martedì 3 gennaio 2012

VARIAZIONI IPT ANNO 2012 - Automobile Club d’Italia DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI Ufficio Servizi PRA PMN - Prot. n. 14989 del 30/12/2011

In allegato file integrale :

Automobile Club d’ItaliaDIREZIONE CENTRALESERVIZI DELEGATIUfficio Servizi PRAPMN -Prot. n. 14989 del 30/12/2011

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 2011, n. 213 (G.U. n. 298 del 23.12.2011) - Regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio.

    

    

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
DECRETO MINISTERIALE
11 novembre 2011, n. 213
(G.U. n. 298 del 23.12.2011)
 
 
Regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio.
 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
        Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
        Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, di seguito denominato "codice della strada";
        Visto, in particolare, l'articolo 115 del codice della strada, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", che ha introdotto i commi da 1-bis a 1-septies, prevedendo, tra l'altro, la possibilità, per i minori già titolari di patente di guida che hanno compiuto diciassette anni, di condurre a fini di esercitazione, di seguito definita "guida accompagnata", autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, dello stesso codice della strada, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-quater del predetto articolo 115;
        Visto l'articolo 16, comma 2, della predetta legge 29 luglio 2010, n. 120, che rinvia ad un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le norme di attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del medesimo articolo 16, con particolare riferimento alle condizioni soggettive, oggettive e procedimentali necessarie alla richiesta ed al rilascio dell'autorizzazione del minore alla guida accompagnata, ai contenuti ed alle modalità di certificazione del prescritto percorso didattico da seguirsi presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore, alle condizioni di espletamento delle attività di guida accompagnata nonché alle caratteristiche del contrassegno che deve essere apposto sull'autoveicolo adibito a tale guida;
        Visti altresì gli articoli 121, 122, 123 e 180 del codice della strada;
        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
        Ritenuto che il corso pratico di guida, obbligatorio e propedeutico alla guida accompagnata, svolto presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, come prescritto dal comma 1-ter del citato articolo 115 del codice della strada, nulla innova sotto il profilo della competenza delle province in materia di vigilanza amministrativa e tecnica sull'esercizio dell'attività di autoscuola, sancito dal predetto articolo 123, comma 2, del codice della strada;
        Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 maggio 1995, n. 317, Regolamento recante la disciplina delle attività delle autoscuole;
        Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2324/2011, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011;
        Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 1° agosto 2011;
 
Adotta
il seguente regolamento:
 
Art. 1
Istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata
        1. L'istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata è redatta sul modello conforme all'allegato 1 ed è presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o dal legale rappresentante del minore, nonché da quest'ultimo.
        2. All'istanza di cui al comma 1 devono essere allegate:
a)
un'attestazione su conto corrente n. 4028 (per le imposte di bollo sull'istanza e sull'autorizzazione alla guida accompagnata) dell'importo di cui agli articoli 3 e 4 della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e successive modificazioni;
b)
un'attestazione di versamento su conto corrente n. 9001 dell'importo di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni;
c)
certificazione attestante la sussistenza dei requisiti psico-fisici, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2;
d)
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore ovvero di legale rappresentante del minore, redatta sul modello all'allegato 2, corredata da fotocopia di documento di identità del dichiarante.
        3. L'istanza di cui al comma 1 non può essere accolta quando nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che la patente posseduta dal minore è scaduta di validità ovvero che sulla stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida.
        4. L'Ufficio, effettuate le verifiche di cui al comma 3, rilascia una ricevuta di presentazione dell'istanza, conforme al modello previsto dall'allegato 3, che consente al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, di cui all'articolo 3.
 
