domenica 12 gennaio 2014

Patenti centralizzate, se non si ritirano presto vanno al macero

La Direzione Generale molto alacremente sta provvedendo a specificare tutte le regole di comportamento in merito alle molte e nuove procedure in vigore, tra cui la stampa centralizzata delle patenti e il loro recapito presso gli utenti. Di questo tratta appunto la circolare prot. 31010 del 18 dicembre 2013.
Contrariamente a quanto stabilito in precedenza, forse per evitare ulteriore confusione presso gli UMC, è stato disposto che tutte le patenti impossibili da recapitare al domicilio per le motivazioni più diverse, anzichè spedite all'UMC di competenza dovranno essere restituite all'Ufficio Centrale Operativo per essere annullate e infine distrutte.
Anche quelle che rimangono per oltre 60 giorni presso gli Uffici della Motorizzazione subiranno lo stesso trattamento.
Nella stessa circolare si è anche più volte ribadito il concetto che, in caso di stampa con dati non corretti o di scarsa qualità, potrà essere richiesto un duplicato gratuitamente.

Nuove procedure di stampa centralizzata e recapito all'utenza delle patenti di guida

Circolare - 18/12/2013 - Prot. n. 31010 - Stampa e recapito patenti

Oggetto: Nuove procedure di stampa centralizzata e recapito all'utenza delle patenti di guida.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Prot. n. 31010
Roma, 18 dicembre 2013
Oggetto: Nuove procedure di stampa centralizzata e recapito all'utenza delle patenti di guida.
Si fa seguito alla circolare prot. 0018260/RU del 12.7.2013 della scrivente Direzione Generale, relativa alle modalità operative della nuova procedura di stampa centralizzata e recapito all'utenza delle patenti di guida.
Al riguardo si fa presente che, a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto di II livello per la patente centralizzata del 15.11.2013 (Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida) pubblicato sulla G.U. n. 289 del 10.10.2013, le modalità operative contenute nella sopra citata circolare, verranno così modificate:
1. Recapito al cittadino delle patenti emesse a seguito di duplicato (per smarrimento/furto/distruzione)
1.1 Inesitate per impossibilità di recapito
Le patenti che, a seguito del primo tentativo di recapito risultino impossibili da recapitare per le seguenti motivazioni: rifiuto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente, destinatario irreperibile, destinatario deceduto, destinatario sconosciuto, destinatario trasferito, NON saranno più spedite all'UMC di competenza, come precedentemente disposto al punto 2.1 della circ. 0018260/RU, ma verranno restituite all'Ufficio Centrale Operativo e successivamente annullate nel Sistema SIMOT e distrutte.
Contestualmente verrà aggiornato il Sistema Integrato di Monitoraggio (SIM).
1.2 Inesitate per mancato ritiro presso l'Ufficio Postale
Le patenti che, al 60° giorno dalla data del secondo tentativo di recapito non saranno ritirate presso l'Ufficio Postale, dal titolare o da un suo delegato, NON verranno più trasferite agli UMC di competenza, come precedentemente disposto al punto 2.3 della citata circ. 018260/RU, ma verranno restituite all'Ufficio Centrale Operativo e successivamente annullate nel Sistema SIMOT e distrutte. Contestualmente verrà aggiornato il Sistema Integrato di Monitoraggio (SIM).
A partire dal 9.1.2014 le patenti che si trovano in giacenza presso gli Uffici della Motorizzazione (essendo trascorsi i 60 giorni dal 2° tentativo di recapito da parte del Consorzio PatentiviaPoste S.C.P.A.), non ancora rilasciate al titolare o ad un suo delegato, verranno ritirate dagli addetti di detto Consorzio e restituite all'Ufficio Centrale Operativo. Successivamente dette patenti verranno annullate nel Sistema SIMOT e distrutte. Contestualmente verrà aggiornato il Sistema Integrato di Monitoraggio (SIM).
2. Duplicati patenti (per smarrimento/furto/distruzione) non conformi.
Nei casi in cui il duplicato della patente di guida ricevuto dall'utente, risulti riportare dati non corretti o di scarsa qualità, potrà essere richiesto dal titolare della patente un duplicato presso un qualsiasi Ufficio della Motorizzazione Civile, senza ulteriori oneri a suo carico.
3. Patenti di guida emesse a seguito di conferma di validità non conformi.
Qualora le patenti di guida che verranno emesse a seguito di conferma di validità, in attuazione del sopra citato Decreto, risultino riportare dati non corretti o di scarsa qualità, potrà essere richiesto, dai rispettivi titolari, un duplicato presso un qualsiasi Ufficio della Motorizzazione Civile, senza ulteriori oneri a carico dell'utenza.
Per quanto non espressamente indicato/modificato con la presente circolare, si rimanda alle istruzioni impartite nella precedente circolare n. 0018260/RU del 12.7.2013.
IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)

