mercoledì 28 settembre 2011

Automobilista trasferito? Non valida la notifica della multa all'indirizzo del Pra Cassazione civile , sez. II, sentenza 02.09.2011 n° 18049 (Alessandro Ferretti)

La Corte di Cassazione con la sentenza 2 settembre 2011, n. 18049 interviene nuovamente sulla validità della notificazione ribadendo il principio già espresso in passato sul tema.
In particolare, si tratta del principio in base al quale la disposizione contenuta nel terzo comma dell’articolo 201 del Codice della Strada (secondo cui le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione) non è innovativa rispetto alla disposizione contenuta nell’articolo 141 dell’abrogato codice della strada.
Pertanto, la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue – proseguono i giudici del Palazzaccio -  nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. per il caso d'irreperibilità del destinatario.
Nel caso in questione il giudice di primo grado  aveva ritenuto valide le notifiche delle multe  effettuate  dalla Polizia Municipale nello stabile risultante dalla carta di circolazione dell’auto, in virtù dell’art. 201 del CdS e , non trovando il destinatario della multa, aveva apposto sui verbali la dicitura sloggiato.
In questo modo – spiegano i giudici di Piazza Cavour – la Polizia non ha fatto altro che considerare valida una  notifica inesistente, ammettendo come valida una notifica solo virtuale in luogo diverso da quello di residenza del destinatario. 
Sulla base di questo ragionamento la Corte ha cassato  la sentenza impugnata ed, entrando nel merito, ai sensi dell’articolo 384, comma 1 c.p.c , ha accolto l’opposizione proposta dalla ricorrente con l’annullamento della cartella esattoriale impugnata.
(Altalex, 28 settembre 2011. Nota di Alessandro Ferretti)

martedì 27 settembre 2011

Obbligo della segnalazione preventiva dell’autovelox anche nel caso in cui il rilevamento non sia automatico, ma fatto dagli agenti con il telelaser.

Obbligo della segnalazione preventiva dell’autovelox anche nel caso in cui il rilevamento non sia automatico, ma fatto dagli agenti con il telelaser.
In tal modo si sono espressi i giudici della Corte di Cassazione nella sentenza 22 giugno 2011, n. 13727.

venerdì 23 settembre 2011

Istruzioni sommarie per l'uso del prenota relativo ai CIG

Buongiorno,
Si inviano istruzioni sommarie per l'uso del prenota relativo ai CIG. Si fa presente che le spett.li autoscuole dovranno munirsi se non già in possesso di un progrmma di emulazione tipo quello in uso alla nostra amministrazione "GLINK" e la maschera di utilizzo è la PRRE.
Buon lavoro. 

Assistente amministratore di sistema - UMC Verona

Costantinidis Elefteri cell. 3494753432 - tel. 045.8283526

 

Modifica accordo Conversione patente Moldava - Roma, 1° settembre 2011


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
 
 
Prot. n. 24705/23.18.01
Roma, 1° settembre 2011
 
OGGETTO:
Repubblica di Moldova. Accordo di modifica e aggiornamento dell'Accordo in materia di conversione di patenti di guida firmato a Roma il 27 novembre 2003.

domenica 18 settembre 2011

Incidente stradale, omissione di soccorso, dolo eventuale Cassazione penale , sez. IV, sentenza 27.06.2011 n° 25668

Per la punibilità dell’omissione di prestare assistenza alle persone ferite da parte dell'utente della strada, in caso di incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento, è necessario che ogni componente del fatto tipico (segnatamente, oltre l'evento dell'incidente, il danno alle persone e l'esservi persone ferite, necessitanti di assistenza) sia conosciuto e voluto dall'agente. A tal fine è però sufficiente anche il dolo eventuale.
Il dolo eventuale di cui all’art. 189 commi 1 e 7 c. strad. si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza (fattispecie in cui l’imputata, all'affermazione del ferito che gli faceva male una spalla, aveva minimizzato, dicendo che se stava in piedi la cosa non doveva esser grave, non attendendo i soccorsi e nemmeno fornendo le proprie generalità, prima di allontanarsi). (1)
(*) Riferimenti normativi: art. 189 commi 1 e 7 CdS.
(1) In senso conforme alla prima massima si veda Cass. Pen., sez. IV, sentenza 13.7.2007, n. 34134.
(Fonte: Massimario.it - 29/2011. Cfr. nota di Laura Biarella)

Il piede nella buca piena d’acqua: insidia o caso fortuito? Cassazione civile , sez. III, ordinanza 24.05.2011 n° 11430 (Raffaele Plenteda)

