sabato 24 maggio 2014

Revoca della patente? Non basta il mero avviso orale

Consiglio di Stato , sez. III, sentenza 14.02.2014 n° 722 (Riccardo Bianchini)
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di fornire una, se pur sintetica, ricostruzione del tema delle misure di prevenzione di cui alla d.lgs. 159/2011 (già l. 1423/1956).

In particolare era avvenuto che un soggetto fosse stato oggetto di un provvedimento di revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120 Codice della Strada, il quale così prevede: “Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”.

La fonte normativa richiamata, poi trasfusa, fra l'altro, nell'art. 3, comma 4 del d.lgs 159/2011, prevede che “4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.”

In altri termini, tale disposizione prevede che l'amministrazione possa imporre a determinati soggetti l'obbligo di adeguarsi ad alcune prescrizioni e tale imposizione può essere posta in essere in modo contestuale all'”avviso orale” che il medesimo organo di polizia di sicurezza rivolge al soggetto al fine di sollecitarlo, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della medesima disposizione, al rigoroso rispetto della legge.

Nel caso di specie era dunque avvenuto che un soggetto fosse stato destinatario di un avviso orale “mero”, ossia privo delle prescrizioni di cui al citato comma 4.

Il Consiglio di Stato, ribaltando la pronuncia di primo grado, ha fondato proprio su tale elemento la propria decisione.

Esso ha infatti ricordato come nell'impianto normativo voluto dal legislatore “il mero avviso orale non si configura come una “misura di prevenzione” bensì come un antecedente necessario dell’applicazione delle misure di prevenzione propriamente dette.”

Riprova di ciò stare proprio nel tenore letterale delle disposizioni richiamate, che, nella vigenza della l. 1423/1956 rendevano palese come l'avviso orale non fosse una misura di prevenzione.

Oltre a ciò il giudice ha colto l'occasione per sottolineare come la differenza fra l’avviso orale e le misure di prevenzione propriamente dette consiste nel fatto che queste impongono al soggetto vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale, mentre il semplice avviso orale non comporta alcun vincolo consistendo soltanto nella intimazione di rispettare la legge: ossia seguire un comportamento dovuto da qualunque consociato.

Ciò tuttavia con la precisazione che il ragionamento condotto vale soltanto per l'ipotesi di un avviso orale “mero”, ossia, quello non accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi annesse ai sensi dell’art. 3. comma 4, d.lgs. n. 159/2011: tali prescrizioni, infatti, costituiscono misura di prevenzione, vietando al soggetto il compimento di attività che, per la generalità dei consociati, sono invece lecite.

Sulla base di queste considerazioni, il giudice ha dunque annullato il provvedimento di revoca della patente ritenendo che l'avviso orale privo di prescrizioni non possa integrare la fattispecie di cui all'art. 120 CdS. 

giovedì 22 maggio 2014

Autovelox: nel verbale va indicato se la postazione è fissa o temporanea Cassazione civile sez. VI-2, ordinanza 14.03.2014 n° 5997

