venerdì 28 ottobre 2011

Conversione di patenti di guida. SRI LANKA - In vigore dal 14/11/2011


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale per la motorizzazione

Divisione 5

 

 

Prot. n. 29646/23.18.01

Roma, 19 ottobre 2011

 

OGGETTO:
Conversione di patenti di guida. SRI LANKA.

        Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato in data 14.10.2011, con nota n. 2516/282971, che l'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka in materia di conversione di patenti di guida entrerà in vigore il 14 novembre 2011.

        Per opportuna conoscenza, si trasmette copia del predetto Accordo (all. 1) completo di tutti allegati necessari per la sua applicazione, eccetto le copie dei modelli di patenti italiane.

        L'Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il 14 novembre 2016.

Pertanto si fa presente agli Uffici della Motorizzazione Civile che, a decorrere dalla data suddetta, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto.

        La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla II Tabella di equipollenza e alla III Tabella di equipollenza, che stabiliscono la corrispondenza delle categorie di patenti srilankesi alle categorie di patenti italiane.

        Si richiama l'attenzione sul fatto che la II Tabella di equipollenza va utilizzata per le patenti rilasciate in Sri Lanka su modello conforme a quello di cui al punto 3) dell'elenco modelli di patenti di guida; la III Tabella deve invece essere presa come riferimento per la conversione delle patenti rilasciate su modelli di cui ai punti 1) e 2), (sempre del citato elenco) in cui sono presenti le vecchie categorie di patenti srilankesi.

        Si fa presente che il rilascio della patente srilankese conformemente all'esemplare di cui al punto 3) dell'elenco ha avuto inizio nel corso dell'anno 2009.

        Per agevolare le operazioni di conversione, sono allegate all'Accordo le fotocopie dei tre facsimile delle patenti srilankesi valide ai fini della conversione, individuate nell'elenco modelli di patenti di guida. La prima di colore giallo-senape, la seconda grigio chiaro e la terza di tre colori, verde, giallo e rosa sfumati.

        Si precisa inoltre che potrebbero essere presentate per la conversione patenti srilankesi in cui (secondo previgenti normative) non è riportata alcuna data di scadenza; in tal caso si è in presenza di documenti di guida con validità illimitata. Tale fattispecie potrà comunque essere confermata dal Certificato di validità e autenticità di seguito specificato.

        In applicazione dell'art. 8, paragr. 2 dell'Accordo, in allegato all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovrà sempre essere prodotto il Certificato di autenticità e validità della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari srilankesi presenti sul territorio italiano e redatto sul modello concordato di comune accordo con la parte srilankese e allegato alla presente circolare (All. 2.) Si fa presente che detto Certificato contiene varie utili informazioni sul documento da convertire e comprende anche la fotocopia e la traduzione del documento.

        Si precisa che è onere dell'utente recarsi presso la Rappresentanza diplomatico-consolare srilankese per richiedere la certificazione in esame.

        Si invitano codesti Uffici della Motorizzazione ad accettare istanze di conversione soltanto se complete di tutti i documenti prescritti, ivi compreso il predetto Certificato di autenticità e validità.

 

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        La patenti srilankesi convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all'indirizzo di seguito indicato:

Ambasciata di Sri Lanka

Via Adige 2 - 00198 Roma.

        Si indicano anche i recapiti telefonici di detta Ambasciata forniti dalla stessa:

tel. 06             8554560 - 06       8840801 fax 06 84241670.

 

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        Si coglie l'occasione per ricordare, in via generale, che, ove possibile, le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza, poiché, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia (nel rispetto dell'art. 135 del C.d.S.) o all'estero con la propria patente.

        La patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione.

 

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        Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'Accordo). Detta data è rilevabile sul certificato di validità e autenticità della patente, al punto 5).

        Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti srilankesi conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 5 dell'Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti srilankesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

        Infine si richiama l'attenzione sull'art. 4 paragr. 2 dell'Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente srilankese residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza.
        In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, codesti Uffici informano opportunamente i medesimi che il rilascio della patente italiana per conversione può essere effettuato solo dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami di revisione, quindi contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione.
        Detto provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al predetto art. 4, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella srilankese.
        Si ritiene opportuno segnalare che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poiché la patente srilankese, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio (art. 7 dell'Accordo) e la patente italiana viene revocata ai sensi dell'art. 130, 1° comma, lett. b), del Codice della Strada.
        Pertanto si suggerisce di far apporre all'utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo "contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione di patente ai sensi dell'art. 4, paragr. 2 dell'Accordo Italia - Sri Lanka.
        In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130, 1° comma, lett. b, del C.d.S.). La patente srilankese oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa (art. 7 dell'Accordo Italia - Sri Lanka)."
        Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.