La sentenza 24 maggio 2011, n. 11430 registra l’ennesimo intervento della Corte di Cassazione in tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni da insidia stradale.
Nella fattispecie, giunge all’esame dei Giudici di Piazza Cavour uno dei casi di più frequente verificazione pratica, rappresentato dal pedone che incappa in una buca del manto stradale coperta da acqua piovana e subisce lesioni personali.

mercoledì 14 settembre 2011

Obbligo di fornire i dati del conducente? No, se si comunica l'avvenuto ricorso Circolare Ministero Interno 05.09.2011 n° 7157

Non si configura omissione di collaborazione da parte del cittadino qualora questi non indichi le generalità del conducente ma comunichi all'organo di Polizia di aver proposto ricorso: di per sè ciò costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione dei dati del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione. E' quanto chiarisce la Circolare 5 settembre 2011, n. 7157 con la quale il Ministero dell'Interno conferma quanto già stabilto con la precedente Circolare 29 aprile 2011, n. 3971.
In tal caso non è quindi consentito applicare le sanzioni dell'art. 126-bis, c. 2, Codice della Strada poiché il destinatario dell'invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.
(Altalex, 12 settembre 2011)

Comunicazione di perdita dei punti della patente: illegittima se cumulativa TAR Campania-Napoli, sez. V, sentenza 08.06.2011 n° 3008 (Laura Biarella)

Il TAR Campania, con la sentenza in commento, ha annullato il provvedimento emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida del ricorrente.

sabato 10 settembre 2011

Contestazione della violazione dell'articolo 126 bis del Codice della Strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale.

Prot. n. 300/A/7157/11/109/16 Roma, 5 settembre 2011
OGGETTO: Contestazione della violazione dell'articolo 126 bis del Codice della Strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale.

Dopo l'emanazione della circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29/04/2011, pari oggetto, con la quale si è stabilito che la presentazione di un ricorso avverso un verbale per violazione non contestata nell'immediatezza del fatto, costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente, sono pervenute a questa Direzione alcune segnalazioni per rappresentare perplessità di ordine giuridico e difficoltà operative legate alla nuova prassi. Le prime vertono sostanzialmente sull'autonomia del procedimento di comunicazione dei dati richiesti rispetto all'illecito principale, autonomia che giustificherebbe la contestazione della violazione dell'articolo 126 bis del C.d.S.; mentre le difficoltà operative sarebbero connesse all'aggravio di lavoro e alle ulteriori spese di notifica derivanti dall'esigenza di rinnovare la richiesta entro 90 giorni dall'esito definitivo dei rimedi giurisdizionali o amministrativi intrapresi, nonché dalla difficoltà di seguire l'iter degli appelli fino al ricorso in Cassazione. Queste ultime difficoltà possono essere in larga misura superate mediante l'inserimento nel corpo del verbale dell'invito a comunicare i dati del conducente entro sessanta giorni dalla notifica del verbale stesso ovvero del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge. Riguardo alle perplessità di ordine giuridico, al di là delle diverse interpretazioni emerse in ambito giurisprudenziale, questa Direzione, nell'ambito dei poteri di coordinamento attribuiti al Ministero dell'Interno dall'articolo 11, comma 3, del C.d.S., ha ritenuto che non possa configurarsi un'omissione di collaborazione da parte del cittadino qualora questi comunichi all'organo di Polizia di aver proposto ricorso e che di per se ciò costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente.

IL DIRETTORE CENTRALE Giuffrè

venerdì 9 settembre 2011

Autovelox: non rileva la verifica della taratura Cassazione civile , sez. II, ordinanza 13.06.2011 n° 12924 (Alessandro Ferretti)

In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate, utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità stabiliti, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura, in quanto esso attiene alla materia metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità.

Assicurazione, veicolo, sosta, circolazione, equiparazione Cassazione civile , sez. III, sentenza 13.07.2011 n° 15392

La sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata integra gli estremi della fattispecie "circolazione", con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso. (1) (*) Riferimenti normativi: art. 2054 c.c.; art. 1, legge n. 990/1969, ora art. 122, D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. (1) In senso conforme alla massima si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. III, sentenza 11 febbraio 2010, n. 3108. (Fonte: Massimario.it - 29/2011. Cfr. nota di Manuela Rinaldi)

Incidenti e multe: sì all'accesso gratuito tramite PEC agli atti della Polizia Circolare Ministero Interno 02.09.2011 n° 7138