Art. 2
Validità temporale della ricevuta di presentazione dell'istanza di rilascio
dell'autorizzazione alla guida accompagnata
        1. La ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, è rilasciata:
a)
con scadenza di validità alla data di compimento del diciottesimo anno di età, in favore del minore, titolare di patente di guida in corso di validità con scadenza successiva alla predetta data;
b)
con scadenza di validità in data corrispondente a quella della patente posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare. In tal caso, a seguito del rinnovo di validità della patente di guida, con duplicato è rinnovata la validità della ricevuta con data di scadenza corrispondente a quella di validità della patente e comunque non superiore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare.
        2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, è rilasciata al minore mutilato o minorato che ha necessità di installare dispositivi di adattamento sul veicolo, previa produzione di certificato della Commissione medica locale, indicante gli adattamenti necessari sul veicolo, l'idoneità dei quali è previamente verificata con esperimento pratico su veicolo appositamente equipaggiato. Sulla ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, sono annotati gli adattamenti del veicolo prescritti.
        3. Il rilascio della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4 - che riconosce al minore il diritto di guidare un autoveicolo nell'ambito dei corsi di formazione propedeutica alla guida accompagnata di cui all'articolo 3 - è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.
        4. Nel caso in cui, durante l'attività di guida di cui al comma 3, il minore commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del codice della strada sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219 dello stesso codice, il diritto di cui al comma 3 è revocato ed è inserito apposito ostativo nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità o revocata. In entrambi i casi il minore non può ripresentare l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1.
 
Art. 3
Corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata
        1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, il minore per il quale a tal fine sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1, frequenta un corso di formazione presso un'autoscuola.
        2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, il corso di formazione è frequentato presso un'autoscuola che svolge corsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B speciale, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica, a cui le autoscuole consorziate abbiano demandato l'espletamento di tale tipo di corsi.
        3. L'autoscuola iscrive l'allievo nel registro di iscrizione; se l'allievo è conferito al centro di istruzione automobilistica, ai sensi del comma 2, lo stesso è iscritto anche presso il registro degli allievi del centro.
        4. Il corso di formazione, la cui durata è di almeno dieci ore effettive di guida, si svolge sulla base dei contenuti minimi del programma di cui all'allegato 4. Al termine delle dieci ore di cui all'allegato 4, l'allievo ha diritto al rilascio dell'attestato di frequenza di cui al comma 9. Tuttavia il genitore o legale rappresentante del minore, di intesa con l'autoscuola o se del caso con il centro di istruzione automobilistica, può convenire di implementare la formazione con ore di corso suppletive, da erogarsi nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al termine delle quali è rilasciato l'attestato di frequenza.
        5. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere ed ha inizio e termine presso la sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. Durante le lezioni sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'istruttore autorizzato ed abilitato. Nel caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 122, comma 9, del codice della strada.
        6. Al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole, ovvero se del caso i centri di istruzione automobilistica, adottano il libretto delle lezioni di guida, conforme all'allegato 5 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dall'articolo 4.
        7. Al fine di ottimizzare le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida può essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        8. Per i corsi di formazione alla guida accompagnata, le autoscuole, ovvero i centri di istruzione automobilistica, utilizzano veicoli idonei per svolgere le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida della categoria B ovvero, se ne ricorre il caso, B speciale, muniti di doppi comandi.
        9. Al termine dello svolgimento del corso, l'autoscuola, o se del caso il centro di istruzione automobilistica, rilascia al minore un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 6, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.
 
Art. 4
Libretto delle lezioni di guida
        1. Per ogni candidato l'autoscuola, ovvero il centro di istruzione automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di guida, ogni foglio del quale è in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a ricalco.
        2. Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate in ordine progressivo, è vidimato dal competente Ufficio della motorizzazione prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, è conservato dall'autoscuola, ovvero dal centro di istruzione automobilistica, per almeno 5 anni, unitamente ad una fotocopia della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4.
        3. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 1, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dell'allievo.
 