 

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        Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia. Si ricorda che l'aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.

 

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        Le Direzioni Generali Territoriali in indirizzo sono cortesemente invitate a diramare la presente Circolare a tutti gli Uffici della Motorizzazione dipendenti per competenza territoriale.

 

        IL DIRETTORE GENERALE

        dott. arch. Maurizio Vitelli
 

martedì 25 ottobre 2011

Pericoli alla viabilità stradale: sì all'uso di sms per avvisare la popolazione

Il Centro di coordinamento nazionale per la viabilità (“Viabilità Italia”), costituito presso il Ministero dell'Interno, potrà inviare sms utili alla gestione di situazioni di crisi della viabilità a tutte le persone presenti sul territorio interessato dall'emergenza. Il Garante della privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di convenzione stipulato tra “Viabilità Italia” e le società telefoniche.
Lo schema - che tiene conto delle osservazioni formulate dall'Autorità al Ministero - stabilisce che “Viabilità Italia”, in seguito a una ordinanza contingibile e urgente emanata da una autorità di pubblica sicurezza, possa chiedere alle società telefoniche di individuare i cellulari dei clienti presenti nell'area di crisi per allertarli via sms sulla situazione di emergenza o di imminente pericolo. Il Garante ha ritenuto che, trattandosi di messaggi inviati in presenza di casi eccezionali e sulla base di una provvedimento d'urgenza della autorità pubblica competente, gli operatori telefonici e quelli che forniscono servizi di comunicazione elettronica non hanno l'obbligo di acquisire il consenso al trattamento dei dati personali prima di poter contattare la popolazione che si trova nell'area di crisi.
Al fine di evitare eventuali abusi, nella convenzione viene comunque specificato che la comunicazione inviata dagli operatori telefonici dovrà attenersi rigorosamente al contenuto dell'ordinanza e all'area geografica indicata. Il trattamento dei dati delle persone interessate dovrà inoltre avvenire nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e dello specifico provvedimento, adottato dal Garante nel 2003, in materia di sms di pubblica utilità.
(Garante della Privacy, 19 ottobre 2011)

Legittima la decurtazione cumulativa dei punti della patente di guida Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 29.09.2011 n° 5410 (Laura Biarella)

La quarta sezione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con la sentenza in commento, ha accolto l’appello proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso la pronunzia del Tar Campania con la quale era stato accolto il ricorso di un automobilista. Secondo il Tar la comunicazione cumulativa di più decurtazioni legate a violazioni differenti nel tempo aggira le norme che il Codice della Strada pone a tutela del diritto del privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei punti, nonché “della stressa ragion d’essere dell’istituto della patente a punti, mediante il quale si è inteso creare un meccanismo volto, mediante l’attivazione di un sistema di afflizione accessoria, che può giungere fino alla sospensione della patente di guida [. . .] a favorire l’educazione degli automobilisti al rispetto delle norme del Codice della strada [. . .]”. Pertanto a ciascuna infrazione al Codice della strada deve seguire la relativa decurtazione di punteggio e la comunicazione al contravventore, in modo da consentire a quest’ultimo di riparare alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi.
Al contrario, per il Consiglio di Stato, la decurtazione dei punti di patente viene disposta dall’Anagrafe nazionale abilitati alla guida e produce effetti in modo diretto sulla sfera giuridica del trasgressore, mentre la comunicazione prescritta dall’articolo 126 bis del C.d.S. non rappresenta una condizione di validità della decurtazione medesima. La norma di cui al terzo comma dell’articolo 126 bis del C.d.S. statuisce che “Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”, tuttavia, chiarisce il Consiglio di stato, l’omessa adozione del provvedimento nei termini previsti sposta in avanti il termine per la proposizione dell’eventuale impugnazione, senza determinare ulteriori effetti. Il conducente viene informato della natura della violazione al C.d.S. mediante la conoscenza del verbale di accertamento e contestazione, che, in virtù del disposto di cui al comma primo dell’art. 126-bis del C.d.S. deve contenere “l’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione”.
Pertanto il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello mediante il quale il Ministero ha dedotto che “la mancata adozione del provvedimento nei termini previsti non potrà in alcun modo riverberarsi in vizio di legittimità né del provvedimento sanzionatorio, né tantomeno del provvedimento di revisione della patente, determinando quale unico effetto lo spostamento del termine per la proposizione della eventuale impugnazione”, costituendo siffatta omissione “una mera irregolarità che non pregiudica in alcun modo gli interessi del privato”.
(Altalex, 20 ottobre 2011. Nota di Laura Biarella)