Con una significativa pronuncia resa in tema di autovelox, la Corte di Cassazione ha affrontato una fattispecie in cui gli agenti verbalizzanti – nel caso di specie, appartenenti al Corpo della Polizia di Stato – non avevano dato conto nel verbale elevato a carico del conducente del veicolo sanzionato per eccesso di velocità se la postazione dell'autovelox fosse fissa oppure temporanea.
Il privato aveva per tale ragione impugnato la contestazione, sostenendo la violazione dell'art. 2 del DM Trasporti 15 agosto 2007, che così prevede “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”.
Disposizione regolamentare, quella appena citata, direttamente correlata alla previsione di cui al comma 6 bis dell'art. 142 c.d.s., il quale, dopo aver chiarito che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del c.d.s.", prevede che l'individuazione delle modalità di impiego dovesse avvenire con apposito decreto del Ministro dei Trasporti.
Il giudice di primo grado aveva quindi accolto l'impugnazione della sanzione amministrativa mentre il giudice di secondo grado aveva invece ritenuto che il verbale, nonostante l'omissione compiuta in ordine all'indicazione della natura (se permanente o temporanea) dell'autovelox, fosse comunque valido.
Sul tema è quindi infine intervenuta la Cassazione, la quale ha confermato l'impostazione del giudice di primo grado.
In particolare, la Corte ha innanzitutto evidenziato come per costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 168/2002 l'amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione. E tale disposizione normativa, prosegue la pronuncia, è stata interpretata come una norma cogente e dotata di una propria precettività: per cui dalla violazione di tale disposizione discende l'illegittimità della sanzione eventualmente elevata.
In coerenza con tale premessa di fondo, la Corte ha dunque affermato che la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza dell'autovelox è un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale, la cui violazione comporta la nullità della sanzione. Infatti, diversamente ragionando, la norma in questione risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, cosa questa che sembra invece esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa.
Alla luce di tale inquadramento, la Corte ha quindi concluso il proprio ragionamento evidenziando come nel verbale di accertamento deve essere indicato anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità.
Su tali presupposti la Corte ha dunque cassato la pronuncia di secondo grado.

mercoledì 23 aprile 2014

Conversione di patenti di guida. ARGENTINA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 8299/23.18.01
Roma, 9 aprile 2014
OGGETTO:
Conversione di patenti di guida. ARGENTINA.
 Facendo seguito alla circolare prot. n. 2111-2303/M340 del 31/05/2004, si comunica che il Ministero degli Affari Esteri ha reso noto, con lettera n. MAE0045387 del 26/02/2014, che l'Accordo (trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di allegati) tra la Repubblica Italiana e l'Argentina in materia di patenti di guida, già in applicazione in via provvisoria, è entrato in vigore il 30/05/2011.
 Data la presenza in Argentina di numerose categorie di patenti di guida non è stato possibile realizzare le tabelle di equipollenza; pertanto la conversione viene effettuata, senza esami, secondo le procedure già in uso (cfr. la circolare citata, prot. n. 2111-2303/M340 del 31/05/2004), acquisendo, in conformità dell'art. 6 dell'Accordo, il Certificato di validità e autenticità della patente di guida argentina, in base al quale poi gli Uffici della Motorizzazione individuano la/le categoria/e da rilasciare.
 Il modello di detto certificato, che è uno degli allegati all'Accordo, prevede, fra l'altro, la descrizione dei veicoli che il conducente è abilitato a condurre e contiene la traduzione e la fotocopia del documento di guida da convertire.
 Si fa presente che le competenti Autorità estere hanno comunicato che in Argentina non vengono rilasciate patenti di guida con validità provvisoria.
* * *
Si ricordano gli indirizzi a cui rivolgersi, per l'applicazione degli artt. 7, 8 e 9 dell'Accordo:
Sezione Consolare della Repubblica Argentina in Roma - Via Veneto n. 7 - 00187 Roma
Tel. 0642870023 - 0642016021 - fax 06483586
per le regioni Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.
Consolato Generale della Repubblica Argentina in Milano - Corso Venezia n. 9 - 20121 Milano
Tel. 0277729420/29/30 - fax 0277729444
Per la regioni Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Sardegna.
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 Per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'Accordo).
 Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art 5 dell'Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti argentine ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.
 Si richiama l'attenzione sull'art. 4 paragr. 2 dell'Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente argentina residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza. In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, codesti Uffici informano i medesimi che il rilascio della patente italiana per conversione si ha solo dopo aver superato con esito positivo gli esami di revisione. Si suggerisce di far apporre all'utente una firma in calce ad una dicitura del tipo " La patente italiana verrà rilasciata dopo aver superato con esito positivo gli esami di revisione patente (art. 4, paragr. 2, Accordo Italia-Argentina] ", per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.
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 In Argentina, in caso di conseguimento di patente di categoria superiore a quella posseduta (estensione), viene emessa una patente di guida in aggiunta a quella già posseduta dal conducente, il quale risulta così essere titolare di due documenti di guida sino alla successiva scadenza, occasione in cui viene emessa una sola patente che include tutte le categorie conseguite.
All'atto della conversione sarà necessario ritirare tutte le patenti in possesso del richiedente.
 Il passaporto argentino non costituisce un documento di identità personale ma soltanto un "documento di viaggio". Pertanto codesti Uffici si asterranno dal richiedere detto documento per identificare i richiedenti la conversione di patenti argentine.
 Inoltre si comunica che nella Provincia di Santa Fé le patenti di guida riportano sia il cognome del padre che quello della madre del titolare. Si raccomanda quindi particolare attenzione per l'indicazione del cognome da annotare sulla patente italiana.
 Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia. Si ricorda che è necessario effettuare l'aggiornamento del medesimo elenco anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. arch. Maurizio Vitelli
Allegato alla circolare 9.4.2014 prot. n. 8299/23.18.01
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA
Circolare prot. n. 8299/23.18.01 del 09.04.2014
Entrata in vigore Accordo Italia - Argentina
ALBANIA (valido fino al 15/08/2014)
ALGERIA
ARGENTINA
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
CIPRO
CROAZIA
DANIMARCA
ECUADOR (valido fino al 12/03/2017)
EL SALVADOR (valido fino al 19/09/2014)
ESTONIA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRAN BRETAGNA
GRECIA
IRLANDA
ISLANDA
ISRAELE (valido fino al 10/11/2018)
LETTONIA
LIBANO
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACEDONIA
MALTA
MAROCCO
MOLDOVA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
PRINCIPATO DI MONACO
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA DI COREA
REPUBBLICA SLOVACCA
ROMANIA
SAN MARINO
SERBIA (valido fino al 08/04/2018)
SLOVENIA
SPAGNA
SRI LANKA (valido fino al 14/11/2016)
SVEZIA
SVIZZERA
TAIWAN
TUNISIA
TURCHIA
UNGHERIA
URUGUAY (valido fino al 12/12/2014)
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
CANADA: personale diplomatico e consolare
CILE: diplomatici e loro familiari
STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari
ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari

martedì 25 febbraio 2014

Tasso alcolemico inferiore a 1,5: no a sospensione cautelare della patente

Tasso alcolemico inferiore a 1,5: no a sospensione cautelare della patente


Se il tasso alcolemico accertato è inferiore a 1,5 g/l, non può essere applicata la sospensione "cautelare" della patente di guida. E' quanto emerge dalla sentenza 31 dicembre 2013 del Giudice di Pace di Torino.

Il Giudice di Pace conferma l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 21447/2010, ai sensi della quale il nostro codice della Strada contempla diverse ipotesi di sospensione della patente per il caso di guida in stato di ebbrezza previste, rispettivamente, dagli artt. 186 e 223.

La prima di tali disposizioni prevede una sospensione "penale" ed una "amministrativa", la quale acquista efficacia a seguito della sentenza penale di condanna. L'art. 223 contempla una ipotesi di sospensione della patente avente natura "cautelare", da applicarsi nel caso in cui il giudice penale ravvisi il timore di reiterazione del comportamento riprovevole.

La pronuncia ora richiamata evidenzia che il comma 9 dell'art. 186 cod. strad. è l'unico che consente al Prefetto la sospensione della patente di guida in via cautelare, ma sempre subordinandola all'accertamento che, ai sensi dei comma 4 e 5, rilevi un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Nella specie, la misura cautelare era stata applicata per una ipotesi differente rispetto a quella indicata nel comma 9 dell'art. 186, emergendo un difetto di correlazione tra il comportamento tenuto e il fatto sanzionato, non sussistendo i presupposti per l'applicazione della misura cautelare.

(Altalex, 28 gennaio 2014. Nota di Simone Marani)

martedì 4 febbraio 2014

Guida in stato di ebbrezza: il lavoro di pubblica utilità estingue il reato

Il lavoro di pubblica utilità estingue il reato di ebbrezza anche se l'attività  svolta non rientra tra quelle previste in via prioritaria dall'art. 186 co. 9bis c.d.s., e cioè attività da svolgersi nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.