Sarà possibile chiedere agli organi di Polizia copia elettronica (in formato pdf) degli atti relativi agli incidenti stradali e agli illeciti amministrativi attraverso la posta elettronica certificata. Lo chiarisce la circolare 2 settembre 2011, n. 7138 con la quale il Ministero dell'Interno segnala che per tale modalità non è prevista l'imposta di bollo. Il provvedimento è emanato al fine di ottenere da entrambe le parti (cittadino e Uffici di Polizia) un notevole risparmio in termini di tempo, una riduzione dei costi senza compromettere la sicurezza e la garanzia di certificazione della spedizione, della consegna e del contenuto degli atti. Gli Uffici e i Reparti dipendenti, ricevuta la richiesta tramite PEC, verificheranno la legittimazione del richiedente e che l'incidente non abbia assunto rilevanza penale (mortale o con lesioni per le quali è stata sporta querela), caso nel quale la richiesta dovrà essere corredata anche del nulla osta da parte dell' Autorità Giudiziaria. Se la richiesta proviene da soggetti terzi rispetto all'evento infortunistico (avvocati, investigatori privati, ecc.), la stessa dovrà essere corredata da delega rilasciata dall'interessato e dalla copia di un suo documento d'identità. Sussistendo le condizioni di legge per il rilascio della copia degli atti, l'ufficio che custodisce il fascicolo del sinistro provvederà ad elaborare un file in formato PDF contenente gli atti scannerizzati, per l'invio con PEC al soggetto richiedente. (Altalex, settembre 2011)

''Mi fa male una spalla''. L'investitore minimizza e se ne va: c'è dolo eventuale Cassazione penale , sez. IV, sentenza 27.06.2011 n° 25668 (Laura Biarella)

Nel 2008 il Tribunale di Trieste condannava una donna per i reati previsti e puniti dall’art. 189 C.d.S., rispettivamente al comma 6, per non aver fornito i propri dati prima di essere ripartita a seguito di un sinistro dalla stessa cagionato, nel quale aveva altresì provocato lesioni personali ad una ragazza, nonché di quello al comma 7, per non aver dato assistenza alla persona ferita. La Corte di Appello, parzialmente riformando la decisione di primo grado, riqualificava il reato di cui al comma 6 in quello di cui al comma 4 dell’art. 189 C.d.S. La decisione, approdata in Cassazione, viene confermata, ritenendo corretta la motivazione oggetto di censura. La Corte argomenta che per l’affermazione della penale responsabilità risulta necessario che ogni elemento del fatto tipico, come l’evento dell’incidente, il danno alle persone, nonché la sussistenza di persone ferite, sia “conosciuto e voluto” dal soggetto agente. Rispetto alla verificazione delle lesioni fisiche, legate al sinistro in modo causale, occorre che l’agente si rappresenti la probabilità, ovvero anche la semplice possibilità, che dal sinistro si sia prodotto un danno alle persone e che queste abbiano necessità di assistenza e, assumendone il rischio, trascuri di fermarsi. Correttamente, a dir della Cassazione, il giudice di secondo grado aveva ritenuto sussistere, in capo all’imputata, l’elemento soggettivo del dolo eventuale deducendolo dalla singolare condotta: la persona offesa, a seguito della caduta dal ciclomotore, cagionata dalla mancata precedenza datale dall’imputata, rivolgendosi all’imputata stessa aveva dichiarato di accusare dolore ad una spalla. La donna aveva replicato minimizzando le lesioni rappresentate dalla ragazza, affermando che se stava in piedi la cosa non poteva esser grave. Quindi era ripartita, senza dare ausilio né attendere i soccorsi, e senza fornire i propri dati. L’elemento soggettivo del dolo eventuale sussiste anche quando si minimizza sulle condizioni fisiche del soggetto coinvolto nel sinistro e si riparte dal luogo dell’incidente senza prestare assistenza. 
(Altalex, 9 settembre 2011. Nota di Laura Biarella)

giovedì 8 settembre 2011

Cassazione: anche il Comune può essere responsabile per danni da randagismo Cassazione civile , sez. III, sentenza 23.08.2011 n° 17528 (Giuseppe Donato Nuzzo)

La Corte di Cassazione torna ad occuparsi di responsabilità per i danni cagionati da cani randagi, affermando il seguente principio di diritto: “i compiti di organizzazione, prevenzione e controllo (anche) dei cani vaganti (siano essi “tatuati, e cioè scomparsi o smarriti dai proprietari, ovvero “non tatuati”) spettano (pure) ai Comuni (…) tenuti anch’essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla

Col Suv mimetico ferma i tram: Lapo rischia 1500 euro di multa

La sosta per acquistare mobili. La Jeep causa disagi per mezz'ora: traffico deviato e bus sostitutivi MILANO - All'Atm, l'azienda dei trasporti milanese, stanno ancora facendo i conti della multa che dovrà pagare Lapo Elkann. Ieri, il suo suv «mimetico» ha bloccato il traffico in corso San Gottardo a Milano per una buona mezz'oretta. Oltre alla multa, l'imprenditore della moda si è beccato anche gli insulti dei passanti e dei passeggeri dei mezzi pubblici. Galeotto fu il parcheggio.