Art. 5
Autorizzazione alla guida accompagnata
        1. L'Ufficio della motorizzazione al quale è stata presentata l'istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, su presentazione dell'attestato redatto e corredato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, nonché della designazione degli accompagnatori resa in conformità all'allegato 7, rilascia l'autorizzazione alla guida accompagnata, conforme al modello di cui all'allegato 8, che consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati.
        2. Ai fini della validità temporale dell'autorizzazione alla guida accompagnata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.
        3. L'autorizzazione alla guida accompagnata non è rilasciata qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3.
        4. L'autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai soggetti che, in qualità di accompagnatori, assistono il minore che si esercita: possono essere designati, al massimo, tre accompagnatori. È fatta salva la possibilità di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini della sostituzione di uno o più accompagnatori già designati, anche qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3.
        5. Al momento del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, l'Ufficio della motorizzazione verifica che gli accompagnatori designati siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6 ed in ogni caso indica sull'autorizzazione stessa solo quelli che ne siano in possesso, fatta salva comunque la possibilità di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini dell'integrazione degli accompagnatori designati, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 4.
        6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle esercitazioni alla guida il minore può essere accompagnato anche da un istruttore di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione ovvero, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, da un istruttore abilitato ed autorizzato del centro di istruzione automobilistica, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione dell'autoscuola, nonché del centro a cui è stato da questa conferito. Le esercitazioni in tal caso si svolgono su veicolo dell'autoscuola, o del centro di istruzione automobilistica ove ricorre il caso.
        7. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, l'Ufficio della motorizzazione annota sull'autorizzazione alla guida accompagnata gli adattamenti del veicolo prescritti.
        8. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115, comma 1-sexies, del codice della strada, l'autorizzazione alla guida accompagnata è revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità ovvero sia revocata. In tal caso il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1.
        9. Il rilascio dell'autorizzazione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.
 
Art. 6
Requisiti soggettivi degli accompagnatori designati
        1. I soggetti designati quali accompagnatori nell'autorizzazione alla guida accompagnata, devono avere un'età non superiore a sessanta anni e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore, con esclusione di quelle speciali, in corso di validità e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purché riconosciuta da non meno di cinque anni.
        2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada, registrate nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni.
        3. Un soggetto già designato non può più accompagnare il minore nella guida accompagnata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, sulla propria patente di guida siano stati registrati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di sospensione ovvero di revoca.
        4. In caso di violazione della presente disposizione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice della strada.
 
Art. 7
Possesso dei documenti durante il corso di formazione e nell'esercizio
della guida accompagnata
        1. Durante il corso di formazione svolto presso l'autoscuola, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il minore deve avere con sè la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, nonché la patente di cui è titolare.
        2. Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere con sè l'autorizzazione di cui all'articolo 5, nonché la patente di cui è titolare.
        3. La persona che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni di guida accompagnata, deve avere con sè la patente di guida prescritta. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, l'istruttore deve avere con sè altresì il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato.
        4. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180, comma 7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada.
 
Art. 8
Contrassegno
        1. Gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata sono muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole "GA", di colore nero su fondo giallo retroriflettente. Tale contrassegno è applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato dall'accompagnatore. I modelli e le dimensioni del contrassegno GA sono riportate all'allegato 9.
        2. In luogo del contrassegno di cui al comma 1, i veicoli delle autoscuole, o se del caso del centro di istruzione automobilistica, sono muniti della scritta "scuola guida", sia durante le lezioni di guida di cui al corso di formazione propedeutico di cui all'articolo 3, sia nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 9, del codice della strada.
 
Art. 9
Disposizioni finali
        1. Qualora un candidato già titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore età, le ore di corso pratico di guida di cui all'allegato 4, lettere C, D ed E, si computano ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 122, comma 5-bis, del codice della strada.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il candidato al conseguimento della patente B o B speciale sia in precedenza incorso nella revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.
 
Art. 10
Entrata in vigore
        1. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
 
        Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 
Roma, 11 novembre 2011
Il Ministro: MATTEOLI
 
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 15, foglio n. 354

Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
DIRETTIVA
22 dicembre 2011, n. 14
 