Cassazione penale , sez. I, sentenza 17.12.2013 n° 50909 (Luigi Del Giudice)
In particolare la cassazione con sentenza 17 dicembre 2013, n. 50909 ritiene che  la prestazione non retribuita è comunque svolta a favore della collettività, ed anche se non inerente al settore della sicurezza e dell'educazione stradale, la stessa deve ritenersi rientrante nel novero dei lavori di pubblica utilità e tale da poter fare conseguire gli effetti estintivi del reato.
Sarebbe irragionevole  ritenere che il lavoro di pubblica utilità comunque svolto con diligenza, non possa fare godere all'interessato i vantaggi ricollegati al positivo svolgimento di tale incombente, sol perché fatto svolgere al di fuori del campo indicato in via prioritario nella previsione normativa.
Tale modus opinandi si profila assolutamente vincolante, se solo si consideri la portata e la finalità del lavoro sostitutivo, così come la Corte Costituzionale ha avuto cura di tratteggiarlo, come misura "paradentiva", costituente un segno ed un'apertura fiduciaria verso i condannati (sent. 157/2010), esaltandone le finalità rieducative per il recupero sociale del soggetto, perseguito attraverso la scelta di lavoro a titolo gratuito dell'interessato a favore della collettività offesa, quale evidente segno di riconciliazione sociale.
È stato scritto nella recente sentenza n. 179/2013 sempre della Corte Costituzionale, a proposito del lavoro di pubblica utilità, che "la finalità rieducativa della pena, stabilita dall'art. 27, co. 3, Cost, deve riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria. Quest'ultima deve prevedere modalità e percorsi idonei a realizzare l'emenda e la risocializzazione del condannato, secondo scelte del legislatore, le quali, pur nella loro varietà tipologica e nella loro modificabilità nel tempo, devono convergere nella valorizzazione di tutti gli sforzi compiuti dal singolo condannato e dalle istituzioni per conseguire il fine costituzionalmente sancito della rieducazione (sentenza n. 79/2007). Tali principi, benché riferiti alla legislazione penitenziaria, ben si adattano anche a fattispecie come quelle in esame, nelle quali le finalità rieducative della pena e il recupero sociale del soggetto sono particolarmente accentuati e sono perseguiti mediante la volontaria prestazione di attività non retribuita a favore della collettività".

domenica 12 gennaio 2014

Patenti centralizzate, se non si ritirano presto vanno al macero

La Direzione Generale molto alacremente sta provvedendo a specificare tutte le regole di comportamento in merito alle molte e nuove procedure in vigore, tra cui la stampa centralizzata delle patenti e il loro recapito presso gli utenti. Di questo tratta appunto la circolare prot. 31010 del 18 dicembre 2013.
Contrariamente a quanto stabilito in precedenza, forse per evitare ulteriore confusione presso gli UMC, è stato disposto che tutte le patenti impossibili da recapitare al domicilio per le motivazioni più diverse, anzichè spedite all'UMC di competenza dovranno essere restituite all'Ufficio Centrale Operativo per essere annullate e infine distrutte.
Anche quelle che rimangono per oltre 60 giorni presso gli Uffici della Motorizzazione subiranno lo stesso trattamento.
Nella stessa circolare si è anche più volte ribadito il concetto che, in caso di stampa con dati non corretti o di scarsa qualità, potrà essere richiesto un duplicato gratuitamente.

Nuove procedure di stampa centralizzata e recapito all'utenza delle patenti di guida

