sabato 24 maggio 2014

Revoca della patente? Non basta il mero avviso orale

Consiglio di Stato , sez. III, sentenza 14.02.2014 n° 722 (Riccardo Bianchini)
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di fornire una, se pur sintetica, ricostruzione del tema delle misure di prevenzione di cui alla d.lgs. 159/2011 (già l. 1423/1956).

In particolare era avvenuto che un soggetto fosse stato oggetto di un provvedimento di revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120 Codice della Strada, il quale così prevede: “Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”.

La fonte normativa richiamata, poi trasfusa, fra l'altro, nell'art. 3, comma 4 del d.lgs 159/2011, prevede che “4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.”

In altri termini, tale disposizione prevede che l'amministrazione possa imporre a determinati soggetti l'obbligo di adeguarsi ad alcune prescrizioni e tale imposizione può essere posta in essere in modo contestuale all'”avviso orale” che il medesimo organo di polizia di sicurezza rivolge al soggetto al fine di sollecitarlo, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della medesima disposizione, al rigoroso rispetto della legge.

Nel caso di specie era dunque avvenuto che un soggetto fosse stato destinatario di un avviso orale “mero”, ossia privo delle prescrizioni di cui al citato comma 4.

Il Consiglio di Stato, ribaltando la pronuncia di primo grado, ha fondato proprio su tale elemento la propria decisione.

Esso ha infatti ricordato come nell'impianto normativo voluto dal legislatore “il mero avviso orale non si configura come una “misura di prevenzione” bensì come un antecedente necessario dell’applicazione delle misure di prevenzione propriamente dette.”

Riprova di ciò stare proprio nel tenore letterale delle disposizioni richiamate, che, nella vigenza della l. 1423/1956 rendevano palese come l'avviso orale non fosse una misura di prevenzione.

Oltre a ciò il giudice ha colto l'occasione per sottolineare come la differenza fra l’avviso orale e le misure di prevenzione propriamente dette consiste nel fatto che queste impongono al soggetto vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale, mentre il semplice avviso orale non comporta alcun vincolo consistendo soltanto nella intimazione di rispettare la legge: ossia seguire un comportamento dovuto da qualunque consociato.

Ciò tuttavia con la precisazione che il ragionamento condotto vale soltanto per l'ipotesi di un avviso orale “mero”, ossia, quello non accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi annesse ai sensi dell’art. 3. comma 4, d.lgs. n. 159/2011: tali prescrizioni, infatti, costituiscono misura di prevenzione, vietando al soggetto il compimento di attività che, per la generalità dei consociati, sono invece lecite.

Sulla base di queste considerazioni, il giudice ha dunque annullato il provvedimento di revoca della patente ritenendo che l'avviso orale privo di prescrizioni non possa integrare la fattispecie di cui all'art. 120 CdS. 

giovedì 22 maggio 2014

Autovelox: nel verbale va indicato se la postazione è fissa o temporanea Cassazione civile sez. VI-2, ordinanza 14.03.2014 n° 5997

Con una significativa pronuncia resa in tema di autovelox, la Corte di Cassazione ha affrontato una fattispecie in cui gli agenti verbalizzanti – nel caso di specie, appartenenti al Corpo della Polizia di Stato – non avevano dato conto nel verbale elevato a carico del conducente del veicolo sanzionato per eccesso di velocità se la postazione dell'autovelox fosse fissa oppure temporanea.
Il privato aveva per tale ragione impugnato la contestazione, sostenendo la violazione dell'art. 2 del DM Trasporti 15 agosto 2007, che così prevede “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”.
Disposizione regolamentare, quella appena citata, direttamente correlata alla previsione di cui al comma 6 bis dell'art. 142 c.d.s., il quale, dopo aver chiarito che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del c.d.s.", prevede che l'individuazione delle modalità di impiego dovesse avvenire con apposito decreto del Ministro dei Trasporti.
Il giudice di primo grado aveva quindi accolto l'impugnazione della sanzione amministrativa mentre il giudice di secondo grado aveva invece ritenuto che il verbale, nonostante l'omissione compiuta in ordine all'indicazione della natura (se permanente o temporanea) dell'autovelox, fosse comunque valido.
Sul tema è quindi infine intervenuta la Cassazione, la quale ha confermato l'impostazione del giudice di primo grado.
In particolare, la Corte ha innanzitutto evidenziato come per costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 168/2002 l'amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione. E tale disposizione normativa, prosegue la pronuncia, è stata interpretata come una norma cogente e dotata di una propria precettività: per cui dalla violazione di tale disposizione discende l'illegittimità della sanzione eventualmente elevata.
In coerenza con tale premessa di fondo, la Corte ha dunque affermato che la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza dell'autovelox è un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale, la cui violazione comporta la nullità della sanzione. Infatti, diversamente ragionando, la norma in questione risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, cosa questa che sembra invece esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa.
Alla luce di tale inquadramento, la Corte ha quindi concluso il proprio ragionamento evidenziando come nel verbale di accertamento deve essere indicato anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità.
Su tali presupposti la Corte ha dunque cassato la pronuncia di secondo grado.