 
Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
 
        1. Il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . Le disposizioni in parola sono dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.
        Le nuove previsioni operano nel solco tracciato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 , in forza del quale le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.
        Tali disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l'utenza ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
        Di seguito le principali novità introdotte con la nuova normativa:
a)
le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
b)
sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"; le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis del comma 2 dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183 del 2011;
c)
le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione", delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L'ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 del Codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d)
le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio responsabile di cui alla precedente lett. c), devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;
e)
la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.
        2. Il nuovo quadro normativo appena delineato impone di operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e gli "idonei controlli, anche a campione," di cui agli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000  (come modificato dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011), sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
        A tal fine, l'articolo 43, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, già prevede, invero, che "In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente .... le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza".
        Inoltre, l'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevede che "... al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.".
        Le citate linee guida sono state adottate sin dal 22 aprile 2011 e sono consultabili sul sito istituzionale di DigitPa (www.digitpa.gov.it).
        Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione delle convenzioni previste dall'articolo 58, del decreto legislativo n. 82 del 2005, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica devono comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del citato articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
        Per quanto non espressamente richiamato nella presente direttiva continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia, tra cui quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come da ultimo modificate dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011, e quelle del decreto legislativo n. 82 del 2005.
        Il Dipartimento della funzione pubblica provvederà, anche tramite il proprio Ispettorato, a monitorare l'attuazione e a seguire gli sviluppi applicativi delle disposizioni sopra citate.
 
Roma, 22 dicembre 2011
 
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione:
FILIPPO PATRONI GRIFFI

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - Semplificazione amministrativa - DPR 445/2000, modifiche apportate dalla legge di stabilità 2012 (Legge 183/2011, art. 15). Prime indicazioni.

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (DSD)
 
 
Prot. n. DSD/0014877/11
Roma, 29 dicembre 2011
 
OGGETTO:
Semplificazione amministrativa - DPR 445/2000, modifiche apportate dalla legge di stabilità 2012 (Legge 183/2011, art. 15). Prime indicazioni.
        La Legge n. 183 del 12 novembre 2011 , c.d. Legge di stabilità, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 234 della Gazzetta ufficiale del 14 novembre 2011, n. 265, e in vigore dal 1° gennaio 2012, contiene importanti modifiche in materia di semplificazione amministrativa di cui al DPR 445/2000.
        Con la citata legge è stato, tra l'altro, disposto che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 .
        Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà.
        A titolo meramente esemplificativo, a partire dal 2 gennaio 2012, gli Uffici Provinciali non possono, quindi, più accettare certificati di morte, certificati di residenza, certificati attestanti l'iscrizione in albi e elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (es. certificati camerali).
        Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono, infatti, valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
        Si ricorda, al riguardo, che eventuali richieste di certificazioni provenienti dalle amministrazioni provinciali nell'ambito della loro potestà decisionale in materia di IPT, non potranno trovare accoglimento. Si invitano i Direttori degli Uffici a sensibilizzare, nell'ambito dei periodici incontri sul territorio, le rispettive Province in ordine alle novità in parola.
        È stato, altresì, previsto che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Il rilascio di certificati non conformi a tale dettato costituisce, pertanto, violazione dei doveri d'ufficio.
        Al riguardo, si informa, che le procedure di stampa delle certificazioni PRA modificate con l'inserimento di tale dicitura, saranno in esercizio a decorrere dal prossimo 2 gennaio 2012.
        Si ricorda, poi, che, in base alle novità normative in parola, la mancata risposta entro trenta giorni alle richieste di controllo di dati avanzate da altre amministrazioni procedenti costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed ogni eventuale omissione rileva nei confronti del suo responsabile nell'ambito della misurazione e della valutazione della performance individuale.
        Al fine di dare tempestiva e concreta attuazione all'accesso per via telematica ai dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82.2005) che la citata Legge di stabilità richiama, sono state avviate le attività propedeutiche alla stipula dei necessari accordi per lo scambio dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
        In accordo con l'Urp centrale e l'Area comunicazione sono in corso di definizione le iniziative finalizzate, così come prescritto dalla citata legge 183/11 , ad assicurare, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
        In attesa che si concluda il lavoro di aggiornamento dei manuali tematici PRA già emanati, con le necessarie modifiche delle parti in cui si prevedeva l'acquisizione di certificazioni, gli Uffici Provinciali sono chiamati ad assicurare, sin dall'imminente entrata in vigore della citata legge, la puntuale osservanza delle novità dispositive sopra richiamate, dandone tempestiva informazione all'utenza privata e professionale.
        Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento, si inviano i migliori saluti.
 
        IL DIRETTORE CENTRALE
        Vincenzo Pensa