Pedoni fuori dalle strisce? Sì al concorso di colpa ''minimo'' Tribunale Milano, sez. X civile, sentenza 20.07.2011 (Raffaele Plenteda)

Nell’ambito dei sinistri stradali che si sostanziano nell’investimento del pedone ad opera di un veicolo a motore, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, riconosce da sempre la possibilità che il comportamento negligente del pedone possa integrare un fattore causale idoneo, astrattamente anche in via esclusiva, a determinare l’evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del conducente per i danni subiti dal pedone investito.
Affinché possa configurarsi un’ipotesi di completa esclusione di responsabilità del conducente, tuttavia, la condotta del pedone dovrà assumere i caratteri della assoluta imprevedibilità e anormalità.
Sul punto, si è espressa la stessa Corte di Cassazione nella sentenza 29 settembre 2006, n. 21249, precisando che “in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non era, da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”.
Si tratta di casi limite, evidentemente di rara verificazione. 
Anche il comportamento dei pedoni, non di meno, è soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell’art. 190 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che i pedoni determino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l’incolumità propria o degli altri utenti della strada.
Ne deriva che la violazione delle norme contenute nella summenzionata disposizione è idonea a porre la condotta del pedone in rapporto causale con l’evento di danno costituito dall’investimento del pedone, con l’ulteriore conseguenza che la condotta imprudente del pedone potrà integrare un’ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato, tale da ridurre proporzionalmente il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro.
La giurisprudenza ha individuato una serie di comportamenti del pedone, idonei a fondare il concorso di colpa, tra cui l’attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali con luce semaforica rossa; l’attraversamento fuori dalle strisce pedonali; l’attraversamento in un punto in cui è vietato o sconsigliabile farlo el’attraversamento imprudente.
Nella fattispecie giunta al vaglio del Giudice ambrosiano, viene in considerazione proprio una delle fattispecie già prese in esame dalla giurisprudenza e, segnatamente, l’ipotesi di attraversamento fuori dalle strisce pedonali, effettuato dal pedone “pur avendo un attraversamento pedonale a una distanza raggiungibile (circa 80 metri sia a destra che a sinistra”.
In linea con l’orientamento maggioritario, il Tribunale di Milano ha chiarito che “La sola circostanza che il pedone abbia attraversato al di fuori dello spazio dedicato all'attraversamento pedonale non giustifica l'esonero di responsabilità in capo al conducente del ciclomotore”, ma ha altresì riconosciuto la configurabilità di un concorso di colpa ex art. 1227 co. 1 c.c.
Alla luce degli accertamenti di fatto compiuti, il giudice ha ritenuto di porre a carico del pedone un concorso di colpa minimo, quantificato nella misura del 10% e ciò, in considerazione della limitata prova fornita dal conducente danneggiante.
Vale la pena rammentare, infatti, che in tema di investimento del pedone è destinata a trovare applicazione la presunzione legale di cui all’art. 2054 c. 1 c.c.. Ne deriva che, come ha affermato Cassazione Civile 10 luglio 2008, n. 18872, “… è l’assicuratore che ha l’onere della prova di un eventuale colpa concorrente od esclusiva, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica della esistenza del fatto”.
(Altalex, 21 ottobre 2011. Nota di Raffaele Plenteda)

Revisione patente, termini, irregolarità Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 29.09.2011 n° 5410

Presupposto per l’adozione del provvedimento di revisione della patente ex art. 126-bis Codice della Strada è la commissione della violazione come risultante dalla definitività del suo accertamento, fatto illecito non più controvertibile (per essere stato definitivamente accertato come tale dal giudice o in via amministrativa, ovvero per intervenuta inoppugnabilità dell’atto).
Dunque la mancata adozione del provvedimento nei termini previsti non potrà in alcun modo riverberarsi in vizio di legittimità né del provvedimento sanzionatorio, né tantomeno del provvedimento di revisione della patente, determinando quale unico effetto lo spostamento del termine per la proposizione della eventuale impugnazione”, costituendo, pertanto “una mera irregolarità che non pregiudica in alcun modo gli interessi del privato”.
(*) Riferimenti normativi: art. 126-bis Codice della Strada.
(Fonte: Massimario.it - 35/2011. Cfr. nota di Laura Biarella)


