotachigrafo e dei tempi di guida.


Tale modifica delle regole ridurrebbe il rischio che dei conducenti guidino veicoli di categoria B sovraccarichi per evitare i costi che comporta dover seguire dei corsi e sostenere l’esame per essere abilitati alla guida di veicoli di categoria C o C1, accrescendo in tal modo la sicurezza stradale. Essa ridurrebbe inoltre l’onere amministrativo e finanziario per le PMI e le microimprese che devono utilizzare tali veicoli utilitari nell’ambito della loro attività.


In pratica, chi vuole fare la patente C1 su un veicolo con cambio automatico, prende la patente C1 ma senza limitazioni sul cambio se l’esame che ha fatto per la patente B era su un veicolo con cambio manuale.


Sono state fatte modifiche anche sulle modalità degli esami, introducendo la verifica sulla competenza dei conducenti nell’utilizzare il sistema di cambio dei veicoli in modo sicuro, economico e meno inquinante possibile: prima non era riportata come capacità da valutare in riferimento alle patenti B, mentre adesso sì (si veda il punto 9.3.2 dell’allegato II della direttiva 2006/126/CE).



3^ direttiva sulle patenti, ancora nuove modifiche

Nuove patenti europee


La recente direttiva 2012/36/CE che ha modificato l’allegato II della direttiva 2006/126/CE ha stabilito dei limiti più circoscritti delle categorie dei veicoli con cui affrontare l’esame per il conseguimento delle diverse patenti. Non è ancora noto quando tali veicoli per l’esame diventeranno obbligatori (dipende dalla data di emanazione del decreto italiano di recepimento), sicuramente entro il 31 dicembre 2013. Questa è la tabella aggiornata.





















































































































In base al Decreto Legislativo 59/2011 con allegatiNoteEtà(a partire dal 19 gennaio 2013

DL 59/2011)

Esame pratico con:
(entro il 31 dicembre 2013

Direttiva 2012/36/CE ancora da recepire)

Esame pratico con:
Patente AMSostituisce il Certificato alla Guida dei Ciclomotori C.I.G.C.14 anniCiclomotori a due ruote (categoria L1e), ovvero ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) o quadricicli leggeri (categoria L6e), omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente, non necessariamente dotati di cambio di velocità manuale.Ciclomotori a due ruote (categoria L1e), ovvero ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) o quadricicli leggeri (categoria L6e), omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente, non necessariamente dotati di cambio di velocità manuale.
Patente A1 16 anniMotociclo di categoria A1, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm3 e in grado di raggiunge una velocità di almeno 90 km/h.Motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h.

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm3.

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg.
Patente A2Con questa patente prima si potevano guidare moto di potenza fino ai 25 kw, il limite è stato innalzato ma con delle condizioni aggiuntive.18 anniMotociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm3 e una potenza di almeno 25 kW.Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 400 cm3.

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg.

Patente A 
Adesso per guidare tutte le moto bisogna aspettare di avere 24 anni oppure aspettare 2 anni se si è conseguita la A2.21 anniMotociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm3 e una potenza di almeno 40 kW.Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro può accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta.

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 600 cm3.

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg.
24 anni
Patente B1Questa è la patente specifica per guidare i quad di una certa potenza.16 anniUn quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.Un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.
Patente B 18 anniUn veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.Un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.
Patente BE 18 anniUn insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest’ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest’ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Patente C1Raggiunta l’età di 21 anni permane il limite della massa di 7500 kg.18 anniUn veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina.Un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina.
Patente C1E 18 anniUn insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest’ultima; il rimorchio vede essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest’ultima; il rimorchio vede essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Patente C 21 anniUn veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonchè dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva.Un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva.
Patente CE 21 anniUn autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonchè dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva.Un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva.
Patente D1A 21 anni è possibile solo guidare minibus, in pratica.21 anniUn veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.
Patente D1E Â 21 anniUn insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Patente DAdesso per guidare gli autobus occorre aspettare di avere 24 anni.24 anniUn veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.Un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.
Patente DE
24 anniUn insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.


Nuove patenti europee

martedì 20 novembre 2012

Pneumatici da neve


Pneumatici da neve





Siamo alla fine di novembre ma la temperatura è ancora mite in quasi tutta Italia. Solo in montagna la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero, mentre nella maggior parte delle città le strade ancora non sono ghiacciate. Ciononostante, è buona norma fare lo stesso il cambio delle gomme, e mettere quelle invernali, al fine di non trovarsi impreparati quando ci saranno le prime nevicate e il gelo scenderà inesorabile sui nostri veicoli così come pure sui manti stradali che ci accingeremo a percorrere.


L’obbligo di avere le catene a bordo oppure i pneumatici invernali, è stabilito di anno in anno dai singoli enti proprietari delle strade, attraverso delle ordinanze che hanno validità temporale e locale limitata.


Dunque, la cosa migliore da fare, è quella di consultare i siti che pubblicano le ordinanze divise per regione, provincia e strade.