Circolare - 18/12/2013 - Prot. n. 31010 - Stampa e recapito patenti

Oggetto: Nuove procedure di stampa centralizzata e recapito all'utenza delle patenti di guida.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Prot. n. 31010
Roma, 18 dicembre 2013
Oggetto: Nuove procedure di stampa centralizzata e recapito all'utenza delle patenti di guida.
Si fa seguito alla circolare prot. 0018260/RU del 12.7.2013 della scrivente Direzione Generale, relativa alle modalità operative della nuova procedura di stampa centralizzata e recapito all'utenza delle patenti di guida.
Al riguardo si fa presente che, a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto di II livello per la patente centralizzata del 15.11.2013 (Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida) pubblicato sulla G.U. n. 289 del 10.10.2013, le modalità operative contenute nella sopra citata circolare, verranno così modificate:
1. Recapito al cittadino delle patenti emesse a seguito di duplicato (per smarrimento/furto/distruzione)
1.1 Inesitate per impossibilità di recapito
Le patenti che, a seguito del primo tentativo di recapito risultino impossibili da recapitare per le seguenti motivazioni: rifiuto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente, destinatario irreperibile, destinatario deceduto, destinatario sconosciuto, destinatario trasferito, NON saranno più spedite all'UMC di competenza, come precedentemente disposto al punto 2.1 della circ. 0018260/RU, ma verranno restituite all'Ufficio Centrale Operativo e successivamente annullate nel Sistema SIMOT e distrutte.
Contestualmente verrà aggiornato il Sistema Integrato di Monitoraggio (SIM).
1.2 Inesitate per mancato ritiro presso l'Ufficio Postale
Le patenti che, al 60° giorno dalla data del secondo tentativo di recapito non saranno ritirate presso l'Ufficio Postale, dal titolare o da un suo delegato, NON verranno più trasferite agli UMC di competenza, come precedentemente disposto al punto 2.3 della citata circ. 018260/RU, ma verranno restituite all'Ufficio Centrale Operativo e successivamente annullate nel Sistema SIMOT e distrutte. Contestualmente verrà aggiornato il Sistema Integrato di Monitoraggio (SIM).
A partire dal 9.1.2014 le patenti che si trovano in giacenza presso gli Uffici della Motorizzazione (essendo trascorsi i 60 giorni dal 2° tentativo di recapito da parte del Consorzio PatentiviaPoste S.C.P.A.), non ancora rilasciate al titolare o ad un suo delegato, verranno ritirate dagli addetti di detto Consorzio e restituite all'Ufficio Centrale Operativo. Successivamente dette patenti verranno annullate nel Sistema SIMOT e distrutte. Contestualmente verrà aggiornato il Sistema Integrato di Monitoraggio (SIM).
2. Duplicati patenti (per smarrimento/furto/distruzione) non conformi.
Nei casi in cui il duplicato della patente di guida ricevuto dall'utente, risulti riportare dati non corretti o di scarsa qualità, potrà essere richiesto dal titolare della patente un duplicato presso un qualsiasi Ufficio della Motorizzazione Civile, senza ulteriori oneri a suo carico.
3. Patenti di guida emesse a seguito di conferma di validità non conformi.
Qualora le patenti di guida che verranno emesse a seguito di conferma di validità, in attuazione del sopra citato Decreto, risultino riportare dati non corretti o di scarsa qualità, potrà essere richiesto, dai rispettivi titolari, un duplicato presso un qualsiasi Ufficio della Motorizzazione Civile, senza ulteriori oneri a carico dell'utenza.
Per quanto non espressamente indicato/modificato con la presente circolare, si rimanda alle istruzioni impartite nella precedente circolare n. 0018260/RU del 12.7.2013.
IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)

sabato 11 gennaio 2014

Sanzioni al Codice della strada: no agli interessi in cartella esattoriale

Sanzioni al Codice della strada: no agli interessi in cartella esattoriale Prefettura di Novara, nota 09.10.2013
Nessun aumento semestrale del 10% per le sanzioni irrogate da verbali di contestazione per infrazioni al Codice della Strada. In caso di ritardo nel pagamento della sanzione, l'art. 203 C.d.S. prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale, oltre le spese di procedura, in deroga a quanto disposto dall'art. 27, L. n. 689/1981; esclusi, dunque, dalla cartella esattoriale gli aumenti semestrali suddetti. E' quanto ribadito dall'Avvocatura Generale dello Stato, confermemente alla pronucia della Suprema Corte di Cassazione n. 3701/2007, in risposta alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Prefettura di Novara. Per approfondimenti: Sanzioni Codice della strada e interessi: un errore di lettura della norma di Ugo Sergio Auteri. (Altalex, 21 novembre 2013)