Parere - 23/06/2011 - n. 02324 - Autorizzazione a minore ai fini di guida accompagnata

OGGETTO: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Schema di decreto ministeriale, recante "Disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio", predisposto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120.

martedì 6 settembre 2011

Disponibilità veicoli per Guide GIGC e Moto (riemesso causa impossibilità apertura documento)

Si allega la circolare riguardante l'argomento in oggetto. La presente annulla la precedente comunicazione del 17 agosto per impossibilità apertura file.

Verona 06.09.2011
Il Vice Direttore UMC Verona Ing. Donato Valenzano


Allegato: Disponibilità veicoli per Guide GIGC e Moto

domenica 4 settembre 2011

Cuneo, tragedia al rally: auto investe spettatori, un morto e due feriti gravi

Una decina le persone coinvolte: si trovavano in una zona vietata al pubblico. Equipaggio sotto choc.

MILANO - Tragedia alle 12.35 a Dronero, in provincia di Cuneo, durante il Rally delle Valli cuneesi. L'equipaggio Costenaro-Ciucci (Citroen Ds 3), per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto e ha investito alcuni spettatori che si trovavano in una zona vietata al pubblico. L'incidente è avvenuto durante la Prova speciale 3 di Montemale. Il bilancio è di un morto e di due feriti gravi, ma secondo quanto si apprende, le persone coinvolte sarebbero almeno una decina. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasporto i due feriti gravi all'ospedale di Cuneo con l'elisoccorso. A confermare il decesso di uno spettatore è stato il medico di gara. La corsa è stata interrotta alle 14.40 in segno di lutto. Secondo quanto comunica il comitato organizzatore, l'equipaggio è in stato di choc. LE PRECAUZIONI - Inutili purtroppo le precauzioni prese dagli organizzatori, che quest'anno avevano realizzato addirittura una mini-guida per il pubblico, scaricabile dal sito della manifestazione, in cui si specificava che tutte le zone non espressamente indicate come aree riservate al pubblico sono vietate. Si avvisava tra l'altro di non mettersi né all’esterno delle curve, né all'interno dei tornanti, soprattutto se in discesa o con evidenti segni di «tagli» delle vetture. Semplici regole di sicurezza che, se fossero state seguite, avrebbero evitato la tragedia.
(da Corriere della Sera)

sabato 3 settembre 2011

Autovelox: il numero di matricola non è elemento per la validità del verbale Cassazione civile , sez. II, ordinanza 04.07.2011 n° 14564 (Laura Biarella)

Il giudice di pace, su ricorso di un automobilista, annullava il verbale di accertamento dell’infrazione al C.d.S. contemplata all'art. 142 comma 8, elevato dalla polizia municipale. Il tribunale, adito in grado d’appello dal Comune, ribadiva la nullità del verbale poiché non era stato indicato il numero di matricola dello strumento utilizzato per la rilevazione della velocità. Siffatta mancanza aveva impedito al presunto trasgressore di esercitare il proprio diritto di difesa, ed in particolare il controllo sull’effettivo funzionamento dello strumento di rilevazione, nonché sui requisiti di omologazione e di taratura. La Cassazione, riepilogando i propri orientamenti in materia, ha ribaltato la pronuncia, argomentando che l’omessa indicazione del numero di matricola dell’apparecchio di rilevazione, nel verbale di accertamento, non rappresenta motivo di nullità e che il verbale non recante il numero della matricola rimane valido e fa piena prova fino a querela di falso. La Suprema Corte evidenzia che gli apparecchi per rilevare la velocità, regolarmente omologati, non sono subordinati a controlli periodici di taratura. Il numero di matricola dell’apparecchio non è elemento richiesto per la validità del verbale di accertamento, di conseguenza l’omessa indicazione non rappresenta motivo di nullità della sanzione per violazione del diritto di difesa. La Cassazione ribadisce inoltre che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dell’effettuazione dei rilievi eseguiti dalla polizia, e i relativi esiti valgono fino a prova contraria. Colui che vuole negare la validità probatoria delle attestazioni provenienti dalla Polizia deve pertanto fornire elementi concreti a dimostrazione del vizio di funzionamento degli apparecchi. (Altalex, 29 agosto 2011. Nota di Laura Biarella)