Abbiamo visto che il sito http://www.pneumaticisottocontrollo.it/ordinanze.html, che negli altri anni si presentava piuttosto aggiornato, quest’anno ancora risulta scarno di informazioni al riguardo. In compenso sul sito della Polizia di Stato, sezione Viabilità Italia, è disponibile un pdf che riporta tutte le disposizioni vigenti sulle singole strade. Una procedura un po’ arzigogolata, ci si perdoni il termine, ma questo è quanto.





Pneumatici da neve

Alcoltest: l'assunzione di farmaci può falsare il risultato


Cassazione penale , sez. IV, sentenza 13.07.2012 n° 28388 (Simone Marani)



L’assunzione di un farmaco per la cura di una malattia cronica è in grado di alterare il risultato dell’alcoltest. E’ quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 13 luglio 2012, n. 28388.


Secondo l’orientamento dominante in giurisprudenza di legittimità, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente che ci si limiti a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro.


Nella specie, l’imputato presentava una patologia cronica in grado di incidere sui risultati del test e non aveva assunto alcolici nell’arco temporale interessante il giudizio.


Gli ermellini, senza accogliere pienamente l’orientamento secondo il quale l’assunzione di farmaci possa indurre inevitabilmente in errore l’alcoltest, ritengono che si tratti di una possibilità non trascurabile che deve indurre i giudici della Corte d’Appello ad una maggiore accuratezza nel relativo giudizio.


(Altalex, 24 ottobre 2012. Nota di Simone Marani)



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE


SEZIONE IV PENALE


Sentenza 3-13 luglio 2012, n. 28388


Svolgimento del processo


1. Il Tribunale di Monza dichiarava D.B.R. colpevole del reato previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2, condannandolo alla pena ritenuta equa.


La prova della responsabilità dell’imputato veniva tratta dalle risultanze dell’alcoltest, le cui misurazioni venivano ritenute non compromesse dall’assunzione di farmaci alla quale il D.B. era costretto da una patologia cronica. Al riguardo, il Tribunale osservava che dalla deposizione del teste della difesa, soggetto qualificato, risultava smentita senza residui di ragionevole dubbio scientifico l’ipotesi che il D.B. presentasse al momento delle rilevazioni del tasso alcolimetrico una inconsapevole alterazione del metabolismo conseguente all’assunzione di farmaci.


2. Avvero tale decisione proponeva appello l’imputato. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 3.2.2012, dichiarava l’inammissibilità dell’atto di gravame per aspecificità, ritenendo che lo stesso riproponesse gli argomenti difensivi già utilizzati in primo grado, reiterati senza tener conto della motivazione dell’atto impugnato.


3. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, avvocato Amedeo (Migra, il quale contesta il giudizio della Corte di appello rappresentando che la valutazione del giudice di primo grado relativa alla decisività della deposizione del teste F. era stata contestata nell’atto di impugnazione con il rilievo del carente valore scientifico della stessa e che ciò dava specificità al conseguente motivo di gravame. Contesta, ancora, che il giudice di prime cure aveva ritenuto superflua l’audizione dei testi della difesa; di ciò il ricorrente si era doluto con l’appello.


Motivi della decisione


3. Il ricorso è fondato.


Le doglianze del ricorrente impongono di correlare il contenuto esplicativo dell’ordinanza impugnata al contenuto dell’atto di appello. Infatti, l’obbligo di motivazione della decisione d’appello risulta segnato dalla qualità e dalla consistenza delle censure rivolte dall’appellante; di tal che è necessario per questo Collegio procedere all’esame diretto dell’atto d’appello.


Orbene, le censure mosse alla sentenza di primo grado investivano la decisiva considerazione avuta dal giudice di prime cure della deposizione del teste della difesa (tale F.), ancorchè lo stesso si fosse detto non esperto di alcoltest; la mancata audizione degli altri testi della difesa; la mancata considerazione dei documenti prodotti e relativi alla inaffidabilità dell’etilometro.


In tal modo si operava una critica argomentata alla sentenza impugnata, della quale si censurava la focalizzazione su un elemento la cui decisività era posta in dubbio dai contenuti stessi della deposizione del teste qualificato, mentre altri dati disponibili, ma non ammessi dal giudice di prime cure, avrebbero potuto concorrere a dare dimostrazione della necessità di approfondire l’indagine sulla attendibilità delle misurazioni strumentali.


Invero, se gli esiti dei test alcometrici possono in generale essere valutati positivamente dal decidente, ciò non implica la strutturazione di una prova legale al riguardo; rimane fermo l’obbligo del giudice di valutare ogni circostanza pertinente e rilevante. E’ principio statuito da questa Corte che allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente che ci si limiti a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro (Cass. Sez. 4, n. 42084 del 4.10.2011, Salamone, rv. 251117).


Nel caso di specie l’atto di appello si compendia nella denuncia della indebita contrazione del diritto alla prova, avendo il primo giudice immotivatamente escluso le ulteriori prove richieste dall’imputato, afferenti l’eventuale formazione di una letteratura tecnica in ordine ai limiti della strumentazione tecnica, l’esistenza di una patologia cronica dell’imputato in grado di incidere sui risultati del test, l’assenza di assunzioni di alcolici nell’arco temporale interessante il giudizio. Orbene, in tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del “favor impugnationis”, in virtù del quale, in sede di appello, l’esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest’ultimo (Cass. Sez. 4, n. 48469 del 7.12.2011, El Katib ed altro, rv. 251934).