Patteggiamento per omissione di soccorso: la patente resta comunque sospesa

La diminuente del rito ex art. 444 c.p.p. non si estende alla sanzione amministrativa accessoria, quale sospensione della patente, che viene applicata nella sua interezza.
 E’ quanto disposto dalla la Corte di Cassazione con la sentenza 6 ottobre 2011, n. 36352.
 Il caso oggetto della suddetta pronuncia riguardava un automobilista che, imputato per il reato di omissione di soccorsoex artt. 593 c.p. e 189 comma 4 e 7 cod. strad., patteggiava la pena, ma lo sconto fino ad un terzo, previsto nei casi di applicazione di pena su richiesta delle parti, non veniva disposto per la sospensione della patente di guida, che dunque era fissata dal Tribunale di Trani - sez. dist. di Ruvo di Puglia -, per anni uno e mesi sei.
Avverso tale pronuncia, il soggetto interessato aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 218 comma 2, 222 comma 2 bis c.d.s. nonché  il vizio di motivazione, lamentando che il Giudice di primo grado avrebbe ordinato l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, senza considerare i criteri adottati per fissarla, né la diminuente del rito speciale scelto dalle parti.
I Giudici di Piazza Cavour hanno giudicato il motivo articolato dalla difesa destituito di fondamento, in quanto, come già esaminato in precedenza dalla Suprema Corte, la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve ritenersi limitata ai casi disentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale “ (sentenza 3 luglio 2009, n. 41810).
Inoltre, l’art. 222 comma 2 bis introdotto con la L. n. 120/2010 estende l’ applicazione della diminuente del rito speciale anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, ma solo per i casi indicati nell’articolo 222 c.s., e non anche, come nella fattispecie in oggetto, per ipotesi relative al reato di omissione di soccorso.
Per tali motivi, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali a carico di parte ricorrente.
(Altalex, 21 ottobre 2011. Nota di Maria Elena Bagnato)

giovedì 6 ottobre 2011

Decreto Bianchi: nuove sanzioni per limiti di velocità, cellulari, alcool e stupefacenti (repetita iuvant)

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2007 la Legge n. 160 di conversione del decreto Bianchi in materia di sicurezza stradale.
Numerose e rilevanti le novità introdotte nel Codice della Strada, tra le quali:
Velocità: Ufficializzazione del "tutor" come strumento per la rilevazione d'infrazioni di velocità. Cartelli luminosi per segnalare i rilevatori di velocità. Multa da 500 a 2000 euro e sospensione della patente per chi supera di oltre 60km/h i limiti di velocità. Inasprite anche le altre sanzioni e quelle per recidive e conducenti di autocarri e trasporti di sostanze pericolose.
Guida senza patente, revocata o non rinnovata: Arresto fino a un anno, se recidivo nel biennio, oltre ad ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro.
Guida in stato di ebrezza: E' stata introdotta una differenziazione di sanzioni in base al livello di alcool rilevato nel sangue, prevendendo nei casi più gravi un'ammenda da 1500 a 6000 euro, l'arresto fino a 6 mesi e sopensione della patente da uno a due anni. Revoca della patente per recidiva nei due anni, o per conducenti di autobus o di autocarri con massa superiore a 3,5 t. . Previsto inoltre il raddoppio delle pene in caso di incidente, con fermo del veicolo per 3 mesi. Il rifiuto di sottoporsi al test comporta una sanzione sino a 10000 euro, sospensione della patente con fermo del veicolo.
Droghe: Ammenda da 1000 a 4000 euro, arresto fino a 3 mesi, sospensione della patente fino ad 1 anno per chi guida sotto effetto di stupefacenti o sostanze psicotrope. Revoca della patente per recidiva nel biennio o se il reato è commesso da un conducente di autobus o di autocarro con massa superiore a 3,5 tonnellate.
In caso di incidente raddoppio delle pene e fermo amministrativo per 3 mesi.
Uso del cellulare: Fino a 594 euro di multa per chi utilizza cellulari (senza viva voce o auricolare) o cuffie alla guida, con sospensione accessoria della patente da 1 a 3 mesi.
Discoteche e informazioni: Nei locali dove si svolgono spettacoli e altre forme di intrattenimento assieme all'attività di somministrazione di alcolici devono essere esposte all'entrata e all'uscita tabelle con la descrizione dei sintomi legati all'assunzione di alcol e le quantità delle bevande più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza (0,5 grammi per litro). L'inosservanza delle disposizioni comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 a 30 giorni.