sabato 11 gennaio 2014

Sanzioni al Codice della strada: no agli interessi in cartella esattoriale

Sanzioni al Codice della strada: no agli interessi in cartella esattoriale Prefettura di Novara, nota 09.10.2013
Nessun aumento semestrale del 10% per le sanzioni irrogate da verbali di contestazione per infrazioni al Codice della Strada. In caso di ritardo nel pagamento della sanzione, l'art. 203 C.d.S. prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale, oltre le spese di procedura, in deroga a quanto disposto dall'art. 27, L. n. 689/1981; esclusi, dunque, dalla cartella esattoriale gli aumenti semestrali suddetti. E' quanto ribadito dall'Avvocatura Generale dello Stato, confermemente alla pronucia della Suprema Corte di Cassazione n. 3701/2007, in risposta alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Prefettura di Novara. Per approfondimenti: Sanzioni Codice della strada e interessi: un errore di lettura della norma di Ugo Sergio Auteri. (Altalex, 21 novembre 2013)

Ebbrezza alcolica accertata solo dai sintomi? Fattispecie depenalizzata

Ebbrezza alcolica accertata solo dai sintomi? Fattispecie depenalizzata Cassazione penale , sez. IV, sentenza 10.10.2013 n° 41399 (Simone Marani)
La guida in stato d’ebbrezza, se accertata soltanto in chiave sintomatica, deve essere ricondotta all’ipotesi più lieve di cui alla lettera a ), del comma 2, dell’art. 186 del Codice della strada. E' quanto emerge dalla sentenza 10 ottobre 2013, n. 41399 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione. Il caso vedeva un conducente essere fermato in stato di ebbrezza, quest'ultimo accertato solo su base sintomatologica, con conseguente condanna, da parte del giudice di prime cure, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), cod. strad. Con ricorso per Cassazione l'imputato lamenta l'avvenuta depenalizzazione della fattispecie in questione. Come noto, la novella intervenuta con la legge 120/2010 ha trasformato la guida in stato di ebbrezza (presunta) in mero illecito amministrativo, non essendo più la il fatto previsto dalla legge come reato. Secondo gli ermellini, in omaggio al principio del favor rei, la fattispecie, depenalizzata dalla riforma del codice della strada, ad opera della legge 29 luglio 2010, n. 120, fa sì che il giudice penale non sia più competente, con la conseguente trasmissione degli atti al Prefetto della provincia, per quanto di competenza, relativamente alla sospensione della patente di guida. Per approfondimenti sul tema: Guida in stato di ebbrezza e di alterazione psico-fisica. Analisi dei reati, di Simone Marani, Altalex Editore, 2013; Codice penale - Codice di procedura penale, a cura di Giovanni Fiandaca e Angelo Giarda, Ipsoa, 2013. (Altalex, 26 novembre 2013. Nota di Simone Marani)