La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tale principio, rinvenendo la aspeciflcità dell’impugnazione nonostante questo indichi, sia pure in modo essenziale, le ragioni per cui si ritiene errata la valutazione che il giudice ha compiuto delle prove legittimamente acquisite nel dibattimento, in tal modo facendo sorgere il diritto ad una risposta della Corte d’Appello.


Alla stregua delle suesposte considerazioni, l’impugnato provvedimento deve pertanto essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di L’Aquila per il giudizio di secondo grado.


P.Q.M.


annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano per giudizio di appello.





Alcoltest: l'assunzione di farmaci può falsare il risultato

Duplicato della patente di guida in caso di smarrimento


Circolare – 31/10/2012 – Prot. n. 29619/2203 – Duplicato patente


OGGETTO: Duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione e distruzione. DPR 9 marzo 2000, n. 104.


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale per la motorizzazione


Prot. n. RU 29619/2203

Roma, 31 ottobre 2012


OGGETTO: Duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione. DPR 9 marzo 2000, n. 104.


Com’è noto, con circolare n. 990/M352 del 18 giugno 2001 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sono state illustrate le modalità tecniche attraverso cui gli Organi di Polizia trasmettono al competente Ufficio Centrale Operativo di questo Ministero i dati di cui al DPR in oggetto, relativi alle denunce di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida.


È altrettanto noto che alla predetta circolare è stato allegato, tra l’altro, anche il modulo da utilizzare per il rilascio del permesso provvisorio di guida, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DPR n. 104/2000, e per l’invio al predetto Ufficio Centrale Operativo, quale comunicazione ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2.


Ciò premesso, si fa presente che, a partire dal 19 gennaio 2013, sarà in vigore il decreto legislativo 18 aprile 2011, n° 59 con cui è stata recepita, tra l’altro, la direttiva Europea 2006/126/CE.


Tale decreto legislativo, oltre a prevedere nuove categorie di patenti di guida e nuove regole per il conseguimento di alcune di esse, introduce anche un nuovo modello di patente di guida.


Le novità introdotte dal richiamato decreto legislativo impongono la necessità che, ai fini della stampa del duplicato della patente di guida, nei casi previsti dal DPR n. 104/2000, l’acquisizione della firma del titolare venga effettuata dagli stessi Organi di Polizia in fase di compilazione del modulo in precedenza citato, così come già avviene per la foto.


A tal fine, a parziale modifica della richiamata circolare del 18 giugno 2001, il modulo di cui all’Allegato 1 del medesima circolare viene sostituito da una nuova versione, allegata alla presente, che consente al denunciante di apporre la propria firma autografa, che sarà riprodotta sul duplicato di patente rilasciato dall’Ufficio Centrale Operativo.


Pertanto, ferma restando la vigenza delle altre disposizioni impartite con la circolare n. 990/M352 del 18 giugno 2001, si fa presente che il nuovo modello (All. 1) potrà essere immediatamente utilizzato per gli adempimenti di cui all’art. 2, commi 1 e 2 del DPR 9 marzo, n. 104.


Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si invitano le Autorità di Polizia in indirizzo ad assicurare la massima diffusione della presente, al fine di assicurare il corretto adempimento di quanto di competenza.


IL DIRETTORE

Dott. Arch. Maurizio Vitelli


Allegato 1 alla circolare del 31/10/2012 n. 29619/2203




Duplicato della patente di guida in caso di smarrimento

Esercitazioni di guida per patenti di categoria B


Decreto Ministero dei Trasporti – 03/10/2012 – Esercitazioni di guida per patenti di categoria B



OGGETTO: Modifiche al decreto 20 aprile 2012 in materia di “Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell’aspirante al conseguimento della patente di categoria B“.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE

3 ottobre 2012
(G.U. n. 265 del 13.11.2012)


Modifiche al decreto 20 aprile 2012 in materia di “Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell’aspirante al conseguimento della patente di categoria B“.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato “codice della strada“, ed in particolare l’art. 122, comma 5-bis, come introdotto dall’art. 20, comma 2, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120, che dispone che, ai fini del conseguimento della patente di guida di categoria B, il candidato deve effettuare esercitazioni obbligatorie in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato ed autorizzato, demandandone la disciplina e le modalità di svolgimento ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2012, n. 95, recante: “Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell’aspirante al conseguimento della patente di categoria B“;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 1, del predetto decreto ministeriale 20 aprile 2012, nella parte in cui rinvia all’allegato 1 dello stesso decreto per la definizione del programma delle sei ore di esercitazioni di guida obbligatorie ai sensi dell’art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, suddividendo le stesse in tre moduli di due ore ciascuno, da svolgersi rispettivamente: in condizioni di visione notturna; su strade extraurbane secondarie ovvero strade di scorrimento; su autostrade o su strade extraurbane principali o secondarie, tali che sia possibile effettuare, tra l’altro, la manovra di immissione, percorrendo una corsia di accelerazione, e quella di uscita, percorrendo quella di decelerazione;

Visto, altresì, l’art. 1, comma 6, del predetto decreto ministeriale 20 aprile 2012, che prescrive che, all’atto di prenotazione della prova pratica di guida, il candidato al conseguimento della patente di categoria B deve esibire un attestato di frequenza delle predette esercitazioni di guida obbligatorie, nonché gli originali del libretto che ne comprovano la conformità al programma;