Nuove patenti: Nel primo anno i neopatentati (a partire dal febbraio 2008) non potranno superare gli 80km/h su strade extraurbane, raddoppierano le multe per il superamento dei limiti, e potranno guidare solo auto con potenza specifica non superiore a 50 kiloWatt/tonnellata.

Bambini su motocicli. Divieto di trasporto di bambini inferiori a 5 anni su motocicli e ciclomotori a due ruote.
Aria condizionanta: Divieto di tenere acceso il motore per garantirsi l'aria condizionata durante la sosta o la fermata del veicolo. Prevista la sanzione da 200 a 400 euro.

Fondo contro l'incidentalità notturna: Sarà ripartito fra la Polizia e le 5 province che registrano la maggiore incidentalità fra le 20 e le 7 del mattino.

martedì 4 ottobre 2011

Il danno da fermo tecnico non è in re ipsa Cassazione civile , sez. II, sentenza 09.08.2011 n° 17135 (Raffaele Plenteda)

Con la sentenza n. 17135/2011, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema del c.d. danno da fermo tecnico, approfondendo ancora una volta la vexata questio della prova di tale voce di danno.
In questo caso, la richiesta risarcitoria si colloca nell’ambito del rapporto contrattuale tra il proprietario di un veicolo e il riparatore, responsabile di aver ritenuto il mezzo in officina per un periodo esorbitante rispetto al tempo effettivamente necessario per le riparazioni.
Nondimeno, il principio espresso dalla Suprema Corte – essendo relativo alla voce di danno in sé considerata – è suscettibile di trovare applicazione anche nell’ambito della responsabilità civile da circolazione stradale, laddove il proprietario del veicolo danneggiato dal sinistro lamenti di aver subito un danno per la mancata utilizzazione del mezzo durante il tempo occorso per le riparazioni.
Secondo i Giudici di piazza Cavour, in particolare, “il c.d. danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo” ma, al contrario, “come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato”.
Questo principio deve essere valutato in relazione a quanto aveva stabilito la Terza Sezione della Corte di Cassazione, secondo la quale “il c.d. danno da fermo tecnico (…) può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito” (Cass. Civ., Sez. 3, n. 18883/2007), esprimendo un indirizzo molto spesso richiamato nell’ambito del contezioso in tema di r.c.a. al fine di invocare – in caso di danni al veicolo – il riconoscimento di un surplus risarcitorio, dovuto senza che all’uopo sia necessario fornire alcuna prova.
In realtà, le due pronunce non sono in insanabile contrasto tra loro, come superficialmente potrebbe apparire atteso che, ad un’attenta lettura, la Terza Sezione circoscrive il danno risarcibile “indipendentemente da una prova specifica” ed in via equitativa alle sole “spese di gestione del veicolo” (bollo, assicurazione, ecc.), nonché al “naturale deprezzamento di valore” verificatesi durante il periodo di fermo tecnico, le quali – tenuto conto dei tempi ordinari di riparazione – rischiano di ridursi a poche decine di euro.
Nella sentenza in commento, invece, la Seconda Sezione si riferisce a voci di danno più consistenti, legate all’impossibilità di utilizzazione del veicolo quali, ad esempio, l’impedimento a svolgere una determinata attività lavorativa, oppure la necessità di ricorrere a mezzi sostitutivi.
Per tali tipologie, il danno non può certo considerarsi in re ipsa, né dimostrato in via presuntiva, ma deve essere provato in concreto.
In particolare, precisano i giudici di legittimità, chi intende ottenere il risarcimento deve fornire la prova tanto “della inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui esso è stato illegittimamente sottratto alla disponibilità”, quanto “della necessità del proprietario di servirsi del mezzo, cosicché, dalla impossibilità della sua utilizzazione, egli abbia riportato un danno”.
(Altalex, 3 ottobre 2011. Nota di Raffaele Plenteda)