sabato 18 maggio 2013

Corsi di recupero punti: non serve più la lettera del CED per frequentarli

Circolare – 08/05/2013 – Prot. n. 11490 – Corsi recupero punti



OGGETTO: Art.126 bis C.d.S. – Accesso ai corsi di recupero punti.


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale Motorizzazione

Divisione 6


Prot. n. 11490


Roma, 8 maggio 2013


OGGETTO: Art.126 bis C.d.S.- Accesso ai corsi di recupero punti.


Come è noto, l’art. 6, comma 1 del D.M. 29 luglio 2003 recante “Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida” (G.U. 6 agosto 2003 n. 181) come modificato dal D.M. 30 marzo 2006 (G.U. 3 maggio 2006, n. 101) prevede che “non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio“.


Sulla mancata ricezione della detta comunicazione e le conseguenze in termini di impossibilità di iscriversi ai corsi di recupero si è sviluppato un notevole contenzioso che ha portato ad un orientamento della giurisprudenza amministrativa (v. per tutte Consiglio di Stato, Sez.IV, sentenza n. 6189/2012 del 4.12.2012) che introduce una interpretazione “adeguatrice” della sopradetta disposizione regolamentare nel senso che deve essere consentito l’accesso ai corsi di recupero anche a coloro che, pur in assenza della detta comunicazione, comprovino l’avvenuta conoscenza della decurtazione già operata dagli Organi accertatori nei loro riguardi tramite il report del Portale dell’automobilista o il numero verde.


Tanto premesso, ritenuto che appare opportuno conformarsi al predetto orientamento giurisprudenziale allo scopo di contenere quanto più possibile il contenzioso garantendo in ogni caso la sicurezza della circolazione,


SI DISPONE QUANTO SEGUE


Ad integrazione di quanto stabilito dal comma l del predetto articolo 6 e nelle more dell’emanazione del nuovo D.M. che recepisca le modifiche introdotte all’art. 126 bis dalla legge 120/2010, l’iscrizione ad uno dei predetti corsi di recupero punti sarà consentita anche a mezzo dell’esibizione di una delle due seguenti documentazioni:


A) STAMPA DEL SALDO DEI PUNTI PRESENTI SULLA PATENTE DI GUIDA, ACQUISITO ATTRAVERSO L’ACCESSO AL SITO “IL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA – A tal fine l’utente, esegue le seguenti operazioni, tutte gratuite:

• registrazione al sito http://www.ilportaledellautomobilista.it;;

• inserimento della login e della password;

• selezione, in progressione, delle funzionalità “accesso ai servizi” – “verifica punti patente” – “estratto conto“;

• stampa di quanto visualizzato.


B) STAMPA DEL SALDO DEI PUNTI PRESENTI SULLA PATENTE DI GUIDA, ACQUISITO ATTRAVERSO L’ACCESSO DA PARTE DI CODESTI UFFICI ALLA MASCHERA VECA – Tale modalità, che prevede ovviamente che l’utente acceda agli sportelli di codesti Uffici, non comporta alcun onere a carico dello stesso.


* * *


Si rammenta che la suddetta procedura è già stata attuata da Codesti Uffici in esecuzione della circolare n. 6878 del 9.3.2012 in occasione della mancata postalizzazione dei tagliandi CED.


Si richiama l’attenzione dei medesimi Uffici ad un’osservanza puntuale delle suesposte disposizioni in uno spirito di collaborazione con l’utenza.


Il Direttore Generale

(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)




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