Considerato che, da una prima applicazione delle predette disposizioni, si è evidenziato come in vaste zone del territorio nazionale sia estremamente gravoso sostenere le esercitazioni obbligatorie come normate su autostrade o extraurbane equivalenti, in ragione dell’inesistenza, ovvero dell’ingente distanza da alcuni comuni, di strade di tale tipologia;

Ritenuto, pertanto, di modificare il programma delle esercitazioni di guida in parola, al fine di non determinare ingiustificati oneri a carico di taluni cittadini, per l’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, interpretando in senso disgiuntivo la locuzione “esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane” nello stesso articolo contenuta:

Considerato infine che, successivamente alla data di applicazione delle disposizioni di cui al più volte citato decreto ministeriale 20 aprile 2012, sono state implementate le procedure del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il “sistema unico di prenotazione esami“, che consente a soggetti abilitati di prenotare in via telematica l’esame di guida, in un’ottica di semplificazione delle procedure e di migliore allocazione del personale degli uffici della motorizzazione civile, in precedenza a tal fine impiegati;

Ritenuto quindi opportuno modificare il dettato dell’art. 1, comma 6, del decreto ministeriale 20 aprile 2012, per renderlo compatibile con le predette procedure telematiche;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;


Decreta:


Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012
1. All’art. 1, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012 le parole: “: tale documentazione deve essere esibita, in originale e copia, all’atto di prenotazione della prova pratica di guida” sono sostituite dalle seguenti: “. Il possesso di tale documentazione deve essere comprovato, all’atto di prenotazione della prova pratica di guida, con le modalità stabilite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti“.
2. L’allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012 è sostituito dall’allegato al presente decreto.


Il presente decreto, unitamente all’allegato, che ne forma parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.


Roma, 3 ottobre 2012


Il Vice Ministro: CIACCIA


 


Allegato 1 al decreto del 03/10/2012


PROGRAMMA DELLE ORE DI ESERCITAZIONI DI GUIDA OBBLIGATORIE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA B
(Art. 122, co 5-bis, codice della strada, ed art. 1, co. 1, DM 20/04/2012 e successive modificazioni)



























ModuloOreObiettiviEsercitazioni
A2 oreGuida in condizioni di visione notturnaCircolazione su strade urbane strette e larghe, con veicoli parcheggiati ai lati e non, affrontando incroci regolati da segnaletica verticale e da impianti semaforici
B2 oreGuida su strade urbane di scorrimento o su strade extraurbane secondarieCircolazione su strade urbane di scorrimento, o su strade extraurbane secondarie, utilizzando il veicolo ed il motore a regime di copia massima consumando e inquinando il minimo possibile
C2 oreGuida su autostrade o su strade extraurbaneCircolazione su autostrade o su strade extraurbane principali o su strade extraurbane secondarie superando la velocità di 50 Km/h, utilizzando la 5^ marcia e adeguando le marce alla velocità



Esercitazioni di guida per patenti di categoria B

lunedì 19 novembre 2012

Speed check illegittimi?


Gli speed check arancioni non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione e per essi non risulta dunque concessa alcuna approvazione.


E’ quanto chiarisce il Ministero dei Trasporti con il parere 24 luglio 2012, n. 4295 con il quale viene data risposta al prefetto Camillo Andreana che aveva fatto specifica richiesta in seguito ad un articolo del Corriere della Sera.


In particolare, l’eventuale impiego come componenti della segnaletica non può essere autorizzzato (oggi vengono infatti impiegati “vuoti” da molti comuni come deterrente contro l’alta velocità, senza contenere effettivamente un autovelox).


Conclude il ministero: “l’unico impiego consentito è quello che prevede l’istallazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato, ovvero quando è previsto, nell’ambito delle strategie di controllo delle infrazioni, adottate dagli organi di polizia stradale, un ricorso frequente all’utilizzo di box di contenimento per collocarvi un rilevatore mobile”.


(Altalex, 9 novembre 2012)



Speed check illegittimi?

martedì 30 ottobre 2012

Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva


 


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale per la motorizzazione

Divisione 5



Prot. n. 27520

Roma, 11 ottobre 2012










OGGETTO:



Circolare prot. n. 13546 del 16 maggio 2012 - Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall’art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264 - Ulteriori chiarimenti.



        Facendo seguito alla circolare prot. n. 19979 del 12 luglio 2012, concernente l’oggetto, e proseguendo nell’attività di monitoraggio sul corretto funzionamento delle nuove procedure informatizzate per il rilascio delle ricevute sostitutive, si ravvisa l’opportunità di fornire i seguenti ulteriori chiarimenti.

        Anzitutto va ribadito che sono legittimati al rilascio della ricevuta:











1.



tutte le Autoscuole, solo per lo svolgimento delle attività che risultano assoggettate al regime della legge n. 264/1991 (es. duplicato patente di guida);


2.



tutti gli Studi di consulenza automobilistica, compresi quelli non abilitati allo STA o ad altre procedure semplificate.


        Ciò posto, si fa notare che il previgente art. 7, comma 1, della legge n. 264/1991 così disponeva: “L’impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione … o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all’interessato una ricevuta…”.