Centauro che incappa nelle radici delle piante non può essere risarcito

Centauro che incappa nelle radici delle piante non può essere risarcito Cassazione civile , sez. VI-3, ordinanza 05.11.2013 n° 24744 (Raffaele Plenteda)
L’ordinanza n. 24744/13 resa dalla sez. VI della Corte di Cassazione desta particolare interesse poichè, non solo offre un breve compendio dello stato dell’arte in materia di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ma contribuisce anche ad arricchire la casistica del c.d. caso fortuito nell’ambito della circolazione stradale. La vicenda processuale prende le mosse dalla richiesta di risarcimento di un centauro, caduto dalla sua motocicletta in un punto di strada nel quale l’asfalto risultava sconnesso a causa delle radici di un albero posto a bordo della carreggiata. Gli ermellini, ante omnia, ribadiscono che l'art. 2051 c.c. costituisce un’ipotesi di responsabilità oggettiva (e non di colpa presunta) sicchè, ai fini della condanna, non assume rilievo in sé il comportamento del custode (elemento soggettivo) ma il nesso di causalità tra danno e res, che si deve caratterizzare per un’intrinseca pericolosità ad essa connaturata. L’inquadramento dell'art. 2051 c.c. nell’ambito della responsabilità oggettiva, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale, “ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, possieduta dalla cosa”. Il danneggiato ha, quindi, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi della responsabilità, non deve provare di aver adempiuto agli obblighi custodiali (ricostruzione della fattispecie in chiave di colpa presunta), ma deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva,denominato dall’art. 2051 c.c. “caso fortuito”, idoneo ad interrompere il nesso causale. Per la giurisprudenza della Suprema Corte, il caso fortuito è definito come un “fatto estraneo alla sfera di signoria del custode, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (ex multis Cass. n. 4244/13). In altri termini, il caso fortuito si identifica in un fattore, diverso dalla cosa e dal custode, assoluto ed oggettivo (teoria condicio sine qua non), che ha costituito la vera causa del danno, con la conseguenza che la cosa non è stata la causa dell’evento ma, al più, la mera occasione. Una tipica ipotesi di caso fortuito è il c.d. “fatto del terzo”, nel cui ambito è pacificamente ricompreso anche il fatto dello stesso danneggiato (Cass. n. 858/2008). Il caso de quo, a detta dei Giudici della Corte, rientra proprio nell’ambito del “fatto del danneggiato”, atteso che nel giudizio di merito l’ente convenuto aveva dimostrato la violazione da parte del motocilista dell’art. 143 c.d.s., che impone di marciare lungo il margine anche quando la carreggiata è libera, con ciò provando il verificarsi del caso fortuito. I Giudici della Suprema Corte hanno così confermatol’argomentazione dai magistrati di merito, secondo cui “Se il motocilista avesse circolato a moderata velocità e sul margine destro della sua carreggiata avrebbe sicuramente avvistato i modesti rigonfiamenti [del manto stradale, causati dalle radici]ed avrebbe evitato ogni conseguenza dannosa”. In definitiva,nel caso de quoil fatto dello stesso danneggiatoassume rilievo decisivo per la verificazione del danno: la caduta del centauro non si è verificata a causa delle radici nell’asfalto ma solo ed esclusivamente perché il motociclista, adottando una guida in violazione del Codice della Strada, si è precluso la possibilità di avvistarle per tempo ed evitarle. Per approfondimenti: Danni da insidie stradali. Analisi e casistica, di Raffaele Plenteda e Oronzo Valentino Maggiulli, Altalex Editore, 2011; Infortunistica nella circolazione stradale, nel lavoro, nello sport. Danni, risarcimento assicurazione, di Bausardo Roberto, Checchin Monica, Sella Mauro, Negro Antonello, Cedam, 2012. (Altalex, 3 dicembre 2013. Nota di Raffaele Plenteda)
Omicidio stradale: Cancellieri annuncia approvazione nuovo reato a gennaio News, 02.01.2014
(ASCA) - Roma, 2 gen 2014 - Accelera l'iter legislativo per introdurre nell'ordinamento giuridico il nuovo reato di omicidio stradale. ''Entro gennaio portero' in Consiglio dei Ministri un pacchetto di norme sulla giustizia che contera' anche l'introduzione del reato di omicidio stradale''. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, nel primo giorno dell'anno quando ancora due donne hanno perso la vita in un tragico incidente provocato da un pirata della strada, in Calabria. Reati, questi, ''gravi'' ha detto Cancellieri per la quale e' ''giusto'' che ''le vittime abbiano la giustizia che meritano. Spesso infatti - ha aggiunto - le famiglie delle vittime si sentono offese nel loro dolore perche' non hanno i riscontri che meriterebbero''. Proprio pochi giorni fa il Guardasigilli era stata destinataria di un appello in tal senso lanciato dal padre della piccola Stella, la bimba di 8 anni uccisa a Roma in un incidente causato da un automobilista ubriaco e senza patente. Proprio ''l'ergastolo della patente'', ovvero il divieto a vita di guidare, e' una delle misure al vaglio da introdurre in caso di reati gravi. Sotto il profilo giuridico si tratterebbe di apportare modifiche al reato di omicidio colposo, con pene fino a 10 anni, oltre che di prevedere il rito direttissimo in caso venga accertata con precisione la dinamica dell'incidente. ''Lavoriamo per un forte inasprimento pene per omicidio stradale'', ha confermato via twitter il sottosegretario ai Trasporti, Erasmo De Angelis. Secondo l'Associazione sostenitori Polstrada (Asaps), nei primi 11 mesi del 2013, sono stati 105 i morti in incidenti causati dai pirati della strada e 1.089 i feriti. Plaudono la proposta del ministro Cancellieri le associazioni delle vittime di incidenti stradali. Ma non mancano le critiche, come quella sollevata dall'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) che accusa il Guardiasigilli ''di utilizzare la scorciatoia del diritto penale per affrontare un problema, quello della sicurezza stradale, che avrebbe bisogno di maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine e la messa in sicurezza delle infrastrutture''.