Verona - Ztl, la procura presenta il conto. Indagati centinaia di «furbetti»

I pm accelerano. Contestate falsità materiale e ideologica ma anche la truffa. Schinaia: «Imputazioni in corso anche in questi giorni» VERONA - E’ stata tutt’altro che un’estate di vacanza per i pubblici ministeri (e sono numerosi) che stanno indagando a Verona sui permessi- Ztl rilasciati, se non addirittura «fabbricati», col trucco. Le cifre, del resto, non lasciano margine a dubbi: se, a inizio dello scorso maggio, ammontavano a «una cinquantina » (la stima era dello stesso procuratore scaligero Mario Giulio Schinaia), adesso, a quasi quattro mesi di distanza, «possiamo parlare di centinaia di persone» che si sono ritrovate il nome iscritto nel registro degli indagati.

Verona - Atv, partono le nuove tariffe Ticket salasso: rincari del 20%

Malumori per gli aumenti sulle linee extraurbane. Andare all’aeroporto costerà 6 euro. L’appello del presidente Bettarello: «Non abbandonate l’azienda» VERONA — Malumori di gruppo e portamonete che si aprono controvoglia una seconda volta da una parte. L’appello del presidente di Atv Massimo Bettarello di «resistere alla disaffezione» dall’altra. Si apre così la giornata del «caro-corriera» a Verona, fra stati d’animo e posizioni diverse, ma legate dalla stessa consapevolezza di subirla questa novità.

Auto pirata davanti a Regina Coeli disabile travolto e ucciso all'alba

L'uomo stava forse attraversando il lungotevere: l'automobilista è fuggito subito dopo l'impatto mortale. 
ROMA - Un'auto pirata ha travolto e ucciso una persona nel centro della Capitale, all'alba di venerdì 2 settembre. Il tragico incidente stradale è avvenuto intorno alle 6.30 7 su lungotevere Farnesina, dinanzi al carcere romano di Regina Coeli: un pedone - un 51enne affetto da lieve disabilità psichica - è morto sul colpo, centrato in pieno da un auto il cui conducente si è allontanato subito dopo il violento impatto.

venerdì 2 settembre 2011

SCIOPERO DTT - sciopero generale indetto dalla Cgil per l'intera giornata 6 settembre

Si riporta per conoscenza comunicato DTT.



DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE DIVISIONE 7 - CENTRO ELABORAZIONE DATI

Prot. N. 24723/RU DEL 1.09.2011



Si comunica che, a causa dello sciopero generale indetto dalla Cgil per l'intera giornata 6 settembre p.v., la disponibilita' dei servizi informatici sara' la seguente:

Lunedi' 5 settembre chiusura anticipata del sistema Sportello Telematico alle ore 13 e del sistema Simot con i relativi servizi del Portale dell'Automobilista alle ore 14. Martedi' 6 settembre sara' disponibile il sistema Simot. Sara' invece totalmente indisponibile il sistema Sportello Telematico. In tale data non sara' garantita l'assistenza tecnica. Gli studi di consulenza potranno utilizzare il giorno 6, le procedure alternative con stampa on-line sia per le immatricolazioni che per i passaggi di proprieta'.



Mercoledi 7 settembre saranno disponibili tutti i servizi, potrebbe però verificarsi un possibile ritardo nella disponibilità dei flussi di stampa e dei servizi on line, in tale data non sono garantiti eventuali sedute di esame di quiz informatizzati.



Il direttore Ing. Alessandro Calchetti.



Cordiali saluti

Risarcibili le spese mediche future per danni scaturenti da sinistro stradale Cassazione civile , sez. III, sentenza 09.06.2011 n° 12690 (Laura Biarella)

Due soggetti, che avevano riportato danni fisici in un incidente stradale, adiscono i giudici di Piazza Cavour rilevando tre vizi nella sentenza emanata in grado d’appello.

La Cassazione rigetta i primi due motivi, ribadendo il proprio consolidato orientamento in tema di danno, espresso nella nota sentenza a Sezioni Unite Civili n. 26972/2008. Il collegio rammenta infatti che il danno esistenziale non esiste quale categoria autonoma di pregiudizio, poiché il danno non patrimoniale da lesione della salute rappresenta una categoria vasta ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione si tiene conto di tutti i pregiudizi effettivamente sofferti dalla vittima, evitando di ricadere nella duplicazione risarcitoria mediante l’assegnazione di denominazioni differenti agli stessi pregiudizi. Pertanto non è ammissibile il riconoscimento, in capo al danneggiato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, come pure la liquidazione del danno biologico a parte, rispetto a quello estetico.