        In conseguenza della modifica introdotta dall’art. 10, comma 2, legge n. 120/2010, il vigente art. 7, comma 1, della legge n. 264/1991 ora così dispone: “L’impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto procede al ritiro del documento di circolazione … o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia all’interessato una ricevuta…”.

        Dal tenore letterale della norma vigente si desume quindi che:











1.



fermi restando i casi in cui il documento di circolazione o di guida debba necessariamente essere consegnato od esibito all’UMC (ad esempio, l’art. 137 c.d.s. dispone che il permesso internazionale di guida sia rilasciato previa esibizione della patente di guida) spetta al consulente automobilistico (o al titolare dell’Autoscuola) valutare, al fine di porre in essere gli adempimenti di propria competenza,se e quando procedere al ritiro del documento di circolazione o di guida;


2.



pertanto, il ritiro del documento di circolazione o di guida può ora essere effettuato (con conseguente obbligo di rilascio della relativa ricevuta sostitutiva) anche nel caso in cui gli adempimenti da svolgere siano riferiti ad operazioni di motorizzazione semplificate (es.STA, ciclomotori).


        Di conseguenza, in presenza di motivate ragioni, quali ad es. un passaggio di proprietà non perfezionato a seguito di rinuncia dell’acquirente, il consulente automobilistico (o il titolare dell’Autoscuola) è tenuto a richiedere al competente UMC di consentire l’annullamento della ricevuta sostitutiva emessa per evitare che il soggetto, a nome del quale è stata emessa, possa circolare indebitamente su strada. Al riguardo, si fa presente che:











1.



la richiesta di annullamento deve essere presentata all’UMC entro il 25° giorno di validità della ricevuta sostitutiva;


2.



allo scadere del termine di validità della ricevuta, se lo Studio di consulenza non ha concluso gli adempimenti per i quali la ricevuta stessa è stata rilasciata, l’utente può rivolgersi direttamente al competente UMC per l’espletamento dell’operazione di motorizzazione; laddove l’operazione non possa essere espletata in tempo reale, l’UMC provvederà a rilasciare l’estratto del documento di circolazione o di guida (art. 92 c.d.s.) (5) che sostituisce a tutti gli effetti (quindi anche al fine della circolazione su strada) l’originale del documento per la durata di 60 giorni.


        In tema di annullamento delle ricevute sostitutive, appare utile ribadire ancora una volta che:























1.



come già evidenziato con circolare prot. n. 19979 del 12 luglio 2012, pur compatibilmente con il carico operativo di ciascun UMC, è auspicabile che le richieste di annullamento vengano evase entro un massimo di 5 giorni lavorativi;


2.



la verifica da parte degli UMC in ordine alla sussistenza di giustificati e documentati motivi ha il solo scopo di inibire la possibilità che taluni operatori possano illegittimamente conseguire l’effetto di reiterare o rinnovare le ricevute sostitutive, essendo ciò espressamente vietato dell’art. 92, comma 2, ult. cpv., c.d.s.; detta verifica, viceversa non può e non deve concretizzarsi in una forma di controllo sull’esercizio dell’attività di consulenza, cui è istituzionalmente preposta la Provincia; pertanto, laddove sussistano dubbi circa la regolarità di quanto compiuto dall’operatore professionale, l’UMC deve limitarsi a darne notizia alla Amministrazione provinciale per gli accertamenti e le eventuali sanzioni del caso;


3.



per le medesime ragioni di cui al precedente punto 2, ai fini dell’annullamento della ricevuta sostitutiva non è richiesto la consegna all’UMC dell’originale della stessa;


4.



l’annullamento delle ricevute sostitutive non si sostanzia in operazioni di motorizzazione e,conseguentemente, non può ritenersi assoggettate al regime tariffario di cui alla legge n.870/1986; pertanto, non può essere richiesto il pagamento dei diritti di cui alla richiamata legge;


5.



le procedure telematiche predisposte per consentire il rilascio delle ricevute sostitutive perseguono esclusivamente finalità di pubblico interesse; infatti, le informazioni comunicate dagli operatori professionali in sede di compilazione delle ricevute sostitutive, implementando la banca dati di questa Direzione Generale, costituiscono l’ulteriore strumento attraverso il quale gli organi di polizia sono posti in grado di effettuare più stringenti controlli sia sulla regolarità della circolazione dei veicoli sia sulla regolarità delle attività svolte dagli Studi di consulenza automobilistica e dalle Autoscuole. Ne consegue quindi che l’annullamento delle ricevute sostitutive rileva, al pari del rilascio delle ricevute sostitutive, al fine di un corretto aggiornamento della banca dati dell’Amministrazione.


        Pertanto, sotto l’aspetto strettamente giuridico, le richieste di annullamento non costituiscono istanze tese all’ottenimento di un provvedimento, bensì mere comunicazioni di informazioni che, in quanto tali, non soggiacciono ad imposta di bollo.

        Rileva, infine, esaminare alcuni casi particolari:





1.