Ebbrezza alcolica accertata solo dai sintomi? Fattispecie depenalizzata

Ebbrezza alcolica accertata solo dai sintomi? Fattispecie depenalizzata Cassazione penale , sez. IV, sentenza 10.10.2013 n° 41399 (Simone Marani)
La guida in stato d’ebbrezza, se accertata soltanto in chiave sintomatica, deve essere ricondotta all’ipotesi più lieve di cui alla lettera a ), del comma 2, dell’art. 186 del Codice della strada. E' quanto emerge dalla sentenza 10 ottobre 2013, n. 41399 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione. Il caso vedeva un conducente essere fermato in stato di ebbrezza, quest'ultimo accertato solo su base sintomatologica, con conseguente condanna, da parte del giudice di prime cure, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), cod. strad. Con ricorso per Cassazione l'imputato lamenta l'avvenuta depenalizzazione della fattispecie in questione. Come noto, la novella intervenuta con la legge 120/2010 ha trasformato la guida in stato di ebbrezza (presunta) in mero illecito amministrativo, non essendo più la il fatto previsto dalla legge come reato. Secondo gli ermellini, in omaggio al principio del favor rei, la fattispecie, depenalizzata dalla riforma del codice della strada, ad opera della legge 29 luglio 2010, n. 120, fa sì che il giudice penale non sia più competente, con la conseguente trasmissione degli atti al Prefetto della provincia, per quanto di competenza, relativamente alla sospensione della patente di guida. Per approfondimenti sul tema: Guida in stato di ebbrezza e di alterazione psico-fisica. Analisi dei reati, di Simone Marani, Altalex Editore, 2013; Codice penale - Codice di procedura penale, a cura di Giovanni Fiandaca e Angelo Giarda, Ipsoa, 2013. (Altalex, 26 novembre 2013. Nota di Simone Marani)