Permessi internazionali di guida


        Come già ricordato, a norma dell’art. 137, comma 2, c.d.s., il permesso internazionale di guida deve essere rilasciato previa esibizione della patente di guida. Al riguardo, con circolare prot. n. 23568 del 4 settembre 2012, è stato disposto, a modifica di previgenti disposizioni, che l’esibizione in originale della patente di guida debba avvenire solo al momento del rilascio del permesso internazionale e non anche in occasione della presentazione della richiesta (per la quale è sufficiente produrre copia in carta semplice della patente stessa).

        Pertanto, l’operatore professionale sarà tenuto al rilascio della ricevuta sostitutiva della patente di guida nazionale al fine della esibizione di quest’ultima al competente UMC in sede di presa in consegna del permesso internazionale di guida.





2.


Rettifica delle carte di circolazione


        Con circolare n. A22 del 14 luglio 2000  è stato disposto che gli UMC possono dar luogo a rettifica della carta di circolazione in tutti i casi in cui si sia incorsi in meri errori di digitazione dei dati anagrafici relativi al medesimo soggetto intestatario del documento, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia stato o meno iscritto nel pubblico registro automobilistico. Rientrano in questa ipotesi lo scambio di vocali (es. Rosso anziché Rossi) e l’errore di cifre della data di nascita (es. 08.03.1956 anziché 18.03.1956), nonché ogni altro errore di analoga entità.

        Al riguardo, con la predetta circolare è stato disposto che la rettifica in parola debba essere effettuata attraverso la correzione manuale dei dati errati, convalidata a mezzo di apposizione del timbro dell’Ufficio e della firma del funzionario che vi ha provveduto, con indicazione della relativa data; contestualmente, inoltre, l’UMC deve inserire i dati rettificati nel sistema informativo e darne apposita comunicazione al P.R.A..

        Tale procedura appare evidentemente del tutto obsoleta ed inadeguata, anche perché non aderente al mutato contesto normativo, essendo la carta di circolazione oggetto di disciplina comunitaria, e contraria ai criteri di economicità dell’azione amministrativa.

        Si dispone, pertanto, che le rettifiche in parola siano effettuate a mezzo di ristampa della carta di circolazione.

        Resta fermo invece che, trattandosi di mera rettifica dei dati anagrafici, l’UMC non deve adottare alcun provvedimento amministrativo, e pertanto nessun versamento di imposta di bollo è dovuto, sia per l’atto di rettifica (ristampa della carta di circolazione) sia per la richiesta di correzione dei dati errati; viceversa, per quanto concerne i diritti previsti dalla legge n. 870/86, occorre continuare a distinguere due diverse ipotesi:












-



se l’errore materiale è riferibile allo stesso intestatario della carta di circolazione ovvero ad uno Studio di consulenza automobilistica (o ad altro soggetto delegato) che ha curato la presentazione della pratica di immatricolazione od il rilascio della carta di circolazione errata, è comunque dovuto il pagamento della tariffa di € 9,00 da versare sul c/c postale 9001;



-



viceversa, se l’inesatta trascrizione dei dati anagrafici sulla carta di circolazione deriva da un errore materiale dell’UMC, la rettifica deve essere effettuata senza oneri a carico dell’utente.


        La carta di circolazione errata deve essere riconsegnata all’UMC (che provvede alla sua distruzione) al momento del rilascio della ristampa della carta stessa, sulla quale sono state apportate le rettifiche necessarie; a tal fine, pertanto, l’operatore professionale è tenuto a rilasciare la ricevuta di consegna del documento da restituire.





3.



Operazioni di motorizzazione relative a veicoli non presenti in banca dati.


        Sebbene si tratti di una casistica del tutto residuale, può accadere che uno Studio di consulenza si trovi nella impossibilità di rilasciare la ricevuta sostitutiva di un documento di circolazione poiché relativo ad un veicolo non censito in banca dati.

        In tal caso, l’UMC è tenuto ad implementare i dati d’archivio, su segnalazione dello Studio di consulenza interessato, da compilare in carta semplice e senza corresponsione di alcuna tariffa, alla quale deve essere allegata copia conforme all’originale della carta di circolazione. La conformità della copia all’originale può essere attestata dallo stesso soggetto intestatario del documento di circolazione (ovvero dal soggetto a nome del quale dovrà essere rilasciata la ricevuta sostitutiva) o dallo stesso Studio di consulenza che effettua la segnalazione, ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del d. P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del medesimo d. P.R. n. 445/2000) apposta in calce alla copia stessa.

        Si segnala, infine, la necessità che codeste DGT assicurino la capillare diffusione delle istruzioni e dei chiarimenti contenuti nella presente circolare presso tutti gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza, al fine di garantire uniformità dell’azione amministrativa dagli stessi svolta.

        Nel ringraziare per la cortese attenzione, si resta in attesa di rassicurazione.


        f.to IL DIRETTORE GENERALE

        arch. Maurizio Vitelli


Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva

mercoledì 24 ottobre 2012

Conversione di patenti di guida Filippine


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale per la motorizzazione

Divisione 5



Prot. n. 27497/23.18.01

Roma, 11 ottobre 2012










OGGETTO:



Conversione di patenti di guida. FILIPPINE. Chiarimenti sul nome di mezzo.



        Si fa seguito alla circolare n. 20515/23.18.01 del 18/07/2012, per rendere dei chiarimenti sull’annotazione del nome di mezzo sulle patenti di guida rilasciate ai cittadini filippini.

        Con circolari n. 29 del 07/10/2010  e n. 4 del 24/01/2011, trasmesse alle Direzioni Generali Territoriali con nota n. 5133 del 14/02/2011 , il Ministero dell’Interno ha dettato disposizioni in ordine alla trascrizione del nome di mezzo sui documenti rilasciati a cittadini filippini.

        Mentre nella circolare n. 29 è stato disposto che il nome di mezzo non va indicato sui documenti, nella successiva n. 4 è stato precisato che in realtà al momento dell’iscrizione anagrafica Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti occorre far riferimento ai dati annotati sul permesso di soggiorno, finché il sistema di registrazione anagrafica non sarà stato definitivamente attuato.

        Poiché si è rilevato, anche di recente, che continuano ad essere emesse carte di identità riportanti il nome di mezzo, è stato formulato specifico quesito al Ministero dell’Interno, affinché venga chiarito quando il nuovo sistema di registrazione anagrafica verrà attuato completamente, e cioè quando non verranno più rilasciati documenti riportanti il nome di mezzo.

        In attesa di ricevere le informazioni richieste, si invitano codesti Uffici della Motorizzazione a rilasciare le patenti di guida ai cittadini filippini, riportando i dati anagrafici indicati sulla carta di identità, acquisendo quindi anche il nome di mezzo, se presente.


        Nuove indicazioni verranno comunicate quando perverrà il riscontro del Ministero dell’Interno.



Alle Direzioni Generali Territoriali e agli UMC la presente Circolare è diramata esclusivamente con posta elettronica.


        IL DIRETTORE GENERALE

        f.to dott. arch. Maurizio Vitelli


Conversione di patenti di guida Filippine

domenica 21 ottobre 2012

Esame su veicolo sul quale non può prendere posto l'esaminatore


Circolare – 18/10/2012 – Prot. n. 28370 – Esame su veicolo sul quale non può prendere posto l’esaminatore



OGGETTO: Procedure d’esame per il conseguimento della patente di guida effettuato su veicolo sul quale non può prendere posto l’esaminatore.


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici

Direzione Generale per la Motorizzazione


Prot. n. 28370

Roma, 18/10/2012


Molti Uffici provinciali hanno rappresentato a questa Direzione Generale la necessità di ulteriori specifiche disposizioni in materia di esame pratico per il conseguimento della patente di guida svolto su veicolo (ad esempio un motociclo) su cui non possa prendere posto l’esaminatore. Come è noto detto esame pratico consta di due prove, la prima svolta in area chiusa e la seconda svolta nel traffico.


Durante la seconda prova l’esaminatore, a bordo di un veicolo, segue il veicolo del candidato, fornendogli, attraverso un apparecchio audio fonico, informazioni sulle manovre da compiere.


Per l’espletamento di tale prova, dunque, è necessario che il candidato dia assicurazione all’esaminatore, prima dell’inizio dell’esame pratico, della disponibilità di un’autovettura e di un conducente che possano permettere, all’esaminatore stesso di espletare le sue funzioni durante la prova nel traffico.


La disponibilità dell’autovettura deve essere assicurata da e fino al luogo di inizio dell’esame, per il tempo ritenuto utile dall’esaminatore.


Per i candidati presentati da un’autoscuola, la disponibilità della vettura e del relativo conducente deve essere assicurata dall’autoscuola stessa.


Non sarà ammesso all’esame il candidato che non ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento.


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Arch. Maurizio Vitelli




Esame su veicolo sul quale non può prendere posto l'esaminatore

venerdì 19 ottobre 2012

dal 19 gennaio 2013 le patenti cambiano


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE


ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI


Direzione generale per la motorizzazione


Prot. n. 28368/8.3


Roma, 18 ottobre 2012









OGGETTO:Applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. – Nuovi limiti di età per il conseguimento delle patenti di guida a decorrere dalla data del 19 gennaio 2013.



Il 19 gennaio 2013 saranno integralmente applicabili le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 , con cui è stata recepita, tra l’altro, la direttiva 2006/126/CE  in materia di patenti di guida.


Come noto, tale decreto legislativo – oltre a prevedere nuove categorie di patenti di guida – introduce importanti novità sull’età minima per conseguire alcune di esse.


Si evidenzia che le modifiche più rilevanti sono quelle sotto indicate:



































a)introduzione della patente di guida della categoria AM, in luogo del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
b)introduzione della patente di guida della categoria A2, in luogo della patente di guida della categoria A per accesso graduale;
c)introduzione della patente di guida della categoria A per la guida dei tricicli di potenza superiore a 15 kW per i candidati che hanno compiuto 21 anni;
d)innalzamento dell’età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria A a 24 anni (ovvero 20 anni per chi ha conseguito la categoria A2 da almeno due anni);
e)introduzione della patente di categoria C1, per il cui conseguimento è necessario aver compiuto 18 anni;
f)innalzamento dell’età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria C a 21 anni;
g)introduzione della patente di categoria D1, per il cui conseguimento è necessario aver compiuto 21 anni;
h)innalzamento dell’età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria D a 24 anni.