Centauro che incappa nelle radici delle piante non può essere risarcito

Centauro che incappa nelle radici delle piante non può essere risarcito Cassazione civile , sez. VI-3, ordinanza 05.11.2013 n° 24744 (Raffaele Plenteda)
L’ordinanza n. 24744/13 resa dalla sez. VI della Corte di Cassazione desta particolare interesse poichè, non solo offre un breve compendio dello stato dell’arte in materia di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ma contribuisce anche ad arricchire la casistica del c.d. caso fortuito nell’ambito della circolazione stradale. La vicenda processuale prende le mosse dalla richiesta di risarcimento di un centauro, caduto dalla sua motocicletta in un punto di strada nel quale l’asfalto risultava sconnesso a causa delle radici di un albero posto a bordo della carreggiata. Gli ermellini, ante omnia, ribadiscono che l'art. 2051 c.c. costituisce un’ipotesi di responsabilità oggettiva (e non di colpa presunta) sicchè, ai fini della condanna, non assume rilievo in sé il comportamento del custode (elemento soggettivo) ma il nesso di causalità tra danno e res, che si deve caratterizzare per un’intrinseca pericolosità ad essa connaturata. L’inquadramento dell'art. 2051 c.c. nell’ambito della responsabilità oggettiva, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale, “ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, possieduta dalla cosa”. Il danneggiato ha, quindi, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi della responsabilità, non deve provare di aver adempiuto agli obblighi custodiali (ricostruzione della fattispecie in chiave di colpa presunta), ma deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva,denominato dall’art. 2051 c.c. “caso fortuito”, idoneo ad interrompere il nesso causale. Per la giurisprudenza della Suprema Corte, il caso fortuito è definito come un “fatto estraneo alla sfera di signoria del custode, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (ex multis Cass. n. 4244/13). In altri termini, il caso fortuito si identifica in un fattore, diverso dalla cosa e dal custode, assoluto ed oggettivo (teoria condicio sine qua non), che ha costituito la vera causa del danno, con la conseguenza che la cosa non è stata la causa dell’evento ma, al più, la mera occasione. Una tipica ipotesi di caso fortuito è il c.d. “fatto del terzo”, nel cui ambito è pacificamente ricompreso anche il fatto dello stesso danneggiato (Cass. n. 858/2008). Il caso de quo, a detta dei Giudici della Corte, rientra proprio nell’ambito del “fatto del danneggiato”, atteso che nel giudizio di merito l’ente convenuto aveva dimostrato la violazione da parte del motocilista dell’art. 143 c.d.s., che impone di marciare lungo il margine anche quando la carreggiata è libera, con ciò provando il verificarsi del caso fortuito. I Giudici della Suprema Corte hanno così confermatol’argomentazione dai magistrati di merito, secondo cui “Se il motocilista avesse circolato a moderata velocità e sul margine destro della sua carreggiata avrebbe sicuramente avvistato i modesti rigonfiamenti [del manto stradale, causati dalle radici]ed avrebbe evitato ogni conseguenza dannosa”. In definitiva,nel caso de quoil fatto dello stesso danneggiatoassume rilievo decisivo per la verificazione del danno: la caduta del centauro non si è verificata a causa delle radici nell’asfalto ma solo ed esclusivamente perché il motociclista, adottando una guida in violazione del Codice della Strada, si è precluso la possibilità di avvistarle per tempo ed evitarle. Per approfondimenti: Danni da insidie stradali. Analisi e casistica, di Raffaele Plenteda e Oronzo Valentino Maggiulli, Altalex Editore, 2011; Infortunistica nella circolazione stradale, nel lavoro, nello sport. Danni, risarcimento assicurazione, di Bausardo Roberto, Checchin Monica, Sella Mauro, Negro Antonello, Cedam, 2012. (Altalex, 3 dicembre 2013. Nota di Raffaele Plenteda)
Omicidio stradale: Cancellieri annuncia approvazione nuovo reato a gennaio News, 02.01.2014
(ASCA) - Roma, 2 gen 2014 - Accelera l'iter legislativo per introdurre nell'ordinamento giuridico il nuovo reato di omicidio stradale. ''Entro gennaio portero' in Consiglio dei Ministri un pacchetto di norme sulla giustizia che contera' anche l'introduzione del reato di omicidio stradale''. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, nel primo giorno dell'anno quando ancora due donne hanno perso la vita in un tragico incidente provocato da un pirata della strada, in Calabria. Reati, questi, ''gravi'' ha detto Cancellieri per la quale e' ''giusto'' che ''le vittime abbiano la giustizia che meritano. Spesso infatti - ha aggiunto - le famiglie delle vittime si sentono offese nel loro dolore perche' non hanno i riscontri che meriterebbero''. Proprio pochi giorni fa il Guardasigilli era stata destinataria di un appello in tal senso lanciato dal padre della piccola Stella, la bimba di 8 anni uccisa a Roma in un incidente causato da un automobilista ubriaco e senza patente. Proprio ''l'ergastolo della patente'', ovvero il divieto a vita di guidare, e' una delle misure al vaglio da introdurre in caso di reati gravi. Sotto il profilo giuridico si tratterebbe di apportare modifiche al reato di omicidio colposo, con pene fino a 10 anni, oltre che di prevedere il rito direttissimo in caso venga accertata con precisione la dinamica dell'incidente. ''Lavoriamo per un forte inasprimento pene per omicidio stradale'', ha confermato via twitter il sottosegretario ai Trasporti, Erasmo De Angelis. Secondo l'Associazione sostenitori Polstrada (Asaps), nei primi 11 mesi del 2013, sono stati 105 i morti in incidenti causati dai pirati della strada e 1.089 i feriti. Plaudono la proposta del ministro Cancellieri le associazioni delle vittime di incidenti stradali. Ma non mancano le critiche, come quella sollevata dall'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) che accusa il Guardiasigilli ''di utilizzare la scorciatoia del diritto penale per affrontare un problema, quello della sicurezza stradale, che avrebbe bisogno di maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine e la messa in sicurezza delle infrastrutture''.