La Commissione europea, al riguardo, ha precisato che tutte le patenti rilasciate dagli Stati membri a decorrere dal 19 gennaio 2013 dovranno inderogabilmente conformarsi alle disposizioni della direttiva 2006/126/CE (2), mancando nella stessa una disposizione transitoria che disciplini il caso di chi abbia iniziato l’iter per il conseguimento di una categoria di patente in vigenza di requisiti di età minima inferiori.


Conseguentemente, è necessario portare a conoscenza dei candidati che le patenti da rilasciarsi a decorrere dal 19 gennaio 2013 si conformeranno alle categorie consentite in relazione all’età del candidato.


Così, a titolo di esempio, se un candidato al conseguimento della patente di guida di categoria D, ventitreenne, sostiene l’esame dal 19 gennaio 2013, allo stesso dovrà essere rilasciata una patente di categoria D1.


Tanto premesso, si invitano codesti Uffici:











-a voler dare massima diffusione possibile presso l’utenza di quanto sopra, anche a mezzo di affissione di avvisi;
-al fine di contemperare nella misura massima consentita il rispetto della predetta disciplina comunitaria con gli interessi dei candidati che abbiano avviato ma non concluso l’iter per il conseguimento di una patente di guida di categoria A per accesso graduale o diretto, ovvero di categoria C o D, di accordare priorità alle sedute di esame teoriche e pratiche per le predette categorie di patenti, ove ciò sia compatibile con le scadenze dei fogli rosa relativi ad altre categorie.

Il CED di questa Direzione provvederà quanto prima ad inserire nella stampa dei fogli rosa analoghe avvertenze.


 


IL DIRETTORE GENERALE


dott. arch. Maurizio Vitelli


 


 



dal 19 gennaio 2013 le patenti cambiano

martedì 16 ottobre 2012

Tesla, il difficile business dell'elettrica


Tesla, il difficile business dell’elettrica


Perdite in aumento, ma la società americana vola

in borsa e attende la nuova berlina per fare utili


MILANO- In California la Tesla, che produce auto elettriche, va forte. Almeno di immagine, fra gli imprenditori della Silicon Valley e il jet set di Hollywood. Ma sul piano finanziario qualche problemino c’è: nel terzo trimestre le perdite sono raddoppiate passando dai 34,9 milioni di dollari del periodo gennaio-settembre 2010 ai 65,1 milioni di dollari dello stesso periodo di quest’anno.


SI ATTENDE UNA SVOLTA- Ma le difficoltà potrebbe essere soltanto passeggere: la società, infatti, annuncia di aver venduto tutta la produzione di un anno della berlina Model S. E la Borsa ci crede, visto che alla presentazione della trimestrale, il titolo ha messo ha segno un forte aumento che non si verificava dallo scorso marzo. Ma torniamo alla vettura della «svolta»: sarà commercializzata dalla metà del 2012 e costerà fra i 50 e i 60 mila dollari, dunque quasi la metà della roadster. Sarà prodotta negli Usa in una fabbrica ex Toyota che la Tesla ha acquistato grazie ai contributi concessi dalla Casa Bianca. Per questo Elon Musk, numero uno della casa americana, è convinto di raggiungere l’utile già nel 2013. Inoltre, per il futuro si prevede una collaborazione industriale con il gruppo Daimler (le due società già lavorano insieme sul fronte delle batterie) per la fornitura di componenti per un modello elettrico. Un accordo che va a sommarsi ad altri già in vigore con produttori, i quali Toyota che detiene una parte del capitale azionario di Tesla.


Redazione online



Tesla, il difficile business dell'elettrica

domenica 14 ottobre 2012

Giro di vite sul «leasing tedesco»


Maxi sequestro di supercar con targa straniera


Blitz della Guardia di Finanza contro le società che offrono servizi per sfuggire al redditometro e al Superbollo


UN’INDAGINE COMPLESSA-L’indagine del Comando provinciale di Bolzano è partita «dal numero di autovetture di grossa cilindrata con targa tedesca circolanti sulle strade dell’Alto Adige, utilizzate da cittadini residenti in base a contratti di noleggio a lungo termine stipulati con aziende estere». Che si promuovono sul web facendo leva sulla riservatezza e sulla difficile rintracciabilità del proprietario: in poche parole significa non fornire informazioni finanziarie a enti o registri italiani, come quello dell’Agenzia dell’Entrate. Dopo un’articolata indagine con controlli su strada, la Guardia di Finanza è arrivata a una società con sede in Germania, i cui servizi sono risultati assai diffusi in Alto Adige. Dai controlli fiscali è emerso che attraverso la stipula di contratti di noleggio, venivano simulate vere e proprie cessioni di autovetture. «A seguito della verifica la residenza fiscale della società tedesca è stata ricondotta in Italia: di qui le contestazioni in materia di IVA per 6,7 milioni di euro e la ricostruzione di un giro d’affari non dichiarato per 34 milioni di euro». Il Gip del tribunale di Bolzano accogliendo la proposta del Pubblico Ministero ha emesso il provvedimento cautelare eseguito in questi giorni dalle fiamme gialle, attraverso il sequestro, oltre che dei beni immobili e delle disponibilità bancarie dell’indagato, anche di molte delle auto con targa tedesca in circolazione sul territorio italiano oggetto dei noleggi.



Giro di vite sul «leasing tedesco»